Articolo 1027 del Codice della navigazione
Articolo 1026Articolo 1012
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21 aprile 1942
Art. 1027.
(Concessione d'ipoteca su aeromobile).

Sull'aeromobile puo' solo concedersi ipoteca volontaria.

La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita', per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi d'individuazione dell'aeromobile.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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