TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. RA LA Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. SI IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
CENNAMO IOLANDA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 Pt_2 proponevano domanda di separazione personale, a seguito del
[...] matrimonio concordatario contratto in Vallo della Lucania il 7/10/2019, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile dello stesso comune, anno 2019, n. 17, p. II, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione era nata un figlio: Persona_1
(nato a [...] in data [...]). I ricorrenti rappresentavano il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, che rendevano impossibile la convivenza e il mantenimento dello stato di coniugio;
di talché i coniugi avevano deciso, di comune accordo e già tempo, di vivere in abitazioni diverse, nel rispetto dell'impegni reciproci assunti, specie nei confronti e nell'interesse del figlio minore. dichiarava: di svolgere la Parte_1 professione di tecnico sanitario in radiologia presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, con contratto a tempo indeterminato;
di essere titolare di un conto corrente bancario n. 351023134987 presso la BCC Magna Grecia, filiale di Vallo della Lucania;
di essere titolare del bene immobile ubicato in
Ascea (SA), alla Via Nazario Sauro snc, censito al catasto al foglio n. 53, particella n. 668 sub. 9 e 23, nonché del terreno sito a Vallo della Lucania
(SA), censito al catasto al foglio n. 8, particella n. 605; di essere titolare di beni mobili, quale un'auto Fiat, targata GF067EL; invece, Parte_2 dichiarava: di svolgere la professione di informatico presso l'Ospedale di
Vallo della Lucania, con contratto a tempo indeterminato;
di essere titolare di un contratto di conto corrente, n. 000401290771, presso Unicredit, filiale di Sala Consilina, e del contratto di conto corrente n. 1/0000014595, presso la filiale di Roscigno;
di essere titolare del bene Controparte_1 immobile sito a Sala Consilina, censito al catasto al foglio n. 18, particella n. 1211, sub. 66 e 67; di essere titolare di diritti reali su beni mobili registrati, quale un'auto, modello Volkswagen Golf 7, targata FN016MM e un carello rimorchio per trasporto di cose ad uso privato, targato XA687NL; di essere titolare di un contratto di mutuo ipotecario.
pagina 2 di 9 Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati: la sig.ra unitamente al figlio Pt_1 Per_1 continuerà a permanere presso la casa coniugale sita in Vallo della Lucania in Piazza Vittorio Emanuele nr.43 di proprietà della propria famiglia;
mentre il sig. vivrà presso il domicilio di Novi Velia, in via Foresta Pt_2 nr.13 ; con reciproco obbligo di comunicazione di diverso indirizzo qualora per qualsiasi motivo esso cambi nel tempo, e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Vallo della Lucania in Piazza Vittorio Emanuele nr.43, essendo di proprietà della famiglia materna della sig.ra Pt_1 rimarrà nella sua disponibilità, ed inoltre ai fini della separazione in parola viene in ogni caso assegnata alla medesima sig.ra che Pt_1 continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Per_1
3) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO
L'affidamento del piccolo sarà condiviso, secondo i principi della Per_1 bigenitorialità; pertanto, il minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre che ne risulterà genitore collocatario;
4) MODALITA' DI VISITA DELLA PROLE
Il bambino trascorrerà due giorni infrasettimanali, oltre due notti consecutive ai medesimi giorni, presso l'abitazione del padre (esempio, le giornate di mercoledì e venerdi, giorno e notte). Al riguardo si precisa che non vengono specificati a priori quali dei due giorni della settimana Per_1 trascorrerà con il padre, in quanto gli stessi cambiano di volta in volta a seconda dei turni lavorativi della madre. Si dà atto comunque, che di fatto tale situazione persiste già da mesi tra le parti, e che pertanto all'inizio di ogni mese , ed altresì di settimana in settimana i coniugi si comunicano con pacifico equilibrio i giorni della settimana in cui andrà a stare dal Per_1 padre in vista dei turni lavorativi della madre. Inoltre, trascorrerà i Per_1
pagina 3 di 9 week-end mensili alternandoli equamente, una volta con la madre ed una volta con il padre, ma sempre tenendo presenti i turni lavorativi della madre. In ogni caso, i week-end da trascorrersi con il padre inizieranno alle ore 16.00 del venerdì pomeriggio, allorquando il padre andrà a prenderlo presso la casa coniugale o all'uscita da scuola (salvo i casi in cui vi sarà
l'esigenza di essere accompagnato presso il padre dalla madre), e termineranno alle ore 8.00 del lunedì mattina, allorquando il bambino sarà accompagnato a scuola dallo stesso padre, o sarà recuperato dalla madre per esigenze diverse. In caso di esigenze diverse, i week -end inizieranno alle ore
8.00 del sabato mattina e termineranno alle ore 8.00 del lunedi mattina, con le stesse modalità di recupero del bambino di cui al punto precedente, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso, come pure tenendo presenti gli impegni personali e lavorativi dei genitori.
IN RIFERIMENTO ALLE FESTIVITA': trascorrerà le festività cosiddette “comandate”, ad esempio natalizie, Per_1 pasquali, e tutte le altre come da calendario, alternativamente con la madre e con il padre, a partire dalla madre per l'anno 2024, in relazione alle festività natalizie. La gestione dei giorni sarà equilibrata ed uguale tra gli stessi genitori e si terranno presenti le esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche del bambino, nonché i turni lavorativi e le esigenze personali dei genitori. I giorni saranno stabiliti di volta in volta, soprattutto a seconda dei turni lavorativi della madre, non prevedibili a priori, ma sarà rispettata l'alternatività delle feste da trascorrersi con la madre e con il padre, ed il tempo sarà distribuito con equilibrio. Inoltre, i genitori esprimono idoneo consenso al fatto che il genitore rimasto solo nelle festività potrà fare visita al bambino nei giorni in cui lo stesso sarà collocato presso l'altro genitore, previo accordo telefonico, anche al fine di far vivere al figlio momenti di festa in compagnia di entrambi i genitori.
VACANZE ESTIVE:
Nel periodo della stagione estiva la gestione settimanale di rimarrà Per_1 invariata da parte dei genitori, i quali, in concomitanza della chiusura scolastica, potranno essere supportati nella crescita e nelle esigenze pagina 4 di 9 quotidiane del bambino dalle rispettive famiglie di origine e da eventuali baby setter. In ogni caso, sia la madre che il padre trascorreranno ognuno due settimane consecutive o separate con il figlio , e nello stesso periodo i rapporti con l'altro genitore comunque non verranno meno;
in quanto saranno garantiti i rapporti/colloqui giornalieri per il tramite dei contatti telefonici/videochiamate, ed all'occorrenza anche con visite personali, là dove possibile, e sempre su accordo di entrambi i genitori e previa idonea comunicazione, anche nel rispetto delle vite personali dei genitori.
5) MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 mensile, somma che Per_1 sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per il tramite di bonifico bancario, sul conto corrente nr. 351 023 134987 acceso presso la
Banca Bcc Magna Grecia, filiale di Vallo della Lucania, intestato alla sig.ra e ciò in continuazione al versamento mensile già in corso della Pt_1 stessa cifra che il sig. sta di già versando alla sig.ra a Pt_2 Pt_1 favore del figlio dal momento in cui ha lasciato la casa coniugale. Per_1
Tale cifra, come per Legge, sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat: 4) Mentre, saranno poste a carico di entrambe le parti le spese extra , nella percentuale del 50 %, e relative al figlio secondo quanto Per_1 stabilito nel Patto genitoriale che si allega al presente Ricorso. In relazione a ciò i coniugi si dichiarano consapevoli che le spese extra si specificano come segue: - le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) pagina 5 di 9 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) SE LLES
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno;
pertanto, ognuno dei genitori sarà libero di viaggiare pagina 6 di 9 da solo con il proprio figlio, previa comunicazione all'altro genitore con congruo avviso da stabilirsi come segue: IN ITALIA: Se il padre o la madre dovessero programmare un viaggio con dovranno comunicare Per_1 all'altro genitore, almeno 10/20 giorni prima del viaggio tale decisione e le informazioni circa il volo, l'itinerario, i numeri del passaporto, così come le modalità di contatto degli stessi durante il viaggio. Sarà altresì cura del genitore organizzatore del viaggio raccogliere il consenso scritto dell'altro genitore, il quale non potrà irragionevolmente rifiutarsi di firmare la relativa lettera. LLESTERO: Per i viaggi all'estero invece, il preavviso dovrà avvenire almeno 30 giorni prima, rispettando le stesse condizioni del punto precedente relativo ai viaggi in Italia. I genitori si CP_2 riconoscono reciprocamente il diritto all'espatrio anche con il figlio minore,
e si impegnano a sottoscrivere qualsiasi documento amministrativo fosse all'uopo necessario.
7) MANTENIMENTO ECONOMICO DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e non necessitanti dell'aiuto/sostegno economico dell'altro.
8) PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto che non hanno beni immobili in comune, anche per il regime di separazione dei beni tra loro vigente;
pertanto, a fronte dell'atto giudiziario in parola non vi sono beni immobili da dividere o su cui i coniugi possono avanzare pretese. Ognuno rimarrà dunque, nella piena disponibilità dei relativi immobili di proprietà senza che l'altro coniuge potrà avanzare pretesa alcuna.
9) BENI IMMOBILI REGISTRATI AUTOVEICOLI
Attualmente ognuno dei coniugi è proprietario di propri autoveicoli, come risultante agli atti del PRA, e gli stessi dichiarano e si danno reciprocamente atto che i relativi veicoli rimarranno nella piena disponibilità del proprietario senza che l'altro coniuge avrà nulla a che pretendere. pagina 7 di 9 10) CAMBI DI RESIDENZA/DOMICILIO
Se uno dei due genitori decidesse di cambiare la sua residenza o anche il suo domicilio all'interno del Comune o in altri Comuni, dovrà comunicarlo all'altro almeno 60 giorni prima del trasferimento (salvo i casi di emergenze non al momento prevedibili) indicando il nuovo indirizzo, il numero di telefono e la data dello spostamento”.
In occasione della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte, i coniugi depositavano le note scritte in sostituzione di udienza, con cui ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza. All'esito della predetta udienza, il Giudice riservava di relazionare al Collegio.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della dichiarazione in tal senso, depositata in atti, in allegato al ricorso congiunto, sottoscritta in data 17/12/2024.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore Per_1
Pertanto, il Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico
Ministero, ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia ed il precipuo accordo delle parti sul punto, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , che hanno contratto matrimonio in
[...] C.F._2 data 7/10/2019, nel Comune di Vallo della Lucania, Registro Atti
Matrimonio Comune di Vallo della Lucania Anno 2019, numero 17, parte II
Serie A, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della
Lucania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
SI IA RA LA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. RA LA Presidente dr. Marianna Frangiosa Giudice dr. SI IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 667/2024 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
CENNAMO IOLANDA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano la causa fosse decisa alle condizioni concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e depositato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 19/12/2024, e Parte_1 Pt_2 proponevano domanda di separazione personale, a seguito del
[...] matrimonio concordatario contratto in Vallo della Lucania il 7/10/2019, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile dello stesso comune, anno 2019, n. 17, p. II, Serie A, optando per il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione era nata un figlio: Persona_1
(nato a [...] in data [...]). I ricorrenti rappresentavano il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, che rendevano impossibile la convivenza e il mantenimento dello stato di coniugio;
di talché i coniugi avevano deciso, di comune accordo e già tempo, di vivere in abitazioni diverse, nel rispetto dell'impegni reciproci assunti, specie nei confronti e nell'interesse del figlio minore. dichiarava: di svolgere la Parte_1 professione di tecnico sanitario in radiologia presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, con contratto a tempo indeterminato;
di essere titolare di un conto corrente bancario n. 351023134987 presso la BCC Magna Grecia, filiale di Vallo della Lucania;
di essere titolare del bene immobile ubicato in
Ascea (SA), alla Via Nazario Sauro snc, censito al catasto al foglio n. 53, particella n. 668 sub. 9 e 23, nonché del terreno sito a Vallo della Lucania
(SA), censito al catasto al foglio n. 8, particella n. 605; di essere titolare di beni mobili, quale un'auto Fiat, targata GF067EL; invece, Parte_2 dichiarava: di svolgere la professione di informatico presso l'Ospedale di
Vallo della Lucania, con contratto a tempo indeterminato;
di essere titolare di un contratto di conto corrente, n. 000401290771, presso Unicredit, filiale di Sala Consilina, e del contratto di conto corrente n. 1/0000014595, presso la filiale di Roscigno;
di essere titolare del bene Controparte_1 immobile sito a Sala Consilina, censito al catasto al foglio n. 18, particella n. 1211, sub. 66 e 67; di essere titolare di diritti reali su beni mobili registrati, quale un'auto, modello Volkswagen Golf 7, targata FN016MM e un carello rimorchio per trasporto di cose ad uso privato, targato XA687NL; di essere titolare di un contratto di mutuo ipotecario.
pagina 2 di 9 Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
I coniugi vivranno separati: la sig.ra unitamente al figlio Pt_1 Per_1 continuerà a permanere presso la casa coniugale sita in Vallo della Lucania in Piazza Vittorio Emanuele nr.43 di proprietà della propria famiglia;
mentre il sig. vivrà presso il domicilio di Novi Velia, in via Foresta Pt_2 nr.13 ; con reciproco obbligo di comunicazione di diverso indirizzo qualora per qualsiasi motivo esso cambi nel tempo, e fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Vallo della Lucania in Piazza Vittorio Emanuele nr.43, essendo di proprietà della famiglia materna della sig.ra Pt_1 rimarrà nella sua disponibilità, ed inoltre ai fini della separazione in parola viene in ogni caso assegnata alla medesima sig.ra che Pt_1 continuerà ad abitarvi unitamente al figlio Per_1
3) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO
L'affidamento del piccolo sarà condiviso, secondo i principi della Per_1 bigenitorialità; pertanto, il minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre che ne risulterà genitore collocatario;
4) MODALITA' DI VISITA DELLA PROLE
Il bambino trascorrerà due giorni infrasettimanali, oltre due notti consecutive ai medesimi giorni, presso l'abitazione del padre (esempio, le giornate di mercoledì e venerdi, giorno e notte). Al riguardo si precisa che non vengono specificati a priori quali dei due giorni della settimana Per_1 trascorrerà con il padre, in quanto gli stessi cambiano di volta in volta a seconda dei turni lavorativi della madre. Si dà atto comunque, che di fatto tale situazione persiste già da mesi tra le parti, e che pertanto all'inizio di ogni mese , ed altresì di settimana in settimana i coniugi si comunicano con pacifico equilibrio i giorni della settimana in cui andrà a stare dal Per_1 padre in vista dei turni lavorativi della madre. Inoltre, trascorrerà i Per_1
pagina 3 di 9 week-end mensili alternandoli equamente, una volta con la madre ed una volta con il padre, ma sempre tenendo presenti i turni lavorativi della madre. In ogni caso, i week-end da trascorrersi con il padre inizieranno alle ore 16.00 del venerdì pomeriggio, allorquando il padre andrà a prenderlo presso la casa coniugale o all'uscita da scuola (salvo i casi in cui vi sarà
l'esigenza di essere accompagnato presso il padre dalla madre), e termineranno alle ore 8.00 del lunedì mattina, allorquando il bambino sarà accompagnato a scuola dallo stesso padre, o sarà recuperato dalla madre per esigenze diverse. In caso di esigenze diverse, i week -end inizieranno alle ore
8.00 del sabato mattina e termineranno alle ore 8.00 del lunedi mattina, con le stesse modalità di recupero del bambino di cui al punto precedente, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso, come pure tenendo presenti gli impegni personali e lavorativi dei genitori.
IN RIFERIMENTO ALLE FESTIVITA': trascorrerà le festività cosiddette “comandate”, ad esempio natalizie, Per_1 pasquali, e tutte le altre come da calendario, alternativamente con la madre e con il padre, a partire dalla madre per l'anno 2024, in relazione alle festività natalizie. La gestione dei giorni sarà equilibrata ed uguale tra gli stessi genitori e si terranno presenti le esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche del bambino, nonché i turni lavorativi e le esigenze personali dei genitori. I giorni saranno stabiliti di volta in volta, soprattutto a seconda dei turni lavorativi della madre, non prevedibili a priori, ma sarà rispettata l'alternatività delle feste da trascorrersi con la madre e con il padre, ed il tempo sarà distribuito con equilibrio. Inoltre, i genitori esprimono idoneo consenso al fatto che il genitore rimasto solo nelle festività potrà fare visita al bambino nei giorni in cui lo stesso sarà collocato presso l'altro genitore, previo accordo telefonico, anche al fine di far vivere al figlio momenti di festa in compagnia di entrambi i genitori.
VACANZE ESTIVE:
Nel periodo della stagione estiva la gestione settimanale di rimarrà Per_1 invariata da parte dei genitori, i quali, in concomitanza della chiusura scolastica, potranno essere supportati nella crescita e nelle esigenze pagina 4 di 9 quotidiane del bambino dalle rispettive famiglie di origine e da eventuali baby setter. In ogni caso, sia la madre che il padre trascorreranno ognuno due settimane consecutive o separate con il figlio , e nello stesso periodo i rapporti con l'altro genitore comunque non verranno meno;
in quanto saranno garantiti i rapporti/colloqui giornalieri per il tramite dei contatti telefonici/videochiamate, ed all'occorrenza anche con visite personali, là dove possibile, e sempre su accordo di entrambi i genitori e previa idonea comunicazione, anche nel rispetto delle vite personali dei genitori.
5) MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento del figlio la somma di euro 300,00 mensile, somma che Per_1 sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, per il tramite di bonifico bancario, sul conto corrente nr. 351 023 134987 acceso presso la
Banca Bcc Magna Grecia, filiale di Vallo della Lucania, intestato alla sig.ra e ciò in continuazione al versamento mensile già in corso della Pt_1 stessa cifra che il sig. sta di già versando alla sig.ra a Pt_2 Pt_1 favore del figlio dal momento in cui ha lasciato la casa coniugale. Per_1
Tale cifra, come per Legge, sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat: 4) Mentre, saranno poste a carico di entrambe le parti le spese extra , nella percentuale del 50 %, e relative al figlio secondo quanto Per_1 stabilito nel Patto genitoriale che si allega al presente Ricorso. In relazione a ciò i coniugi si dichiarano consapevoli che le spese extra si specificano come segue: - le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) pagina 5 di 9 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) SE LLES
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno;
pertanto, ognuno dei genitori sarà libero di viaggiare pagina 6 di 9 da solo con il proprio figlio, previa comunicazione all'altro genitore con congruo avviso da stabilirsi come segue: IN ITALIA: Se il padre o la madre dovessero programmare un viaggio con dovranno comunicare Per_1 all'altro genitore, almeno 10/20 giorni prima del viaggio tale decisione e le informazioni circa il volo, l'itinerario, i numeri del passaporto, così come le modalità di contatto degli stessi durante il viaggio. Sarà altresì cura del genitore organizzatore del viaggio raccogliere il consenso scritto dell'altro genitore, il quale non potrà irragionevolmente rifiutarsi di firmare la relativa lettera. LLESTERO: Per i viaggi all'estero invece, il preavviso dovrà avvenire almeno 30 giorni prima, rispettando le stesse condizioni del punto precedente relativo ai viaggi in Italia. I genitori si CP_2 riconoscono reciprocamente il diritto all'espatrio anche con il figlio minore,
e si impegnano a sottoscrivere qualsiasi documento amministrativo fosse all'uopo necessario.
7) MANTENIMENTO ECONOMICO DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro, in quanto entrambi economicamente autosufficienti e non necessitanti dell'aiuto/sostegno economico dell'altro.
8) PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI CONIUGI
I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto che non hanno beni immobili in comune, anche per il regime di separazione dei beni tra loro vigente;
pertanto, a fronte dell'atto giudiziario in parola non vi sono beni immobili da dividere o su cui i coniugi possono avanzare pretese. Ognuno rimarrà dunque, nella piena disponibilità dei relativi immobili di proprietà senza che l'altro coniuge potrà avanzare pretesa alcuna.
9) BENI IMMOBILI REGISTRATI AUTOVEICOLI
Attualmente ognuno dei coniugi è proprietario di propri autoveicoli, come risultante agli atti del PRA, e gli stessi dichiarano e si danno reciprocamente atto che i relativi veicoli rimarranno nella piena disponibilità del proprietario senza che l'altro coniuge avrà nulla a che pretendere. pagina 7 di 9 10) CAMBI DI RESIDENZA/DOMICILIO
Se uno dei due genitori decidesse di cambiare la sua residenza o anche il suo domicilio all'interno del Comune o in altri Comuni, dovrà comunicarlo all'altro almeno 60 giorni prima del trasferimento (salvo i casi di emergenze non al momento prevedibili) indicando il nuovo indirizzo, il numero di telefono e la data dello spostamento”.
In occasione della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti, con il deposito di note scritte, i coniugi depositavano le note scritte in sostituzione di udienza, con cui ribadivano la loro concorde volontà di separarsi, rinunciando espressamente alla comparizione personale in udienza. All'esito della predetta udienza, il Giudice riservava di relazionare al Collegio.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della dichiarazione in tal senso, depositata in atti, in allegato al ricorso congiunto, sottoscritta in data 17/12/2024.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore Per_1
Pertanto, il Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico
Ministero, ritiene di poter disporre in conformità.
Le spese, stante la particolare natura della controversia ed il precipuo accordo delle parti sul punto, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , che hanno contratto matrimonio in
[...] C.F._2 data 7/10/2019, nel Comune di Vallo della Lucania, Registro Atti
Matrimonio Comune di Vallo della Lucania Anno 2019, numero 17, parte II
Serie A, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della
Lucania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
SI IA RA LA
pagina 9 di 9