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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13445/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Manuela Guidetti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bevilacqua, Via Riga n. 945, presso il citato difensore
ATTORE contro
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Lovato, elettivamente domiciliato in Bologna, P.IVA_1
Via De' Gombruti n. 16, presso il citato difensore
CONVENUTO
(C.F. ), CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per (come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare l'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo Tg
CX 475 CF -assicurato con di proprietà di Controparte_4 Parte_2 determinazione del sinistro per cui è causa, e, conseguentemente, condannare la convenuta - in virtu' dell'azione prevista dall'art. 144 CDA in solido con il responsabile civile/litisconsorte necessario parimenti convenuto- a risarcire all'attore i danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa ed in particolare il danno non patrimoniale -da intendersi nelle sue componenti di danno biologico, da inabilità temporanea, danno morale sopra descritte nella misura complessiva di € 90.000-, quello
pagina 1 di 10 patrimoniale, nelle sue componenti indicate in citazione di danno da lucro cessante e di danno emergente, ivi comprese le spese sostenute e sostenende per la cura dell'infermità conseguente al sinistro e per l'assistenza alla persona nella misura di € 106.891,53, diversamente liquidabile anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il danno materiale residuo come precisato nell'atto introduttivo, ivi compreso il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro tenuto conto dell'acconto di €
11.750,00 corrisposto il 3/2/2020, le spese di soccorso e di traino, le spese di nuova immatricolazione, le spese di noleggio di autovettura ed il danno conseguente al tempo impiegato per il reperimento di nuova auto sul mercato, da liquidarsi quest'ultimo in via equitativa in misura non inferiore ad €
400,00 nella misura, dunque, di € 4.376,71, il tutto, dunque, come esposto in citazione nella misura complessiva residua di € 200.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulti dovuta ad esito della espletanda istruttoria, oltre interessi legali, spese di CTU e di CTP, compensi professionali, rimborso delle spese generali di studio, CPA ed IVA, con risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c., da liquidarsi, anche, in via equitativa in misura non inferiore ad € 2.000,00 e da devolvere ad A.I.L. di Bologna (Associazione Italiana Leucemie e
Linfomi – ONLUS) o ad altro Ente. Attesa, infine, la condotta stragiudiziale tenuta dalla Compagnia convenuta che non ha provveduto a corrispondere alcunchè per l'ingente danno alla persona, né per il danno patrimoniale emergente, quanto meno per le spese sostenute per la cura dell'infermità conseguente al sinistro, né per il lucro cessante per l'interruzione dell'attività lavorativa, nonostante i formali solleciti alla trattazione del 2/3/20, 1/8/20, 3/8/20, 27/1/21, 2/2/21, 9/11/21, 15/7/21, né al pagamento del danno materiale residuo, tantomeno dei relativi compensi professionali, né ha aderito né partecipato al tentativo di mediazione instaurato dall'attore, nonostante l'evidente responsabilità della conducente della veicolo Tg CX 475 CF, si chiede di volersi ordinare la trasmissione di copia dell'emananda sentenza all' ex art. 148/10 C.D.A., affinché questi possa prendere atto della CP_5 inosservanza delle disposizioni di Legge ed adottare le relative sanzioni disciplinari. Con ogni riserva istruttoria nei termini assegnati ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.”.
Per (come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, anche tenuto conto delle somme già versate da
[...]
Controparte_2 respingere o, in subordine, ridurre nella misura di quanto provato e ritenuto di giustizia, le richieste risarcitorie avanzate dal Sig. nel presente giudizio, con vittoria di compensi Parte_1 professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio ed Parte_1 CP_3
in qualità, rispettivamente, di proprietario e di Compagnia assicurativa Controparte_2 del veicolo antagonista, per ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro occorso in data
13.12.2019, alle ore 15,50 circa, in località Bevilacqua di Crevalcore (BO).
Secondo la dinamica riportata nell'atto introduttivo, nelle condizioni di tempo e di luogo sopraindicati,
l'autovettura AUDI A3 Tg. FD 107 MN di proprietà e condotta dall'attore veniva in collisione con il pagina 2 di 10 veicolo Tg. CX 475 CF, condotto nell'occasione da che, proveniente dall'opposto Persona_1 senso di marcia, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia di pertinenza attorea provocando uno scontro frontale.
Riferiva l'attore che, a seguito dell'urto, egli riportava lesioni per le quali veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento (FE), ove venivano eseguite indagini clinico- strumentali, all'esito delle quali veniva dimesso con prescrizione di adeguata terapia farmacologica e riposo per dieci giorni.
In data 16.12.2019, lamentava sintomatologia caratterizzata da severe turbe della minzione;
pertanto, si rivolgeva allo specialista Professor che disponeva approfondimenti diagnostici da Persona_2 eseguire con urgenza per sospettata “lesione interna da trauma stradale”.
In pari data veniva ricoverato presso la Casa di Bologna, ove veniva eseguita risonanza Controparte_6 magnetica cranio-cervicale-dorso-lombare che escludeva sofferenze di particolare gravità.
Nell'occasione veniva, altresì, visitato dal dott. ortopedico, che prescriveva l'uso di collare Per_3 morbido, terapia farmacologica antinfiammatoria, miorilassante e riposo per trenta giorni, in conseguenza delle riscontrate radicolopatia in territorio di C5 a destra e vertigini soggettive.
In data 15.01.2020, a causa di diplopia e sensazione di grave calo della vista, avvertite fin dalle prime ore successive all'incidente de quo, consultava il dottor Sblendorio che prescriveva ulteriori accertamenti, all'esito dei quali gli veniva diagnosticato a sinistra “foro al IV° stadio”, oltre a residuo visivo a destra di 8-9/10, a sinistra di 2-4/50.
Il 6.2.2020, veniva visitato dal dott. fisiatra, che a seguito di accertamenti, gli diagnosticava Per_4
“lievi segni di radicolopatia S1 a destra”. A tutt'oggi l'attore riferisce di lamentare limitazione funzionale al rachide cervico-dorso-lombo, riduzione della sensibilità all'arto inferiore destro e un severo quadro oculistico.
Pertanto, in ragione delle lesioni subite, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico valutabile nella misura del 25% ed un danno alla capacità lavorativa specifica sempre del 25%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, seguito da un pari periodo di I.T.P. al 75%, altri 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed altri 4 mesi di inabilità temporanea parziale a scalare.
Inoltre, evidenziava di aver sostenuto spese mediche per complessivi € 12.091,53, di cui chiedeva l'integrale rimborso, oltre l'ulteriore complessiva spesa di € 4.800,00 sostenuta per l'assunzione di un'assistente che lo aiutasse nelle incombenze quotidiane nel periodo successivo all'intervento oculistico.
Richiedeva, altresì, la somma di € 90.000,00 a titolo di danno da lucro cessante derivante dalla mancata corresponsione di royalties da parte della società nel periodo dicembre 2019, gennaio Parte_3
e febbraio 2020, per la commercializzazione di capi di maglieria del marchio Controparte_7
, di cui era titolare.
[...]
Quanto ai danni materiali, esponeva che i danni subiti dal veicolo ne avevano reso antieconomica la riparazione, atteso che il valore commerciale del mezzo era pari ad € 14.200,00, somma di cui richiedeva il ristoro unitamente alle spese sostenute per complessivi € 350,00 per il traino, € 742,97 per nuova immatricolazione, € 783,74 per noleggio di auto sostitutiva ed € 400,00 per danni da disagio nel reperimento di altra autovettura.
Infine, precisava che la Compagnia assicurativa convenuta aveva corrisposto, per il danno materiale, la somma complessiva di € 11.750,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
pagina 3 di 10 Alla luce delle superiori deduzioni, l'attore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva la sola chiedendo respingersi o, Controparte_2 in subordine, ridurre nella misura di quanto provato e ritenuto di giustizia, le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice, vinte le spese.
In particolare, la Compagnia assicurativa convenuta, nei propri scritti difensivi conclusivi, precisava di non contestare la responsabilità del proprio assicurato nella verificazione del sinistro di cui è causa, ma soltanto di contenere le richieste risarcitorie attoree, ritenute esorbitanti, nei limiti di quanto emerso a seguito delle espletate risultanze istruttorie del giudizio.
All'udienza del 16.03.2023, il Giudice rilevato che nei confronti del convenuto non CP_3 risultava inoltrato invito alla negoziazione assistita, assegnava a parte attrice il termine di giorni 15 per proporre la relativa istanza e rinviava la causa in eventuale prosecuzione.
Dichiarata la contumacia di , assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le CP_3 relative memorie, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per testi, nonché
l'espletamento di una consulenza medico-legale per accertare i danni patiti da parte attrice.
All'esito, in data 7.11.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Parte convenuta non ha mosso contestazioni in ordine all'an della responsabilità del conducente del veicolo assicurato, che dunque deve ritenersi pacificamente sussistente.
Si tratta, dunque, di accertare quali voci risarcitorie devono essere riconosciute all'attore ed il relativo quantum, oggetto di contestazioni della Compagnia convenuta.
2.1 Danni non patrimoniali.
L'attore ha innanzitutto chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare per le menomazioni riportate a seguito dell'incidente e consistite in lesioni oculari, al rachide e all'uretra.
La CTU. a firma del Dr. e della Dott.ssa ha innanzitutto consentito di CP_8 Persona_5 accertare il nesso eziologico tra il sinistro e la patologia oculare accusata dal ricorrente, benché la corretta diagnosi sia avvenuta in un momento successivo rispetto al sinistro. Ad avviso dei CTU, il ritardo nell'effettuazione delle indagini diagnostiche si giustifica con l'emergenza pandemica di quel periodo, dunque non ad un'inerzia dell'attore. Si legge nella CTU sul punto: “il sig. si Pt_1 sottoponeva a OCT in data 30.07.2020, che rilevava un foro maculare con spessore medio pari a 288,7 μm. (…) Per quanto riguarda l'eziologia del TMH, gli studi sopra citati individuano in un traumatismo da corpo contundente il meccanismo idoneo a causare un TMH a esordio tardivo, compatibile con il meccanismo traumatico che puo manifestarsi in occasione di un sinistro stradale.
Per quanto riguarda il lungo intervallo temporale intercorso tra il sinistro stradale e la diagnosi di
TMH, va considerato che il TMH del sig. è classificabile nel gruppo II di Yamashita, quindi a Pt_1 esordio lento e graduale in quanto si e probabilmente sviluppato a partire dalla rottura degli strati più interni della retina con progressivo accumulo di umor vitreo che causa un graduale edema intraretinico che esita nella formazione del MH.
pagina 4 di 10 Per quanto attiene il ritardo dell'esecuzione dell'OCT che era stato prescritto il 15.01.2020, quindi circa un mese dopo l'incidente, appare riconducibile all'emergenza pandemica da Sars-Cov-2, a causa della quale molte liste d'attesa per visite ed esami specialistici furono temporaneamente chiuse nei mesi da febbraio ad aprile 2020. (…)
Pertanto, sulla base di quanto finora sovraesposto, il quadro lesivo oculare presentato dal Sig. Pt_1 corrisponde ad esiti di foro maculare traumatico sottoposto ad intervento di vitrectomia. Sulla base della letteratura di merito, dell'analisi della documentazione sanitaria e di quanto emerso in sede di operazioni peritali, il foro maculare presentato dal Sig. è causalmente riconducibile al trauma Pt_1 contusivo subito durante il sinistro del 13.12.2019” (pag. 15 e ss CTU).
In ordine all'entità del danno alla vista accusato dal i CTU hanno così concluso: Pt_1
“le menomazioni permanenti oculari presentate dal Sig. obiettivate in sede di operazioni Pt_1 peritali del 14.03.2024, risultano essere una riduzione del visus dell'occhio sinistro (7/10) e l'alterata percezione dei colori.
Per quanto attiene il calo del visus dell'occhio sinistro, questo risulta essere un esito non solo del foro maculare traumatico ma anche della cataratta interessante il medesimo occhio, trattati entrambi con intervento di vitrectomia in assenza di complicanze legate all'intervento.
In merito all'alterata percezione dei colori, dalla letteratura di merito si evince che questa non è riconducibile al foro maculare traumatico conseguente al sinistro stradale, bensì agli esiti dell'intervento di vitrectomia con facoemulsificazione eseguito per curare la cataratta contestualmente al foro maculare” (pag. 21 CTU).
Quanto al lamentato danno al rachide cervicale, i CTU hanno accertato un “quadro lesivo a carico del rachide cervicale corrisponde ad esiti distrattivi di grado I WAD del rachide cervicale, mentre il quadro lesivo a carico del rachide lombo-sacrale corrisponde a radicolopatia S1 post-traumatica”.
Hanno dunque concluso che “Sulla base delle caratteristiche e del tempo di insorgenza della sintomatologia presentata nonché sulle informazioni desunte dalla letteratura di merito, il quadro lesivo a carico del rachide presentato dal Sig. è causalmente riconducibile al sinistro stradale Pt_1 avvenuto il 13.12.2019” (pag. 18 CTU).
In particolare, con riguardo all'entità del danno si sono espressi come segue: “Pertanto, sulla base di quanto è emerso in sede di visita medico-legale, le menomazioni a carico del rachide sono rappresentate da cervicalgia occasionale e lombalgia bilaterale con lieve limitazione dei movimenti del rachide lombare. Tale quadro menomativo a carico del rachide cervicale e lombo-sacrale, risulta essere in nesso di causalità materiale, rispettivamente, con gli esiti distrattivi cervicali di grado I e con la dalla radicolopatia S1 post-traumatica” (pag. 22 CTU).
Inoltre, i CTU hanno accertato le lesioni all'uretra come conseguenza del sinistro (“sulla base di quanto finora sovraesposto, il quadro lesivo a carico dell'uretra risulta essere una stenosi uretrale, di probabile natura post-traumatica e riconducibile al sinistro stradale del 13.12.2019”) (pag. 19), rilevando il seguente danno: “Per quanto attiene alle menomazioni permanenti derivanti dalla stenosi uretrale, durante l'accertamento non sono state nominate turbe minzionali ne alterazioni conseguenti all'intervento chirurgico. A fronte del minimo deficit funzionale, anche se non riferito probabilmente
pagina 5 di 10 presente a causa della indubbia alterazione anatomica, sussiste una minima menomazione permanente” (pag. 20).
Le risultanze della CTU hanno consentito di accertare, dunque, che “ le menomazioni permanenti conseguenti al sinistro stradale consistono in:
• riduzione dell'acuità dell'occhio sinistro in esiti di foro traumatico sottoposto ad intervento di vitrectomia;
• cervicalgia occasionale in esiti distrattivi di grado I del rachide cervicale;
• lombalgia cronica e lieve limitazione dei movimenti del rachide da radicolopatia S1 postraumatica”
• esiti lievissimi di stenosi ureterale sottoposta ad intervento di dilatazione”.
In conclusione, il danno biologico dinamico-relazionale è stato stimato complessivamente in una misura tra l'8 e il 9%.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, il danno è stato così quantificato:
- invalidità temporanea assoluta al 100%: 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 75%: 9 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50%: 19 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 25%: 90 giorni (“tre mesi circa”).
Nessun aumento del danno biologico deve essere riconosciuto per danno alla cenestesi lavorativa, che è stato allegato dall'attore solo in sede di comparsa conclusionale nel riportare le conclusioni della CTU, non anche nell'atto introduttivo, né tantomeno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Quanto alla componente del danno morale, parte attrice non ha allegato, né tantomeno dato prova, di aver patito conseguenze dannose risarcibili. A tal proposito, si richiama quanto statuito dalla Suprema
Corte (per tutte Cass. ord. 01/03/2024, n. 5547; Cass. n. 6444/2023) secondo cui “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale”.
In mancanza di specifica allegazione della parte, dunque, tale voce di danno non deve costituire oggetto di vaglio/liquidazione.
Per quanto riguarda la richiesta di personalizzazione del danno, l'art. 139 co. 3 D.Lgs. 209/2005 prevede un aumento fino al 20% qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, come allegato e provato nel caso di specie.
La richiesta può essere accolta alla luce dell'istruttoria espletata, in particolare delle dichiarazioni della teste , che confermava come l'attore, prima dell'incidente, praticasse diversi sport Testimone_1
(calcetto, tennis, sci e nuoto), mentre dopo l'incidente aveva dovuto smettere di giocare a calcetto e di fare passeggiate a causa dell'elevata dolorabilità alle gambe. pagina 6 di 10 Conclusivamente, il danno non patrimoniale può essere così quantificato in base alle risultanze della
CTU, applicata la tabella ex art.139 D.Lgs. 209/2005 (edizione 2024) e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (67 anni):
- danno biologico permanente (8-9%): euro 12.699,74 (11.378,97 + 14.020,51 : 2), che con l'aumento per la massima personalizzazione del 20% può essere quantificato in € 15.239,69
- invalidità temporanea: euro 2.692,95
Per un totale di euro 17.932,64.
2.2 Danni patrimoniali.
Venendo ora al danno patrimoniale, l'attore ha innanzitutto chiesto la refusione delle spese mediche, riconosciute congrue dai CTU nella limitata misura di euro 5.287,05. In tale misura, le spese devono dunque essere rimborsate all'attore.
Quest'ultimo ha poi lamentato che, a causa del lungo periodo di inabilità, aveva fatto ricorso, nei mesi di settembre e novembre 2020, ad un'assistente (nella persona di per le Testimone_1 incombenze del vivere quotidiano, a cui aveva corrisposto € 4.800,00 (docc. 43-46). Pertanto, ha chiesto la refusione anche di tale spesa.
Tale voce non può essere riconosciuta, in quanto non imputabile eziologicamente al sinistro. Invero, non è emersa la prova del fatto che l'attore, nei mesi indicati, non fosse autosufficiente a causa delle lesioni riportate nel sinistro e, dunque, necessitasse dell'assistenza continuativa per le attività quotidiane e gli spostamenti: al contrario, i CTU hanno accertato che tra il 17.1.2020 ed il 24.10.2020
l'attore pativa solo un'invalidità al 25% alternata a momenti di benessere psico-fisico e che il
24.8.2020 si sottoponeva all'intervento all'occhio per il foro oculare e la cataratta con successiva prognosi di 60 giorni;
pertanto, l'assunzione di un'assistente a tempo pieno nei mesi successivi di settembre e novembre 2020 non può essere collegata eziologicamente ai postumi dell'incidente.
Peraltro, la teste (amica di vecchia data dell'attore), sentita all'udienza del 19/12/23, Tes_1 dichiarava di essere stata assunta dal dopo l'incidente perché lo accompagnasse alle visite Pt_1 mediche, in azienda e per fargli la spesa nel periodo da ottobre 2020 a marzo 2021, mentre “per le pulizie di casa chiamava a bisogno una donna di servizio”. Invero, il periodo indicato dalla teste è molto più lungo e non coincidente con quello risultante dai contratti prodotti sub docc. 43-44. Tale voce risarcitoria non può dunque essere riconosciuta.
L'attore ha chiesto altresì la corresponsione, a titolo di risarcimento per danni patrimoniali, delle seguenti ulteriori voci di danno:
- residuo del valore dell'autoveicolo rottamato (sul totale di euro 14.200), detratto l'acconto percepito dalla Compagnia convenuta di euro 11.750;
- spesa di soccorso e traino di euro 350,00 (doc. 50);
- euro 742,97 per nuova immatricolazione (doc. 51);
- euro 783,74 per noleggio di auto sostitutiva (doc. 52);
- danno per il reperimento di nuova auto sul mercato da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad euro 400,00.
pagina 7 di 10 Orbene, quanto alla richiesta del residuo del valore del veicolo, essa deve ritenersi infondata, giacché
l'attore non ha provato che il mezzo, al momento del sinistro, avesse un valore superiore all'importo liquidato dalla Compagnia;
importo, peraltro, ancorato proprio al valore commerciale del veicolo (doc.
56 parte attrice), pertanto da ritenersi satisfattivo della domanda risarcitoria sul punto.
Fondata è invece la richiesta del di pagamento delle spese accessorie documentate per euro Pt_1
350,00 per recupero-traino, euro 742,97 per nuova immatricolazione, euro 783,74 per noleggio di auto sostitutiva (doc. 50-5-1-52) pari a complessivi euro 1.876,71, che la Compagnia assicuratrice non ha allegato e dimostrato essere comprese nell'acconto versato.
Non può essere invece accolta l'ulteriore richiesta di euro 400,00 per “danni per reperimento auto”, che deve ritenersi compresa nella spesa per noleggio di auto sostitutiva.
Infine, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, nella componente di lucro cessante, sulla scorta del contratto di licenza concluso da lui, quale titolare del marchio — Controparte_7 per la produzione e commercializzazione di capi di maglieria, e la società CP_7 Parte_3 quale licenziataria del marchio CP_7
A fondamento della richiesta risarcitoria l'attore ha prodotto la lettera del 15/3/2020 di contestazione di inadempimento inoltrata dalla società all'attore per inattività nei mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 (doc. 48 atto di citazione) ai sensi dell'art. 4 del contratto del 31/8/2019 (doc. 47). In particolare, si legge nella lettera: “siamo nostro malgrado a rappresentarLe che da metà Dicembre
2019 a tutto Febbraio 2020 non ha adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 3 del nuovo contratto sottoscritto il 31/8/2019: in particolare, come sa, nel mese di Dicembre non ci ha fornito la relazione
“Ricerca Tendenza” da effettuarsi in Portogallo e Brasile, né la consulenza sui prototipi e sui nuovi campioni, né ha provveduto allo sdifettamento dei vecchi campioni, né, nei successivi mesi di Gennaio
e Febbraio ha indetto i briefings con gli agenti prima dell'uscita del campionario per l'analisi delle strategie di vendita, né ha provveduto alle fotografie per i “Look Book”. Sulla base di tali contestazioni, la società affermava che non avrebbe corrisposto le royalties del 15% sugli ordinativi di euro 600.000 circa per la stagione A/I 2019/20 pari ad euro 90.000,00; somma che, pertanto, è stata richiesta dall'attore a titolo di lucro cessante nel presente giudizio.
A supporto della sua richiesta risarcitoria l'attore ha prodotto i docc. n. 70 bis, 70 ter riguardanti l'ammontare degli ordinativi della società per la stagione autunno/inverno 2019-2020 (euro
607.000,00) e ha chiesto di escutere il legale rappresentante della società, a conferma Testimone_2 dell'ammontare di tali ordini.
Orbene, a prescindere dalle eccezioni sollevate dalla Compagnia assicuratrice circa la produzione avversaria sul contratto, osta all'accoglimento della domanda di detta voce risarcitoria la mancata prova del nesso causale tra il sinistro e l'asserito danno patrimoniale. Invero, innanzitutto non è neppure allegato in che modo i disturbi riportati abbiano interferito con lo svolgimento dell'attività lavorativa, atteso che le lesioni si sono verificate in diversi distretti (lesioni all'uretra, al rachide e oculari) e contestualmente al periodo di invalidità temporanea (a partire da gennaio 2020, come da referto del dott. del 15.1.2020 – doc. 4 attore) all'attore era diagnosticata la cataratta bilaterale, Per_6 responsabile della discromatopsia e concausa, unitamente al foro maculare di origine traumatica, del pagina 8 di 10 calo del visus. Non è dunque possibile concludere che la lamentata incapacità lavorativa temporanea fosse unicamente imputabile ai disturbi causati dal sinistro e non anche al concomitante disturbo della cataratta che incideva sulla percezione dei colori (conseguenza che i CTU hanno escluso, invece, dipendere dal foro maculare riportato a causa dell'incidente). Tanto più che il lavorava, come Pt_1 riferito in sede di operazioni peritali, quale “direttore creativo presso un'azienda di abbigliamento, attività lavorativa che consisteva nel cercare le tendenze dell'anno (2 volte all'anno), osservare quali sono i colori e le sfumature di tendenza e redigere un campionario”; dunque, nello svolgimento delle sue mansioni, le menomazioni della funzionalità visiva determinate dalla cataratta hanno indubbiamente inciso sulle prestazioni. Si osserva, peraltro, che tra gli addebiti mossi dalla società licenziataria è il fatto che “nei (successivi) mesi di Gennaio e Febbraio (non) ha indetto i briefings con gli agenti prima dell'uscita del campionario per l'analisi delle strategie di vendita, né ha provveduto alle fotografie per i “Look Book”.
Orbene, si osserva a tal proposito che i CTU hanno quantificato appena in 10 giorni la i.t.t. nel mese di dicembre 2019 (il giorno dell'incidente, quello successivo, i successivi 4 giorni di ricovero presso la casa di cura , oltre 4 giorni di convalescenza), in altri 9 giorni la i.t.p. al 75% nel periodo in cui CP_6
l'attore ha indossato il collare rigido (tra il 19 ed il 27.12.2019), in ulteriori 19 giorni la i.t.p. al 50% tra il 28 dicembre e il 16 gennaio 2020 (periodo nel quale “si verificava un progressivo recupero funzionale dei distretti interessati dal traumatismo, coerentemente con la prognosi formulata dallo specialista ortopedico” pag. 23 CTU), e in 3 mesi complessivi la i.t.p. al 25% (alternati a periodi di benessere psico-fisico nel lasso temporale tra il 17.1.2020 ed il 24.8.2020, giorno dell'intervento eseguito per la correzione anche della pregressa cataratta). Alla luce di tale decorso, non può ritenersi provato il nesso di causa tra le menomazioni riportate sul piano ortopedico-neurologico e la temporanea incapacità di attendere alle specifiche mansioni per tutto il periodo contestato dalla società al Pt_1 mentre le problematiche al visus sono dipese anche dalla concorrente problematica della cataratta ed hanno riguardato un periodo (perdurato fino all'intervento) più ampio di quello del contestato inadempimento.
3. Accessori
In relazione alle somme complessivamente riconosciute a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della
Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data del sinistro;
le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice
ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. Spese di giudizio e domanda di responsabilità ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte convenuta.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono calcolate, come da dispositivo, secondo il valore del liquidato, in base alle tariffe medie di cui al D.M. 147/2022.
pagina 9 di 10 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.
Non è invece accoglibile la domanda di refusione delle spese di CTP (dott. , non essendo Per_7 stata rinvenuta in atti la ricevuta che parte attrice ha asserito, in comparsa conclusionale, di aver allegato, ma di cui non è stato constatato il deposito (all'atto conclusivo risultano, infatti, allegati in formato consultabile solo le ricevute relative ai compensi dei CTU).
Da ultimo, infondata è la domanda attorea di condanna della Compagnia convenuta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 c.p.c., attesa la manifesta sproporzione tra la richiesta contenuta in sede di atto di citazione e il valore liquidato per un importo di molto inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo intestato a CP_3
e targato CX 475 CF e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a versare all'attore
[...] Pt_1
la somma complessiva di euro 17.932,64 per danni non patrimoniali ed euro 5.287,05 + 1.876,71
[...] per danni patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna solidalmente i convenuti al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in euro 786,00 per anticipazioni ed in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Bologna, 7 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13445/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Manuela Guidetti, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bevilacqua, Via Riga n. 945, presso il citato difensore
ATTORE contro
(già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Lovato, elettivamente domiciliato in Bologna, P.IVA_1
Via De' Gombruti n. 16, presso il citato difensore
CONVENUTO
(C.F. ), CP_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per (come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare l'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo Tg
CX 475 CF -assicurato con di proprietà di Controparte_4 Parte_2 determinazione del sinistro per cui è causa, e, conseguentemente, condannare la convenuta - in virtu' dell'azione prevista dall'art. 144 CDA in solido con il responsabile civile/litisconsorte necessario parimenti convenuto- a risarcire all'attore i danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa ed in particolare il danno non patrimoniale -da intendersi nelle sue componenti di danno biologico, da inabilità temporanea, danno morale sopra descritte nella misura complessiva di € 90.000-, quello
pagina 1 di 10 patrimoniale, nelle sue componenti indicate in citazione di danno da lucro cessante e di danno emergente, ivi comprese le spese sostenute e sostenende per la cura dell'infermità conseguente al sinistro e per l'assistenza alla persona nella misura di € 106.891,53, diversamente liquidabile anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il danno materiale residuo come precisato nell'atto introduttivo, ivi compreso il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro tenuto conto dell'acconto di €
11.750,00 corrisposto il 3/2/2020, le spese di soccorso e di traino, le spese di nuova immatricolazione, le spese di noleggio di autovettura ed il danno conseguente al tempo impiegato per il reperimento di nuova auto sul mercato, da liquidarsi quest'ultimo in via equitativa in misura non inferiore ad €
400,00 nella misura, dunque, di € 4.376,71, il tutto, dunque, come esposto in citazione nella misura complessiva residua di € 200.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che risulti dovuta ad esito della espletanda istruttoria, oltre interessi legali, spese di CTU e di CTP, compensi professionali, rimborso delle spese generali di studio, CPA ed IVA, con risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c., da liquidarsi, anche, in via equitativa in misura non inferiore ad € 2.000,00 e da devolvere ad A.I.L. di Bologna (Associazione Italiana Leucemie e
Linfomi – ONLUS) o ad altro Ente. Attesa, infine, la condotta stragiudiziale tenuta dalla Compagnia convenuta che non ha provveduto a corrispondere alcunchè per l'ingente danno alla persona, né per il danno patrimoniale emergente, quanto meno per le spese sostenute per la cura dell'infermità conseguente al sinistro, né per il lucro cessante per l'interruzione dell'attività lavorativa, nonostante i formali solleciti alla trattazione del 2/3/20, 1/8/20, 3/8/20, 27/1/21, 2/2/21, 9/11/21, 15/7/21, né al pagamento del danno materiale residuo, tantomeno dei relativi compensi professionali, né ha aderito né partecipato al tentativo di mediazione instaurato dall'attore, nonostante l'evidente responsabilità della conducente della veicolo Tg CX 475 CF, si chiede di volersi ordinare la trasmissione di copia dell'emananda sentenza all' ex art. 148/10 C.D.A., affinché questi possa prendere atto della CP_5 inosservanza delle disposizioni di Legge ed adottare le relative sanzioni disciplinari. Con ogni riserva istruttoria nei termini assegnati ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.”.
Per (come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, anche tenuto conto delle somme già versate da
[...]
Controparte_2 respingere o, in subordine, ridurre nella misura di quanto provato e ritenuto di giustizia, le richieste risarcitorie avanzate dal Sig. nel presente giudizio, con vittoria di compensi Parte_1 professionali, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA e spese vive o, in subordine, con loro integrale compensazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio ed Parte_1 CP_3
in qualità, rispettivamente, di proprietario e di Compagnia assicurativa Controparte_2 del veicolo antagonista, per ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro occorso in data
13.12.2019, alle ore 15,50 circa, in località Bevilacqua di Crevalcore (BO).
Secondo la dinamica riportata nell'atto introduttivo, nelle condizioni di tempo e di luogo sopraindicati,
l'autovettura AUDI A3 Tg. FD 107 MN di proprietà e condotta dall'attore veniva in collisione con il pagina 2 di 10 veicolo Tg. CX 475 CF, condotto nell'occasione da che, proveniente dall'opposto Persona_1 senso di marcia, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia di pertinenza attorea provocando uno scontro frontale.
Riferiva l'attore che, a seguito dell'urto, egli riportava lesioni per le quali veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento (FE), ove venivano eseguite indagini clinico- strumentali, all'esito delle quali veniva dimesso con prescrizione di adeguata terapia farmacologica e riposo per dieci giorni.
In data 16.12.2019, lamentava sintomatologia caratterizzata da severe turbe della minzione;
pertanto, si rivolgeva allo specialista Professor che disponeva approfondimenti diagnostici da Persona_2 eseguire con urgenza per sospettata “lesione interna da trauma stradale”.
In pari data veniva ricoverato presso la Casa di Bologna, ove veniva eseguita risonanza Controparte_6 magnetica cranio-cervicale-dorso-lombare che escludeva sofferenze di particolare gravità.
Nell'occasione veniva, altresì, visitato dal dott. ortopedico, che prescriveva l'uso di collare Per_3 morbido, terapia farmacologica antinfiammatoria, miorilassante e riposo per trenta giorni, in conseguenza delle riscontrate radicolopatia in territorio di C5 a destra e vertigini soggettive.
In data 15.01.2020, a causa di diplopia e sensazione di grave calo della vista, avvertite fin dalle prime ore successive all'incidente de quo, consultava il dottor Sblendorio che prescriveva ulteriori accertamenti, all'esito dei quali gli veniva diagnosticato a sinistra “foro al IV° stadio”, oltre a residuo visivo a destra di 8-9/10, a sinistra di 2-4/50.
Il 6.2.2020, veniva visitato dal dott. fisiatra, che a seguito di accertamenti, gli diagnosticava Per_4
“lievi segni di radicolopatia S1 a destra”. A tutt'oggi l'attore riferisce di lamentare limitazione funzionale al rachide cervico-dorso-lombo, riduzione della sensibilità all'arto inferiore destro e un severo quadro oculistico.
Pertanto, in ragione delle lesioni subite, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico valutabile nella misura del 25% ed un danno alla capacità lavorativa specifica sempre del 25%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, seguito da un pari periodo di I.T.P. al 75%, altri 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed altri 4 mesi di inabilità temporanea parziale a scalare.
Inoltre, evidenziava di aver sostenuto spese mediche per complessivi € 12.091,53, di cui chiedeva l'integrale rimborso, oltre l'ulteriore complessiva spesa di € 4.800,00 sostenuta per l'assunzione di un'assistente che lo aiutasse nelle incombenze quotidiane nel periodo successivo all'intervento oculistico.
Richiedeva, altresì, la somma di € 90.000,00 a titolo di danno da lucro cessante derivante dalla mancata corresponsione di royalties da parte della società nel periodo dicembre 2019, gennaio Parte_3
e febbraio 2020, per la commercializzazione di capi di maglieria del marchio Controparte_7
, di cui era titolare.
[...]
Quanto ai danni materiali, esponeva che i danni subiti dal veicolo ne avevano reso antieconomica la riparazione, atteso che il valore commerciale del mezzo era pari ad € 14.200,00, somma di cui richiedeva il ristoro unitamente alle spese sostenute per complessivi € 350,00 per il traino, € 742,97 per nuova immatricolazione, € 783,74 per noleggio di auto sostitutiva ed € 400,00 per danni da disagio nel reperimento di altra autovettura.
Infine, precisava che la Compagnia assicurativa convenuta aveva corrisposto, per il danno materiale, la somma complessiva di € 11.750,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno.
pagina 3 di 10 Alla luce delle superiori deduzioni, l'attore insisteva nell'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa.
Nel giudizio così radicato, si costituiva la sola chiedendo respingersi o, Controparte_2 in subordine, ridurre nella misura di quanto provato e ritenuto di giustizia, le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice, vinte le spese.
In particolare, la Compagnia assicurativa convenuta, nei propri scritti difensivi conclusivi, precisava di non contestare la responsabilità del proprio assicurato nella verificazione del sinistro di cui è causa, ma soltanto di contenere le richieste risarcitorie attoree, ritenute esorbitanti, nei limiti di quanto emerso a seguito delle espletate risultanze istruttorie del giudizio.
All'udienza del 16.03.2023, il Giudice rilevato che nei confronti del convenuto non CP_3 risultava inoltrato invito alla negoziazione assistita, assegnava a parte attrice il termine di giorni 15 per proporre la relativa istanza e rinviava la causa in eventuale prosecuzione.
Dichiarata la contumacia di , assegnati i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. e depositate le CP_3 relative memorie, la causa veniva istruita attraverso l'assunzione di prove per testi, nonché
l'espletamento di una consulenza medico-legale per accertare i danni patiti da parte attrice.
All'esito, in data 7.11.2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Parte convenuta non ha mosso contestazioni in ordine all'an della responsabilità del conducente del veicolo assicurato, che dunque deve ritenersi pacificamente sussistente.
Si tratta, dunque, di accertare quali voci risarcitorie devono essere riconosciute all'attore ed il relativo quantum, oggetto di contestazioni della Compagnia convenuta.
2.1 Danni non patrimoniali.
L'attore ha innanzitutto chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare per le menomazioni riportate a seguito dell'incidente e consistite in lesioni oculari, al rachide e all'uretra.
La CTU. a firma del Dr. e della Dott.ssa ha innanzitutto consentito di CP_8 Persona_5 accertare il nesso eziologico tra il sinistro e la patologia oculare accusata dal ricorrente, benché la corretta diagnosi sia avvenuta in un momento successivo rispetto al sinistro. Ad avviso dei CTU, il ritardo nell'effettuazione delle indagini diagnostiche si giustifica con l'emergenza pandemica di quel periodo, dunque non ad un'inerzia dell'attore. Si legge nella CTU sul punto: “il sig. si Pt_1 sottoponeva a OCT in data 30.07.2020, che rilevava un foro maculare con spessore medio pari a 288,7 μm. (…) Per quanto riguarda l'eziologia del TMH, gli studi sopra citati individuano in un traumatismo da corpo contundente il meccanismo idoneo a causare un TMH a esordio tardivo, compatibile con il meccanismo traumatico che puo manifestarsi in occasione di un sinistro stradale.
Per quanto riguarda il lungo intervallo temporale intercorso tra il sinistro stradale e la diagnosi di
TMH, va considerato che il TMH del sig. è classificabile nel gruppo II di Yamashita, quindi a Pt_1 esordio lento e graduale in quanto si e probabilmente sviluppato a partire dalla rottura degli strati più interni della retina con progressivo accumulo di umor vitreo che causa un graduale edema intraretinico che esita nella formazione del MH.
pagina 4 di 10 Per quanto attiene il ritardo dell'esecuzione dell'OCT che era stato prescritto il 15.01.2020, quindi circa un mese dopo l'incidente, appare riconducibile all'emergenza pandemica da Sars-Cov-2, a causa della quale molte liste d'attesa per visite ed esami specialistici furono temporaneamente chiuse nei mesi da febbraio ad aprile 2020. (…)
Pertanto, sulla base di quanto finora sovraesposto, il quadro lesivo oculare presentato dal Sig. Pt_1 corrisponde ad esiti di foro maculare traumatico sottoposto ad intervento di vitrectomia. Sulla base della letteratura di merito, dell'analisi della documentazione sanitaria e di quanto emerso in sede di operazioni peritali, il foro maculare presentato dal Sig. è causalmente riconducibile al trauma Pt_1 contusivo subito durante il sinistro del 13.12.2019” (pag. 15 e ss CTU).
In ordine all'entità del danno alla vista accusato dal i CTU hanno così concluso: Pt_1
“le menomazioni permanenti oculari presentate dal Sig. obiettivate in sede di operazioni Pt_1 peritali del 14.03.2024, risultano essere una riduzione del visus dell'occhio sinistro (7/10) e l'alterata percezione dei colori.
Per quanto attiene il calo del visus dell'occhio sinistro, questo risulta essere un esito non solo del foro maculare traumatico ma anche della cataratta interessante il medesimo occhio, trattati entrambi con intervento di vitrectomia in assenza di complicanze legate all'intervento.
In merito all'alterata percezione dei colori, dalla letteratura di merito si evince che questa non è riconducibile al foro maculare traumatico conseguente al sinistro stradale, bensì agli esiti dell'intervento di vitrectomia con facoemulsificazione eseguito per curare la cataratta contestualmente al foro maculare” (pag. 21 CTU).
Quanto al lamentato danno al rachide cervicale, i CTU hanno accertato un “quadro lesivo a carico del rachide cervicale corrisponde ad esiti distrattivi di grado I WAD del rachide cervicale, mentre il quadro lesivo a carico del rachide lombo-sacrale corrisponde a radicolopatia S1 post-traumatica”.
Hanno dunque concluso che “Sulla base delle caratteristiche e del tempo di insorgenza della sintomatologia presentata nonché sulle informazioni desunte dalla letteratura di merito, il quadro lesivo a carico del rachide presentato dal Sig. è causalmente riconducibile al sinistro stradale Pt_1 avvenuto il 13.12.2019” (pag. 18 CTU).
In particolare, con riguardo all'entità del danno si sono espressi come segue: “Pertanto, sulla base di quanto è emerso in sede di visita medico-legale, le menomazioni a carico del rachide sono rappresentate da cervicalgia occasionale e lombalgia bilaterale con lieve limitazione dei movimenti del rachide lombare. Tale quadro menomativo a carico del rachide cervicale e lombo-sacrale, risulta essere in nesso di causalità materiale, rispettivamente, con gli esiti distrattivi cervicali di grado I e con la dalla radicolopatia S1 post-traumatica” (pag. 22 CTU).
Inoltre, i CTU hanno accertato le lesioni all'uretra come conseguenza del sinistro (“sulla base di quanto finora sovraesposto, il quadro lesivo a carico dell'uretra risulta essere una stenosi uretrale, di probabile natura post-traumatica e riconducibile al sinistro stradale del 13.12.2019”) (pag. 19), rilevando il seguente danno: “Per quanto attiene alle menomazioni permanenti derivanti dalla stenosi uretrale, durante l'accertamento non sono state nominate turbe minzionali ne alterazioni conseguenti all'intervento chirurgico. A fronte del minimo deficit funzionale, anche se non riferito probabilmente
pagina 5 di 10 presente a causa della indubbia alterazione anatomica, sussiste una minima menomazione permanente” (pag. 20).
Le risultanze della CTU hanno consentito di accertare, dunque, che “ le menomazioni permanenti conseguenti al sinistro stradale consistono in:
• riduzione dell'acuità dell'occhio sinistro in esiti di foro traumatico sottoposto ad intervento di vitrectomia;
• cervicalgia occasionale in esiti distrattivi di grado I del rachide cervicale;
• lombalgia cronica e lieve limitazione dei movimenti del rachide da radicolopatia S1 postraumatica”
• esiti lievissimi di stenosi ureterale sottoposta ad intervento di dilatazione”.
In conclusione, il danno biologico dinamico-relazionale è stato stimato complessivamente in una misura tra l'8 e il 9%.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea, il danno è stato così quantificato:
- invalidità temporanea assoluta al 100%: 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 75%: 9 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50%: 19 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 25%: 90 giorni (“tre mesi circa”).
Nessun aumento del danno biologico deve essere riconosciuto per danno alla cenestesi lavorativa, che è stato allegato dall'attore solo in sede di comparsa conclusionale nel riportare le conclusioni della CTU, non anche nell'atto introduttivo, né tantomeno nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Quanto alla componente del danno morale, parte attrice non ha allegato, né tantomeno dato prova, di aver patito conseguenze dannose risarcibili. A tal proposito, si richiama quanto statuito dalla Suprema
Corte (per tutte Cass. ord. 01/03/2024, n. 5547; Cass. n. 6444/2023) secondo cui “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale”.
In mancanza di specifica allegazione della parte, dunque, tale voce di danno non deve costituire oggetto di vaglio/liquidazione.
Per quanto riguarda la richiesta di personalizzazione del danno, l'art. 139 co. 3 D.Lgs. 209/2005 prevede un aumento fino al 20% qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, come allegato e provato nel caso di specie.
La richiesta può essere accolta alla luce dell'istruttoria espletata, in particolare delle dichiarazioni della teste , che confermava come l'attore, prima dell'incidente, praticasse diversi sport Testimone_1
(calcetto, tennis, sci e nuoto), mentre dopo l'incidente aveva dovuto smettere di giocare a calcetto e di fare passeggiate a causa dell'elevata dolorabilità alle gambe. pagina 6 di 10 Conclusivamente, il danno non patrimoniale può essere così quantificato in base alle risultanze della
CTU, applicata la tabella ex art.139 D.Lgs. 209/2005 (edizione 2024) e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (67 anni):
- danno biologico permanente (8-9%): euro 12.699,74 (11.378,97 + 14.020,51 : 2), che con l'aumento per la massima personalizzazione del 20% può essere quantificato in € 15.239,69
- invalidità temporanea: euro 2.692,95
Per un totale di euro 17.932,64.
2.2 Danni patrimoniali.
Venendo ora al danno patrimoniale, l'attore ha innanzitutto chiesto la refusione delle spese mediche, riconosciute congrue dai CTU nella limitata misura di euro 5.287,05. In tale misura, le spese devono dunque essere rimborsate all'attore.
Quest'ultimo ha poi lamentato che, a causa del lungo periodo di inabilità, aveva fatto ricorso, nei mesi di settembre e novembre 2020, ad un'assistente (nella persona di per le Testimone_1 incombenze del vivere quotidiano, a cui aveva corrisposto € 4.800,00 (docc. 43-46). Pertanto, ha chiesto la refusione anche di tale spesa.
Tale voce non può essere riconosciuta, in quanto non imputabile eziologicamente al sinistro. Invero, non è emersa la prova del fatto che l'attore, nei mesi indicati, non fosse autosufficiente a causa delle lesioni riportate nel sinistro e, dunque, necessitasse dell'assistenza continuativa per le attività quotidiane e gli spostamenti: al contrario, i CTU hanno accertato che tra il 17.1.2020 ed il 24.10.2020
l'attore pativa solo un'invalidità al 25% alternata a momenti di benessere psico-fisico e che il
24.8.2020 si sottoponeva all'intervento all'occhio per il foro oculare e la cataratta con successiva prognosi di 60 giorni;
pertanto, l'assunzione di un'assistente a tempo pieno nei mesi successivi di settembre e novembre 2020 non può essere collegata eziologicamente ai postumi dell'incidente.
Peraltro, la teste (amica di vecchia data dell'attore), sentita all'udienza del 19/12/23, Tes_1 dichiarava di essere stata assunta dal dopo l'incidente perché lo accompagnasse alle visite Pt_1 mediche, in azienda e per fargli la spesa nel periodo da ottobre 2020 a marzo 2021, mentre “per le pulizie di casa chiamava a bisogno una donna di servizio”. Invero, il periodo indicato dalla teste è molto più lungo e non coincidente con quello risultante dai contratti prodotti sub docc. 43-44. Tale voce risarcitoria non può dunque essere riconosciuta.
L'attore ha chiesto altresì la corresponsione, a titolo di risarcimento per danni patrimoniali, delle seguenti ulteriori voci di danno:
- residuo del valore dell'autoveicolo rottamato (sul totale di euro 14.200), detratto l'acconto percepito dalla Compagnia convenuta di euro 11.750;
- spesa di soccorso e traino di euro 350,00 (doc. 50);
- euro 742,97 per nuova immatricolazione (doc. 51);
- euro 783,74 per noleggio di auto sostitutiva (doc. 52);
- danno per il reperimento di nuova auto sul mercato da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad euro 400,00.
pagina 7 di 10 Orbene, quanto alla richiesta del residuo del valore del veicolo, essa deve ritenersi infondata, giacché
l'attore non ha provato che il mezzo, al momento del sinistro, avesse un valore superiore all'importo liquidato dalla Compagnia;
importo, peraltro, ancorato proprio al valore commerciale del veicolo (doc.
56 parte attrice), pertanto da ritenersi satisfattivo della domanda risarcitoria sul punto.
Fondata è invece la richiesta del di pagamento delle spese accessorie documentate per euro Pt_1
350,00 per recupero-traino, euro 742,97 per nuova immatricolazione, euro 783,74 per noleggio di auto sostitutiva (doc. 50-5-1-52) pari a complessivi euro 1.876,71, che la Compagnia assicuratrice non ha allegato e dimostrato essere comprese nell'acconto versato.
Non può essere invece accolta l'ulteriore richiesta di euro 400,00 per “danni per reperimento auto”, che deve ritenersi compresa nella spesa per noleggio di auto sostitutiva.
Infine, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, nella componente di lucro cessante, sulla scorta del contratto di licenza concluso da lui, quale titolare del marchio — Controparte_7 per la produzione e commercializzazione di capi di maglieria, e la società CP_7 Parte_3 quale licenziataria del marchio CP_7
A fondamento della richiesta risarcitoria l'attore ha prodotto la lettera del 15/3/2020 di contestazione di inadempimento inoltrata dalla società all'attore per inattività nei mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 (doc. 48 atto di citazione) ai sensi dell'art. 4 del contratto del 31/8/2019 (doc. 47). In particolare, si legge nella lettera: “siamo nostro malgrado a rappresentarLe che da metà Dicembre
2019 a tutto Febbraio 2020 non ha adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 3 del nuovo contratto sottoscritto il 31/8/2019: in particolare, come sa, nel mese di Dicembre non ci ha fornito la relazione
“Ricerca Tendenza” da effettuarsi in Portogallo e Brasile, né la consulenza sui prototipi e sui nuovi campioni, né ha provveduto allo sdifettamento dei vecchi campioni, né, nei successivi mesi di Gennaio
e Febbraio ha indetto i briefings con gli agenti prima dell'uscita del campionario per l'analisi delle strategie di vendita, né ha provveduto alle fotografie per i “Look Book”. Sulla base di tali contestazioni, la società affermava che non avrebbe corrisposto le royalties del 15% sugli ordinativi di euro 600.000 circa per la stagione A/I 2019/20 pari ad euro 90.000,00; somma che, pertanto, è stata richiesta dall'attore a titolo di lucro cessante nel presente giudizio.
A supporto della sua richiesta risarcitoria l'attore ha prodotto i docc. n. 70 bis, 70 ter riguardanti l'ammontare degli ordinativi della società per la stagione autunno/inverno 2019-2020 (euro
607.000,00) e ha chiesto di escutere il legale rappresentante della società, a conferma Testimone_2 dell'ammontare di tali ordini.
Orbene, a prescindere dalle eccezioni sollevate dalla Compagnia assicuratrice circa la produzione avversaria sul contratto, osta all'accoglimento della domanda di detta voce risarcitoria la mancata prova del nesso causale tra il sinistro e l'asserito danno patrimoniale. Invero, innanzitutto non è neppure allegato in che modo i disturbi riportati abbiano interferito con lo svolgimento dell'attività lavorativa, atteso che le lesioni si sono verificate in diversi distretti (lesioni all'uretra, al rachide e oculari) e contestualmente al periodo di invalidità temporanea (a partire da gennaio 2020, come da referto del dott. del 15.1.2020 – doc. 4 attore) all'attore era diagnosticata la cataratta bilaterale, Per_6 responsabile della discromatopsia e concausa, unitamente al foro maculare di origine traumatica, del pagina 8 di 10 calo del visus. Non è dunque possibile concludere che la lamentata incapacità lavorativa temporanea fosse unicamente imputabile ai disturbi causati dal sinistro e non anche al concomitante disturbo della cataratta che incideva sulla percezione dei colori (conseguenza che i CTU hanno escluso, invece, dipendere dal foro maculare riportato a causa dell'incidente). Tanto più che il lavorava, come Pt_1 riferito in sede di operazioni peritali, quale “direttore creativo presso un'azienda di abbigliamento, attività lavorativa che consisteva nel cercare le tendenze dell'anno (2 volte all'anno), osservare quali sono i colori e le sfumature di tendenza e redigere un campionario”; dunque, nello svolgimento delle sue mansioni, le menomazioni della funzionalità visiva determinate dalla cataratta hanno indubbiamente inciso sulle prestazioni. Si osserva, peraltro, che tra gli addebiti mossi dalla società licenziataria è il fatto che “nei (successivi) mesi di Gennaio e Febbraio (non) ha indetto i briefings con gli agenti prima dell'uscita del campionario per l'analisi delle strategie di vendita, né ha provveduto alle fotografie per i “Look Book”.
Orbene, si osserva a tal proposito che i CTU hanno quantificato appena in 10 giorni la i.t.t. nel mese di dicembre 2019 (il giorno dell'incidente, quello successivo, i successivi 4 giorni di ricovero presso la casa di cura , oltre 4 giorni di convalescenza), in altri 9 giorni la i.t.p. al 75% nel periodo in cui CP_6
l'attore ha indossato il collare rigido (tra il 19 ed il 27.12.2019), in ulteriori 19 giorni la i.t.p. al 50% tra il 28 dicembre e il 16 gennaio 2020 (periodo nel quale “si verificava un progressivo recupero funzionale dei distretti interessati dal traumatismo, coerentemente con la prognosi formulata dallo specialista ortopedico” pag. 23 CTU), e in 3 mesi complessivi la i.t.p. al 25% (alternati a periodi di benessere psico-fisico nel lasso temporale tra il 17.1.2020 ed il 24.8.2020, giorno dell'intervento eseguito per la correzione anche della pregressa cataratta). Alla luce di tale decorso, non può ritenersi provato il nesso di causa tra le menomazioni riportate sul piano ortopedico-neurologico e la temporanea incapacità di attendere alle specifiche mansioni per tutto il periodo contestato dalla società al Pt_1 mentre le problematiche al visus sono dipese anche dalla concorrente problematica della cataratta ed hanno riguardato un periodo (perdurato fino all'intervento) più ampio di quello del contestato inadempimento.
3. Accessori
In relazione alle somme complessivamente riconosciute a titolo risarcitorio, trattandosi di debito di valore, deve essere altresì risarcito il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento delle suddette somme liquidate, secondo i criteri dettati dall'orientamento costante della
Suprema Corte (Cass. civ., sez. un. 17.02.1995, n. 1712).
In applicazione di tali criteri, le somme liquidate a titolo risarcitorio devono essere dunque devalutate alla data di ciascun esborso effettivo (per le somme liquidate come danno patrimoniale) e, quanto al danno non patrimoniale, alla data del sinistro;
le somme così devalutate vanno poi incrementate degli interessi legali maturati sino alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati applicando l'indice
ISTAT FOI.
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
4. Spese di giudizio e domanda di responsabilità ex art. 96 c.p.c. nei confronti di parte convenuta.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono calcolate, come da dispositivo, secondo il valore del liquidato, in base alle tariffe medie di cui al D.M. 147/2022.
pagina 9 di 10 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido.
Non è invece accoglibile la domanda di refusione delle spese di CTP (dott. , non essendo Per_7 stata rinvenuta in atti la ricevuta che parte attrice ha asserito, in comparsa conclusionale, di aver allegato, ma di cui non è stato constatato il deposito (all'atto conclusivo risultano, infatti, allegati in formato consultabile solo le ricevute relative ai compensi dei CTU).
Da ultimo, infondata è la domanda attorea di condanna della Compagnia convenuta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 co. 1 c.p.c., attesa la manifesta sproporzione tra la richiesta contenuta in sede di atto di citazione e il valore liquidato per un importo di molto inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo intestato a CP_3
e targato CX 475 CF e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a versare all'attore
[...] Pt_1
la somma complessiva di euro 17.932,64 per danni non patrimoniali ed euro 5.287,05 + 1.876,71
[...] per danni patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- condanna solidalmente i convenuti al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in euro 786,00 per anticipazioni ed in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Bologna, 7 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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