Decreto cautelare 30 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00438/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2025, proposto da MA Pia Cialeo, nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo D’Ambrosio, presso il cui studio è domiciliata in Latina, corso della Repubblica 257, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. massimo@pec.studiolegaledambrosio.com;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/101936 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario UM RO, adottato il 18 novembre 2025;
2) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/102001 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario HA LD, adottato il 18 novembre 2025;
3) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/102006 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario UM NJ, adottato il 18 novembre 2025;
4) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/101943 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario GH NJ, adottato il 17 novembre 2025;
5) del diniego tacito dell’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata il 12 novembre 2025;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Latina;
Vista la dichiarazione notificata e depositata il 12 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il cons. VA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 27 dicembre 2025 e depositato il successivo giorno 30;
Vista la memoria notificata e depositata il 12 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per avere l’amministrazione riaperto in autotutela i procedimenti definiti con i provvedimenti di revoca gravati;
Ritenuto che, per l’effetto, la materia del contendere sia venuta meno, dato che l’amministrazione ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente disponendo il riesame della situazione controversa, come comprovato dalla nota prefettizia prot. n. 11060 del 10 febbraio 2026 versata in atti;
Ritenuto di compensare le spese di giudizio, come da richiesta di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
VA AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AN | EL LA |
IL SEGRETARIO