CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
NO IO, TO
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5804/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2022
- PIGN CRED VS TZ n. 03484202400003084001 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120016456013000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento
- della intimazione di pagamento n. 034 2024 90102072 90/000, notificata in data 17.06.2024,
- della cartella di pagamento n. 0342012001645601300, notificata in data 11.04.2012,
- del conseguente pignoramento presso terzi n. 03484202400003084001, notificato il successivo
4.07.2024,
in ragione dell'omesso versamento della somma di euro 5.091,92 per “posta Irpef” anno 2005.
§2
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto due motivi:
A. la nullità/annullabilità della cartella, dell'intimazione e del pignoramento per decadenza;
B. la nullità/annullabilità della cartella, dell'intimazione e del pignoramento per prescrizione.
§3
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio eccependo ritualità della notifica della primigenia cartella e del successivo atto interruttivo: l'intimazione di pagamento 03420219004878348000 in data
9/02/2022.
Sulla scorta di tanto, a fronte della irretrattabilità della pretesa per mancata impugnazione degli atti, ha invocato il rigetto del ricorso.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve rilevarsi la carenza di pregio della eccezione circa la conformità delle copie agli originali: eccezione adombrata genericamente in maniera del tutto prematura e generica con il ricorso introduttivo e destinata a non trovare alcuno spazio di positiva valutazione in assenza di specifica e adeguata contestazione. Sempre in punto di premessa, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436).
Tanto posto, deve darsi atto dell'intervenuta dimostrazione da parte di ADER della notifica sia della cartella di pagamento n. 0342012001645601300 in data 11.04.2012 che della intimazione di pagamento
03420219004878348000 in data 9/02/2022.
Sia il primo che il secondo atto sono stati notificati a mezzo raccomandata AR giunta nell'indirizzo del destinatario: giova osservare che la notifica a mezzo posta richiede, per la sua perfezione, il rispetto soltanto delle norme dettate dal regolamento postale e si ritiene compiuta con l'arrivo dell'atto presso l'indirizzo del destinatario, così presumendosi giunto nella sua sfera di conoscenza.
Sulla scorta di tanto, tenuto conto della mancata impugnazione sia della cartella, sia soprattutto della intimazione, ogni eccezione di decadenza o prescrizione appare destituita di fondamento.
Si impone, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, secondo quanto dettato dal DM
55/2014 e 147/2022, parametro medio, anche tenuto conto della fase interinale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 1.250, per compensi oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA
e CPA.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
UR MASSIMO, Presidente
NO IO, TO
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5804/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010207290000 TARI 2022
- PIGN CRED VS TZ n. 03484202400003084001 TI RI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120016456013000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Riscossione – ricorso teso ad ottenere l'annullamento
- della intimazione di pagamento n. 034 2024 90102072 90/000, notificata in data 17.06.2024,
- della cartella di pagamento n. 0342012001645601300, notificata in data 11.04.2012,
- del conseguente pignoramento presso terzi n. 03484202400003084001, notificato il successivo
4.07.2024,
in ragione dell'omesso versamento della somma di euro 5.091,92 per “posta Irpef” anno 2005.
§2
A fondamento del ricorso, il Ricorrente_1 ha posto due motivi:
A. la nullità/annullabilità della cartella, dell'intimazione e del pignoramento per decadenza;
B. la nullità/annullabilità della cartella, dell'intimazione e del pignoramento per prescrizione.
§3
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio eccependo ritualità della notifica della primigenia cartella e del successivo atto interruttivo: l'intimazione di pagamento 03420219004878348000 in data
9/02/2022.
Sulla scorta di tanto, a fronte della irretrattabilità della pretesa per mancata impugnazione degli atti, ha invocato il rigetto del ricorso.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine, deve rilevarsi la carenza di pregio della eccezione circa la conformità delle copie agli originali: eccezione adombrata genericamente in maniera del tutto prematura e generica con il ricorso introduttivo e destinata a non trovare alcuno spazio di positiva valutazione in assenza di specifica e adeguata contestazione. Sempre in punto di premessa, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale.
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014);
iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436).
Tanto posto, deve darsi atto dell'intervenuta dimostrazione da parte di ADER della notifica sia della cartella di pagamento n. 0342012001645601300 in data 11.04.2012 che della intimazione di pagamento
03420219004878348000 in data 9/02/2022.
Sia il primo che il secondo atto sono stati notificati a mezzo raccomandata AR giunta nell'indirizzo del destinatario: giova osservare che la notifica a mezzo posta richiede, per la sua perfezione, il rispetto soltanto delle norme dettate dal regolamento postale e si ritiene compiuta con l'arrivo dell'atto presso l'indirizzo del destinatario, così presumendosi giunto nella sua sfera di conoscenza.
Sulla scorta di tanto, tenuto conto della mancata impugnazione sia della cartella, sia soprattutto della intimazione, ogni eccezione di decadenza o prescrizione appare destituita di fondamento.
Si impone, conseguentemente, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, secondo quanto dettato dal DM
55/2014 e 147/2022, parametro medio, anche tenuto conto della fase interinale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in euro 1.250, per compensi oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre IVA
e CPA.