TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
elettivamente rappresentata e difesa come in atti;
Pt_1
- OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Controparte_1
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato il precetto Pt_1 notificato ad istanza di in data 2 gennaio 2024 con cui è stato Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di €64.162,34.
Due i motivi di doglianza portati all'attenzione di questo Giudice.
Con il primo viene contestata la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la provvisoria esecutorietà del D.I.8728/21 costituente il titolo esecutivo su cui si fonda la minacciata esecuzione;
il secondo motivo attiene al quantum debeatur in quanto a dire dell'opponente non sarebbero stati considerati dei pagamenti già effettuati nel calcolare la somma intimata.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto delle avverse Controparte_1 pretese e la condanna dell'opponente ex art.96 cpc.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 21 ottobre 2025 lo scrivente
Magistrato assegnava la causa in decisione.
3. Giova in via preliminare osservare che i motivi di opposizione integrano il primo una opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc, in quanto il precetto viene contestato nella sua regolarità formale, ed il secondo una opposizione alla esecuzione ex art.615 cpc, considerato che si pone in discussione il diritto di procedere in via esecutiva sia pure sotto il profilo del quantum debeatur.
Ciò premesso quanto al primo motivo di doglianza lo stesso non trova riscontro nel dato documentale perché il precetto fa menzione del provvedimento del 12 maggio 2022 che ha disposto l'esecutorietà del titolo.
Quanto al secondo motivo di doglianza giova osservare come faccia Pt_1 riferimento a pagamenti effettuati ma si tratta di una eccezione del tutto generica e della quale non fornisce prova.
Per contro l'opposta ha nel precetto in maniera dettagliata e Controparte_1 contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente gli importi dovuti. Peraltro è versata in atti la corrispondenza intercorsa tra le parti nella quale si dà atto dei mancati pagamenti delle rate previste dal piano di rientro.
Alla luce delle motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
Quanto alla valutazione del comportamento processuale di parte opponente, ritiene questo Giudice che nel caso di specie possano dirsi sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c.
e che possono estendersi – per identità di ratio e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).
Orbene, nel caso di specie, la colpa grave in capo all'odierno opposto può desumersi dalla palese debenza delle somme chieste con il precetto opposto, emersa con evidenza.
Ovviamente, non si tratta in questa sede di “sanzionare” una condotta (l'agire in giudizio) ricollegabile ad un principio avente sempre rango costituzionale (ovverosia, il diritto ex art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall'art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire o resistere in giudizio
“a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando quella disposizione che l'esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l'art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale).
In altri termini, deve ritenersi che la facoltà processuale di agire non possa in alcun modo “trasmodare” in una opposizione “a qualunque costo”, disancorata da un qualsivoglia fondamento giuridico (come nel caso di specie). Una tale forma di azione finisce, quindi, inevitabilmente con l'assumere i caratteri della temerarietà di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto finalizzata ad un obiettivo diverso dall'effettivo ius dicere, con la conseguente ammissibilità della sanzione processuale di cui alla disposizione in parola. Detta valutazione, inoltre, risulta utile anche per valutare l'effettiva sussistenza di un danno (astrattamente) risarcibile ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dovendosi necessariamente fare esclusivo riferimento ai costi di tutela legale sopportati dal (preteso) danneggiato, procedendo conseguentemente a valutare se, tenuto conto dell'ammontare della rifusione delle spese processuali quale liquidato dal Giudice, possa ritenersi che residuino ulteriori aggravi di costi non coperti da tale liquidazione.
Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrate al valore della causa.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'attività processuale posta in essere, ovvero fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte Pt_1 opposta , spese che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5881,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
3. CONDANNA al pagamento in favore di ella somma Pt_1 CP_1 di € 5881,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 cpc.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna