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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16134/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210050452468/000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13382/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, in qualità di erede del Sig. Nominativo 1i, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210050452468000, notificata a mezzo PEC in data 11 settembre 2024, per l'importo complessivo di euro 12.944,91, di cui euro 11.142,00 per imposte, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La cartella traeva origine da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativo alla dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2017, presentata in data 24 ottobre 2018, per IRPEF, addizionale regionale e comunale e cedolare secca, risultate dichiarate ma non versate.
Il ricorrente ha dedotto:
la mancata notifica degli atti presupposti, ed in particolare dell'avviso bonario;
la decadenza dell'Amministrazione dall'iscrizione a ruolo;
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme iscritte a ruolo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite, illustrando dettagliatamente la legittimità dell'operato amministrativo.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto all'omesso invio dell'atto prodromico, la doglianza non ha pregio giuridico. L'invio del cosiddetto avviso bonario, in virtù dell'art. 6 della Legge 212/2000, è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso di specie la cartella si fonda in toto sull'omesso versamento delle imposte dichiarate dalla stessa parte ricorrente.
L'art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente, con il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La Cassazione ha stabilito più volte che tale disposizione statutaria condiziona l'obbligo di preventiva comunicazione alla sussistenza di incertezze di rilievo, che non sono certamente sussistenti quando l'esito del controllo evidenzi solo una differenza tra il dichiarato ed il versato (Cassazione Civile sentenze nn. 26310/2010, 7536/2011, 7329/2012). Se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, non avrebbe posto l'inciso nella prefata norma circa la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione Civile n. 8342/2012).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione Civile sentenza n. 15584/2014).
Peraltro, tale omissione però, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25315/22, n. 22061/2022 e n. 5981/2024) “determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 (Cass. 06/07/2016,
n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni)”.
Nel caso di specie, appare evidente che la cartella è stata emessa proprio per omesso versamento di quanto spontaneamente dichiarato ma non pagato, di talché non si comprende proprio di cosa si lamenti il ricorrente.
Quanto ai termini per l'effettuazione del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, l'eccezione è infondata.
Da un punto di vista normativo il controllo automatizzato è previsto rispettivamente dall'articolo 36-bis D.P.
R. 600/1973, per quanto riguarda le imposte dirette, e dall'articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, per quanto riguarda l'Iva.
In particolare, ai sensi delle citate disposizioni normative, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate procedono, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
Tale controllo, in sostanza, riguarda la generalità dei modelli dichiarativi presentati, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento.
Come stabilito dall'articolo 28 L. n. 449/1997, il suddetto termine ha carattere ordinatorio, nel senso che il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza in capo all'Amministrazione IN (gli avvisi bonari possono quindi essere recapitati al contribuente anche oltre tale termine, senza che, solo per questo, possa esserne contestata la regolarità).
Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza, la stessa è pure infondata.
In primo luogo, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la prescrizione è decennale per i tributi erariali
(ex plurimis, Cassazione n. 3743/2020; n. 12740/2020 e n. 24322/2014); diversamente per sanzioni ed interessi è quinquennale (da ultimo, la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie è quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi, ed ex art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni, Corte di cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che, però nel caso di specie, deve essere computato tenendo conto delle sospensioni e proroghe straordinarie disposte dalla normativa emergenziale Covid-19. Alla luce del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 (normativa emergenziale Covid), i termini decadenziali risultano sospesi e poi prorogati, con conseguente piena tempestività della notifica avvenuta l'11 settembre 2024.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ND EM AF Di ER
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16134/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210050452468/000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13382/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, in qualità di erede del Sig. Nominativo 1i, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720210050452468000, notificata a mezzo PEC in data 11 settembre 2024, per l'importo complessivo di euro 12.944,91, di cui euro 11.142,00 per imposte, oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica.
La cartella traeva origine da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativo alla dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2017, presentata in data 24 ottobre 2018, per IRPEF, addizionale regionale e comunale e cedolare secca, risultate dichiarate ma non versate.
Il ricorrente ha dedotto:
la mancata notifica degli atti presupposti, ed in particolare dell'avviso bonario;
la decadenza dell'Amministrazione dall'iscrizione a ruolo;
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme iscritte a ruolo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite, illustrando dettagliatamente la legittimità dell'operato amministrativo.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto all'omesso invio dell'atto prodromico, la doglianza non ha pregio giuridico. L'invio del cosiddetto avviso bonario, in virtù dell'art. 6 della Legge 212/2000, è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso di specie la cartella si fonda in toto sull'omesso versamento delle imposte dichiarate dalla stessa parte ricorrente.
L'art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente, con il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La Cassazione ha stabilito più volte che tale disposizione statutaria condiziona l'obbligo di preventiva comunicazione alla sussistenza di incertezze di rilievo, che non sono certamente sussistenti quando l'esito del controllo evidenzi solo una differenza tra il dichiarato ed il versato (Cassazione Civile sentenze nn. 26310/2010, 7536/2011, 7329/2012). Se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, non avrebbe posto l'inciso nella prefata norma circa la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione Civile n. 8342/2012).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione Civile sentenza n. 15584/2014).
Peraltro, tale omissione però, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25315/22, n. 22061/2022 e n. 5981/2024) “determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 (Cass. 06/07/2016,
n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni)”.
Nel caso di specie, appare evidente che la cartella è stata emessa proprio per omesso versamento di quanto spontaneamente dichiarato ma non pagato, di talché non si comprende proprio di cosa si lamenti il ricorrente.
Quanto ai termini per l'effettuazione del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, l'eccezione è infondata.
Da un punto di vista normativo il controllo automatizzato è previsto rispettivamente dall'articolo 36-bis D.P.
R. 600/1973, per quanto riguarda le imposte dirette, e dall'articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, per quanto riguarda l'Iva.
In particolare, ai sensi delle citate disposizioni normative, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate procedono, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
Tale controllo, in sostanza, riguarda la generalità dei modelli dichiarativi presentati, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento.
Come stabilito dall'articolo 28 L. n. 449/1997, il suddetto termine ha carattere ordinatorio, nel senso che il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza in capo all'Amministrazione IN (gli avvisi bonari possono quindi essere recapitati al contribuente anche oltre tale termine, senza che, solo per questo, possa esserne contestata la regolarità).
Quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza, la stessa è pure infondata.
In primo luogo, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la prescrizione è decennale per i tributi erariali
(ex plurimis, Cassazione n. 3743/2020; n. 12740/2020 e n. 24322/2014); diversamente per sanzioni ed interessi è quinquennale (da ultimo, la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie è quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi, ed ex art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni, Corte di cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine che, però nel caso di specie, deve essere computato tenendo conto delle sospensioni e proroghe straordinarie disposte dalla normativa emergenziale Covid-19. Alla luce del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 (normativa emergenziale Covid), i termini decadenziali risultano sospesi e poi prorogati, con conseguente piena tempestività della notifica avvenuta l'11 settembre 2024.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1.800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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