Sentenza 31 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2019, n. 24479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24479 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 2 marzo 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Coleine insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma il 5 novembre 2013, ha ridotto la pena inflitta a La MO NU in ordine ai reati di furto di un ciclomotore, rapina pluriaggravata e porto di una carabina a canne mozze.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione dell'art. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione del giudizio di colpevolezza del La MO in merito al reato di furto contestato al capo A della rubrica, sul rilievo che la responsabilità dell'imputato è fondata sulla chiamata in correità del coimputato AR, ritenuto dalla corte pienamente attendibile, nonostante le evidenti contraddizioni in cui è incorso nelle sue dichiarazioni: il delitto di furto è stato commesso il 23 marzo 2011, cinque giorni prima della rapina ai danni del gestore di un distributore di carburante, eseguita il 28 marzo 2011 da NI e AR;
quest'ultimo ha dichiarato -di avere conosciuto La - MO dopo la rapina -al distributore e, nel contempo, ha contraddittoriamente sostenuto che NI e La MO, qualche giorno prima della detta rapina, gli avevano mostrato il luogo in cui avrebbe dovuto sottrarre il ciclomotore da utilizzare. Le due affermazioni sono in evidente insanabile contrasto tra loro, ma tale contraddizione non è stata presa in adeguata considerazione dalla corte di appello.
2.2 violazione dell'art. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'effettiva configurabilità del concorso del La MO nel reato di rapina aggravata e mancanza di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato NI, che scagionano il La MO. Lamenta il ricorrente che le accuse del AR sono state ritenute attendibili, mentre sono state del tutto trascurate le affermazioni del coimputato NI, il quale ha escluso il coinvolgimento dell'imputato nella rapina al supermercato;
il difensore ribadisce che AR è incorso in numerose contraddizioni fornendo in sede di spontanee dichiarazioni, nel corso della deposizione dell'8 aprile 2011 e in sede di incidente probatorio, versioni tra loro diverse e inconciliabili in merito alla presenza del La MO al di fuori del supermercato, a riprova della sua inattendibilità.
2.3 violazione dell'art. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della signora RD, ex fidanzata del La MO, e al valore probatorio dei tabulati telefonici, da cui, nella prospettazione del ricorrente, non emergerebbe la prova di un collegamento del La MO con la rapina.
2.4 violazione dell'art. 192 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al concorso del La MO nel reato di porto di fucile, sul rilievo che sono state trascurate le dichiarazioni dell'NI che scagionano l'imputato, mentre sono state immotivatamente valorizzate quelle del AR.
2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n.4 codice penale, in quanto la corte ha escluso la possibilità di concedere la detta attenuante sul rilievo che nel delitto di rapina occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o minaccia, motivazione che il ricorrente ritiene carente.
2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione poichè il diniego delle attenuanti generiche è basato sul rilievo che l'imputato avrebbe reso dichiarazioni mendaci, tentando di introdurre un elemento di prova falsa tramite le dichiarazioni della ex fidanzata, trascurando, tuttavia, di considerare che l'imputato è incensurato, non ha carichi pendenti e svolge un lavoro stabile. - Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dai giudici di merito, che, trattandosi di doppia affermazione di responsabilità, si fondono e si integrano reciprocamente, e solo formalmente evoca vizi di legittimità,in quanto in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e immuni dalle censure dedotte.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato poiché i giudici di merito si sono adeguatamente soffermati a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del AR, rilevando che le stesse si sono mantenute precise e coerenti nella descrizione delle circostanze relative alla fase direttiva ed esecutiva della rapina e hanno trovato riscontro nel rinvenimento del materiale utilizzato per eseguirla. Il GUP ha sottolineato come AR ha tentato in sede di incidente probatorio di ridimensionare il ruolo del La MO, ma ha ribadito la sua complessiva attendibilità. La corte ha, altresì, considerato le pretese contraddizioni in cui sarebbe incorso il AR e le ha ritenute marginali e poco significative.
1.2 II motivo è anche generico poiché il ricorrente nel censurare l'affermazione di responsabilità del La MO, non considera le dichiarazioni del teste NT, riportate a pag 33 della sentenza di primo grado, il quale ha consentito di rinvenire lo scooter oggetto di furto in data 24 marzo 2011 e la carabina con la canna tagliata, utilizzata per la rapina, e ha riferito di avere appreso da NI che La MO si era unito a lui e a AR per commettere rapine, con il precipuo compito di effettuare nella veste di cliente un sopralluogo nell'esercizio commerciale individuato, dando quindi l'avvio all'azione criminosa. Le informazioni rese dal NT offrono sicuro riscontro alla chiamata in correità del AR e smentiscono il tentativo dell'NI di non coinvolgere l'imputato. Non va poi trascurato che nel corso del suo interrogatorio lo stesso NI ha riferito che La MO dopo l'esecuzione della rapina al supermercato li aveva raggiunti e aveva ricevuto una parte del provento del delitto, il che è sintomatico del suo coinvolgimento nell'esecuzione del reato con il ruolo indicato dal AR.Quanto all'episodio di furto del ciclomotore utilizzato per la rapina, dalla lettura della sentenza di primo- grado, in cui a pagina 26 è riportato per esteso l'incidente probatorio reso da AR, emerge che il predetto ha reso adeguate spiegazioni in merito alle apparenti contraddizioni in cui sarebbe incorso in ordine al coinvolgimento del La MO nel furto, affermando che questi aveva già partecipato all'ultimo sopralluogo per individuare gli scooteroni da rubareima solo successivamente, dopo la rapina al distributore di benzina, gli era stato presentato da NI come il futuro complice nell'esecuzione di successive rapine.
1.3 Le censure in merito alla valutazione delle dichiarazioni della RD sono manifestamente infondate poiché il G.U.P. ha valutato l'attendibilità dell'alibi offerto dalla teste all'imputato, e ha concluso che le affermazioni della giovane trovano smentita nelle risultanze dei tabulati telefonici, da cui emergono i reiterati contatti tra l'utenza nella dichiarata disponibilità del La MO e quella in uso ad NI, nei momenti precedenti la rapina, a riprova dell'assunto accusatorio del AR, che ha attribuito al La MO l'individuazione dell'obiettivo da rapinare.
1.4 La rapina è stata commessa con un fucile a canne mozze già sottratto da NI e AR, come riconosciuto dai due correi, e deve convenirsi con la corte di appello che La MO doveva essere ben consapevole di tale disponibilità di armi da parte dell'NI, poichè le rapine erano state ideate proprio in ragione dell'acquisito possesso di tali armi. Va comunque ricordato che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato. (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012 - dep. 20/12/2012, Beccalli e altri, Rv. 25391501) 1.5 La doglianza circa il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è generica, poichè non si confronta con la complessiva motivazione resa dalla corte di appello che, dopo avere richiamato la consolidata giurisprudenza sul carattere plurioffensivo del delitto di rapina, ha evidenziato le modalità particolarmente violente con le quali è stata commessa la rapina e la circostanza che, secondo quanto denunziato dalla persona offesa, la stessa aveva fruttato la somma complessiva di 4.500 euro, dato che non risulta inficiato dal mancato rinvenimento della somma nel possesso degli imputati, ed esclude a priori la possibilità di riconoscere ì'attenuante invocata dal difensore.
1.6 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio sono inammissibili poichè la decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell9Esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Il ricorrente, dopo essersi lungamente soffermato sui criteri che il giudice deve adottare nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non fornisce alcuna indicazione concreta sulle ragioni in virtù delle quali le stesse avrebbero dovuto essere riconosciute in favore del La MO, considerato che la condizione di incensurato non consente di giustificare il detto beneficio. Di contro la corte di appello ha motivatamente condiviso il giudizio del G.U.P. che ha respinto l'istanza di concessione del detto beneficio , in ragione del comportamento processuale dell'imputato, il quale non si è limitato a negare le proprie responsabilità, ma ha tentato di introdurre nel giudizio un falso alibi coinvolgendo la fidanzata RD. Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, con cui il ricorrente non si confronta.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in f