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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/12/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1653/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2023 promossa da:
C.F. n. ), nata a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giorgia Guercia
- attore contro
, C.F. n. , in persona del Sindaco p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. difeso dall'avv. Anna De Giorgi
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria:
1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art.
2043 c.c., l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 per le lesioni riportate dall'attrice in seguito all'incidente di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore Controparte_1 della sig.ra della complessiva somma di euro 11.249,70, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa patito, oltre interessi e rivalutazione monetaria in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte n. 1217/1995.
2. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio da porre a carico del CP_1
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito di Lecce, contraris reiectis:
1) in via principale, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato per colpa concorrente prevalente dell'attrice e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria, dopo aver comunque ridotto la somma richiesta nei limiti del danno effettivo;
3) condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., previo deposito delle conclusioni di parte.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 24.06.2021 alle ore 19:30 circa la procedeva a piedi lungo via Pozzuolo di Parte_1 CP_1 strada posta nelle immediate vicinanze del supermercato . CP_3
In dette circostanze l'attrice, con indosso occhiali per la correzione di difetto visivo, procedeva regolarmente sul marciapiede e, improvvisamente, inciampava in una buca, rovinando per terra.
Tale buca non era visibile poichè coperta per una sua metà da un'automobile in sosta sul marciapiede, per l'altra metà, da carte miste a pietrisco.
In conseguenza della caduta, ella veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “V. Fazzi” di ove le diagnosticavano “TRAUMA DISTORSIVO CONTUSIVO CAVIGLIA DX … frattura malleolo CP_1 perone dx Edema della caviglia e avampiede Si consiglia calza […] in resina, arto in scarico, divieto di carico
a dx […] delle dita. Controllo clinico il 28/06 in sala gessi ore 08:30 per confezionamento app. gessato”
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha fornito le seguenti risposte ai quesiti del giudice:
“1) La Sig.ra il 24-6-21 riportò la seguente lesione traumatica: Infrazione del malleolo Parte_1 peroneale destro. Per tale lesione è provata l'esistenza del nesso causale. Tale lesione è compatibile con la riferita dinamica dell'evento lesivo.
2) Nella valutazione della durata della malattia e dell'esistenza degli esiti bisogna accertare lo stato anteriore della Sig.ra , in quanto è noto come fattori concausali modifichino il decorso della malattia Parte_1
e la entità degli esiti. Per quanto riguarda precedenti lesioni traumatiche si può affermare, in base alla documentazione sanitaria in atti, in base all' anamnesi ed all'esame obiettivo, che la Sig.ra Parte_1 precedentemente all'evento traumatico del 24-6-21 non abbia riportato altre lesioni traumatiche. La Sig.ra
non è affetta da malattie internistiche che possano aver influenzato la durata della Parte_1 malattia e l'entità dei postumi.
3) Le lesioni riportate hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 20, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 50% di gg.20 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25 % di gg.20.
4) Le lesioni sono guarite con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella misura del 1%. 5) Tale entità di danno non incide sulla capacità lavorativa.
6) L'entità delle spese mediche sostenute dal Sig.ra appaiono eque.” Parte_1
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza ne hanno confermato la dinamica e, pertanto, appare emersa la prova del fatto storico così come descritto da parte attrice nei propri atti.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (fra le altre, si veda
C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C.
11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del marciapiede in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca che determinava la caduta, oltre all'incuria del tratto non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno. Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 20 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 20 giorni al 50% ed infine di altri 20 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 1%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro
727,37 per invalidità permanente (al punto di danno non patrimoniale per la danneggiata che all'epoca del sinistro aveva 59 anni) e di complessivi euro 1.966,30 per invalidità temporanea, per un totale di euro 2673,6, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Alle predette voci devono essere aggiunte anche i costi sostenuti a titolo di spese mediche per il complessivo importo di euro 241,20.
5. Sulle spese
In applicazione al principio di soccombenza, pertanto
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente secondo il D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi (stante la ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie di valore fino a 5.200 (tenuto conto del valore della causa emerso per l'effetto della CTU).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 1.278,00 euro per compensi e 191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da nei confronti del e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condanna il al pagamento della somma di 2914,8 euro oltre interessi al saggio legale. Controparte_1
Condanna il al pagamento delle spese d lite che si determinano in 1.278,00 euro per compensi Controparte_1
e 191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente Controparte_1
Lecce, 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2023 promossa da:
C.F. n. ), nata a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Giorgia Guercia
- attore contro
, C.F. n. , in persona del Sindaco p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. difeso dall'avv. Anna De Giorgi
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria:
1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art.
2043 c.c., l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 per le lesioni riportate dall'attrice in seguito all'incidente di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore Controparte_1 della sig.ra della complessiva somma di euro 11.249,70, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa patito, oltre interessi e rivalutazione monetaria in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte n. 1217/1995.
2. Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio da porre a carico del CP_1
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito di Lecce, contraris reiectis:
1) in via principale, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato per colpa concorrente prevalente dell'attrice e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria, dopo aver comunque ridotto la somma richiesta nei limiti del danno effettivo;
3) condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., previo deposito delle conclusioni di parte.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 24.06.2021 alle ore 19:30 circa la procedeva a piedi lungo via Pozzuolo di Parte_1 CP_1 strada posta nelle immediate vicinanze del supermercato . CP_3
In dette circostanze l'attrice, con indosso occhiali per la correzione di difetto visivo, procedeva regolarmente sul marciapiede e, improvvisamente, inciampava in una buca, rovinando per terra.
Tale buca non era visibile poichè coperta per una sua metà da un'automobile in sosta sul marciapiede, per l'altra metà, da carte miste a pietrisco.
In conseguenza della caduta, ella veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “V. Fazzi” di ove le diagnosticavano “TRAUMA DISTORSIVO CONTUSIVO CAVIGLIA DX … frattura malleolo CP_1 perone dx Edema della caviglia e avampiede Si consiglia calza […] in resina, arto in scarico, divieto di carico
a dx […] delle dita. Controllo clinico il 28/06 in sala gessi ore 08:30 per confezionamento app. gessato”
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha fornito le seguenti risposte ai quesiti del giudice:
“1) La Sig.ra il 24-6-21 riportò la seguente lesione traumatica: Infrazione del malleolo Parte_1 peroneale destro. Per tale lesione è provata l'esistenza del nesso causale. Tale lesione è compatibile con la riferita dinamica dell'evento lesivo.
2) Nella valutazione della durata della malattia e dell'esistenza degli esiti bisogna accertare lo stato anteriore della Sig.ra , in quanto è noto come fattori concausali modifichino il decorso della malattia Parte_1
e la entità degli esiti. Per quanto riguarda precedenti lesioni traumatiche si può affermare, in base alla documentazione sanitaria in atti, in base all' anamnesi ed all'esame obiettivo, che la Sig.ra Parte_1 precedentemente all'evento traumatico del 24-6-21 non abbia riportato altre lesioni traumatiche. La Sig.ra
non è affetta da malattie internistiche che possano aver influenzato la durata della Parte_1 malattia e l'entità dei postumi.
3) Le lesioni riportate hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 20, un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 50% di gg.20 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25 % di gg.20.
4) Le lesioni sono guarite con postumi permanenti intesi come danno biologico valutabili nella misura del 1%. 5) Tale entità di danno non incide sulla capacità lavorativa.
6) L'entità delle spese mediche sostenute dal Sig.ra appaiono eque.” Parte_1
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza ne hanno confermato la dinamica e, pertanto, appare emersa la prova del fatto storico così come descritto da parte attrice nei propri atti.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (fra le altre, si veda
C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C.
11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del marciapiede in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca che determinava la caduta, oltre all'incuria del tratto non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno. Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 20 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 20 giorni al 50% ed infine di altri 20 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 1%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro
727,37 per invalidità permanente (al punto di danno non patrimoniale per la danneggiata che all'epoca del sinistro aveva 59 anni) e di complessivi euro 1.966,30 per invalidità temporanea, per un totale di euro 2673,6, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Alle predette voci devono essere aggiunte anche i costi sostenuti a titolo di spese mediche per il complessivo importo di euro 241,20.
5. Sulle spese
In applicazione al principio di soccombenza, pertanto
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente secondo il D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi (stante la ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie di valore fino a 5.200 (tenuto conto del valore della causa emerso per l'effetto della CTU).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 1.278,00 euro per compensi e 191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da nei confronti del e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condanna il al pagamento della somma di 2914,8 euro oltre interessi al saggio legale. Controparte_1
Condanna il al pagamento delle spese d lite che si determinano in 1.278,00 euro per compensi Controparte_1
e 191,70 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente Controparte_1
Lecce, 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me