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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa Valentina Prudente Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 2308/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente Carrara (MS), Viale G. Galilei n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv.
Davide Taponecco, in virtù di procura agli atti, domiciliati presso il suo studio, in
Carrara (MS), Viale XX Settembre
e
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
04.09.1971, ivi residente, in Viale G. Galilei n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Andrei, in virtù di procura agli atti, domiciliati presso il suo studio, in Carrara
(MS), Via Solferino n. 6 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha è intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12.01.2024 dinanzi al Tribunale di Massa,
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale, esponendo:
2 di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Carrara (MS), il giorno 09.10.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 1993 al n. 93, parte 2, serie A, ufficio 2; che dalla loro unione coniugale sono nati, rispettivamente il 23.04.1997 ed il
28.07.2007, i figli e entrambi non ancora economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti; che il rapporto coniugale si è da tempo deteriorato a causa di contrasti personali, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, con la conseguente volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione personale tra di loro e, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e reiterate in sede di udienza di comparizione dinanzi al G.I. designato.
Il P.M., notiziato del procedimento, non è intervenuto.
La causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni ribadite con note scritte ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso, depositate in sostituzione dell'udienza.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale come formulata congiuntamente.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso e ribadite con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza risultano conformi alla legge, essendo, in riferimento al figlio minore diciassettenne, la previsione Per_2 inerente all'affidamento congiunto, alla collocazione residenziale presso l'abitazione materna ed all'ampia facoltà di visita in favore del padre, aderente al principio di genitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del medesimo minore, mentre le
3 condizioni attinenti al mantenimento di entrambi i figli (quanto a Per_2
mediante mantenimento ordinario diretto da parte di ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza dello stesso presso di sé, salvo contributo a carico del padre pari ad € 225,00 al mese, da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla madre, quanto a , studente universitaria fuori Per_1
sede, attraverso il finanziamento bancario già acceso da entrambi i genitori, con rata mensile ammontante ad € 466,00, da estinguere in misura pari al 50% ciascuno, fino al termine degli studi universitari e, successivamente, mediante mantenimento diretto da parte di ciascun genitori nei tempi in cui terranno la stessa presso di sé, salva la compartecipazione in egual misura alle spese straordinarie relative agli stessi figli) si configurano rispondenti al principio di proporzionalità tra le rispettive risorse patrimoniali delle parti (ex art. 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta.
La previsione dell'assegnazione della casa familiare alla IG.ra di Pt_2
proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, si giustifica per la sua veste di genitore collocataria del figlio minore e presso il quale anche la figlia maggiorenne è destinata a radicare la propria residenza prevalente una volta terminati gli studi universitari.
La domanda suindicata merita pertanto accoglimento.
Con separata ordinanza in pari data si provvede ai fini della prosecuzione del giudizio, in funzione della definizione della domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, previo decorso del termine ex lege ai fini della procedibilità della stessa e di quello occorrente per il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale, a norma dell'art. 473 bis 51, comma 1
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
4 OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
generalizzati come in epigrafe, in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in Carrara (MS), il giorno 09.10.1993 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1993 al n. 93, parte 2, serie A, ufficio 2), alle condizioni trascritte in ricorso e ribadite nei successivi scritti difensivi, che di seguito si trascrivono:
1) I IGg.ri e , fermo restando il dovere di Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto, continueranno a vivere separati di letto e di mensa, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicarsi perentoriamente entro 30 giorni eventuali cambiamenti. I nuovi partner non potranno essere presentati ai figli se non gradualmente e trascorso un periodo di tempo dalla separazione di almeno un anno.
2) La casa coniugale, sita in Carrara (MS), frazione Avenza, Viale Galileo
Galilei n. 20, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e , Per_2 Per_1
con espresso divieto a eventuali terze persone di fissarvi la propria residenza anagrafica o soggiornarvi in modo stabile.
3) La IG.ra seguiterà a farsi carico del pagamento di tutte le Parte_2
utenze domestiche, comprese tasse smaltimento rifiuti ed altre imposte gravanti sull'immobile, internet e canone tv, oneri condominiali, spese di manutenzione ordinaria etc., rinunciando espressamente a chiederne il rimborso al coniuge anche per il tempo pregresso. Le spese di manutenzione straordinaria riguardanti l'immobile saranno a carico di ciascuno dei comproprietari nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate e necessitate.
4) Il IG. ha dato atto di aver già liberato l'immobile dalla Parte_1
maggior parte dei suoi beni ed effetti personali, ad eccezione di alcuni regali di matrimonio come un'antica madia ed un orologio a pendolo, che rivestono particolare valore affettivo in quanto ricordo della madre.
5 4.1) Le due auto JEEP Grand Cherokee trg. FE 769 DB e HYUNDAI IX35 trg.
EM 499 XL e la moto BMW F800R trg. DZ 23541 di proprietà esclusiva del marito resteranno interamente a carico di costui, benché la Hyundai sia attualmente in uso a e in futuro anche di allorquando avrà Per_1 Per_2 conseguito la relativa patente di guida. L'auto FIAT 500 trg. ER 855 YP di proprietà esclusiva della moglie, resterà totalmente in carico alla medesima.
5) Il figlio ancora minorenne, è affidato congiuntamente ad entrambi Per_2
i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale. A tal fine, i genitori si sono impegnati a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'educazione, la crescita e l'istruzione. Le decisioni in proposito dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
6) avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la Per_2
madre, in Carrara (MS), Viale Galileo Galilei n. 20, ed il padre potrà vederlo, frequentarlo e tenerlo con sé liberamente, secondo gli accordi presi di volta in volta con la madre e con il minore, compatibilmente con i propri orari di lavoro, le esigenze di salute, di studio o altri impegni familiari, sportivi e sociali del figlio,
a cui dovrà far fronte ciascun genitore in base alle proprie disponibilità e rispettando per quanto possibile il criterio dell'alternanza.
7) Per quanto ormai diciassettenne e pertanto libero di decidere con quale genitore trascorrere il proprio tempo, attualmente sta con il padre tutti Per_2
i mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 sino al mattino successivo, quando il padre lo accompagna direttamente a scuola e tutti i fine settimana dalle 17 del sabato alla domenica sera.
Fuori dal periodo scolastico il padre terrà con sé il mercoledì dall'ora Per_2
di cui sopra sino al mattino successivo e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, quando lo ricondurrà all'abitazione della madre, salvo che il figlio preferisca rientrare il sabato mattina all'abitazione di quest'ultima ed ivi trascorrervi l'intero fine settimana.
6 Eventuali impedimenti dei genitori a stare con nel fine settimana Per_2 dovranno essere comunicati l'un l'altro entro il giovedì che precede.
Anche per quanto riguarda le festività, sarà libero di trascorrerle Per_2 liberamente con l'uno o con l'altro genitore;
in caso di contrasti varrà il criterio dell'alternanza: Natale con il padre e S. FA con la madre, Pasqua con il padre e il secondo giorno di Pasqua con la madre e via di seguito, possibilmente invertendo le predette festività l'anno successivo.
Nel periodo estivo potrà liberamente rimanere con l'uno o con l'altro Per_2
genitore in base ai reciproci impegni e per tutto il tempo che desidera. In caso di disaccordo, il padre avrà diritto di stare con almeno due settimane Per_2
anche non consecutive.
8) Considerati i tempi di permanenza di con ciascun genitore Per_2
pressoché paritari, ognuno di essi provvederà al suo mantenimento sino a che non sarà economicamente autosufficiente e purché prosegua con profitto negli studi.
A tal fine il padre verserà alla madre la somma mensile di € 225,00, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato ed avente codice IBAN
[...].
9) L'assegno unico, attualmente percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, sarà interamente devoluto alla madre sino a che la stessa ne avrà diritto.
10) Per quanto riguarda invece il mantenimento di , studentessa Per_1 presso l'Università degli Studi Internazionali (Traduzione e Interpretariato) di
Roma, i genitori hanno attivato un piccolo finanziamento presso filiale di CP_1
Avenza, con una rata mensile di circa € 466,00, volto a sostenere il di lei mantenimento, in particolare a coprire tutte le spese di trasferta, alloggio e tasse universitarie, che gli stessi si sono obbligati a rimborsare al 50% ciascuno sino alla totale estinzione.
Al termine degli studi, allorché rientrerà a vivere presso la madre, Per_1
ciascun genitore provvederà direttamente e personalmente al suo mantenimento sino a che la stessa non avrà reperito un'occupazione stabile.
7 11) Le spese mediche extra-assistenza sanitaria, scolastiche, sportive e ricreative, purché documentate o necessitate e comunque previamente concordate, riguardanti entrambi i figli, saranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno. In caso di eventuale disaccordo sulla ripartizione di tali spese, si applicheranno le Linee Guida stilate in materia dal C.N.F. e recepite dal
Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa
Carrara. Tutto ciò sino a che i figli non avranno reperito una stabile occupazione lavorativa e purché proseguano con profitto negli studi.
12) I IGg.ri e hanno dichiarato espressamente Parte_2 Parte_1
di rinunciare al reciproco mantenimento, non ricorrendone i presupposti e non avendo nulla da pretendere l'uno dall'altro.
13) Gli stessi hanno altresì dichiarato concordemente di aver già definito separatamente le altre questioni economiche e patrimoniali che li riguardino e di non avere beni in comune ad eccezione della casa coniugale.
14) I ricorrenti si sono scambiata reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche nell'interesse del figlio minore.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza in pari data alla remissione ella causa sul ruolo ed a regolare il prosieguo del giudizio ai fini della definizione della domanda di divorzio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, nonchè a seguito del decorso del termine ex art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Così deciso, in Massa, il 13.02.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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