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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1402/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1402/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lauro Tribuiani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza in data 06/11/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario ad Ascoli Piceno in data 30/06/1991 con
, da cui erano nati i figli (il 22/12/1993), Controparte_1 Per_1 Per_2
(il 18/02/1999) e (il 16/05/2002) tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
indipendenti – ha chiesto: dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito e l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-nonostante il matrimonio fosse nato sotto i migliori auspici, la convivenza era diventata intollerabile a causa dei comportamenti del marito il quale, oltre ad avere relazioni extraconiugali, la offendeva e denigrava continuamente, anche davanti ai figli;
- inoltre, il marito aveva un atteggiamento di assoluto disinteresse verso le necessità economiche della famiglia, contribuendovi solo saltuariamente e lasciandone tutto il peso a suo carico;
-la casa familiare era di sua esclusiva proprietà, i figli e , Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, vivevano con lei mentre la figlia
– al pari maggiorenne ed indipendente – era da poco andata a vivere con Per_1
il compagno.
Alla prima udienza di comparizione in data 06.11.2023 il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente e sentita la ricorrente- la quale ha ribadito di non volersi riconciliare, chiedendo l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale - ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis
.22:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, fermo il reciproco rispetto;
2. rilevato che la casa coniugale è di proprietà della ricorrente, ordina ad di allontanarsi nel termine di 30 giorni, con facoltà di portare Controparte_1
con sé gli effetti personali e quanto di proprietà esclusiva.
Assunti i provvedimenti istruttori, il Procuratore della ricorrente, previa rinuncia alla domanda di addebito, ha chiesto che la causa fosse rimessa all'immediata decisione del Collegio sullo status .
Il Presidente, ritenuta la causa matura per decisione, ha disposto in conformità.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione, per rinuncia fattane dalla ricorrente, confermando la statuizione relativa all'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, di proprietà della moglie, di cui all'ordinanza presidenziale in data 6/11/2024.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione;
3. conferma i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con ordinanza in data 6/11/2024;
4. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
5. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1402/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lauro Tribuiani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza in data 06/11/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario ad Ascoli Piceno in data 30/06/1991 con
, da cui erano nati i figli (il 22/12/1993), Controparte_1 Per_1 Per_2
(il 18/02/1999) e (il 16/05/2002) tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
indipendenti – ha chiesto: dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito e l'assegnazione della casa coniugale, di sua proprietà.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-nonostante il matrimonio fosse nato sotto i migliori auspici, la convivenza era diventata intollerabile a causa dei comportamenti del marito il quale, oltre ad avere relazioni extraconiugali, la offendeva e denigrava continuamente, anche davanti ai figli;
- inoltre, il marito aveva un atteggiamento di assoluto disinteresse verso le necessità economiche della famiglia, contribuendovi solo saltuariamente e lasciandone tutto il peso a suo carico;
-la casa familiare era di sua esclusiva proprietà, i figli e , Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, vivevano con lei mentre la figlia
– al pari maggiorenne ed indipendente – era da poco andata a vivere con Per_1
il compagno.
Alla prima udienza di comparizione in data 06.11.2023 il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente e sentita la ricorrente- la quale ha ribadito di non volersi riconciliare, chiedendo l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale - ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis
.22:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, fermo il reciproco rispetto;
2. rilevato che la casa coniugale è di proprietà della ricorrente, ordina ad di allontanarsi nel termine di 30 giorni, con facoltà di portare Controparte_1
con sé gli effetti personali e quanto di proprietà esclusiva.
Assunti i provvedimenti istruttori, il Procuratore della ricorrente, previa rinuncia alla domanda di addebito, ha chiesto che la causa fosse rimessa all'immediata decisione del Collegio sullo status .
Il Presidente, ritenuta la causa matura per decisione, ha disposto in conformità.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione, per rinuncia fattane dalla ricorrente, confermando la statuizione relativa all'allontanamento del resistente dalla casa coniugale, di proprietà della moglie, di cui all'ordinanza presidenziale in data 6/11/2024.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di addebito della separazione;
3. conferma i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti con ordinanza in data 6/11/2024;
4. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
5. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Teramo, 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)