Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02216/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2021, proposto da
Holcim (Italia) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesca Trolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Condello, Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Merone, Comedil Mangino S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 609/2021 del 16 settembre 2021, con cui la Provincia di Como ha vietato lo svolgimento della campagna di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi tramite l'utilizzo di impianti mobili, in comune di Merone, via Volta 1 e conseguente archiviato la comunicazione prevista dall'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 10098 del 7 agosto 2009;
- di ogni altro atto antecedente o comunque connesso, con particolare riferimento, per quanto di ragione, alla nota del 24 agosto 2021 contenente il preavviso di diniego e archiviazione ex art. 10-bis L. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente, in prossimità della udienza di trattazione, ha depositato atto con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla ulteriore coltivazione del gravame.
Si impone, indi, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, siccome congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
VA CH, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | VA CH |
IL SEGRETARIO