TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.11664/2025 R.V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
- sezione civile –
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori:
Dott. CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott. FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la domanda di adozione pervenuta telematicamente in data 19 novembre 2025 da Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , e nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]; CodiceFiscale_2
sentito il relatore;
rilevato che l'adottanda nata in [...] il [...], C.F. cittadina cinese, è Parte_3 C.F._3 maggiorenne;
ritenuta la giurisdizione del giudice italiano e l'applicazione della legge italiana ex artt. 40 e 38 legge n.
219/1995 essendo entrambi gli adottanti cittadini italiani e, in relazione ai consensi necessari, in mancanza di disciplina specifica dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne nell'ordinamento giuridico della
Repubblica Popolare Cinese;
preso atto che gli istanti hanno compiuto gli anni trentacinque di età e che l'età degli stessi supera di almeno diciotto anni quella dell'adottanda;
verificato che on risultano avere discendenti legittimi o legittimati Parte_1 Parte_2 né naturali;
verificato che l'adottanda non risulta essere già stata adottata da altra persona;
rilevato altresì che all' udienza del 17.12.2025 innanzi il Presidente, gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il consenso per addivenire all'adozione di cui alla richiesta;
rilevato che i genitori dell'adottanda sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto emesso in data 12.10.2018 ( doc. 4);
rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il P.M. non ha formulato le proprie conclusioni;
valutata la convenienza dell'adozione in capo all' adottanda che dal 30.8.2019 vive assieme con i ricorrenti in quanto, affidata ai Servizi Sociali, in seguito al provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici per maltrattamenti, è stata collocata in affidamento familiare presso di loro in ottemperanza a quanto stabilito dal predetto decreto;
i ricorrenti si sono pertanto presi cura di lei sotto ogni punto di vista come fosse una loro figlia e tra loro si è creato un rapporto affettivo molto stretto. Attualmente
ha 23 anni, frequenta l'Università di Padova e lavora part-time presso un negozio del dentro cittadino. Pt_3
Desidera completare gli studi partecipando anche al progetto “Erasmus”, che richiede che la stessa possa disporre di un permesso di soggiorno per motivi familiari di maggior durata;
ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratta, quindi, di dare veste giuridica ad un rapporto e legame strettissimo di natura familiare già esistente;
rilevato altresì come fino ad oggi non siano sopravvenute revoche ai consensi prestati;
Visti gli artt. 311 e ss c.c.
DISPONE
Di farsi luogo all'adozione da parte dei ricorrenti nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nata a [...] il [...], C.F. , di C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
nata in [...] il [...], C.F. e per gli effetti;
Pt_3 C.F._3
DICHIARARSI
adottata da Parte_3 Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Padova, 20.12.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Caterina Santinello)
TRIBUNALE DI PADOVA
- sezione civile –
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori:
Dott. CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott. FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la domanda di adozione pervenuta telematicamente in data 19 novembre 2025 da Parte_1 nato a [...] il [...], C.F. , e nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]; CodiceFiscale_2
sentito il relatore;
rilevato che l'adottanda nata in [...] il [...], C.F. cittadina cinese, è Parte_3 C.F._3 maggiorenne;
ritenuta la giurisdizione del giudice italiano e l'applicazione della legge italiana ex artt. 40 e 38 legge n.
219/1995 essendo entrambi gli adottanti cittadini italiani e, in relazione ai consensi necessari, in mancanza di disciplina specifica dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne nell'ordinamento giuridico della
Repubblica Popolare Cinese;
preso atto che gli istanti hanno compiuto gli anni trentacinque di età e che l'età degli stessi supera di almeno diciotto anni quella dell'adottanda;
verificato che on risultano avere discendenti legittimi o legittimati Parte_1 Parte_2 né naturali;
verificato che l'adottanda non risulta essere già stata adottata da altra persona;
rilevato altresì che all' udienza del 17.12.2025 innanzi il Presidente, gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il consenso per addivenire all'adozione di cui alla richiesta;
rilevato che i genitori dell'adottanda sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto emesso in data 12.10.2018 ( doc. 4);
rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il P.M. non ha formulato le proprie conclusioni;
valutata la convenienza dell'adozione in capo all' adottanda che dal 30.8.2019 vive assieme con i ricorrenti in quanto, affidata ai Servizi Sociali, in seguito al provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici per maltrattamenti, è stata collocata in affidamento familiare presso di loro in ottemperanza a quanto stabilito dal predetto decreto;
i ricorrenti si sono pertanto presi cura di lei sotto ogni punto di vista come fosse una loro figlia e tra loro si è creato un rapporto affettivo molto stretto. Attualmente
ha 23 anni, frequenta l'Università di Padova e lavora part-time presso un negozio del dentro cittadino. Pt_3
Desidera completare gli studi partecipando anche al progetto “Erasmus”, che richiede che la stessa possa disporre di un permesso di soggiorno per motivi familiari di maggior durata;
ritenuto pertanto che nel caso di specie si tratta, quindi, di dare veste giuridica ad un rapporto e legame strettissimo di natura familiare già esistente;
rilevato altresì come fino ad oggi non siano sopravvenute revoche ai consensi prestati;
Visti gli artt. 311 e ss c.c.
DISPONE
Di farsi luogo all'adozione da parte dei ricorrenti nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nata a [...] il [...], C.F. , di C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
nata in [...] il [...], C.F. e per gli effetti;
Pt_3 C.F._3
DICHIARARSI
adottata da Parte_3 Parte_1 Parte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Padova, 20.12.2025
Il Presidente Estensore
(dott. Caterina Santinello)