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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1398/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1398/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. VECCHI DAVIDE Controparte_1 e
GH RA con il patrocinio dell' Avv. VECCHI DAVIDE
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: 1) La casa coniugale condotta in locazione rimarrà nella disponibilità della sig.ra EG ER che vi abiterà unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora indipendente Per_1 economicamente. Il sig. trasferirà la propria residenza presso l'abitazione Controparte_1 dei genitori, sita in Lagosanto Via Matteotti n. 42, unitamente al figlio .2) Il figlio Per_2 minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente Per_2 l'educazione e l'istruzione. 3) Il figlio trascorrerà con la madre due Week-end Per_2 alternati ogni mese, e, quando sarà possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed i suoi impegni, un pomeriggio infrasettimanale oltre, indicativamente, le vacanze di natale e pasqua ad anni alterni nonché un periodo di giorni 15 anche non consecutivi durante le vacanze estive. 5) La sig.ra EG ER, di professione collaboratrice scolastica, ha un reddito mensile di circa euro 1.200,00, mentre il sig. , di professione Controparte_1 autista, ha un reddito di circa euro 1.500,00 mensili. Per questo motivo non vengono previsti assegni di contributo al mantenimento ma ciascun genitore provvedereà al mantenimento diretto del figlio convivente. 6) I genitori sosterranno inoltre ciascuno al 50% le spese straordinarie riguardanti il figlio, con le seguenti modalità:– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tikets sanitari;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi
1 chirurgici in strutture private;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di II grado imposte da istituti pubblici;
b) retta di scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
f) mensa;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) attività sportive, ludiche od artistiche fino ad un tetto massimo di euro 400,00 complessivi, in caso di mancato accordo l'eventuale eccedenza rimarrà a carico del genitore proponente;
– spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) spese di custodia (baby sitter); b) campi estivi. 7) L'autovettura Skoda “City Go” targata FE208ER già di proprietà della sig.ra EG ER, rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima. L'autovettura Volkswagen “Golf” targata EN488KP già di proprietà del sig. rimarrà Controparte_1 nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo. 8) I coniugi si impegnano ad estinguere i finanziamenti attualmente accesi ciascuno a proprio nome. 9) I coniugi dichiarano di aver prima d'ora già regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale. 10) I coniugi si obbligano sin da ora a concedersi reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto. Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i sigg. e GH Controparte_1 ER esponevano che in data 28/05/2005 avevano contratto matrimonio in Porto Tolle;
che dall'unione erano nati i figli maggiorenne, e , di anni diciassette. Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 CP_2
alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Porto Tolle in data
[...] 28/05/2005 e trascritto al n. 7 p. I). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate.
2 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Porto Tolle provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 16.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 1398/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. VECCHI DAVIDE Controparte_1 e
GH RA con il patrocinio dell' Avv. VECCHI DAVIDE
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale Conclusioni delle parti: 1) La casa coniugale condotta in locazione rimarrà nella disponibilità della sig.ra EG ER che vi abiterà unitamente alla figlia maggiorenne ma non ancora indipendente Per_1 economicamente. Il sig. trasferirà la propria residenza presso l'abitazione Controparte_1 dei genitori, sita in Lagosanto Via Matteotti n. 42, unitamente al figlio .2) Il figlio Per_2 minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno congiuntamente Per_2 l'educazione e l'istruzione. 3) Il figlio trascorrerà con la madre due Week-end Per_2 alternati ogni mese, e, quando sarà possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori ed i suoi impegni, un pomeriggio infrasettimanale oltre, indicativamente, le vacanze di natale e pasqua ad anni alterni nonché un periodo di giorni 15 anche non consecutivi durante le vacanze estive. 5) La sig.ra EG ER, di professione collaboratrice scolastica, ha un reddito mensile di circa euro 1.200,00, mentre il sig. , di professione Controparte_1 autista, ha un reddito di circa euro 1.500,00 mensili. Per questo motivo non vengono previsti assegni di contributo al mantenimento ma ciascun genitore provvedereà al mantenimento diretto del figlio convivente. 6) I genitori sosterranno inoltre ciascuno al 50% le spese straordinarie riguardanti il figlio, con le seguenti modalità:– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tikets sanitari;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi
1 chirurgici in strutture private;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di II grado imposte da istituti pubblici;
b) retta di scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
f) mensa;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) attività sportive, ludiche od artistiche fino ad un tetto massimo di euro 400,00 complessivi, in caso di mancato accordo l'eventuale eccedenza rimarrà a carico del genitore proponente;
– spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) spese di custodia (baby sitter); b) campi estivi. 7) L'autovettura Skoda “City Go” targata FE208ER già di proprietà della sig.ra EG ER, rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima. L'autovettura Volkswagen “Golf” targata EN488KP già di proprietà del sig. rimarrà Controparte_1 nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo. 8) I coniugi si impegnano ad estinguere i finanziamenti attualmente accesi ciascuno a proprio nome. 9) I coniugi dichiarano di aver prima d'ora già regolato ogni altro rapporto di carattere patrimoniale. 10) I coniugi si obbligano sin da ora a concedersi reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto. Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 i sigg. e GH Controparte_1 ER esponevano che in data 28/05/2005 avevano contratto matrimonio in Porto Tolle;
che dall'unione erano nati i figli maggiorenne, e , di anni diciassette. Per_1 Per_2 Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. Le domande sono fondate atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate. In considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 CP_2
alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Porto Tolle in data
[...] 28/05/2005 e trascritto al n. 7 p. I). Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti Spese compensate.
2 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Porto Tolle provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 16.9.2025
Il Presidente est.
Paolo Sangiuolo
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