Art. 29.
Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di "fuori ruolo", alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni, sara' prevista la facolta', a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.
Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di "fuori ruolo", alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni, sara' prevista la facolta', a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.