Articolo 29 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
Articolo 28Articolo 30
Versione
10 novembre 1970
Art. 29.
Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di "fuori ruolo", alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e integrazioni, sara' prevista la facolta', a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.
Entrata in vigore il 10 novembre 1970