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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8472 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27514/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Parte_1
Ganeri, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Ermanno Ferraro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 24.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , creditrice di in forza del Controparte_1 Parte_1
decreto di omologazione di separazione personale fra coniugi, emesso in data
Pagina 1 di 12
6.12.2002 dal Tribunale di Napoli, e della sentenza di divorzio pubblicata in data 5.9.2016 dallo stesso Tribunale, ha notificato al debitore, in data
27.11.2020, atto di precetto per il pagamento l'importo complessivo di €
244.051,97.
Nello specifico, tale importo ricomprende alcuni ratei dell'assegno di mantenimento in favore della opposta e dei suoi figli non versati dal
[...]
in sede di separazione e poi in sede di divorzio, la refusione delle Pt_1
spese legali ivi sostenute e infine il credito derivante dalla mancata corresponsione delle rate del contratto di mutuo (pari ad € 177.688,97)
stipulato dall'odierno opponente che, stando al tenore del verbale di separazione, avrebbero dovuto essere restituite esclusivamente dallo stesso.
Con atto di citazione, notificato il 7/12/2020, ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. avverso il suddetto precetto,
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del verbale di separazione consensuale per effetto della sopravvenuta sentenza di divorzio;
b) in subordine, dichiarare la prescrizione del credito composito derivante dal verbale di separazione consensuale.
2. Con riferimento al primo motivo di opposizione, il ha Parte_1
eccepito l'“inefficacia” del verbale della separazione consensuale intervenuta tra lo stesso e , omologato dal Tribunale di Napoli in Controparte_1
data 6.12.2002, evidenziando come l'accordo non potesse più fungere da titolo esecutivo per la riscossione dei crediti nello stesso previsti alla luce della sopravvenuta sentenza di divorzio, che, secondo la prospettazione
Pagina 2 di 12 dell'opponente, sarebbe l'unico titolo suscettibile di essere portato a esecuzione.
Al riguardo si evidenzia che la separazione consensuale, regolamentata da un verbale omologato dal tribunale, rappresenta una fase transitoria verso la cessazione definitiva del vincolo matrimoniale. Gli accordi presi in sede di separazione consensuale, come quelli relativi all'assegno di mantenimento,
sono efficaci nel periodo di vigenza del provvedimento di separazione;
con la successiva pronuncia della sentenza di divorzio si verifica una nuova situazione giuridica, che comporta la fine dello status coniugale e, di conseguenza, la cessazione degli effetti degli accordi precedentemente stabiliti nella separazione, a meno che non siano espressamente confermati nel provvedimento di divorzio.
Ciò acclarato, è opportuno evidenziare che, sebbene con la sentenza di divorzio cessi l'efficacia delle prescrizioni previste in sede di separazione –
con la conseguenza che i rapporti tra le parti saranno regolamentati non più
da quest'ultimo, bensì dalla successiva sentenza di divorzio – ciò non esclude che il decreto di omologazione rappresenti pur sempre titolo esecutivo per chiedere e ottenere i crediti nello stesso previsti, maturati nel periodo della sua vigenza e mai corrisposti. In altri termini, dunque, la sentenza di divorzio determina l'inefficacia sopravvenuta e non ab origine
del verbale di separazione consensuale così come omologato dal Tribunale, il quale conserva efficacia per il periodo anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili.
Per quel che attiene al caso di specie, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente, le statuizioni strettamente connesse alla
Pagina 3 di 12 separazione (assegnazione casa coniugale, obbligo del mantenimento, diritto di visita) permangono sino all'emissione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio emessa in data 5.9.2016, con la conseguenza che, sino a questa data, per ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore e dei figli, la avrebbe potuto CP_1
agire in esecuzione solo utilizzando il verbale di separazione omologato,
mentre avrebbe dovuto azionare in via esecutiva la sentenza divorzile n.
9675/2016 per i creduti in essa previsti a partire dal 5.9.2016, data di pubblicazione della sentenza medesima.
D'altronde, sia pure con riferimento alla diversa questione del permanente interesse delle parti, anche dopo l'emissione della pronuncia di divorzio, alla decisione del giudizio di separazione su questioni patrimoniali tuttora pendenti, la S.C. ha avuto modo di precisare che la cessazione degli effetti civili del matrimonio opera ex nunc, restando, di regola, il precedente arco temporale pur sempre soggetto alla disciplina prevista in sede di separazione (v. Cass, Sez. I, n. 19555/13).
Coerentemente con quanto appena esposto, dall'esame dell'atto di precetto si evince che l'odierna opposta ha utilizzato quale titolo esecutivo il verbale di separazione omologato per ottenere il pagamento dei soli crediti maturati nel periodo dal novembre 2015 al settembre 2016 (per l'importo complessivo di euro 11.363,00), quindi anteriori alla sentenza di divorzio;
quest'ultima, depositata il 5.9.2016, è stata invece azionata per i crediti successivi, maturati e mai riscossi, relativi al periodo da ottobre 2016 a novembre 2020 (per un importo complessivo di euro 55.000,00).
Ne consegue, dunque, che non è possibile invocare l'inefficacia del
Pagina 4 di 12 verbale di separazione omologato, il quale è stato legittimamente azionato al fine di ottenere il pagamento degli assegni antecedenti alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
si evidenzia, inoltre, che nulla è
stato allegato dall'odierno opponente circa la non debenza dei suddetti assegni per cause estintive sopravvenute, con la conseguenza che non va messa in dubbio la sussistenza di tale credito così come quantificato nell'atto di precetto.
2.1. Ciò esposto con riferimento al credito vantato a titolo di assegno di mantenimento, per quanto attiene invece alle rate del mutuo fondiario –
richieste dall'odierna opposta poiché mai corrisposte dall'opponente – si evidenzia, in primo luogo, che la sentenza di divorzio nulla prevede con riferimento a tale aspetto, e che il verbale di separazione, che secondo la prospettazione dell'odierna opposta conserverebbe l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione di quanto non versato, in realtà non contiene alcuna previsione suscettibile di integrare un titolo esecutivo con riferimento alle rate del muto.
Precisamente, sebbene non sia in dubbio che all'art. 6 del verbale di separazione poi omologato venga espressamente stabilito che “cederanno,
inoltre, a carico del marito i pagamenti dei ratei del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale”, non si può non evidenziare come tale clausola non faccia null'altro che recepire quanto già oggetto del contratto di mutuo stipulato dall'opponente in occasione dell'acquisto della casa coniugale. E infatti tale contratto veniva stipulato dal solo , la Parte_1
limitandosi a concedere garanzia personale ai fini della restituzione CP_1
delle rate da lui dovute.
Pagina 5 di 12 Ne consegue che la circostanza che le rate di siffatto mutuo gravino sul e non sull'opposta deriva direttamente dal contratto in esame e non Parte_1
dall'art. 6 del verbale di separazione, il quale, limitandosi a recepire quanto precedentemente contrattualizzato, non istituisce una nuova obbligazione a carico dell'odierno opponente, ma semplicemente ribadisce quanto a quella data già risultante dall'assetto dei rapporti giuridici fra le parti.
D'altronde, non potrebbe essere diversamente, poiché il credito vantato a tale titolo dall'opposta corrisponde invece, come si vedrà innanzi, a un'obbligazione per indebito arricchimento, gravante sull'ex marito per la restituzione di quanto da lei versato a estinzione di un debito esistente nel patrimonio di lui e, all'epoca della separazione, non ancora esigibile, poiché
relativo a rate successive.
Ella, pertanto, al fine di recuperare quanto versato in luogo dell'effettivo obbligato, non dispone, allo stato, di un titolo esecutivo,
dovendo munirsene in apposita sede giudiziale.
Per tali motivazioni, l'opposizione va accolta sul punto, escludendo il diritto di procedere a esecuzione, sulla base dei titoli menzionati in precetto,
per quanto concerne il credito relativo alle rate di mutuo.
2.2. Tanto evidenziato, merita tuttavia accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla , la quale, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento in parte qua dell'opposizione, ha domandato la restituzione delle somme da lei indebitamente versate ai fini dell'adempimento del contratto di mutuo nell'ottica del mantenimento della casa coniugale, che in caso di inadempimento sarebbe stata pignorata dall'istituto di credito.
Occorre in primo luogo ribadire l'ammissibilità di tale domanda, sia in
Pagina 6 di 12 termini generali sia in concreto.
Invero, essendo l'opposizione all'esecuzione pur sempre un ordinario procedimento di cognizione, le parti possono usufruire degli stessi istituti che nell'ambito del giudizio consentono l'ampliamento oggettivo del processo,
fra i quali, appunto, la proposizione di una domanda riconvenzionale (v.
Cass., Sez. VI, n. 29636/24).
In concreto, poi, a nulla rileva che la convenuta non abbia fornito esatta qualificazione giuridica della domanda da lei proposta, non essendo ciò richiesto a pena di inammissibilità e ben potendo provvedervi il tribunale nell'esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 113 c.p.c. (v. Cass., Sez. III, n.
13602/19).
Nel merito, la domanda non può sussumersi nell'alveo dell'art. 2033
c.c., riferito alla diversa ipotesi nella quale taluno intende ripetere un pagamento indebito da chi l'abbia ricevuto.
Piuttosto, essa va qualificata come azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., avendo la implicitamente dedotto gli elementi CP_1
costitutivi della stessa, ovverosia il proprio impoverimento, subito attraverso il versamento delle rate di mutuo, e l'arricchimento della sua controparte,
ottenuto evitando il pagamento del dovuto.
Tale conclusione è coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione
da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione
dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce
automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del
debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per
Pagina 7 di 12 volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà
del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art.
1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto
con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del
terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di
cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando
che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere
solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel
terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il
terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente
per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio
vantaggio economico ricevuto dal debitore” (v. Cass., S.U., n. 9946/09).
2.2.1. Ciò premesso, la richiesta avanzata dall'odierna opposta merita accoglimento in considerazione del fatto che la stessa ha allegato e provato –
in virtù dei versamenti depositati in atti in favore dell'istituto bancario – che il pagamento delle rate del mutuo veniva da lei effettuato anziché dal
[...]
, sul quale, invece, in qualità di mutuatario, ricadeva integralmente il Pt_1
debito con la banca.
D'altronde, non potrebbe in ogni caso dubitarsi del fatto che i pagamenti verso la banca siano stati effettuati dalla atteso che in CP_1
nessun modo tale circostanza è stata contestata dall'odierno opponente, la difesa del quale si incentra esclusivamente su altre questioni.
Tale circostanza pertanto deve anche ritenersi pacifica fra le parti, agli effetti dell'art. 115, c. II, c.p.c.
Essa concreta sia il depauperamento del solvens sia, in termini
Pagina 8 di 12 speculari e per identico valore, l'arricchimento senza causa della sua controparte.
2.2.2. Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta dell'opponente di limitare l'altrui diritto alla restituzione delle rate del mutuo al massimo nella misura del 50%, atteso che il titolo è chiaro nell'accollare l'intero ammontare delle rate sul solo , a nulla rilevando, in termini Parte_1
giuridici, che la somma erogata sia stata poi da lui utilizzata per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale.
2.2.3. Ciò esposto con riferimento alla sussistenza dell'an relativo alla richiesta restitutoria, per l'esatta quantificazione del quantum è opportuno svolgere le seguenti precisazioni in punto di prescrizione.
Nello specifico, non può trovare applicazione il principio per cui nei contratti di mutuo il diritto alla restituzione si prescrive non dalla stipula dello stesso, bensì dalla scadenza dell'ultima rata, (trattandosi di contratto di durata e non di contratto istantaneo), poiché esso trova applicazione nei rapporti con la banca, controparte nel summenzionato contratto di mutuo, ma non anche nei rapporti tra i due ex coniugi, non disciplinati dal regolamento contrattuale.
I versamenti posti in essere dalla dunque, integrando il CP_1
consapevole pagamento di un debito altrui, determinano un corrispondente arricchimento indebito in favore del , considerato che soltanto su Parte_1
quest'ultimo, e non sulla prima, gravava l'onere di pagare integralmente le rate del mutuo.
Alla luce di ciò, quindi, il termine di prescrizione – che in materia di indebito arricchimento è quello ordinario decennale – non può che decorrere
Pagina 9 di 12 dal momento stesso in cui veniva realizzato il singolo versamento indebito da parte della odierna opposta, le diverse prestazioni venendo in rilievo, nei rapporti intercorrenti tra le parti, in chiave monistica e non unitaria.
Si evidenzia, dunque, che, pur non sussistendo dubbi circa la sussistenza dell'an della pretesa restitutoria, alcuni dei versamenti posti in essere dalla dovranno necessariamente essere scorporati dal totale CP_1
della cifra richiesta per il pagamento delle rate del mutuo, che ammonta ad
Euro € 177.688,97, in considerazione del fatto che sono stati effettuati prima del 27 novembre 2010, data dalla quale decorre il termine di prescrizione decennale, atteso che la notifica dell'atto di precetto, che ne ha interrotto il corso, è stata effettuata in data 27 novembre 2020.
Tenuto conto di ciò, dall'ammontare dell'arricchimento totale, pari a €
177.688,97, occorre scorporare la cifra di € 7.586,75 versati in data 11
novembre 2008, nonché la cifra di € 15.324,49 versati in data 27 aprile 2010,
con la conseguenza, che il totale da corrispondere alla al netto di CP_1
quanto non più ottenibile poiché prescritto ammonta a € 154.777,73.
Entro tali limiti è dunque contenuto l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
3. Col secondo motivo di opposizione, il , oltre a eccepire la Parte_1
prescrizione del credito derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo, ha sollevato eccezione di prescrizione anche relativamente al credito derivante dall'assegno di mantenimento non versato, atteso il decorso di un periodo ultradecennale dalla formazione del titolo esecutivo, risalente al
2002, alla notifica dell'atto di precetto, intervenuta solo in data 27.11.2020.
Con riferimento a tale eccezione si evidenzia che in tema di rapporti
Pagina 10 di 12 patrimoniali tra coniugi separati la Corte di cassazione, con sentenza n. 6975
del 04/04/2005, ha statuito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno di
mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome,
distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine
rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di
pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del
creditore a ciascun adempimento.”
Nel caso in esame i coniugi si erano separati consensualmente dal
2002, ma la pretesa dell'odierna opposta si riferisce esclusivamente ai ratei degli assegni di mantenimento disposti in suo favore e in favore dei figli nel periodo dal novembre 2015 al settembre 2016, per cui non può considerarsi decorso il termine prescrizionale, atteso che la notifica dell'atto di precetto è
avvenuta in data 27.11.2020.
Precisamente, sebbene tali ratei si prescrivano in cinque anni -
trattandosi di prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, disciplinate dall'art. 2948, n. 4 c.c. - nel caso concreto la prescrizione del primo rateo richiesto, relativo al mese di novembre 2015, ha cominciato a decorrere dall'esigibilità di questo,
ovverosia dall'ultimo giorno del mese cui si riferisce, il 30.11.2015. Il suo decorso, che si sarebbe compiuto a partire dall'1.12.2020; è stato invece utilmente interrotto dall'atto di precetto, notificato, come detto, il
27.11.2020.
A maggior ragione il dedotto effetto estintivo non si è compiuto con riferimento al credito derivante dalla sentenza di divorzio, in quanto riferito
Pagina 11 di 12 al periodo da ottobre 2016 a novembre 2020.
La prescrizione quinquennale non è pertanto decorsa per nessuno dei ratei richiesti.
4. Vista la reciproca soccombenza delle parti, le spese sono compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
così provvede:
1. accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere a esecuzione, sulla base del decreto di omologazione del 6.12.2002 e della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 5.9.2016, per quanto eccede la somma,
determinata alla data del precetto, di € 72.436,05;
2. rigetta, nel resto, l'opposizione;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma ulteriore di € 154.777,73; Controparte_1
4. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 26.9.2025. IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.
Giuliano Ferraro.
Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27514/2020 r.g.a.c., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Parte_1
Ganeri, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice/opponente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Ermanno Ferraro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)
mobiliare.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 24.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , creditrice di in forza del Controparte_1 Parte_1
decreto di omologazione di separazione personale fra coniugi, emesso in data
Pagina 1 di 12
6.12.2002 dal Tribunale di Napoli, e della sentenza di divorzio pubblicata in data 5.9.2016 dallo stesso Tribunale, ha notificato al debitore, in data
27.11.2020, atto di precetto per il pagamento l'importo complessivo di €
244.051,97.
Nello specifico, tale importo ricomprende alcuni ratei dell'assegno di mantenimento in favore della opposta e dei suoi figli non versati dal
[...]
in sede di separazione e poi in sede di divorzio, la refusione delle Pt_1
spese legali ivi sostenute e infine il credito derivante dalla mancata corresponsione delle rate del contratto di mutuo (pari ad € 177.688,97)
stipulato dall'odierno opponente che, stando al tenore del verbale di separazione, avrebbero dovuto essere restituite esclusivamente dallo stesso.
Con atto di citazione, notificato il 7/12/2020, ha Parte_1
proposto opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. avverso il suddetto precetto,
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia del verbale di separazione consensuale per effetto della sopravvenuta sentenza di divorzio;
b) in subordine, dichiarare la prescrizione del credito composito derivante dal verbale di separazione consensuale.
2. Con riferimento al primo motivo di opposizione, il ha Parte_1
eccepito l'“inefficacia” del verbale della separazione consensuale intervenuta tra lo stesso e , omologato dal Tribunale di Napoli in Controparte_1
data 6.12.2002, evidenziando come l'accordo non potesse più fungere da titolo esecutivo per la riscossione dei crediti nello stesso previsti alla luce della sopravvenuta sentenza di divorzio, che, secondo la prospettazione
Pagina 2 di 12 dell'opponente, sarebbe l'unico titolo suscettibile di essere portato a esecuzione.
Al riguardo si evidenzia che la separazione consensuale, regolamentata da un verbale omologato dal tribunale, rappresenta una fase transitoria verso la cessazione definitiva del vincolo matrimoniale. Gli accordi presi in sede di separazione consensuale, come quelli relativi all'assegno di mantenimento,
sono efficaci nel periodo di vigenza del provvedimento di separazione;
con la successiva pronuncia della sentenza di divorzio si verifica una nuova situazione giuridica, che comporta la fine dello status coniugale e, di conseguenza, la cessazione degli effetti degli accordi precedentemente stabiliti nella separazione, a meno che non siano espressamente confermati nel provvedimento di divorzio.
Ciò acclarato, è opportuno evidenziare che, sebbene con la sentenza di divorzio cessi l'efficacia delle prescrizioni previste in sede di separazione –
con la conseguenza che i rapporti tra le parti saranno regolamentati non più
da quest'ultimo, bensì dalla successiva sentenza di divorzio – ciò non esclude che il decreto di omologazione rappresenti pur sempre titolo esecutivo per chiedere e ottenere i crediti nello stesso previsti, maturati nel periodo della sua vigenza e mai corrisposti. In altri termini, dunque, la sentenza di divorzio determina l'inefficacia sopravvenuta e non ab origine
del verbale di separazione consensuale così come omologato dal Tribunale, il quale conserva efficacia per il periodo anteriore alla sentenza di cessazione degli effetti civili.
Per quel che attiene al caso di specie, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno opponente, le statuizioni strettamente connesse alla
Pagina 3 di 12 separazione (assegnazione casa coniugale, obbligo del mantenimento, diritto di visita) permangono sino all'emissione della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio emessa in data 5.9.2016, con la conseguenza che, sino a questa data, per ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore e dei figli, la avrebbe potuto CP_1
agire in esecuzione solo utilizzando il verbale di separazione omologato,
mentre avrebbe dovuto azionare in via esecutiva la sentenza divorzile n.
9675/2016 per i creduti in essa previsti a partire dal 5.9.2016, data di pubblicazione della sentenza medesima.
D'altronde, sia pure con riferimento alla diversa questione del permanente interesse delle parti, anche dopo l'emissione della pronuncia di divorzio, alla decisione del giudizio di separazione su questioni patrimoniali tuttora pendenti, la S.C. ha avuto modo di precisare che la cessazione degli effetti civili del matrimonio opera ex nunc, restando, di regola, il precedente arco temporale pur sempre soggetto alla disciplina prevista in sede di separazione (v. Cass, Sez. I, n. 19555/13).
Coerentemente con quanto appena esposto, dall'esame dell'atto di precetto si evince che l'odierna opposta ha utilizzato quale titolo esecutivo il verbale di separazione omologato per ottenere il pagamento dei soli crediti maturati nel periodo dal novembre 2015 al settembre 2016 (per l'importo complessivo di euro 11.363,00), quindi anteriori alla sentenza di divorzio;
quest'ultima, depositata il 5.9.2016, è stata invece azionata per i crediti successivi, maturati e mai riscossi, relativi al periodo da ottobre 2016 a novembre 2020 (per un importo complessivo di euro 55.000,00).
Ne consegue, dunque, che non è possibile invocare l'inefficacia del
Pagina 4 di 12 verbale di separazione omologato, il quale è stato legittimamente azionato al fine di ottenere il pagamento degli assegni antecedenti alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
si evidenzia, inoltre, che nulla è
stato allegato dall'odierno opponente circa la non debenza dei suddetti assegni per cause estintive sopravvenute, con la conseguenza che non va messa in dubbio la sussistenza di tale credito così come quantificato nell'atto di precetto.
2.1. Ciò esposto con riferimento al credito vantato a titolo di assegno di mantenimento, per quanto attiene invece alle rate del mutuo fondiario –
richieste dall'odierna opposta poiché mai corrisposte dall'opponente – si evidenzia, in primo luogo, che la sentenza di divorzio nulla prevede con riferimento a tale aspetto, e che il verbale di separazione, che secondo la prospettazione dell'odierna opposta conserverebbe l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione di quanto non versato, in realtà non contiene alcuna previsione suscettibile di integrare un titolo esecutivo con riferimento alle rate del muto.
Precisamente, sebbene non sia in dubbio che all'art. 6 del verbale di separazione poi omologato venga espressamente stabilito che “cederanno,
inoltre, a carico del marito i pagamenti dei ratei del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale”, non si può non evidenziare come tale clausola non faccia null'altro che recepire quanto già oggetto del contratto di mutuo stipulato dall'opponente in occasione dell'acquisto della casa coniugale. E infatti tale contratto veniva stipulato dal solo , la Parte_1
limitandosi a concedere garanzia personale ai fini della restituzione CP_1
delle rate da lui dovute.
Pagina 5 di 12 Ne consegue che la circostanza che le rate di siffatto mutuo gravino sul e non sull'opposta deriva direttamente dal contratto in esame e non Parte_1
dall'art. 6 del verbale di separazione, il quale, limitandosi a recepire quanto precedentemente contrattualizzato, non istituisce una nuova obbligazione a carico dell'odierno opponente, ma semplicemente ribadisce quanto a quella data già risultante dall'assetto dei rapporti giuridici fra le parti.
D'altronde, non potrebbe essere diversamente, poiché il credito vantato a tale titolo dall'opposta corrisponde invece, come si vedrà innanzi, a un'obbligazione per indebito arricchimento, gravante sull'ex marito per la restituzione di quanto da lei versato a estinzione di un debito esistente nel patrimonio di lui e, all'epoca della separazione, non ancora esigibile, poiché
relativo a rate successive.
Ella, pertanto, al fine di recuperare quanto versato in luogo dell'effettivo obbligato, non dispone, allo stato, di un titolo esecutivo,
dovendo munirsene in apposita sede giudiziale.
Per tali motivazioni, l'opposizione va accolta sul punto, escludendo il diritto di procedere a esecuzione, sulla base dei titoli menzionati in precetto,
per quanto concerne il credito relativo alle rate di mutuo.
2.2. Tanto evidenziato, merita tuttavia accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla , la quale, nella denegata ipotesi di CP_1
accoglimento in parte qua dell'opposizione, ha domandato la restituzione delle somme da lei indebitamente versate ai fini dell'adempimento del contratto di mutuo nell'ottica del mantenimento della casa coniugale, che in caso di inadempimento sarebbe stata pignorata dall'istituto di credito.
Occorre in primo luogo ribadire l'ammissibilità di tale domanda, sia in
Pagina 6 di 12 termini generali sia in concreto.
Invero, essendo l'opposizione all'esecuzione pur sempre un ordinario procedimento di cognizione, le parti possono usufruire degli stessi istituti che nell'ambito del giudizio consentono l'ampliamento oggettivo del processo,
fra i quali, appunto, la proposizione di una domanda riconvenzionale (v.
Cass., Sez. VI, n. 29636/24).
In concreto, poi, a nulla rileva che la convenuta non abbia fornito esatta qualificazione giuridica della domanda da lei proposta, non essendo ciò richiesto a pena di inammissibilità e ben potendo provvedervi il tribunale nell'esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 113 c.p.c. (v. Cass., Sez. III, n.
13602/19).
Nel merito, la domanda non può sussumersi nell'alveo dell'art. 2033
c.c., riferito alla diversa ipotesi nella quale taluno intende ripetere un pagamento indebito da chi l'abbia ricevuto.
Piuttosto, essa va qualificata come azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., avendo la implicitamente dedotto gli elementi CP_1
costitutivi della stessa, ovverosia il proprio impoverimento, subito attraverso il versamento delle rate di mutuo, e l'arricchimento della sua controparte,
ottenuto evitando il pagamento del dovuto.
Tale conclusione è coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione
da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione
dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce
automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del
debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per
Pagina 7 di 12 volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà
del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art.
1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto
con altri o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del
terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di
cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando
che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere
solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel
terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il
terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente
per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio
vantaggio economico ricevuto dal debitore” (v. Cass., S.U., n. 9946/09).
2.2.1. Ciò premesso, la richiesta avanzata dall'odierna opposta merita accoglimento in considerazione del fatto che la stessa ha allegato e provato –
in virtù dei versamenti depositati in atti in favore dell'istituto bancario – che il pagamento delle rate del mutuo veniva da lei effettuato anziché dal
[...]
, sul quale, invece, in qualità di mutuatario, ricadeva integralmente il Pt_1
debito con la banca.
D'altronde, non potrebbe in ogni caso dubitarsi del fatto che i pagamenti verso la banca siano stati effettuati dalla atteso che in CP_1
nessun modo tale circostanza è stata contestata dall'odierno opponente, la difesa del quale si incentra esclusivamente su altre questioni.
Tale circostanza pertanto deve anche ritenersi pacifica fra le parti, agli effetti dell'art. 115, c. II, c.p.c.
Essa concreta sia il depauperamento del solvens sia, in termini
Pagina 8 di 12 speculari e per identico valore, l'arricchimento senza causa della sua controparte.
2.2.2. Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta dell'opponente di limitare l'altrui diritto alla restituzione delle rate del mutuo al massimo nella misura del 50%, atteso che il titolo è chiaro nell'accollare l'intero ammontare delle rate sul solo , a nulla rilevando, in termini Parte_1
giuridici, che la somma erogata sia stata poi da lui utilizzata per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale.
2.2.3. Ciò esposto con riferimento alla sussistenza dell'an relativo alla richiesta restitutoria, per l'esatta quantificazione del quantum è opportuno svolgere le seguenti precisazioni in punto di prescrizione.
Nello specifico, non può trovare applicazione il principio per cui nei contratti di mutuo il diritto alla restituzione si prescrive non dalla stipula dello stesso, bensì dalla scadenza dell'ultima rata, (trattandosi di contratto di durata e non di contratto istantaneo), poiché esso trova applicazione nei rapporti con la banca, controparte nel summenzionato contratto di mutuo, ma non anche nei rapporti tra i due ex coniugi, non disciplinati dal regolamento contrattuale.
I versamenti posti in essere dalla dunque, integrando il CP_1
consapevole pagamento di un debito altrui, determinano un corrispondente arricchimento indebito in favore del , considerato che soltanto su Parte_1
quest'ultimo, e non sulla prima, gravava l'onere di pagare integralmente le rate del mutuo.
Alla luce di ciò, quindi, il termine di prescrizione – che in materia di indebito arricchimento è quello ordinario decennale – non può che decorrere
Pagina 9 di 12 dal momento stesso in cui veniva realizzato il singolo versamento indebito da parte della odierna opposta, le diverse prestazioni venendo in rilievo, nei rapporti intercorrenti tra le parti, in chiave monistica e non unitaria.
Si evidenzia, dunque, che, pur non sussistendo dubbi circa la sussistenza dell'an della pretesa restitutoria, alcuni dei versamenti posti in essere dalla dovranno necessariamente essere scorporati dal totale CP_1
della cifra richiesta per il pagamento delle rate del mutuo, che ammonta ad
Euro € 177.688,97, in considerazione del fatto che sono stati effettuati prima del 27 novembre 2010, data dalla quale decorre il termine di prescrizione decennale, atteso che la notifica dell'atto di precetto, che ne ha interrotto il corso, è stata effettuata in data 27 novembre 2020.
Tenuto conto di ciò, dall'ammontare dell'arricchimento totale, pari a €
177.688,97, occorre scorporare la cifra di € 7.586,75 versati in data 11
novembre 2008, nonché la cifra di € 15.324,49 versati in data 27 aprile 2010,
con la conseguenza, che il totale da corrispondere alla al netto di CP_1
quanto non più ottenibile poiché prescritto ammonta a € 154.777,73.
Entro tali limiti è dunque contenuto l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
3. Col secondo motivo di opposizione, il , oltre a eccepire la Parte_1
prescrizione del credito derivante dal mancato pagamento delle rate del mutuo, ha sollevato eccezione di prescrizione anche relativamente al credito derivante dall'assegno di mantenimento non versato, atteso il decorso di un periodo ultradecennale dalla formazione del titolo esecutivo, risalente al
2002, alla notifica dell'atto di precetto, intervenuta solo in data 27.11.2020.
Con riferimento a tale eccezione si evidenzia che in tema di rapporti
Pagina 10 di 12 patrimoniali tra coniugi separati la Corte di cassazione, con sentenza n. 6975
del 04/04/2005, ha statuito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno di
mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome,
distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine
rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di
pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del
creditore a ciascun adempimento.”
Nel caso in esame i coniugi si erano separati consensualmente dal
2002, ma la pretesa dell'odierna opposta si riferisce esclusivamente ai ratei degli assegni di mantenimento disposti in suo favore e in favore dei figli nel periodo dal novembre 2015 al settembre 2016, per cui non può considerarsi decorso il termine prescrizionale, atteso che la notifica dell'atto di precetto è
avvenuta in data 27.11.2020.
Precisamente, sebbene tali ratei si prescrivano in cinque anni -
trattandosi di prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, disciplinate dall'art. 2948, n. 4 c.c. - nel caso concreto la prescrizione del primo rateo richiesto, relativo al mese di novembre 2015, ha cominciato a decorrere dall'esigibilità di questo,
ovverosia dall'ultimo giorno del mese cui si riferisce, il 30.11.2015. Il suo decorso, che si sarebbe compiuto a partire dall'1.12.2020; è stato invece utilmente interrotto dall'atto di precetto, notificato, come detto, il
27.11.2020.
A maggior ragione il dedotto effetto estintivo non si è compiuto con riferimento al credito derivante dalla sentenza di divorzio, in quanto riferito
Pagina 11 di 12 al periodo da ottobre 2016 a novembre 2020.
La prescrizione quinquennale non è pertanto decorsa per nessuno dei ratei richiesti.
4. Vista la reciproca soccombenza delle parti, le spese sono compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
così provvede:
1. accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere a esecuzione, sulla base del decreto di omologazione del 6.12.2002 e della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 5.9.2016, per quanto eccede la somma,
determinata alla data del precetto, di € 72.436,05;
2. rigetta, nel resto, l'opposizione;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma ulteriore di € 154.777,73; Controparte_1
4. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 26.9.2025. IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.
Giuliano Ferraro.
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