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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 04/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per la ricorrente l'Avv. Antonio Nappa il quale essendo cessata la materia del contendere rinuncia al ricorso. Nessuno compare per il MIM.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 267/2025 R.G. promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA US e dall'avv. NAPPA ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avv. DE DONATO FABIANA e dall'avv. FALCO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato come in atti, RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. La parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha rinunciato al ricorso.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del
2 giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Poiché la causa viene definita con una pronuncia in rito le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 04/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 04/12/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per la ricorrente l'Avv. Antonio Nappa il quale essendo cessata la materia del contendere rinuncia al ricorso. Nessuno compare per il MIM.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 267/2025 R.G. promossa da:
C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TA US e dall'avv. NAPPA ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avv. DE DONATO FABIANA e dall'avv. FALCO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato come in atti, RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. La parte ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha rinunciato al ricorso.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del
2 giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Poiché la causa viene definita con una pronuncia in rito le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 04/12/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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