Dispositivo di sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2025, proposto dalla Pistilli ON di Pistilli Berardino s.r.l. e dalla LI TO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6AB0AF55D, rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele Di Paolo e Dover Scalera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Amministrazione Provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gemma Bontempo, con domicilio eletto presso lo studio GI LA in Campobasso, via Gorizia, n.1;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
- il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, non costituito in giudizio;
nei confronti
ON ON s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina dirigenziale provinciale n. 544 del 1° agosto 2025 di aggiudicazione alla controinteressata della “ PROCEDURA APERTA EX art. 71 del dlgs 36/2023 (Codice Appalti) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico (ex art.59 comma 3 del dlgs 36/2023) per la realizzazione di interventi relativi alla messa in sicurezza e manutenzione straordinarie della rete viaria provinciale ” aree interne alto medio Sannio D.M. N. 394 DEL 12/10/2021 - ANNUALITA' 2024-2025-2026 CIG: B6AB0AF55D ”, e della relativa comunicazione pec del 1.08.2025;
- di tutti gli atti e verbali di gara, ed in particolare:
- del verbale delle sedute pubbliche del 21.05.2025, 22.05.2025 e 23.05.2025, di apertura e verifica della documentazione ammnistrativa dei concorrenti, ivi inclusa quella della ON ON s.r.l., e di ammissione alla fase successiva di apertura delle offerte tecniche:
- del verbale delle sedute riservate del 3,5, 6, 19 e 24 giugno 2025, di valutazione delle offerte tecniche, di assegnazione dei relativi punteggi a seguito di doppia riparametrazione, e ammissione alla fase di apertura della busta economica;
- del verbale del 26.06.2026 di apertura delle buste economiche e di formazione della graduatoria, che collocava la ON ON s.r.l. prima in graduatoria;
- del verbale di attestazione della congruità dell'offerta della controinteressata del 22.07.2025;
- di ogni atto ad essi connesso, presupposto, richiamato o meno, dai provvedimenti impugnati e/o ad essi consequenziali;
e avverso il silenzio
maturato e maturando sull'istanza di accesso agli atti del 1°.08.2025 con la quale, ai sensi dell'art. 22 L. n. 241/90 e ss.mm.ii., e degli art.li 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2024, è stato chiesto il rilascio di copia degli atti di gara, compresa la seguente documentazione, non rinvenuta sulla piattaforma informatica né altrimenti ostesa dalla stazione appaltante:
- offerta economica della ON ON s.r.l.;
- eventuali chiarimenti/interpelli intervenuti tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario riguardo al giudizio di equivalenza delle tutele e/o in sede di verifica dell'anomalia;
- del contratto di appalto (accordo-quadro) medio tempore stipulato;
nonché, previa declaratoria di inefficacia del verbale di consegna anticipata del servizio e/o dell'accordo quadro, ove medio tempore stipulato, per il risarcimento del danno in forma specifica ex artt. 34, comma 1, n. 1, 122 e 124 c.p.a., con la declaratoria di aggiudicazione e/o conseguente subentro del costituendo RTI Pistilli ON s.r.l. - LI TO s.r.l. nel riferito accordo quadro, in luogo della controinteressata;
ovvero, per il risarcimento in forma equivalente ex artt. 30 e 124 c.p.a. dei danni patiti e patiendi da parte della ricorrente, consistenti nella perdita subita e nelle mancate utilità, causalmente riconducibili alla mancata esecuzione dei lavori oggetto dell'accordo quadro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata ON ON s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato il 22 dicembre 2025;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. RG HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le società LI TO s.r.l. e Pistilli ON s.r.l., odierne ricorrenti, in qualità, rispettivamente, di mandante e mandataria del costituendo RTI tra loro, hanno partecipato alla gara telematica n. 242 indetta dalla Provincia di Isernia con bando sottoscritto il 30 aprile 2025 per la procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro, relativo all’affidamento dei lavori a basso impatto ambientale di “ messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale Aree Interne Mainarde ” con risorse annualità 2024-2025-2026 (CIG B6AB0AF55D) e termine di presentazione delle offerte fissato per il 19 maggio 2025.
All’esito della detta procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 544 del 1.8.2025 l’Amministrazione intimata, approvati i verbali di gara nn. 1597/2025, 1599/2025 e 1601/2025 e preso atto del verbale di seduta di valutazione dell’anomalia dell’offerta del 22 luglio 2025, ha aggiudicato alla controinteressata ON ON s.r.l. l’accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 59, co. 3, d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di euro 2.989.144,00, comprensivo di euro 63.000,00 per oneri di sicurezza ed euro 154.969,32 per costi della manodopera, con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari del 12,48000%.
2. Le società ricorrenti, assumendo l’illegittimità dell’indicato provvedimento di aggiudicazione, nonché degli ulteriori atti in epigrafe, hanno proposto allora l’odierno ricorso.
Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi, così rubricati:
I. Violazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e smi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2025 e della lex specialis della gara che condizionano l’aggiudicazione alla concreta verifica di tutti i requisiti richiesti all’aggiudicatario provvisorio. Violazione di legge per omessa motivazione. Eccesso di potere per illogicità, erronea valutazione e travisamento degli elementi di fatto, difetto di istruttoria.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 comma 5 del d.lgs. 36/2023 per mancata trasmissione alle rappresentanze sindacali del rapporto sulla situazione del personale.
III. Violazione e falsa applicazione del par. 16 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di motivazione e difetto di istruttoria: errata valutazione da parte dei commissari dell’offerta della controinteressata ed una errata assegnazione del relativo punteggio con conseguente illegittimità della graduatoria finale.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, d.lgs. n. 36/2023 sulle offerte anormalmente basse. Violazione e falsa applicazione della lex specialis della gara per contrasto dei giustificativi presentati dall’aggiudicatario in sede di verifica di anomalia con l’offerta tecnica presentata e premiata dalla commissione giudicatrice ed il capitolato speciale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento degli elementi di fatto. Carenza di motivazione, illogicità ed irragionevolezza.
Con il primo mezzo le ricorrenti hanno dedotto che dall’esame della documentazione messa a disposizione dalla Stazione appaltante è emerso come quest’ultima non abbia effettuato alcuna verifica in ordine agli impegni assunti da parte dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023: sul punto viene evidenziato che “ non vi è traccia di tale verifica in sede di verifica dell’anomalia stante il richiamo contenuto alle modalità di cui all’art. 110 del Codice contenuto nell’art.102 del d.lgs. 36/2023; né si dà atto che tale verifica sia stata realmente effettuata prima di procedere all’aggiudicazione poiché di tale obbligatorio passaggio procedurale non vi è traccia né nella determina di aggiudicazione impugnata del 01.08.2025 n. 544 né nella documentazione resa disponibile sulla piattaforma ” ( cfr. ricorso, pag. 7).
Le ricorrenti hanno altresì dedotto che “ l’aggiudicataria ha assunto degli impegni meramente formali, senza supportare tali impegni con adeguata documentazione esplicativa, essendo suo onere esplicitare le modalità con le quali avrebbe adempiuto agli impegni assunti; né tantomeno la stazione appaltante ha proceduto a verificare in ossequio quanto prevede l’art. 102 del d.lgs. 36/2025 e il par.9 del disciplinare, la effettività degli impegni assunti con l’offerta dell’aggiudicatario; d’altra parte, nel corso contraddittorio sull’anomalia dell’offerta, i chiarimenti forniti dalla ricorrente non hanno mai riguardato tali specifici profili, ma esclusivamente la sostenibilità dei costi offerti. Infatti, laddove tale verifica fosse stata condotta, sarebbe emerso che le dichiarazioni di impegno assunte dall’aggiudicataria erano meramente formali, poiché prive di alcuna effettività ” (cfr. ricorso, pag. 8).
In particolare, le ricorrenti hanno rilevato che la controinteressata ha dichiarato che una parte significativa del personale delle “squadre tipo” messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto sarebbe appartenuto alla società SMI s.p.a., ovvero un “ soggetto terzo estraneo alla ON e alla procedura di gara ” (cfr. ricorso, pag. 9).
In ordine a tale profilo viene evidenziato che, “ nella documentazione prodotta dalla ON con riferimento al sotto criterio D, emerge che il CCNL applicato al personale SMI impiegato nella squadra tipo dell’aggiudicatario viene applicato il CCNL 068 ovvero un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e dalla stessa ON (f012), ma soprattutto non incluso tra quelli rispetto ai quali l’allegato I.01 al Codice prevede una presunzione di equivalenza ”: al riguardo, le ricorrenti hanno pertanto lamentato che “ la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere a verificarne l’equivalenza delle tutele anche come indicatore della affidabilità della offerta nel suo complesso (fatti salvi i costi del personale non conosciuti poiché indicati nell’offerta economica non disponibile) e degli impegni assunti dall’appaltatore ” (cfr. ricorso, pag. 9).
Con il secondo mezzo le ricorrenti hanno lamentato la mancata trasmissione, da parte della controinteressata, del rapporto biennale sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali, omissione che avrebbe dovuto determinare la sua esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 94 comma 5 d.lgs. n. 36/2023.
Con il terzo mezzo le ricorrenti hanno, in via generale, affermato che “ dall’esame dell’offerta tecnica della ON ON RL si ha ragione di ritenere che ci sia stata una errata valutazione da parte dei commissari dell’offerta della controinteressata ed una errata assegnazione del relativo punteggio con conseguente erroneità della graduatoria finale impugnata con il presente ricorso e diritto della ricorrente a vedersi collocata al primo posto in graduatoria ” (cfr. ricorso, pag. 17).
Più in particolare, le ricorrenti hanno contestato l’attribuzione del punteggio relativo al criterio tabellare D3 alla controinteressata, in quanto quest’ultima ha indicato, nella composizione delle squadre da mettere a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, anche personale della società SMI s.p.a., “ ovvero di un soggetto terzo non legato da nessun rapporto qualificato alla ON e che pertanto non poteva considerarsi “messo a disposizione” né tantomeno come “utile” ai fini dell’assegnazione del punteggio tabellare previsto per il criterio D3 ” (cfr. ricorso, pag. 18).
Con il medesimo mezzo le ricorrenti hanno altresì contestato l’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio B1.3 (compreso nel criterio B1: Tecnologie di intervento a basso impatto ambientale, tecniche finalizzate all’incremento degli standard di sicurezza e al contenimento dei costi di manutenzione ) alla controinteressata, deducendo che quest’ultima avrebbe proposto una modalità di gestione dei terreni da scavo non consentita dalla normativa di settore.
Con il quarto mezzo le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata, poi divenuta aggiudicataria.
In particolare, le ricorrenti si sono dolute del fatto che dal verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 22 luglio 2025 risulta che per la detta verifica sono stati impiegati appena trenta minuti (dalle 9.00 alle 9.30), e che, in definitiva, " il verbale del 22 luglio 2025 è indicativo del fatto che, in concreto, il RUP, pur con l’assistenza dei tre commissari di gara, non ha effettuato una puntuale istruttoria in merito alle giustificazioni offerte dalla controinteressata, limitandosi ad una valutazione di natura puramente formale delle analisi dei prezzi unitari rideterminati con il ribasso offerto dalla aggiudicataria, priva di approfondimenti specifici e di un’analisi puntuale delle singole voci di costo ” (cfr. ricorso, pag. 20-21). Da qui la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2025, unitamente a quella del paragrafo 21 del disciplinare di gara, nonché dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Con il medesimo mezzo, le ricorrenti hanno altresì dedotto che:
a) le giustificazioni fornite in ordine all’ammortamento dei mezzi sarebbero inattendibili, atteso che gran parte dei mezzi messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto risultano essere di proprietà della SMI s.p.a.;
b) le giustificazioni fornite sono inattendibili anche in ragione dell’utilizzazione, da parte della stessa soc. SMI, del CCNL 068, anziché del CCNL 0F12;
c) la diversa tipologia del CCNL impiegato dalla SMI rispetto a quello utilizzato dalla controinteressata farebbe poi sorgere delle “perplessità” sull’effettività del costo orario del personale impiegato nell’appalto indicato nelle analisi dei prezzi e, in generale, sull’intera analisi avversaria dei costi;
d) per ogni lavorazione oggetto dell’appalto è stato applicato lo stesso margine di utile, pari al dieci per cento, senza operare alcuna differenziazione tra interventi che, per natura, complessità e rischio, presentano caratteristiche profondamente diverse: sicché, “ il fatto che nelle giustificazioni dell’Impresa ON tutte le lavorazioni presentino lo stesso identico utile percentuale non riflette questa realtà economica e operativa. Appare, piuttosto, come una semplificazione artificiale e priva di una base tecnica effettiva, finalizzata unicamente a fornire una parvenza di coerenza matematica all’offerta economica complessiva, ma senza una reale analisi delle condizioni specifiche di ogni singola voce. Questa uniformità solleva dubbi sulla congruità dell’intera offerta ” (cfr. ricorso, pagg. 23-24).
Nel ricorso è stata articolata anche un’istanza istruttoria ai sensi dell’art. 65 c.p.a. diretta all’ostensione della documentazione di gara ivi meglio indicata, atteso che l’Amministrazione non avrebbe a suo tempo dato riscontro all’istanza di accesso avanzata dalle ricorrenti in sede procedimentale in data 1°.8.2025, con cui veniva chiesta l’esibizione della documentazione di gara.
Le ricorrenti hanno infine, e conclusivamente, richiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, con aggiudicazione in favore della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto/i (accordo quadro e eventuali contratti attuativi) eventualmente stipulato/i con la controinteressata, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente economico, anche riguardo alla perdita di chance .
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale di Isernia, che ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
4. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata ON ON s.r.l., che ha preliminarmente chiesto disporsi l’integrazione del contraddittorio, atteso che i lavori oggetto della procedura per cui è causa sono finanziati con D.M. n. 394 del 12.10.2021, ovvero con fondi del PNRR, e che “ ai sensi dell’art. 12-bis del D.L. 16/06/2022, n. 68 nei giudizi aventi ad oggetto l’aggiudicazione di interventi finanziati con i fondi del PNRR “sono parti necessarie…le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ” (cfr. memoria depositata in data 17.10.2025, pag.1).
Nel merito, la controinteressata ha parimenti dedotto l’infondatezza del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 22.10.2025 la difesa provinciale ha confermato che i finanziamenti occorrenti alla realizzazione delle opere di cui alla procedura di gara provenivano dal PNRR, benché integrati con un fondo di viabilità per le aree interne.
All’esito della discussione, la parte ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità all’abbinamento della domanda cautelare al merito della causa, a fronte dell’impegno, assunto dall’Amministrazione, a non compiere altri atti della procedura sino alla definizione nel merito del presente giudizio.
La difesa ricorrente si è, inoltre, impegnata a notificare il ricorso, nelle more, sia al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili che al Ministero dell’Economia e Finanze, attesa la loro compartecipazione al finanziamento dei relativi lavori.
Il Tribunale, dopo aver sottolineato alle parti che eventuali istanze istruttorie ancora occorrenti (pur a fronte dei depositi documentali seguiti al ricorso) avrebbero dovuto essere avanzate tempestivamente, in modo da non compromettere l’effettività della data indicata per la trattazione del merito della controversia, ha quindi disposto l’abbinamento della cautelare al merito, con fissazione contestuale, per quest’ultimo, della udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
6. In seguito all’integrazione del contraddittorio frattanto eseguita nei confronti delle già dette Amministrazioni statali si è costituita in giudizio, nell’interesse di queste ultime, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha chiesto l’estromissione dal presente giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non rivestendo, a suo avviso, i predetti Ministeri la qualifica di “parti necessarie ” degli interventi oggetto del presente giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, co. 4, D.L. n. 68/2022.
7. In vista dell’udienza pubblica la parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle rispettive tesi; la ricorrente e l’Amministrazione provinciale hanno altresì depositato degli scritti di replica.
8. All’udienza pubblica del 17.12.2025, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente, il Collegio deve disporre l’estromissione dal presente giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potendosi escludere, in conformità alla richiesta e allegazione della difesa erariale, che i predetti Ministeri siano “ titolari degli interventi previsti nel PNRR ” oggetto di controversia, e, come tali, parti necessarie del presente giudizio.
10. Venendo al merito della controversia, il ricorso è infondato.
11. Con il primo mezzo le ricorrenti hanno dedotto che dall’esame della documentazione messa a disposizione dalla Stazione appaltante sarebbe emerso come quest’ultima non abbia effettuato alcuna verifica in ordine agli impegni assunti da parte dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023: sul punto viene evidenziato che “ non vi è traccia di tale verifica in sede di verifica dell’anomalia stante il richiamo contenuto alle modalità di cui all’art. 110 del Codice contenuto nell’art.102 del d.lgs. 36/2023; né si dà atto che tale verifica sia stata realmente effettuata prima di procedere all’aggiudicazione poiché di tale obbligatorio passaggio procedurale non vi è traccia né nella determina di aggiudicazione impugnata del 01.08.2025 n. 544 né nella documentazione resa disponibile sulla piattaforma ” (cfr. ricorso, pag. 7).
Le ricorrenti hanno dedotto, inoltre, che “ l’aggiudicataria ha assunto degli impegni meramente formali, senza supportare tali impegni con adeguata documentazione esplicativa, essendo suo onere esplicitare le modalità con le quali avrebbe adempiuto agli impegni assunti; né tantomeno la stazione appaltante ha proceduto a verificare in ossequio quanto prevede l’art. 102 del d.lgs. 36/2025 e il par.9 del disciplinare, la effettività degli impegni assunti con l’offerta dell’aggiudicatario; d’altra parte, nel corso contraddittorio sull’anomalia dell’offerta, i chiarimenti forniti dalla ricorrente non hanno mai riguardato tali specifici profili, ma esclusivamente la sostenibilità dei costi offerti. Infatti, laddove tale verifica fosse stata condotta, sarebbe emerso che le dichiarazioni di impegno assunte dall’aggiudicataria erano meramente formali, poiché prive di alcuna effettività ” (cfr. ricorso, pag. 8).
In particolare, la controinteressata ha dichiarato che una parte significativa del personale delle “ squadre tipo ” messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto sarebbe appartenuta alla società SMI s.p.a., ovvero un “ soggetto terzo estraneo alla ON e alla procedura di gara ” (cfr. ricorso, pag. 9). Ed in ordine a tale profilo viene osservato che, “ nella documentazione prodotta dalla ON con riferimento al sotto criterio D, emerge che il CCNL applicato al personale SMI impiegato nella squadra tipo dell’aggiudicatario viene applicato il CCNL 068 ovvero un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante e dalla stessa ON (f012), ma soprattutto non incluso tra quelli rispetto ai quali l’allegato I.01 al Codice prevede una presunzione di equivalenza ”. Al riguardo, le ricorrenti hanno pertanto lamentato che “ la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere a verificarne l’equivalenza delle tutele anche come indicatore della affidabilità della offerta nel suo complesso (fatti salvi i costi del personale non conosciuti poiché indicati nell’offerta economica non disponibile) e degli impegni assunti dall’appaltatore ” (cfr. ricorso, pag. 9).
12. Il motivo è privo di fondamento.
13. Al riguardo, il Collegio reputa, in primis , necessario richiamare la disciplina di rango primario racchiusa nell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei Contratti pubblici), rubricato “Impegni dell’operatore economico”:
“1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario”.
Ciò posto, con specifico riferimento alla procedura a evidenza pubblica per cui è causa il disciplinare di gara evocato dalla parte ricorrente ha previsto, al suo paragrafo 9, quanto agli impegni dell’aggiudicatario , che:
“ L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l’operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione di impegnarsi a adempiere agli impegni predetti. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario ”.
13.1. Tanto premesso, il Collegio deve innanzitutto rilevare che, come evidenziato sia dalla difesa provinciale che dalla controinteressata, quest’ultima, in occasione della propria domanda di partecipazione, ha reso le richieste dichiarazioni di impegno ai sensi dell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. memoria provinciale depositata in data 17.10.2025, pagg. 11-13; memoria della controinteressata depositata in data 17.10.2025, pagg. 3-5): sul punto deve quindi osservarsi che la ricorrente, la quale ha affermato che gli impegni assunti dalla controinteressata sarebbero stati “ meramente formali ”, non ha però affatto dimostrato l’inattendibilità delle dichiarazioni rese sul punto dalla ON ON s.r.l. e, quindi l’inconsistenza degli impegni assunti da quest’ultima.
13.2. Sotto altro profilo, il Collegio rileva come la circostanza che nel provvedimento di aggiudicazione, e negli atti ad esso antecedenti, la Stazione appaltante non abbia fatto una esplicita menzione dell’avvenuto espletamento delle verifiche degli impegni assunti ai sensi dell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023, non significa per ciò solo che l’Amministrazione non vi abbia proceduto; d’altra parte, né la disciplina primaria sopra richiamata (art. 102 d.lgs. n. 36/2023), né il paragrafo 9 del disciplinare di gara, impongono alla Stazione appaltante la necessità di rendere, negli atti di gara o nel provvedimento di aggiudicazione, un’indicazione esplicita dell’avvenuta effettuazione delle verifiche ex art. 102 d.lgs. n. 36/2023 quale requisito di legittimità dei detti atti.
13.3. Deve infine evidenziarsi che l’ultimo capoverso del comma 2 dell’art. 102 d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che “l a stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario”. La disposizione appena citata rivela quindi, in definitiva, come le verifiche degli impegni ex art. 102 d.lgs n. 36/2023 debbano svolgersi “ a valle ” dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, dovendo avere come destinatario proprio l’aggiudicatario.
Da ciò consegue come una del tutto ipotetica mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in parola non possa, in ogni caso, incidere “retroattivamente” sul provvedimento di aggiudicazione già adottato dall’Amministrazione, determinandone l’illegittimità.
13.4. È parimenti priva di pregio l’ulteriore censura del primo mezzo con cui è stato lamentato che l’aggiudicataria abbia indicato, quali componenti delle “squadre tipo” da adibire alla esecuzione dei lavori, dipendenti di altra società – la SMI s.p.a. – che applicherebbe il CCNL 068, ossia un contratto collettivo asseritamente diverso da quello indicato dalla controinteressata nella propria domanda di partecipazione ( il “ ccnl edile settore industria cod alfanumerio f012 ”), in conformità a quanto richiesto dalla lex specialis . Sicché la Stazione appaltante avrebbe dovuto procedere a verificare, in particolare, l’equivalenza delle tutele del CCNL applicato dalla SMI s.p.a.
Sul punto, invero, le difese dell’Amministrazione e della controinteressata hanno obiettato e documentato come il codice 068 – in precedenza utilizzato dall’INPS nei modelli NI (comunicazioni di assunzione) – identifichi il CCNL per i dipendenti delle imprese edili e risulti, in realtà, proprio corrispondente al CCNL avente il codice alfanumerico, attribuito dal CNEL, di cui alla sigla F012. Tale conclusione emerge, d’altronde, dalla lettura sinergica delle tabelle prodotte dalla controinteressata in data 21.10.2025 (segnatamente, della Tabella codici contratto CNEL; della Tabella codici contratto INPS - Circolare_numero_130_del_7-92004_Allegato_n_6 e della Tabella equiparazione codici contratto INPS-CNEL).
Da ciò consegue che nel concreto alcuna verifica della equivalenza delle tutele offerte dal CCNL applicato dalla SMI s.p.a. avrebbe dovuto essere compiuta dalla Stazione appaltante, atteso che il predetto contratto collettivo – relativo, come detto, al settore dell’edilizia – era nella sostanza corrispondente a quello indicato dalla stessa controinteressata.
14. Con il secondo mezzo le ricorrenti hanno dedotto la mancata trasmissione, da parte della controinteressata, del rapporto biennale sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali: omissione che avrebbe dovuto determinarne l’esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 94 comma 5 d.lgs. n. 36/2023.
Anche tale censura è priva di pregio.
Sul punto è sufficiente evidenziare che il rapporto biennale sulla situazione del personale, regolarmente redatto ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 198/2006, non risulta esser stato trasmesso dalla società controinteressata alle RS e/o alla SU per la semplice ragione che queste ultime non si erano mai costituite presso la predetta società, come da quest’ultima già dichiarato in sede di domanda di partecipazione (cfr. documento n. 18 allegato alla memoria dell’Amministrazione provinciale depositata in data 17.10.2025).
Da qui l’inconsistenza della doglianza in disamina, stante anche il fatto che la normativa positiva non prevede, per una eventualità quale quella appena indicata, degli obblighi sostitutivi a carico dell’Operatore economico.
15. Con il terzo mezzo le ricorrenti hanno, in via generale, lamentato che “ dall’esame dell’offerta tecnica della ON ON RL si ha ragione di ritenere che ci sia stata una errata valutazione da parte dei commissari dell’offerta della controinteressata ed una errata assegnazione del relativo punteggio con conseguente erroneità della graduatoria finale impugnata con il presente ricorso e diritto della ricorrente a vedersi collocata al primo posto in graduatoria ” (cfr. ricorso, pag. 17).
In particolare, le ricorrenti hanno contestato l’attribuzione del punteggio relativo al criterio tabellare D3 alla controinteressata, in quanto quest’ultima ha indicato, nella composizione delle squadre da mettere a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, anche personale della SMI s.p.a., “ ovvero di un soggetto terzo non legato da nessun rapporto qualificato alla ON e che pertanto non poteva considerarsi “messo a disposizione” né tantomeno come “utile” ai fini dell’assegnazione del punteggio tabellare previsto per il criterio D3 ” (cfr. ricorso, pag. 18).
Con il medesimo mezzo le ricorrenti hanno altresì censurato l’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio B1.3 (compreso nel criterio B1: Tecnologie di intervento a basso impatto ambientale, tecniche finalizzate all’incremento degli standard di sicurezza e al contenimento dei costi di manutenzione ) alla controinteressata, la quale avrebbe proposto una modalità di gestione dei terreni da scavo non consentita dalla normativa di settore.
16. Anche le suddette doglianze sono infondate.
16.1. Con riferimento alla censura riguardante l’errata attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio D3, critica vertente sul fatto che la controinteressata aveva indicato, nella composizione delle squadre, anche personale appartenente alla SMI s.p.a., il Collegio ritiene preliminarmente utile richiamare le disposizioni della lex specialis concernenti la facoltà, per gli operatori partecipanti alla gara, di subappaltare parte dei lavori, disposizioni racchiuse nel paragrafo 8 della legge di gara, rubricato “subappalto”.
Per quel che qui rileva la lex specialis stabilisce, al riguardo, quanto segue.
“ Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto del limite del 40 % delle lavorazioni relative alla categoria prevalente così come previsto dall’art. 119, comma 1 Codice. Ove l’operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, nel DGUE e nella Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritte dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’operatore economico concorrente, la volontà di ricorrere al subappalto.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall’impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall’organo comune nelle “reti” che ne sono provviste.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto ”.
Il medesimo disciplinare prevede altresì, con riferimento al criterio D, avente ad oggetto la “ disponibilità in regime prioritario dell’impianto, classe ambientale 35 degli automezzi, squadre a disposizione ”, che: “ Il concorrente dovrà compilare il Modello di Offerta Tecnica relativo (ALLEGATO 8) Le dichiarazione rese relative ai Criteri D1 D2 e D3, costituiranno uno specifico obbligo contrattuale. Sulla base delle stesse, sarà attribuito un punteggio tabellare (come da criteri di cui al paragrafo 18)”.
L’appena detto paragrafo 18 del disciplinare, rubricato “ criterio di aggiudicazione ”, prevede a sua volta, nella tabella relativa al punteggio da assegnare per il sub-criterio D3, concernente le “squadre tipo a disposizione” per l’esecuzione dell’appalto, una “ Dichiarazione di impegno, che costituirà uno specifico obbligo contrattuale, alla messa a disposizione di una CO RA PO (e relativa ulteriore dotazione di mezzi) impiegata per lo svolgimento delle attività, anche con riguardo all’eventuale esecuzione in contemporanea delle stesse, la discontinuità temporale dei vari interventi, la loro possibile sovrapposizione ”.
Il Collegio, una volta ricordate queste regole, deve poi evidenziare come dalla documentazione di gara emerga, innanzitutto, che la controinteressata, nella propria domanda di partecipazione, aveva dichiarato “ che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG3 nella seguente percentuale 40%...” : punto sul quale deve ricordarsi che la categoria di qualificazione SOA “ OG3 ” riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
In secondo luogo, la stessa controinteressata, nel “ modello di offerta tecnica relativa ai criteri tabellari e quantitativi (criterio D -E)” da essa compilato, ha dichiarato, con riferimento al sub-criterio D3, di mettere a disposizione, appunto, una “ulteriore squadra impiegata (per lo svolgimento delle attività, anche con riguardo all’eventuale esecuzione in contemporanea delle stesse”)” (cfr. doc. 20 allegato alla memoria della controinteressata del 17.10.2025).
16.1.1. Tanto premesso, il Collegio rileva che ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub criterio D3 la lex specialis non imponeva, come sostenuto invece da parte ricorrente, che il personale delle “ squadre tipo ” messe a disposizione per l’esecuzione dei lavori dovesse necessariamente già essere alle dipendenze dell’operatore economico partecipante. In capo a quest’ultimo, come emerge dalle disposizioni della legge di gara sopra riportate, era infatti richiesta, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al detto sub-criterio, esclusivamente una dichiarazione di impegno alla “ messa a disposizione ” di una “ seconda squadra tipo ”, dichiarazione che dava però luogo ad un conforme e “ specifico obbligo contrattuale ” (obbligo, tuttavia, non connotato da alcun intuitus personae , e pertanto suscettibile poi di adempimento anche mediante lavoratori diversi da quelli in precedenza indicati, sempre che muniti di qualifiche corrispondenti a quelle promesse, e quindi dovute, alla Committente).
Da ciò consegue che del tutto legittimamente l’Amministrazione ha riconosciuto il punteggio tabellare relativo al sub-criterio D3 alla controinteressata, per avere quest’ultima reso, nel “ modello di offerta tecnica relativa ai criteri tabellari e quantitativi (criterio D -E)” la dichiarazione di impegno alla messa a disposizione di una seconda “ squadra tipo ” da impiegare nell’esecuzione dell’appalto, così obbligandosi contrattualmente alla detta prestazione, ed accedendo al relativo punteggio.
16.1.2. E non ha pregio, al riguardo, il rilievo ricorsuale per il quale dalla documentazione di gara è emerso che la SMI s.p.a. si era impegnata unicamente alla messa a disposizione della controinteressata del suo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, sicché tale impegno “ non equivale e non basta giuridicamente a giustificare la messa a disposizione del personale della SMI per l’esecuzione dell’appalto con la conseguenza che il punteggio di 2 pt assegnato all’offerta ON per il sotto criterio D3, appare errato e non dovuto ” (cfr. ricorso, pag. 18).
Sul punto, il Collegio deve ribadire che ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub-criterio D3 la lex specialis ha richiesto esclusivamente la dichiarazione di impegno, assunta dall’operatore economico partecipante, alla messa a disposizione di una seconda squadra tipo, costituente specifico obbligo contrattuale, senza che la legge di gara esigesse che la detta squadra fosse formata da personale dipendente proprio del concorrente; e non era neppure richiesta alcuna dichiarazione relativa alla messa a disposizione del proprio personale da parte del diverso operatore che si rendeva a ciò disponibile, né, infine, la documentazione relativa ai vincoli contrattuali tra quest’ultimo e l’impresa partecipante alla gara.
Deve ancora evidenziarsi che, come ricordato in precedenza, la controinteressata, nella sua domanda di partecipazione alla gara per cui è causa, ha dichiarato “ che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG3 nella seguente percentuale 40%...” : la composizione delle squadre da adibire all’esecuzione dell’appalto anche con personale alle dipendenze di altra società è, pertanto, coerente anche con la predetta dichiarazione.
16.2. È altresì priva di pregio la doglianza vertente sull’attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio B1.3 alla controinteressata, la quale avrebbe proposto una modalità di gestione dei terreni da scavo non consentita dalla normativa di settore.
Sul punto, occorre premettere che la controinteressata, nella propria offerta tecnica (cfr. allegato 9 della sua produzione documentale del 25.11.2025), ha formulato molteplici proposte migliorative ai fini del conseguimento del punteggio relativo al sub criterio B1 della lex specialis ( Tecnologie di intervento a basso impatto ambientale, tecniche finalizzate all’incremento degli standard di sicurezza e al contenimento dei costi di manutenzione ); e che in un apposito paragrafo della detta offerta, rubricato B1.3. , la medesima ha illustrato, nel novero delle migliorie afferenti al sub criterio B1, anche la propria proposta con riferimento al trattamento degli inerti.
16.2.1. Tanto premesso, la censura in disamina si rivela infondata sol che si consideri che, come correttamente obiettato dalla controinteressata (cfr. memoria del 17.10.2025, pagg. 6-7), il punteggio in contestazione non è stato attribuito in relazione alle sole modalità di gestione dei terreni da scavo, ossia l’aspetto concernente l’elemento indicato dalla controinteressata con la sigla “ B1.3 ”, bensì avendo riguardo al contenuto complessivo della sua offerta relativa al sub-criterio B1, per il quale la ON ON s.r.l. aveva proposto una pluralità di migliorie. Sicché è in relazione a queste ultime nella loro interezza, e non già con riguardo al solo elemento B1.3 , che risulta determinato il punteggio della controinteressata che la ricorrente vorrebbe qui mettere in discussione.
Da qui l’infondatezza della doglianza, la quale si appalesa inidonea, stante la sua circoscritta prospettiva, a rivelare una condizione di illegittimità che possa inficiare il punteggio attribuito alla concorrente per il sub-criterio B1.
17. Con il quarto mezzo le ricorrenti, come anticipato in narrativa, hanno dedotto l’illegittimità del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata, poi divenuta aggiudicataria.
In particolare, le ricorrenti si sono dolute del fatto che dal verbale delle operazioni di verifica dell’anomalia del 22 luglio 2025 risulterebbe che per la detta verifica siano stati impiegati solo trenta minuti (dalle 9.00 alle 9.30), e che, in definitiva, " il verbale del 22 luglio 2025 è indicativo del fatto che, in concreto, il RUP, pur con l’assistenza dei tre commissari di gara, non ha effettuato una puntuale istruttoria in merito alle giustificazioni offerte dalla controinteressata, limitandosi ad una valutazione di natura puramente formale delle analisi dei prezzi unitari rideterminati con il ribasso offerto dalla aggiudicataria, priva di approfondimenti specifici e di un’analisi puntuale delle singole voci di costo ” (cfr. ricorso, pagg. 21-22). Da qui la denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2025 e del paragrafo 21 del disciplinare di gara, nonché dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Con il medesimo mezzo, le ricorrenti hanno altresì dedotto che:
a) le giustificazioni fornite in ordine all’ammortamento dei mezzi sarebbero inattendibili, atteso che gran parte dei mezzi messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto risultano essere di proprietà della SMI s.p.a..
b) le giustificazioni fornite sono altresì inattendibili per l’utilizzazione da parte della SMI s.p.a. del CCNL 068 anziché del CCNL 0F12;
c) la diversa tipologia del CCNL impiegato dalla soc. SMI rispetto a quello utilizzato dalla controinteressata farebbe poi sorgere delle “ perplessità ” sull’effettività del costo orario del personale impiegato nell’appalto che è stato indicato nelle analisi dei prezzi e, in generale, nell’intera analisi dei costi;
d) per ogni lavorazione oggetto dell’appalto è stato applicato, infine, lo stesso margine di utile, pari al dieci per cento, senza alcuna differenziazione tra interventi che, per natura, complessità e rischio, presentano caratteristiche profondamente diverse: sicché “ il fatto che nelle giustificazioni dell’Impresa ON tutte le lavorazioni presentino lo stesso identico utile percentuale non riflette questa realtà economica e operativa. Appare, piuttosto, come una semplificazione artificiale e priva di una base tecnica effettiva, finalizzata unicamente a fornire una parvenza di coerenza matematica all’offerta economica complessiva, ma senza una reale analisi delle condizioni specifiche di ogni singola voce. Questa uniformità solleva dubbi sulla congruità dell’intera offerta ” (cfr. ricorso, pagg. 23-24).
18. Neanche le suddette doglianze colgono nel segno.
19. Ai fini della loro disamina il Collegio deve, introduttivamente, ricordare che il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di congruità/anomalia delle offerte di gara è limitato ai profili di manifesta abnormità/irragionevolezza, venendo in rilievo, in materia, delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione di gara, rispetto alle quali non è ammesso un sindacato sostitutivo da parte del Tribunale.
E nel caso di specie, può anticiparsi sin d’ora, non ricorrono profili di manifesta abnormità o irragionevolezza nelle valutazioni tecnico-discrezionali di congruità espresse dalla Commissione di gara sulle giustificazioni dell’offerente.
19.1. In proposito, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza circa i limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica della congruità delle offerte (limiti ribaditi di recente dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 5628 del 26.06.2024; cfr. altresì T.A.R. Molise, sentenze n. 214/2025 e n. 249/2024).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma mira piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta stessa, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n. 726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978).
L'esito della gara può essere travolto, in quest’ultimo ordine di evenienze, solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto nell'interesse pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5628 del 26.06.2024).
D'altro canto, va anche rammentato che la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali, e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una quantificazione preventiva assolutamente rigorosa delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto, dovendo, per contro, giudicarsi sufficiente che tale quantificazione si mostri ex ante ragionevole e attendibile (così Cons. di Stato, sez. V, n. 3480 del 2018).
In sintesi, quindi, la valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile, nei suoi contenuti, in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato del concorrente renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230).
La giurisprudenza ha altresì precisato che la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, poiché la stessa va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi della singola offerta analizzata, e alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale, e, se del caso, anche della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798).
La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, e come tali in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta, sì da poterla rendere eventualmente non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430).
Inoltre, e sempre secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, e salvo il caso estremo in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta debba essere considerata anomala, potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. III, 13-07-2021, n. 5283).
Sempre in base ai consolidati principi della giurisprudenza, se in sede giurisdizionale un ricorrente deduce l'inattendibilità dell'offerta avversaria per aspetti non specificatamente presi in considerazione dalla stazione appaltante, legittimamente l'aggiudicataria può difendersi allora in giudizio provvedendo a giustificare in sede processuale tali voci (Cons. Stato, Sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430, e 15 febbraio 2021 n. 1361).
In definitiva, va pertanto ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in termini generali (e pur con i necessari distinguo ove la dedotta anomalia riguardi i trattamenti salariali minimi imposti dalla contrattazione collettiva), l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a sostegno dell’affidabilità della propria offerta rientra nell’area della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione, oppure valutazioni abnormi, o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato in proposito, ferma restando comunque, in tal caso, l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica Amministrazione (Cons. Stato Sez. III, 20 giungo 2022, n. 5022), con la conseguente necessità di annullamento, nelle suddette peculiari evenienze, del giudizio espresso sull'anomalia ai fini della sua ripetizione da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5628 del 26.06.2024).
Infine, non guasta aggiungere, che “ l’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S. sez. III, n. 6209/2020 cit.; 24/02/2020, n. 1347)” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 9421del 2.11.2023).
19.2. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate è allora appena il caso di ribadire che la verifica di anomalia, da un lato, non integra una ricerca fine a sé stessa di singoli errori, e, dall'altro, non ha per oggetto solo delle particolari voci di costo, avendo semmai la diversa funzione di accertare l'attendibilità dell'offerta complessiva: sicché la presenza di ipotetici singoli scostamenti non giustificati resta ininfluente, ove non ne emerga una sicura incidenza sull’equilibrio dell'offerta globalmente intesa.
19.3. Ebbene, la parte ricorrente con le proprie censure non ha messo debitamente in luce l’essenziale profilo dell’incidenza, sugli equilibri economici complessivi dell’offerta avversaria, delle (eventuali) inesattezze contabili particolari da essa denunciate.
Essa ha sostanzialmente esaurito le proprie deduzioni, infatti, in una puntigliosa contestazione di singoli quanto minuti addebiti, come tali però inidonei a inficiare automaticamente l'offerta nel suo insieme. La ricorrente, in altre parole, ha svolto critiche su specifici aspetti dell’offerta, parcellizzandoli, senza tuttavia fornire la dimostrazione concreta dell’insostenibilità economica dell’offerta della controinteressata nel suo insieme.
19.4. Deve essere altresì respinta la doglianza vertente sulla ristretta tempistica con la quale sarebbe stata effettuata la valutazione dell’anomalia dell’offerta della controinteressata, sintomatica, secondo la prospettazione ricorsuale, del lamentato vizio istruttorio e motivazionale.
Ebbene, come emerge dalla documentazione versata in atti, in data 2.7.2025 il RUP ha chiesto alla ON ON s.r.l. di fornire le giustificazioni in ordine all’offerta presentata, avendone ravvisato l’anomalia; la predetta controinteressata ha trasmesso, in data 17.07.2025, con acquisizione al prot. 6719 in pari data, le proprie giustificazioni, che sono state inoltrate dal RUP nella medesima data del 17.07.2025 ai commissari di gara per le loro valutazioni, al fine di consentire a questi ultimi una puntuale disamina delle giustificazioni presentate. A distanza di cinque giorni, ovvero in data 22 luglio 2025, il RUP, con il supporto dei commissari, è giunto infine a formulare il giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata.
La sequenza procedimentale così ricostruita non risulta dunque ex se in contrasto con la disciplina prescritta, ai fini della valutazione delle offerte anormalmente basse, dall’art. 110 d.lgs. n. 36/2023. Inoltre, il Collegio deve rilevare che il RUP e i commissari hanno avuto un congruo lasso temporale, pari complessivamente a cinque giorni, per esaminare le giustificazioni della controinteressata, all’esito del quale è stata poi espressa la valutazione di congruità dell’offerta, racchiusa nel verbale del 22.7.2025. E’ pertanto priva di pregio la doglianza vertente sulla insufficienza della durata formale (asseritamente pari a trenta minuti) della sola seduta deputata alla valutazione delle giustificazioni della controinteressata.
Possono essere al riguardo richiamati anche i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in ordine ai tempi per la correzione delle prove concorsuali e, soprattutto, per la valutazione delle offerte nell’ambito delle gare pubbliche, principi secondo cui l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione non è di per sé indice di illegittimità, tenuto conto che: 1) la brevità dei lavori può dipendere da particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione giudicatrice, dall’adeguatezza, dall’organizzazione dei suoi lavori, ovvero della rilevazione a volte ictu oculi delle peculiari caratteristiche dei progetti presentati (v. tra le altre, con riguardo alle gare d’appalto, Tar Friuli V.G., 19 marzo 2020, n. 104; Tar Lazio, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 10460); 2) manca una predeterminazione, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla valutazione e, inoltre, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione (v. da ultimo Tar Lazio, sez. III, 4 febbraio 2022, n. 1305; Cons. Stato, sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743).
A parere del Collegio tali principi possono essere applicati, per analogia di ratio , anche alla valutazione della congruità dell’offerta nell’ambito del sub procedimento di verifica della sua anomalia.
19.5. Sono altresì destituite di fondamento le censure con le quali la parte ricorrente ha dedotto l’inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla controinteressata in ragione: a) dell’impiego da parte della SMI s.p.a. del CCNL 068 anziché del 0F12; b) della circostanza che gran parte dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dell’appalto sarebbero risultati essere di proprietà della medesima soc. SMI.
19.5.1. Quanto al CCNL applicato dalla SMI s.p.a. si rinvia a quanto illustrato in precedenza, in occasione della disamina del primo motivo di ricorso.
19.5.2. Quanto all’impiego, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, di mezzi ed attrezzature della stessa soc. SMI, deve evidenziarsi che tale censura, anche alla luce dei principi sopra richiamati, è del tutto inidonea a dimostrare l’inattendibilità delle giustificazioni fornite dalla controinteressata in sede di verifica della congruità della propria offerta, e, a fortiori , l’insostenibilità economica dell’offerta stessa.
D’altra parte, come già evidenziato in occasione dello scrutinio del terzo motivo di ricorso, dalla documentazione di gara è emerso che la SMI s.p.a. si era pur sempre impegnata a mettere a disposizione della controinteressata il proprio impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, sicché è del tutto verosimile che il detto impegno avrebbe potuto comportare anche l’impiego di taluni mezzi e attrezzature della stessa SMI.
19.6. È infine priva di pregio la censura vertente sull’omogeneità della percentuale di utile indicata dalla controinteressata per ogni lavorazione oggetto dell’appalto, trattandosi di doglianza del tutto generica e marcatamente presuntiva ed ipotetica.
20. Anche il quarto e ultimo motivo di ricorso si rivela, pertanto, destituito di fondamento.
21. In conclusione, alla luce di quanto fin qui esposto, risultando infondate tutte le sue censure il ricorso deve essere respinto, esito che deve di riflesso investire anche le domande di risarcimento in forma specifica e per equivalente contestualmente avanzate da parte ricorrente.
22. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine compensate tra tutte le parti costituite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG HI | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO