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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G OP, dott. ON ZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2021, alla quale sono stati riuniti i giudizi aventi r.g. 1705/2021 e r.g. 1709/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. NZ AN, (c.f. ), con studio in Salerno C.F._2 alla via E. Caterina, 14, Email_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
NZ AN, (c.f. ), C.F._2 Email_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
NZ AN, (c.f. ), con studio in Salerno alla via E. C.F._2
Caterina, 14, Email_1
PARTI ATTOREE
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._5 CP_2
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Giancarlo
[...] C.F._6
IG (c.f. ) , C.F._7 Email_2
PARTI CONVENUTE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre distinti atti di citazione, regolarmente notificati e aventi il medesimo tenore, i sigg. , e , Parte_2 Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 11 hanno citato in giudizio i sigg. e al Controparte_2 Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'Adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, ritenere e dichiarare responsabili dei fatti descritti in premessa giusta sentenza 378/2015, non appellata, emessa dal
Giudice di Pace di Salerno e. sentenza numero 141/2011 confermata dalla sentenza n. 1068/2016 della Corte di Appello di Salerno e per l'effetto sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali patiti dagli attori a causa delle condotte tenute dai convenuti, nonché rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto alla data del presente atto, così come verranno determinati e quantificati dall'Onorevole Giudicante in via equitativa. 2) Con vittoria di spese, diritti, onorario, maggiorazione
15% su diritti ed onorario, C.N.A.P. ed I.V.A. come per legge. In sentenza esecutiva come per legge».
A fondamento della propria domanda, le parti attoree hanno dedotto che:
- in data 11.02.2008, si erano recati, unitamente al sig. , Controparte_3 su di un terreno di proprietà di quest'ultimo sito in Tramonti (SA) alla
Frazione Corsano, al fine di visionarlo e, eventualmente, acquistare;
- che, giunti sul predetto terreno, vi trovarono i sigg. , Controparte_2
e (quest'ultimo successivamente Controparte_1 Persona_1 deceduto) che iniziarono a inveire contro gli stessi, a minacciarli e ad usare violenza, prima verbale e, poi, fisica;
- che, in tale situazione, il sig. DO venne rinchiuso in un CP_3 rudere, mentre nei confronti degli altri proseguirono minacce, insulti e spintoni, tanto che il sig. venne costretto a recarsi presso Parte_1 il Pronto Soccorso per ricevere le prime cure del caso;
- che, per tali eventi, furono instaurati due procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno (rg 3592/08) e dinanzi al Giudice di Pace di
Salerno (rg 595/08). Il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, conclusosi con la Sentenza n. 141/2011, confermata in sede di appello (Sentenza n.
1068/2016) vide la condanna degli odierni convenuti (in uno al sig.
) alla pena di mesi due di reclusione oltre che al Persona_1 pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni cagionati alle pagina 2 di 11 parti civili, da valutare e liquidare dinanzi alle competenti Autorità giudiziaria. Allo stesso modo, con la Sentenza 378/2015, il Giudice di Pace di
Salerno condannò i convenuti al pagamento di una multa di € 900,00 nonché al risarcimento dei danni. da liquidare in sede civile.
- gli stessi, agiscono, quindi, in sede civile al fine di ottenere il ristoro dei danni fisici, patrimoniali e non, morali ed esistenziali conseguenti alla condotta degli odierni convenuti per gli eventi del 11.02.2008.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. e Controparte_1 CP_2
, i quali, impugnati gli avversi atti introduttivo, hanno chiesto
[...] rigettarsi la domanda attoree per le seguenti motivazioni:
- preliminarmente, hanno chiesto la riunione al giudizio avente rg
1704/2021, introdotto dal sig. , dei giudizi introdotti dal Parte_1 sig. (avente r.g. 1705/2021) e dalla sig.ra Parte_2 Parte_3
(avente r.g. 1709/2021), sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, essendo i medesimi i fatti di causa e la documentazione prodotta;
- sempre preliminarmente, hanno chiesto dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di Amalfi, atteso che le lesioni e i danni riportati dagli attori erano di lieve entità. Infatti, le lesioni riportate dal sig. sono da considerare lievissime, Parte_1 ovvero non superiori a 20 giorni, per cui punibili a querela di falso e di competenza del Giudice di Pace;
- nel merito, gli stessi contestano la prospettazione dei fatti come eseguita dagli attori, evidenziando che il sig. non era parte del Controparte_2 procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Salerno ove era imputata la sola
, in uno al sig. (poi deceduto). Il Controparte_1 Persona_1 sig. , infatti, era parte solo nel giudizio pendente innanzi Controparte_2 al Tribunale di Salerno ove la persona offesa era il solo sig. CP_3
, per il reato di sequestro, che però non è parte dei presenti giudizi.
[...]
Pertanto, quanto al sig. , si chiede accertarsi l'estraneità Controparte_2 dello stesso agli aventi;
- in relazione alla posizione della sig.ra , la stessa Controparte_1 non avrebbe mai arrecato alcun danno alle parti attoree;
in via meramente pagina 3 di 11 gradata la stessa poteva essere condannata al pagamento della somma di €
280,39 ovvero dei soli giorni refertati al Pronto Soccorso per le lesioni riportate dagli stessi.
Pertanto hanno concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - accogliere la richiesta di riunione del presente procedimento per manifesta connessione oggettiva agli altri due inerenti gli stessi convenuti per gli stessi fatti;
- in accoglimento della eccezione di incompetenza per le motivazioni in via preliminare esposte, rimettere la causa dinanzi al Giudice di Pace di
Amalfi, sede di Tramonti, concedendo termine per la riassunzione;
nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Alla prima udienza del 29.09.2021, la causa veniva rinviata in prosieguo onde consentire la eventuale rimessione dei fascicoli aventi r.g. 1705/2021 e
1709/2021, dinanzi alla dott.ssa Roscigno, assegnataria del fascicolo avente r.g. 1704/2021. Disposta, quindi, la riunione al presente giudizio dei due fascicoli sopra indicati, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art 183, VI comma c.p.c., che sono stati, quindi, concessi. Entrambe le parti hanno depositato memorie istruttorie con le quali è stata richiesta l'ammissione della prova testimoniale con i testi ivi indicati. Le parti attoree hanno chiesto, altresì, disporre l'acquisizione delle Sentenze e dei fascicoli relativi ai giudizi penali nonché ammettere CTU medica (anche psicologica) per la valutazione delle lesioni subite.
Con Ordinanza del 27.11.2023, il Giudice designato, ritenendo superflua sia la prova testimoniale, in quanto i fatti erano accertati con Sentenze passate in giudicato, sia la consulenza medica, ha rinviato la causa per la discussione orale, con la concessione di termine per il deposito di note conclusive. Dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze di ruolo la causa è stata quindi trattenuta in decisione con termini di cui all'art 281 sexies, ult.c.
******
1 Sulle eccezioni preliminari e sulla proponibilità del giudizio.
1.1. Nel presente giudizio, va osservato che le parti attoree fanno valere il pagina 4 di 11 diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta lesiva tenuta dai convenuti nei confronti degli stessi.
1.2. Orbene, preliminarmente, in merito all'eccepita incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di Amalfi, sollevata dalle parti convenute, la stessa deve ritenersi infondata, atteso che gli attori hanno quantificato la loro domanda come di valore indeterminabile. Orbene la Suprema Corte, sul punto, più volte ha ribadito che p er la determinazione della competenza per valore occorre fare riferimento al contenuto concreto della domanda come avanzata dall'attore e quindi, qualora il valore della causa sia da ritenersi indetermin ato, la vertenza va devoluta al T ribunale, ai sensi dell'art 10 c.p.c. (Cass.16635/2019). In tal senso deve ritenersi pacifico l'orientamento della Suprema Corte, che ha più volte ribadito che qualora vengano proposte più domande, di cui una con valore indeterminato, la competenza spetta al Giudice superiore. E, ancora, si ritiene che “la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c” (Cass.3142/2023). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
1.3. Passando al merito delle domande, il titolo, posto a fondamento delle domande di risarcimento, è costituito dal fatto illecito che risulta accertato in sede penale con due sentenze irrevocabili di condanna.
1.4. Occorre, quindi, preliminarmente chiarire gli effetti che possono discendere, sul piano civile, dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato. L'art. 651 c.p.p. dispone: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile
o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.»
1.5. Tale norma si occupa dell'efficacia extra-penale delle sentenze pagina 5 di 11 irrevocabili di condanna emesse all'esito di un giudizio penale.
1.6. Com'è noto, le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia per le parti del giudizio penale in merito all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione dello stessa da parte dell'imputato, anche nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
1.7. Ne consegue che, in questa sede, sussiste il vincolo del giudicato pena le riguardo alla posizione dei responsabili dei reati a loro ascritti, coincidente con il fatto illecito per il quale è stata formulata domanda risarcitoria . In presenza di sentenza irrevocabile di condanna, il giudice civile o amministrativo è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto -reato, quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
1.8. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 651 c.p.p., le sentenze penali di condanna emessa nei confronti degli odierni convenuti (ad eccezione del defunto ) sono state pronunciate in Persona_1 seguito a dibattimento e, pertanto, ha nno efficacia di giudicato , quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dagli odierni attori nei confronti dei condannati citati nel processo penale.
1.9. In base alle argomentazioni sopra esposte si evince la presenza di tutti i presupposti per la sussunzione dell'art. 651 c.p.p. alla fattispecie concreta e di conseguenza le valutazioni da compiere in questa sede atterranno solo al quantum del risarcimento e non anche all'an (sussistenza del fatto, illiceità penale e riconducibilità dello stesso al comportamento dei convenuti) riconosciuto esistente dall e sentenze penali passate in giudicato e idonee a produrre effetti, nei limiti indicati nell'art. 651 c.p.p., nell'istaurato processo civile. Ovviamente tenendo in considerazione e valutando se entrambi i convenuti abbiano posto in essere i comportamenti censurati all'interno delle stesse e nei confronti di chi siano state poste in essere.
1.10. Pertanto, accertata penalmente la dinamica della condotta tenuta dai convenuti, è preclusa ogni ulteriore indagine.
2. Sul danno risarcibile.
2.1. Prima di valutare il danno risarcibile nei confronti delle singole parti pagina 6 di 11 attoree, occorre evidenziare che, a differenza di quanto evidenziato da parte convenuta, il sig. risulta esser stato imputato all'interno Controparte_2 del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno unitamente alla sig.ra CP_1
del reato previsto dall'art 610 c.p. in concorso tra loro. Il
[...] predetto giudizio non riguardava solo quest'ultima e né tantomeno atteneva al solo sequestro del sig. DO. Il giudizio, come facilmente desumibile dal capo di imputazione delle Sentenze agli atti espressamente recita “del reato di p. e p. degli artt. 110, 56 e 610 c.p., perché con minaccia consistita nel riferire: “se non ve ne andate, prendo il fucile, vi ammazzo” e con violenza consistita nello spingere a terra e nel chiudere Parte_1 in un rudere il sig. , costringevano e Controparte_3 Parte_3
a non visionare il bene immobile oggetto di vendita”. L'aver Parte_2 rinchiuso il sig. in un rudere è solo uno degli elementi del capo CP_3 di imputazione a carico degli odierni convenuti. La Sentenza, confermata in sede di appello, non ha escluso il sig. dall'aver commesso Controparte_2 il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., per cui lo stesso è tenuto al risarcimento dei danni causati dal proprio comportamento. Quest'ultimo non potrà essere chiamato a risarcire esclusivamente le lesioni riportate dal sig.
in quanto nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace per Parte_1 lesioni, imputata era solo la sig.ra , stante il decesso Controparte_1 dell'altro imputato . Allo stesso modo, quest'ultima solo Persona_1 sarà chiamata a rispondere al risarcimento dei danni per le ingiurie proferite nei confronti dell'attrice, sig.ra . Parte_3
2.2. In merito alle lesioni riportate dal sig. , conseguenti Parte_1 alla caduta al suolo do a una spinta ad opera della sig.ra CP_1
agli atti risulta esser depositato il solo certificato di Primo
[...]
Soccorso presso l'Ospedale Amico “Fucito” di Mercato San Severino, referto n. 2988, dal quale emerge che lo stesso veniva dimesso con una prognosi di 5 giorni. Non risultano allegati né documentati postumi permanenti, si liquida, pertanto, tenendo conto da quanto previsto dalle Tabelle di Milano,
l'importo di € 575,00 (€ 115,00 per ogni singolo giorno) a titolo di invalidità temporanea, per le lesioni subite in data 11.02.2008, oltre interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di pagina 7 di 11 danno, ossia al 11.02.2008, e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi e ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
2.3. Deve essere altresì riconosciuto in favore de gli attori, costituiti parti civili nel processo penale, il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 185 cod. pen.), con riferimento a i reati di violenza privata ex art 610 c.p. commesso dai convenuti nei loro confronti.
2.4. Tale danno è risarcibile in via equitativa secondo la valutazione del giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ .
2.5. È incontrovertibile la circostanza che entrambi i convenuti, in data
11.02.2008, all'arrivo degli odierni attori, in uno al sig. , Controparte_3 iniziarono a minacciarli in modo da impedirgli la visione del terreno che i primi volevano acquistare. Le minacce e le ingiurie proferite culminarono con le spinte a carico del sig. , in seguito alle quali lo Parte_1 stesso cadde al suolo e riportò le lesioni personali (oltre alla chiusura del sig. in un rudere). Gli attori furono, quindi, costretti ad CP_3 abbandonare e ad allontanarsi dal terreno che intendevano acquistare a causa del comportamento degli odierni convenuti.
2.6. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale risentito, stima il
Tribunale che, per il delitto in forma tentata di violenza privata (che ha assorbito il delitto di minacce), tenuto conto sia della gravità delle minacce, fisiche e verbali, che della reiterazione dell'ingiuria con utilizzo di molteplici epiteti, di palese connotazione svilente e offensiva, vada riconosciuto a ciascun attore il pagamento di una somma equitativamente determinata di euro 1.500,00, all'attualità. Sull'importo di € 1.500,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi al saggio legale dal dì del sinistro (sulla somma devalutata alla data dei fatti e via via rivalutata anno per anno) sino alla pubblicazione della presente sentenza, che converte il debito di valore in debito di valuta;
sicché dalla pubblicazione della presente sentenza sono dovuti interessi al tasso legale sulla somma di € 1.500,00 al soddisfo effettivo. Tali somme sono poste solidalmente a carico di entrambi i convenuti avendo gli stessi, in concorso, commesso i predetti reati.
pagina 8 di 11 2.7. Con riguardo all'illecito di ingiuria, a carico della sola sig.ra CP_1
invece, questo Giudice, in via equitativa ritiene di liquidare in
[...] favore della sig.ra il danno non patrimoniale conseguente al Parte_3 medesimo – avuto riguardo alla lesione del decoro del la stessa ed alla lesione della sua immagine – in ulteriori € 1.000,00, all'attualità. Sul predetto importo vanno riconosciuti interessi come sopraindicati.
2.8. Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e/o di altro tipo, non avendo provato nulla in tal senso le parti attoree.
3. Sulle spese giudiziali.
3.1. Infine, le spese seguono la soccombenza , tuttavia ai fini della liquidazione delle stesse, pur considerando che l e causa originariamente iscritte a ruolo risultano essere di valore indeterminabile, ritiene corretto liquidarle valutando in concreto l'interesse sostanziale economico effettivamente tutelato. In particolar modo, tenuto conto dell'esiguo importo liquidato in favore dell e parti attoree – che manifesta il valore reale della lite — e considerata la modesta complessità delle questioni affrontate, appare equo e ragionevole applicare lo scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia e degli importi liquidati.
Ne consegue che il compenso dovrà essere liquidato non secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, così come previsto dall'art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014 — che prevede per le cause di valore indeterminabile lo scaglione “di regola da € 26.000,00 a € 52.000,00 - bensì in quello immediatamente più basso e maggiormente corrispondente al valore concreto effettivamente riconosciuto, in ossequio al principio di proporzionalità e alle finalità di equità insite nel D.M. 55/2014 (cfr. Cass.
Civ. Sentenza n. 32/2024). Ogni diversa determinazione sarebbe sproporzionata rispetto al risultato conseguito e non risponderebbe ai criteri di ragionevolezza che devono informare la liquidazione degli onorari , in un contesto in cui risultano esser stati introdotti tre separati giudizi aventi il medesimo oggetto.
3.2. Al contempo, le prime due fasi dei giudizi, proprio perché da moltiplicare per tre, in quanto conclusesi prima della riunione, vengono pagina 9 di 11 liquidate ai valori minimi. Allo stesso modo viene liquidata ai minimi anche la fase istruttoria, non eseguita in quanto articolata solo su elementi già provati documentalmente tramite le Sentenze in atti.
3.3. Le spese giudiziali, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, moltiplicati per tre per le fasi prima della riunione, trattandosi di tre giudizi poi riuniti, sono liquidate, quindi in complessivi € 5.088,00 così calcolato utilizzando lo scaglione immediatamente inferiore a quello di riferimento per le cause di valore indeterminato ossia quello da € 5200,00 a € 26.000,00: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00 (da moltiplicare per 3); Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 (da moltiplicare per tre);
Fase istruttoria, valore minimo € 840,00: Fase decisionale, valore medio: €
1.701,00 (sulla non dimezzamento dell'importo, in quanto gli attori sono ammessi al p.s.s. si vedano Cass. 22017/2018, 11590/2019, 136/2020 e
12064/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai sigg.
, e nei confronti dei sigg. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , ogni altra richiesta assorbita e Controparte_2 Controparte_1 rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
a) Condanna la convenuta , a risarcire nei confronti Controparte_1 del sig. , i danni non patrimoniali subiti in relazione alle Parte_1 lesioni riportate per gli eventi del 11.02.2008, quantificati in € 575,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati;
b) Condanna la convenuta , accertata la responsabilità Controparte_1 ex art. 2059 c.c. con riferimento all'illecito di cui all'art. 3 D.Lgs. 7/2016
(ingiuria), al pagamento in favore di della somma di € Parte_3
1.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolare come indicato in motivazione;
c) condanna i convenuti in solido, con riferimento ai reati di cui agli artt. 56 –
610 c.p. al pagamento in favore di ciascun attore, dell'importo di € 1.500,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolare come indicato in motivazione;
d) rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 e) Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento in favore dello
Stato, in quanto, gli attori sono ammessi al p.s.s., delle spese giudiziali degli stessi, che si liquidano in € 5.088,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a e iva come per legge .
3 dicembre 2025
Il GOP
ON ZA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G OP, dott. ON ZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1704/2021, alla quale sono stati riuniti i giudizi aventi r.g. 1705/2021 e r.g. 1709/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. NZ AN, (c.f. ), con studio in Salerno C.F._2 alla via E. Caterina, 14, Email_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3
NZ AN, (c.f. ), C.F._2 Email_1
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
NZ AN, (c.f. ), con studio in Salerno alla via E. C.F._2
Caterina, 14, Email_1
PARTI ATTOREE
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._5 CP_2
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Giancarlo
[...] C.F._6
IG (c.f. ) , C.F._7 Email_2
PARTI CONVENUTE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con tre distinti atti di citazione, regolarmente notificati e aventi il medesimo tenore, i sigg. , e , Parte_2 Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 11 hanno citato in giudizio i sigg. e al Controparte_2 Controparte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'Adito Giudice, respinta ogni contraria istanza, ritenere e dichiarare responsabili dei fatti descritti in premessa giusta sentenza 378/2015, non appellata, emessa dal
Giudice di Pace di Salerno e. sentenza numero 141/2011 confermata dalla sentenza n. 1068/2016 della Corte di Appello di Salerno e per l'effetto sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali patiti dagli attori a causa delle condotte tenute dai convenuti, nonché rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto alla data del presente atto, così come verranno determinati e quantificati dall'Onorevole Giudicante in via equitativa. 2) Con vittoria di spese, diritti, onorario, maggiorazione
15% su diritti ed onorario, C.N.A.P. ed I.V.A. come per legge. In sentenza esecutiva come per legge».
A fondamento della propria domanda, le parti attoree hanno dedotto che:
- in data 11.02.2008, si erano recati, unitamente al sig. , Controparte_3 su di un terreno di proprietà di quest'ultimo sito in Tramonti (SA) alla
Frazione Corsano, al fine di visionarlo e, eventualmente, acquistare;
- che, giunti sul predetto terreno, vi trovarono i sigg. , Controparte_2
e (quest'ultimo successivamente Controparte_1 Persona_1 deceduto) che iniziarono a inveire contro gli stessi, a minacciarli e ad usare violenza, prima verbale e, poi, fisica;
- che, in tale situazione, il sig. DO venne rinchiuso in un CP_3 rudere, mentre nei confronti degli altri proseguirono minacce, insulti e spintoni, tanto che il sig. venne costretto a recarsi presso Parte_1 il Pronto Soccorso per ricevere le prime cure del caso;
- che, per tali eventi, furono instaurati due procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno (rg 3592/08) e dinanzi al Giudice di Pace di
Salerno (rg 595/08). Il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, conclusosi con la Sentenza n. 141/2011, confermata in sede di appello (Sentenza n.
1068/2016) vide la condanna degli odierni convenuti (in uno al sig.
) alla pena di mesi due di reclusione oltre che al Persona_1 pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni cagionati alle pagina 2 di 11 parti civili, da valutare e liquidare dinanzi alle competenti Autorità giudiziaria. Allo stesso modo, con la Sentenza 378/2015, il Giudice di Pace di
Salerno condannò i convenuti al pagamento di una multa di € 900,00 nonché al risarcimento dei danni. da liquidare in sede civile.
- gli stessi, agiscono, quindi, in sede civile al fine di ottenere il ristoro dei danni fisici, patrimoniali e non, morali ed esistenziali conseguenti alla condotta degli odierni convenuti per gli eventi del 11.02.2008.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. e Controparte_1 CP_2
, i quali, impugnati gli avversi atti introduttivo, hanno chiesto
[...] rigettarsi la domanda attoree per le seguenti motivazioni:
- preliminarmente, hanno chiesto la riunione al giudizio avente rg
1704/2021, introdotto dal sig. , dei giudizi introdotti dal Parte_1 sig. (avente r.g. 1705/2021) e dalla sig.ra Parte_2 Parte_3
(avente r.g. 1709/2021), sussistendo ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, essendo i medesimi i fatti di causa e la documentazione prodotta;
- sempre preliminarmente, hanno chiesto dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di Amalfi, atteso che le lesioni e i danni riportati dagli attori erano di lieve entità. Infatti, le lesioni riportate dal sig. sono da considerare lievissime, Parte_1 ovvero non superiori a 20 giorni, per cui punibili a querela di falso e di competenza del Giudice di Pace;
- nel merito, gli stessi contestano la prospettazione dei fatti come eseguita dagli attori, evidenziando che il sig. non era parte del Controparte_2 procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Salerno ove era imputata la sola
, in uno al sig. (poi deceduto). Il Controparte_1 Persona_1 sig. , infatti, era parte solo nel giudizio pendente innanzi Controparte_2 al Tribunale di Salerno ove la persona offesa era il solo sig. CP_3
, per il reato di sequestro, che però non è parte dei presenti giudizi.
[...]
Pertanto, quanto al sig. , si chiede accertarsi l'estraneità Controparte_2 dello stesso agli aventi;
- in relazione alla posizione della sig.ra , la stessa Controparte_1 non avrebbe mai arrecato alcun danno alle parti attoree;
in via meramente pagina 3 di 11 gradata la stessa poteva essere condannata al pagamento della somma di €
280,39 ovvero dei soli giorni refertati al Pronto Soccorso per le lesioni riportate dagli stessi.
Pertanto hanno concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - accogliere la richiesta di riunione del presente procedimento per manifesta connessione oggettiva agli altri due inerenti gli stessi convenuti per gli stessi fatti;
- in accoglimento della eccezione di incompetenza per le motivazioni in via preliminare esposte, rimettere la causa dinanzi al Giudice di Pace di
Amalfi, sede di Tramonti, concedendo termine per la riassunzione;
nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Alla prima udienza del 29.09.2021, la causa veniva rinviata in prosieguo onde consentire la eventuale rimessione dei fascicoli aventi r.g. 1705/2021 e
1709/2021, dinanzi alla dott.ssa Roscigno, assegnataria del fascicolo avente r.g. 1704/2021. Disposta, quindi, la riunione al presente giudizio dei due fascicoli sopra indicati, le parti hanno chiesto la concessione dei termini ex art 183, VI comma c.p.c., che sono stati, quindi, concessi. Entrambe le parti hanno depositato memorie istruttorie con le quali è stata richiesta l'ammissione della prova testimoniale con i testi ivi indicati. Le parti attoree hanno chiesto, altresì, disporre l'acquisizione delle Sentenze e dei fascicoli relativi ai giudizi penali nonché ammettere CTU medica (anche psicologica) per la valutazione delle lesioni subite.
Con Ordinanza del 27.11.2023, il Giudice designato, ritenendo superflua sia la prova testimoniale, in quanto i fatti erano accertati con Sentenze passate in giudicato, sia la consulenza medica, ha rinviato la causa per la discussione orale, con la concessione di termine per il deposito di note conclusive. Dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze di ruolo la causa è stata quindi trattenuta in decisione con termini di cui all'art 281 sexies, ult.c.
******
1 Sulle eccezioni preliminari e sulla proponibilità del giudizio.
1.1. Nel presente giudizio, va osservato che le parti attoree fanno valere il pagina 4 di 11 diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta lesiva tenuta dai convenuti nei confronti degli stessi.
1.2. Orbene, preliminarmente, in merito all'eccepita incompetenza per valore del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace di Amalfi, sollevata dalle parti convenute, la stessa deve ritenersi infondata, atteso che gli attori hanno quantificato la loro domanda come di valore indeterminabile. Orbene la Suprema Corte, sul punto, più volte ha ribadito che p er la determinazione della competenza per valore occorre fare riferimento al contenuto concreto della domanda come avanzata dall'attore e quindi, qualora il valore della causa sia da ritenersi indetermin ato, la vertenza va devoluta al T ribunale, ai sensi dell'art 10 c.p.c. (Cass.16635/2019). In tal senso deve ritenersi pacifico l'orientamento della Suprema Corte, che ha più volte ribadito che qualora vengano proposte più domande, di cui una con valore indeterminato, la competenza spetta al Giudice superiore. E, ancora, si ritiene che “la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c” (Cass.3142/2023). Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
1.3. Passando al merito delle domande, il titolo, posto a fondamento delle domande di risarcimento, è costituito dal fatto illecito che risulta accertato in sede penale con due sentenze irrevocabili di condanna.
1.4. Occorre, quindi, preliminarmente chiarire gli effetti che possono discendere, sul piano civile, dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato. L'art. 651 c.p.p. dispone: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile
o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.»
1.5. Tale norma si occupa dell'efficacia extra-penale delle sentenze pagina 5 di 11 irrevocabili di condanna emesse all'esito di un giudizio penale.
1.6. Com'è noto, le sentenze penali irrevocabili di condanna hanno efficacia per le parti del giudizio penale in merito all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione dello stessa da parte dell'imputato, anche nel giudizio civile per il risarcimento del danno.
1.7. Ne consegue che, in questa sede, sussiste il vincolo del giudicato pena le riguardo alla posizione dei responsabili dei reati a loro ascritti, coincidente con il fatto illecito per il quale è stata formulata domanda risarcitoria . In presenza di sentenza irrevocabile di condanna, il giudice civile o amministrativo è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto -reato, quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
1.8. Nel caso di specie, in applicazione dell'art. 651 c.p.p., le sentenze penali di condanna emessa nei confronti degli odierni convenuti (ad eccezione del defunto ) sono state pronunciate in Persona_1 seguito a dibattimento e, pertanto, ha nno efficacia di giudicato , quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dagli odierni attori nei confronti dei condannati citati nel processo penale.
1.9. In base alle argomentazioni sopra esposte si evince la presenza di tutti i presupposti per la sussunzione dell'art. 651 c.p.p. alla fattispecie concreta e di conseguenza le valutazioni da compiere in questa sede atterranno solo al quantum del risarcimento e non anche all'an (sussistenza del fatto, illiceità penale e riconducibilità dello stesso al comportamento dei convenuti) riconosciuto esistente dall e sentenze penali passate in giudicato e idonee a produrre effetti, nei limiti indicati nell'art. 651 c.p.p., nell'istaurato processo civile. Ovviamente tenendo in considerazione e valutando se entrambi i convenuti abbiano posto in essere i comportamenti censurati all'interno delle stesse e nei confronti di chi siano state poste in essere.
1.10. Pertanto, accertata penalmente la dinamica della condotta tenuta dai convenuti, è preclusa ogni ulteriore indagine.
2. Sul danno risarcibile.
2.1. Prima di valutare il danno risarcibile nei confronti delle singole parti pagina 6 di 11 attoree, occorre evidenziare che, a differenza di quanto evidenziato da parte convenuta, il sig. risulta esser stato imputato all'interno Controparte_2 del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno unitamente alla sig.ra CP_1
del reato previsto dall'art 610 c.p. in concorso tra loro. Il
[...] predetto giudizio non riguardava solo quest'ultima e né tantomeno atteneva al solo sequestro del sig. DO. Il giudizio, come facilmente desumibile dal capo di imputazione delle Sentenze agli atti espressamente recita “del reato di p. e p. degli artt. 110, 56 e 610 c.p., perché con minaccia consistita nel riferire: “se non ve ne andate, prendo il fucile, vi ammazzo” e con violenza consistita nello spingere a terra e nel chiudere Parte_1 in un rudere il sig. , costringevano e Controparte_3 Parte_3
a non visionare il bene immobile oggetto di vendita”. L'aver Parte_2 rinchiuso il sig. in un rudere è solo uno degli elementi del capo CP_3 di imputazione a carico degli odierni convenuti. La Sentenza, confermata in sede di appello, non ha escluso il sig. dall'aver commesso Controparte_2 il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., per cui lo stesso è tenuto al risarcimento dei danni causati dal proprio comportamento. Quest'ultimo non potrà essere chiamato a risarcire esclusivamente le lesioni riportate dal sig.
in quanto nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace per Parte_1 lesioni, imputata era solo la sig.ra , stante il decesso Controparte_1 dell'altro imputato . Allo stesso modo, quest'ultima solo Persona_1 sarà chiamata a rispondere al risarcimento dei danni per le ingiurie proferite nei confronti dell'attrice, sig.ra . Parte_3
2.2. In merito alle lesioni riportate dal sig. , conseguenti Parte_1 alla caduta al suolo do a una spinta ad opera della sig.ra CP_1
agli atti risulta esser depositato il solo certificato di Primo
[...]
Soccorso presso l'Ospedale Amico “Fucito” di Mercato San Severino, referto n. 2988, dal quale emerge che lo stesso veniva dimesso con una prognosi di 5 giorni. Non risultano allegati né documentati postumi permanenti, si liquida, pertanto, tenendo conto da quanto previsto dalle Tabelle di Milano,
l'importo di € 575,00 (€ 115,00 per ogni singolo giorno) a titolo di invalidità temporanea, per le lesioni subite in data 11.02.2008, oltre interessi compensativi sulla suddetta somma devalutata al verificarsi dell'evento di pagina 7 di 11 danno, ossia al 11.02.2008, e rivalutata anno per anno agli indici Istat Foi e ulteriori interessi sulla somma così complessivamente determinata alla data di pubblicazione della presente sentenza – con conseguente conversione del debito di valore in debito di valuta – fino al saldo.
2.3. Deve essere altresì riconosciuto in favore de gli attori, costituiti parti civili nel processo penale, il risarcimento del danno non patrimoniale (art. 185 cod. pen.), con riferimento a i reati di violenza privata ex art 610 c.p. commesso dai convenuti nei loro confronti.
2.4. Tale danno è risarcibile in via equitativa secondo la valutazione del giudice ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ .
2.5. È incontrovertibile la circostanza che entrambi i convenuti, in data
11.02.2008, all'arrivo degli odierni attori, in uno al sig. , Controparte_3 iniziarono a minacciarli in modo da impedirgli la visione del terreno che i primi volevano acquistare. Le minacce e le ingiurie proferite culminarono con le spinte a carico del sig. , in seguito alle quali lo Parte_1 stesso cadde al suolo e riportò le lesioni personali (oltre alla chiusura del sig. in un rudere). Gli attori furono, quindi, costretti ad CP_3 abbandonare e ad allontanarsi dal terreno che intendevano acquistare a causa del comportamento degli odierni convenuti.
2.6. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale risentito, stima il
Tribunale che, per il delitto in forma tentata di violenza privata (che ha assorbito il delitto di minacce), tenuto conto sia della gravità delle minacce, fisiche e verbali, che della reiterazione dell'ingiuria con utilizzo di molteplici epiteti, di palese connotazione svilente e offensiva, vada riconosciuto a ciascun attore il pagamento di una somma equitativamente determinata di euro 1.500,00, all'attualità. Sull'importo di € 1.500,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi al saggio legale dal dì del sinistro (sulla somma devalutata alla data dei fatti e via via rivalutata anno per anno) sino alla pubblicazione della presente sentenza, che converte il debito di valore in debito di valuta;
sicché dalla pubblicazione della presente sentenza sono dovuti interessi al tasso legale sulla somma di € 1.500,00 al soddisfo effettivo. Tali somme sono poste solidalmente a carico di entrambi i convenuti avendo gli stessi, in concorso, commesso i predetti reati.
pagina 8 di 11 2.7. Con riguardo all'illecito di ingiuria, a carico della sola sig.ra CP_1
invece, questo Giudice, in via equitativa ritiene di liquidare in
[...] favore della sig.ra il danno non patrimoniale conseguente al Parte_3 medesimo – avuto riguardo alla lesione del decoro del la stessa ed alla lesione della sua immagine – in ulteriori € 1.000,00, all'attualità. Sul predetto importo vanno riconosciuti interessi come sopraindicati.
2.8. Alcun ulteriore importo può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale e/o di altro tipo, non avendo provato nulla in tal senso le parti attoree.
3. Sulle spese giudiziali.
3.1. Infine, le spese seguono la soccombenza , tuttavia ai fini della liquidazione delle stesse, pur considerando che l e causa originariamente iscritte a ruolo risultano essere di valore indeterminabile, ritiene corretto liquidarle valutando in concreto l'interesse sostanziale economico effettivamente tutelato. In particolar modo, tenuto conto dell'esiguo importo liquidato in favore dell e parti attoree – che manifesta il valore reale della lite — e considerata la modesta complessità delle questioni affrontate, appare equo e ragionevole applicare lo scaglione corrispondente al valore effettivo della controversia e degli importi liquidati.
Ne consegue che il compenso dovrà essere liquidato non secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, così come previsto dall'art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014 — che prevede per le cause di valore indeterminabile lo scaglione “di regola da € 26.000,00 a € 52.000,00 - bensì in quello immediatamente più basso e maggiormente corrispondente al valore concreto effettivamente riconosciuto, in ossequio al principio di proporzionalità e alle finalità di equità insite nel D.M. 55/2014 (cfr. Cass.
Civ. Sentenza n. 32/2024). Ogni diversa determinazione sarebbe sproporzionata rispetto al risultato conseguito e non risponderebbe ai criteri di ragionevolezza che devono informare la liquidazione degli onorari , in un contesto in cui risultano esser stati introdotti tre separati giudizi aventi il medesimo oggetto.
3.2. Al contempo, le prime due fasi dei giudizi, proprio perché da moltiplicare per tre, in quanto conclusesi prima della riunione, vengono pagina 9 di 11 liquidate ai valori minimi. Allo stesso modo viene liquidata ai minimi anche la fase istruttoria, non eseguita in quanto articolata solo su elementi già provati documentalmente tramite le Sentenze in atti.
3.3. Le spese giudiziali, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/14, moltiplicati per tre per le fasi prima della riunione, trattandosi di tre giudizi poi riuniti, sono liquidate, quindi in complessivi € 5.088,00 così calcolato utilizzando lo scaglione immediatamente inferiore a quello di riferimento per le cause di valore indeterminato ossia quello da € 5200,00 a € 26.000,00: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00 (da moltiplicare per 3); Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 (da moltiplicare per tre);
Fase istruttoria, valore minimo € 840,00: Fase decisionale, valore medio: €
1.701,00 (sulla non dimezzamento dell'importo, in quanto gli attori sono ammessi al p.s.s. si vedano Cass. 22017/2018, 11590/2019, 136/2020 e
12064/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai sigg.
, e nei confronti dei sigg. Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , ogni altra richiesta assorbita e Controparte_2 Controparte_1 rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
a) Condanna la convenuta , a risarcire nei confronti Controparte_1 del sig. , i danni non patrimoniali subiti in relazione alle Parte_1 lesioni riportate per gli eventi del 11.02.2008, quantificati in € 575,00, oltre interessi e rivalutazione come indicati;
b) Condanna la convenuta , accertata la responsabilità Controparte_1 ex art. 2059 c.c. con riferimento all'illecito di cui all'art. 3 D.Lgs. 7/2016
(ingiuria), al pagamento in favore di della somma di € Parte_3
1.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolare come indicato in motivazione;
c) condanna i convenuti in solido, con riferimento ai reati di cui agli artt. 56 –
610 c.p. al pagamento in favore di ciascun attore, dell'importo di € 1.500,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolare come indicato in motivazione;
d) rigetta ogni altra domanda;
pagina 10 di 11 e) Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento in favore dello
Stato, in quanto, gli attori sono ammessi al p.s.s., delle spese giudiziali degli stessi, che si liquidano in € 5.088,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a e iva come per legge .
3 dicembre 2025
Il GOP
ON ZA
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