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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3677/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3677/2020, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Savino Losappio, giusta procura alle Parte_1 liti in atti, dichiaratosi antistatario;
-attore-
CONTRO
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Murri dello Diago, giusta mandato in atti;
-convenuta-
E
INVITALIA – Controparte_2
, in persona del rappresentante legale
[...] pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Rossi, giusta mandato in atti;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. proposta da
[...] avverso la cartella di pagamento n. 01420190035675658000, notificatagli in data Pt_1
11.02.2020 da , con cui gli è stato intimato il pagamento di Controparte_1 complessivi € 32.460,46, in relazione al ruolo n. 2019/3811 emesso da , partita CP_3
2015001000000001001SN20151126 N. 571/15 20151126 – Finanziamenti Legge 185/2000 –
Sentenza n. 571/15 del 26/11/2015.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: a) la nullità della suddetta cartella di Pt_1 pagamento avente ad oggetto un credito già messo in esecuzione con altra cartella di pagamento, precedentemente notificata, e rispetto alla quale è stato ammesso al beneficio della rateazione;
b) l'illegittimità delle spese legali e della rivalutazione monetaria, in ragione della omessa notifica della sentenza indicata in cartella, corredata di formula esecutiva;
c)
l'illegittimità degli interessi già ricompresi nella chiesta rateizzazione. Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “dichiarare la nullità e/o annullare la cartella di pagamento in oggetto per i motivi illustrati nella suindicata narrativa”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , la quale ha Controparte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze proposte da controparte in quanto attinenti al merito della pretesa creditoria e non alla regolarità formale né alla legittimità degli atti compiuti dalla concessionaria della riscossione. In ogni caso, CP ha dato atto della sospensione della cartella oggetto di impugnazione. Alla luce di quanto dedotto, l'opposta ha chiesto di “accertare e dichiarare la estraneità dell Controparte_1 con riferimento alle contestazioni avanzate dal sig. e, nel caso di accoglimento
[...] Parte_1 della domanda introduttiva, condannare l'Ente Impositore,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e Controparte_5 manlevare l'Ente da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante CP_6 dal presente giudizio, ivi compresa quella relativa alle spese di lite, con condanna dello stesso Ente a rivalere la scrivente dagli oneri sostenuti a tal fin”. Controparte_1
All'esito della c.d. appendice scritta, vista l'assenza di richieste istruttorie delle parti e ritenuta
2 la causa matura per la decisione, il precedente G.I. ha rinviato la causa all'udienza del 8 giugno
2022 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, giusta comparsa depositata in data 6 ottobre 2021, si è costituita (tardivamente)
PA
, la quale -pur non contestando le
[...] circostanze dedotte dall'opponente- ha eccepito il mancato pagamento di alcune delle rate con conseguente legittimità della nuova cartella emessa e qui impugnata.
E' stata quindi formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., dal G.I. nelle more subentrato.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20 novembre 2024. All'esito di detta udienza (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 01420190035675658000.
Mette conto dare atto che, nella fattispecie in esame, sono circostanze pacifiche, in quanto non specificamente contestate e in ogni caso riscontrate documentalmente, che:
1) l'odierno ricorrente si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione delle agevolazioni ottenute da e da tale inadempimento ha tratto fondamento l'iscrizione a CP_3 ruolo delle somme oggetto sia della cartella impugnata in questa sede, sia di quella
01420190027285543000 emessa antecedentemente (in data 24 ottobre 2019);
2) l'opponente rispetto alla primigenia cartella esattoriale ha presentato istanza di rateizzazione, accolta da (cfr. documento prodotto in uno alla comparsa di costituzione e risposta di CP
, che prevede un piano di rimborso in 110 rate;
CP
3) l'opponente, alla data di emissione della seconda cartella di pagamento notificata in data 11 febbraio 2020), di cui si discetta in questa sede, stava provvedendo con regolarità al pagamento dei ratei dovuti, ottemperando al piano di rateizzazione intervenuto in data 19 novembre 2019.
A fronte di tali emergenze processuali, non resta che affermare, da un lato, l'inesistenza di un ulteriore inadempimento a giustificazione della successiva notifica della cartella, dall'altro l'incontestata esistenza di un residuo ancora da pagare in forza del piano di rateizzazione tuttora in corso.
3 In altri termini, all'epoca della notifica della cartella di pagamento qui impugnata, era insussistente, avuto riguardo alla concessa rateizzazione, il diritto dell'istituto di riscuotere mediante ruolo le somme portate dalla cartella.
Peraltro, pur ove astrattamente dimostrata la decadenza dell'odierno opponente dal beneficio della rateazione, a fronte della immediata esigibilità del debito in un'unica soluzione, l'ente della riscossione avrebbe potuto mettere in esecuzione la cartella già emessa.
In conclusione, l'intervento di un piano di ammortamento in corso di esecuzione, prima della notifica della cartella impugnata, impone l'annullamento dell'atto in oggetto con contestuale accertamento della debenza da parte del ricorrente del solo residuo di cui al citato piano di rateizzazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non è inutile ricordare che come statuito ripetutamente dalla Suprema Corte, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Controparte_8
Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate).
Nel caso di specie, alla luce delle motivazioni su cui si fonda l'annullamento della cartella di pagamento qui impugnata, non si ravvedono ragioni che giustifichino una condanna in solido delle convenute, anche alla luce del contegno assunto da , la quale neppure ha risposto CP_3 all'istanza di annullamento in autotutela che (in perfetta buona fede) l'odierno opponente ha tempestivamente formulato.
In definitiva, le spese di lite devono essere poste interamente a carico di . CP_3
Ai fini della liquidazione si procede, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 127/2022, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 in base al valore della cartella annullata, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4 minimi per quella 3 stante la natura documentale della controversia.
4
PQM
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
- annulla la cartella n. 01420190035675658000;
- accerta che la parte ricorrente è tenuta al solo pagamento della somma residua rispetto al piano di rateizzazione del 19 novembre 2019;
- condanna alla rifusione in favore dell'opponente e per esso del Difensore CP_3 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed
€ 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_3 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Trani, in data 18 febbraio 2025
La Giudice
Diletta Calò
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 3677/2020, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Savino Losappio, giusta procura alle Parte_1 liti in atti, dichiaratosi antistatario;
-attore-
CONTRO
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Murri dello Diago, giusta mandato in atti;
-convenuta-
E
INVITALIA – Controparte_2
, in persona del rappresentante legale
[...] pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Rossi, giusta mandato in atti;
-convenuta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. proposta da
[...] avverso la cartella di pagamento n. 01420190035675658000, notificatagli in data Pt_1
11.02.2020 da , con cui gli è stato intimato il pagamento di Controparte_1 complessivi € 32.460,46, in relazione al ruolo n. 2019/3811 emesso da , partita CP_3
2015001000000001001SN20151126 N. 571/15 20151126 – Finanziamenti Legge 185/2000 –
Sentenza n. 571/15 del 26/11/2015.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: a) la nullità della suddetta cartella di Pt_1 pagamento avente ad oggetto un credito già messo in esecuzione con altra cartella di pagamento, precedentemente notificata, e rispetto alla quale è stato ammesso al beneficio della rateazione;
b) l'illegittimità delle spese legali e della rivalutazione monetaria, in ragione della omessa notifica della sentenza indicata in cartella, corredata di formula esecutiva;
c)
l'illegittimità degli interessi già ricompresi nella chiesta rateizzazione. Sulla scorta di tali deduzioni, l'opponente ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “dichiarare la nullità e/o annullare la cartella di pagamento in oggetto per i motivi illustrati nella suindicata narrativa”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita , la quale ha Controparte_1 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze proposte da controparte in quanto attinenti al merito della pretesa creditoria e non alla regolarità formale né alla legittimità degli atti compiuti dalla concessionaria della riscossione. In ogni caso, CP ha dato atto della sospensione della cartella oggetto di impugnazione. Alla luce di quanto dedotto, l'opposta ha chiesto di “accertare e dichiarare la estraneità dell Controparte_1 con riferimento alle contestazioni avanzate dal sig. e, nel caso di accoglimento
[...] Parte_1 della domanda introduttiva, condannare l'Ente Impositore,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e Controparte_5 manlevare l'Ente da ogni conseguenza pregiudizievole a quest'ultimo eventualmente derivante CP_6 dal presente giudizio, ivi compresa quella relativa alle spese di lite, con condanna dello stesso Ente a rivalere la scrivente dagli oneri sostenuti a tal fin”. Controparte_1
All'esito della c.d. appendice scritta, vista l'assenza di richieste istruttorie delle parti e ritenuta
2 la causa matura per la decisione, il precedente G.I. ha rinviato la causa all'udienza del 8 giugno
2022 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, giusta comparsa depositata in data 6 ottobre 2021, si è costituita (tardivamente)
PA
, la quale -pur non contestando le
[...] circostanze dedotte dall'opponente- ha eccepito il mancato pagamento di alcune delle rate con conseguente legittimità della nuova cartella emessa e qui impugnata.
E' stata quindi formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., dal G.I. nelle more subentrato.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20 novembre 2024. All'esito di detta udienza (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 01420190035675658000.
Mette conto dare atto che, nella fattispecie in esame, sono circostanze pacifiche, in quanto non specificamente contestate e in ogni caso riscontrate documentalmente, che:
1) l'odierno ricorrente si è reso inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione delle agevolazioni ottenute da e da tale inadempimento ha tratto fondamento l'iscrizione a CP_3 ruolo delle somme oggetto sia della cartella impugnata in questa sede, sia di quella
01420190027285543000 emessa antecedentemente (in data 24 ottobre 2019);
2) l'opponente rispetto alla primigenia cartella esattoriale ha presentato istanza di rateizzazione, accolta da (cfr. documento prodotto in uno alla comparsa di costituzione e risposta di CP
, che prevede un piano di rimborso in 110 rate;
CP
3) l'opponente, alla data di emissione della seconda cartella di pagamento notificata in data 11 febbraio 2020), di cui si discetta in questa sede, stava provvedendo con regolarità al pagamento dei ratei dovuti, ottemperando al piano di rateizzazione intervenuto in data 19 novembre 2019.
A fronte di tali emergenze processuali, non resta che affermare, da un lato, l'inesistenza di un ulteriore inadempimento a giustificazione della successiva notifica della cartella, dall'altro l'incontestata esistenza di un residuo ancora da pagare in forza del piano di rateizzazione tuttora in corso.
3 In altri termini, all'epoca della notifica della cartella di pagamento qui impugnata, era insussistente, avuto riguardo alla concessa rateizzazione, il diritto dell'istituto di riscuotere mediante ruolo le somme portate dalla cartella.
Peraltro, pur ove astrattamente dimostrata la decadenza dell'odierno opponente dal beneficio della rateazione, a fronte della immediata esigibilità del debito in un'unica soluzione, l'ente della riscossione avrebbe potuto mettere in esecuzione la cartella già emessa.
In conclusione, l'intervento di un piano di ammortamento in corso di esecuzione, prima della notifica della cartella impugnata, impone l'annullamento dell'atto in oggetto con contestuale accertamento della debenza da parte del ricorrente del solo residuo di cui al citato piano di rateizzazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non è inutile ricordare che come statuito ripetutamente dalla Suprema Corte, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Controparte_8
Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate).
Nel caso di specie, alla luce delle motivazioni su cui si fonda l'annullamento della cartella di pagamento qui impugnata, non si ravvedono ragioni che giustifichino una condanna in solido delle convenute, anche alla luce del contegno assunto da , la quale neppure ha risposto CP_3 all'istanza di annullamento in autotutela che (in perfetta buona fede) l'odierno opponente ha tempestivamente formulato.
In definitiva, le spese di lite devono essere poste interamente a carico di . CP_3
Ai fini della liquidazione si procede, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 127/2022, scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 in base al valore della cartella annullata, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4 minimi per quella 3 stante la natura documentale della controversia.
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PQM
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:
- annulla la cartella n. 01420190035675658000;
- accerta che la parte ricorrente è tenuta al solo pagamento della somma residua rispetto al piano di rateizzazione del 19 novembre 2019;
- condanna alla rifusione in favore dell'opponente e per esso del Difensore CP_3 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed
€ 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_3 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Trani, in data 18 febbraio 2025
La Giudice
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