Sentenza breve 16 aprile 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10470 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10470/2025REG.PROV.COLL.
N. 05000/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5000 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Fondazione Policlinico Tor ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7516/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Fondazione Policlinico Tor ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. ER AR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti nell’Area degli Operatori/Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario, specificamente per il profilo di operatore socio sanitario (OSS), indetto dalla Fondazione Policlinico Tor ER (Gazzetta Ufficiale n. 71/2023).
2. La sig.ra -OMISSIS-ha impugnato di fronte al TAR Lazio la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 10 gennaio 2025, che aveva rettificato e nuovamente approvato la graduatoria finale di merito del concorso in oggetto e, soprattutto, aveva disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura. A questa, si aggiungeva l’impugnazione di ogni atto presupposto e conseguente, come la prima approvazione della graduatoria provvisoria (Deliberazione del C.S. n. 1513 del 25 novembre 2024) e la successiva approvazione della graduatoria rettificata (Deliberazione del C.S. n. 225 del 20 febbraio 2025), nelle parti in cui la escludevano dal novero dei vincitori e degli idonei. Infine, la -OMISSIS-impugnava, ove necessario, il bando stesso, qualora fosse stato interpretato nel senso che la mancata o non corretta allegazione dell’attestato OSS comportasse in ogni caso l’esclusione, anche se l’attestato fosse risultato esistente al momento della domanda.
3. In primo luogo la ricorrente eccepiva l’illegittimità degli atti impugnati a causa della presunta contraddittorietà del bando concorsuale. Si sosteneva che le informazioni relative alle conseguenze della mancata o incompleta allegazione dell’attestato OSS non fossero chiare, in quanto la sezione sulla procedura di compilazione online ometteva di ribadire l’esclusione come conseguenza specifica di tale omissione, elencando invece altri tassativi motivi di esclusione. In secondo luogo, la ricorrente evidenziava che l’allegazione incompleta dell’attestato, limitata al solo retro del documento contenente i dati essenziali (come l’Ente di rilascio, la data e il numero di registrazione), ma priva del frontespizio (che reca solo il nome del titolare), rappresentasse un mero errore materiale.
La ricorrente chiariva di aver commesso un errore nel sistema telematico, dove il secondo file caricato (il retro) aveva “sostituito” il primo (il frontespizio) e di essere stata impossibilitata a modificarlo una volta chiusa la domanda.
Il terzo motivo riguardava la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare l’esistenza dell’attestato al momento della domanda, interpretando l’omissione come un errore materiale o accidentale, anche in forza dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990. Inoltre, si deduceva l’illegittimità del bando stesso, qualora non avesse previsto il soccorso istruttorio, in violazione anche del principio costituzionale che impone di reclutare i candidati più meritevoli (la ricorrente aveva conseguito il massimo dei voti nelle prove d’esame e si sarebbe collocata tra i vincitori).
4. Il TAR, con sentenza n. 7516/2025, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato nel merito, pur ritenendo potenzialmente fondata anche un’eccezione di tardività del ricorso.
Il Tribunale ha rilevato che il bando era chiaro e univoco nel richiedere l’allegazione obbligatoria dell’attestato OSS a pena di esclusione, previsione ribadita in più punti dell’atto. Di conseguenza, non sussisteva alcuna ambiguità che potesse indurre in errore la candidata. Quanto all’errore materiale, il TAR ha sottolineato che la stessa ricorrente, nel corso del giudizio, aveva riconosciuto che si era trattato di un “ mero errore materiale imputabile esclusivamente alla stessa ”. Inoltre, il Tribunale ha precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il bando prevedeva espressamente la possibilità di annullare e ripresentare integralmente la domanda per effettuare modifiche o integrazioni, superando così l’impedimento tecnico lamentato.
Infine, riguardo alla mancata applicazione del soccorso istruttorio, il Collegio ha ribadito che, in applicazione del principio di autoresponsabilità e a tutela della par condicio tra i candidati, tale istituto non può essere legittimamente azionato dall’Amministrazione per permettere l’integrazione di documentazione (come l’attestato OSS) comprovante un requisito specifico di ammissione che era espressamente richiesto a pena di esclusione dal bando. L’onere di allegazione, infatti, rispondeva anche a canoni di economicità e speditezza amministrativa.
5. Avverso suddetta sentenza la sig. -OMISSIS-ha proposto appello, con istanza di misure cautelari.
Secondo l’appellante, il termine di 60 giorni per l’impugnazione non poteva decorre dalla mera pubblicazione della graduatoria provvisoria, bensì dalla comunicazione individuale dei motivi di esclusione. Infatti, secondo l’art. 41, comma 2, c.p.a., il termine per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione, o piena conoscenza dell’atto impugnato. La pubblicazione è sufficiente solo per gli atti per i quali non è richiesta la notificazione individuale. Sia l’art. 8 del bando che la stessa Deliberazione n. 1513 del 25 novembre 2024 prevedevano espressamente che ai candidati esclusi sarebbe stata data comunicazione della motivazione di esclusione.
Nel merito, l’appellante sostiene che nel suo caso si trattava di un errore emendabile tramite il soccorso istruttorio, in quanto l’omissione era di natura formale e non sostanziale. Non si sarebbe trattato di “ Allegato carente ” (ipotesi sanzionata dal bando con l’esclusione), ma di “ allegato incompleto ”. Vi sarebbe stato solo un errore materiale nell’inserimento: il secondo file pdf (il retro dell’attestato) ha sostituito il primo (il frontespizio), anziché aggiungersi ad esso. L’appellante era effettivamente in possesso dell’Attestato OSS, lo aveva autocertificato nella domanda e aveva allegato la seconda facciata. Peraltro, il retro dell’attestato conteneva tutti i dati specifici e puntuali (ente di rilascio, data di rilascio, durata del corso, numero di registrazione) necessari per identificare il documento e ricondurlo alla ricorrente. La mancanza del frontespizio, che aggiungeva solo il nome, era una lacuna facilmente superabile.
L’appellante sostiene anche che l’Amministrazione appellata avrebbe riammesso altri partecipanti che avevano commesso l’errore inverso (caricato solo il fronte senza il retro).
6. Si è costituita la Fondazione Policlinico Tor ER, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. Con ordinanza n. 2831 del 31 luglio 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari, sospendendo la sentenza del TAR e ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente, avuto riguardo alla documentazione dalla stessa depositata nella procedura concorsuale, e alla luce dei profili di critica rappresentati nei motivi di ricorso.
8. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il primo motivo di appello è fondato.
Il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui l’interessato abbia ricevuto la notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge (art. 41, comma 2, c.p.a).
Se di un atto sono previste più forme di comunicazione, a diversi fini, al fine del decorso del termine di impugnazione occorre avere riguardo alla forma di comunicazione specifica per il destinatario: così, se un atto è soggetto sia a pubblicazione che a comunicazione individuale, per l’avente titolo a ricevere la comunicazione individuale, il termine decorre da quest’ultima e non della pubblicazione.
Nel caso di specie, solo la comunicazione individuale dell’esclusione, con le relative motivazioni (espressamente prevista dall’art. 8 del bando di concorso), era idonea a dare contezza all’interessata delle ragioni alla base dell’agire amministrativo, sicché non era esigibile un’impugnazione preventiva della prima graduatoria.
10. Quanto al secondo motivo di appello, occorre innanzitutto rilevare che l’Amministrazione, dando seguito a quanto disposto con l’ordinanza cautelare n. 2831/2025, ha riesaminato la documentazione, confermando la già disposta esclusione.
Nel merito, il Collegio condivide l’impostazione giurisprudenziale per cui nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere, normalmente, invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2025, n. 7118).
Tuttavia, laddove il candidato abbia adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione del modulo di domanda, in conformità con il principio dell’autoresponsabilità, ma sia incorso in una inesattezza o in un errore materiale di compilazione, la regolarizzazione risponde ad una basilare regola della correttezza nei contatti sociali e, dunque, il soccorso istruttorio va senza dubbio attivato (Cons. Stato, Sez. V, 31/10/2023, n. 9387).
11. Non è controverso tra le parti l’errore materiale nel caricamento del file , che ha portato ad inserire solo il retro dell’attestato. Né tantomeno, quindi, è messo in dubbio che l’appellante sia effettivamente in possesso di tale attestato (che è stato anche prodotto in giudizio).
In tali circostanze il Collegio ritiene che fosse doverosa l’attivazione del soccorso istruttorio, anche perché, come messo in luce dall’appellante, anche nel retro del documento erano presenti dati che potenzialmente permettevano di ricondurre l’attestato al suo titolare (come l’Agenzia formativa, il numero del certificato e la data di rilascio).
Al riguardo va anche evidenziato che la documentazione prodotta dall’Amministrazione, in data 27 novembre 2025, non appare del tutto conferente, poiché il verbale della Commissione che ha riesaminato la posizione dell’appellante ha come allegato non il retro dell’attestato dell’appellante, ma la seconda pagina della domanda di partecipazione al concorso. Ciò probabilmente a causa di un errore, poiché nello stesso verbale il retro dell’attestato veniva indicato come “allegato 2”, mentre quello effettivamente prodotto è contrassegnato come “allegato 1”.
Per tali ragioni l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del TAR, deve essere annullata l’esclusione dell’appellante dal concorso. L’Amministrazione dovrà quindi procedere all’inserimento della stessa nella graduatoria finale, sulla base del punteggio conseguito a norma della legge di gara.
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza del TAR, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la Fondazione Policlinico Tor ER alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante. Dette spese sono liquidate in euro 4.000 (quattromila/00), oltre accessori di legge e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NN De TO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo ER Cerroni, Consigliere
ER AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AR | NN De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.