Art. 32. (Ricorsi)
Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.
I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:
a) le generalita' del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.
Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.
I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:
a) le generalita' del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.