Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2199/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza del 23/1/2024
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 23/1/2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2199/2018
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo depositato, dall' avv.ti Michele Rega, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Nola (Na), via
Fonseca n. 100;
- APPELLANTE-
CONTRO
, E CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, nella qualità di eredi di , rappresentati e difese, in virtù di
[...] Persona_1 procura allegato all'atto di comparsa, dagli avv.ti Annalisa Falco e Gianluigi Falco, elet- tivamente domiciliati in Portici alla via libertà n. 221/225;
1
E
Controparte_4
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2260/17 Giudice di Pace di Sant'Anastasia, pub- blicata in data 03.10.2017.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione.
Svolgimento del processo.
La sentenza va annullata, con rimessione al giudice di primo grado.
1) Sulla nullità della notifica.
È pacifico tra le parti, oltre che documentato, che la contumace in Controparte_4
questo giudizio, lo fu anche in quello definito con la sentenza oggi impugnata e che, in quella sede, il sig. allora attore ed oggi appellato, provvide a notificare la ci- CP_2 tazione non presso l'ufficio territoriale dell'Avvocatura dello Stato, rappresentante lega- le ex lege dell'amministrazione dello Stato, ma presso la sede dell'amministrazione stessa.
Si è al cospetto, pertanto, di un'ipotesi di nullità della notifica.
Rileva in proposito il combinato disposto degli art.li 144 cpc ed 11 (commi 1,2,3) del regio decreto 1611/1933; tali disposizioni prevedono l'onere di notifica degli atti giudi- ziari presso l'ufficio territoriale dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi la quale la causa è portata, a pena di nullità della notifica, rilevabile anche d'ufficio (vd. ex multis Cons. St 1967/19). La regola vale anche per i giudizi dinanzi al giudice di pace (Cass. 15415/2017).
Nemmeno può farsi riferimento alla deroga espressamente prevista dall'art 6 co 8 d.lgs.
150/2011, che prevede la notificazione a cura della cancelleria e direttamente all'autorità che ha emesso l'ingiunzione, ciò in quanto il giudizio è stato introdotto con citazione e non è stato mai mutato il rito ai sensi dell'art 4 d.lgs. 150/11, con la conse- guenza che, ai sensi del co V della disposizione in parola, gli effetti processuali e so- stanziali (quali appunto la nullità della notifica) si producono con riguardo alle norme del rito seguito prima del mutamento (rito ordinario), restando peraltro ferme le deca- denze già maturate.
In mancanza di costituzione della in primo grado si configura in pieno, nel CP_4 caso di specie, l'ipotesi di nullità sopra menzionata.
2) Sulla rimessione al giudice di prime cure;
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L'art 354 cpc, dal canto suo, prevede tra le eccezionali ipotesi di rimessione della causa al giudice di prime cure (tassative e rilevabili d'ufficio vd. Cass. 24684/2013), proprio quella della nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, come detto verificatasi nel caso di specie.
Per tali motivi l'appello va accolto e va rimessa la causa dinanzi al giudice di primo grado.
Trattandosi di causa di nullità rilevabile d'ufficio, mai eccepita dalla appellante in primo grado, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate.
Difatti, il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09-06-2017, n. 14495 (rv.
644620-01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13550 del 12/06/2006 (Rv. 589834 - 01). Nel ri- mettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che de- vono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1)revoca la dichiarazione di contumacia del sig. Controparte_5
-2) dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Controparte_4
-3) annulla la sentenza impugnata n. 2260/17 del giudice di pace di Sant'Anastasia;
-4) rimette la causa al giudice di primo grado;
-5) visto l'art. 353 c.p.c., ASSEGNA il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo gra- do;
così deciso in Nola in data 23/1/2025, dando lettura del provvedimento in assenza delle parti assenti alla lettura
Il giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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