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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8849/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), con l'avv. BRESCIANI GIADA C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_2
), con l'avv. MAGNONI LUISA C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 04.09.2025 con note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale ubicata nel comune di Vestone (BS) in via Tesolo n. 6, condotta in locazione con relativo contratto intestato alla signora , viene assegnata a quest'ultima Controparte_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) il signor attualmente sta cercando una soluzione abitativa alternativa e si impegna a CP_2 rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30.05.2025; 4) il conto corrente cointestato acceso presso Banco Posta (n. 001039268790) verrà chiuso ed il relativo saldo verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) i coniugi confermano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio;
6) nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro viene richiesto stante l'indipendenza economica di entrambi;
7) i coniugi chiedono sin d'ora che l'udienza di comparizione delle parti venga sostituita con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, stante la loro volontà di non riconciliarsi;
8) i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
9) le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
PER IL DIVORZIO:
“1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giuseppe VI (NA).
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) confermare che la casa coniugale ubicata nel comune di Vestone (BS) in via Tesolo n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze verrà assegnata alla signora . CP_1
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi verrà estinto ed il relativo saldo verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro viene richiesto stante l'indipendenza economica di entrambi;
i coniugi rinunciano altresì all'assegno divorzile.
6) i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 05.08.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di San Giuseppe VI (NA) (anno 2005, parte II, serie A, n. 105).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
OS TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8849/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), con l'avv. BRESCIANI GIADA C.F._1
e
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_2
), con l'avv. MAGNONI LUISA C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 04.09.2025 con note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale ubicata nel comune di Vestone (BS) in via Tesolo n. 6, condotta in locazione con relativo contratto intestato alla signora , viene assegnata a quest'ultima Controparte_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) il signor attualmente sta cercando una soluzione abitativa alternativa e si impegna a CP_2 rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30.05.2025; 4) il conto corrente cointestato acceso presso Banco Posta (n. 001039268790) verrà chiuso ed il relativo saldo verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5) i coniugi confermano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver già definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale tra i medesimi insorto in ragione e scaturente dal rapporto di coniugio e che nulla avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione direttamente o indirettamente connessa al matrimonio;
6) nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro viene richiesto stante l'indipendenza economica di entrambi;
7) i coniugi chiedono sin d'ora che l'udienza di comparizione delle parti venga sostituita con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta, stante la loro volontà di non riconciliarsi;
8) i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
9) le spese legali relative al presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
PER IL DIVORZIO:
“1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giuseppe VI (NA).
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) confermare che la casa coniugale ubicata nel comune di Vestone (BS) in via Tesolo n. 6, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze verrà assegnata alla signora . CP_1
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi verrà estinto ed il relativo saldo verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) nessun contributo di un coniuge a favore dell'altro viene richiesto stante l'indipendenza economica di entrambi;
i coniugi rinunciano altresì all'assegno divorzile.
6) i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 05.08.2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di San Giuseppe VI (NA) (anno 2005, parte II, serie A, n. 105).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno espresso la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione. Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21.10.2025
Il Presidente Estensore
OS TI