CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 791/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008665447000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008665447000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028058184000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028058184000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 18/01/2024 all'Agenzia delle entrate
SI (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 19/02/2024 e iscritto al n. 1228/2024 R.G.R.,
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90086654 47, notificata in data 01/12/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2017 00280581 84, dell'importo di €.280,00=, per ICI 2010-11 del Comune di Paternò. Lamentava il ricorrente l'illegittimità dell'intimazione, per inesistenza del credito, in quanto la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 2812/2018 R.G., aveva annullato la predetta cartella di pagamento n. 293 2017
00280581 84. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'intimazione impugnata, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Costituitasi in giudizio, l'AdER deduceva di aver privato dell'efficacia la cartella di pagamento n. 293
2017 00280581 84 in seguito all'annullamento avvenuto con la sentenza N. 6052/2022 del 04/07/2022, della CGT di I grado di Catania (già Commissione Tributaria Provinciale). Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art 46 del dlgs 546/92, con compensazione delle spese, ex comma 3 dell'art 46 del dlgs 546/92.
§3. All'odierna pubblica udienza, il difensore del ricorrente prendeva atto e aderiva alla richiesta di ADER, atteso l'avvenuto annullamento del ruolo in contestazione, come da copia dei relativi estratti di ruolo, pari ormai a zero, prodotti in giudizio. Nessun altro era presente. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Attesa la dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
§7. Avuto riguardo alla modestia della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Catania,
26.01.2026. Il Giudice estensore Francesco Puleio
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1228/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008665447000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239008665447000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028058184000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028058184000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 18/01/2024 all'Agenzia delle entrate
SI (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 19/02/2024 e iscritto al n. 1228/2024 R.G.R.,
Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90086654 47, notificata in data 01/12/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 293 2017 00280581 84, dell'importo di €.280,00=, per ICI 2010-11 del Comune di Paternò. Lamentava il ricorrente l'illegittimità dell'intimazione, per inesistenza del credito, in quanto la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 2812/2018 R.G., aveva annullato la predetta cartella di pagamento n. 293 2017
00280581 84. Chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'intimazione impugnata, con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosene anticipatario.
§2. Costituitasi in giudizio, l'AdER deduceva di aver privato dell'efficacia la cartella di pagamento n. 293
2017 00280581 84 in seguito all'annullamento avvenuto con la sentenza N. 6052/2022 del 04/07/2022, della CGT di I grado di Catania (già Commissione Tributaria Provinciale). Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art 46 del dlgs 546/92, con compensazione delle spese, ex comma 3 dell'art 46 del dlgs 546/92.
§3. All'odierna pubblica udienza, il difensore del ricorrente prendeva atto e aderiva alla richiesta di ADER, atteso l'avvenuto annullamento del ruolo in contestazione, come da copia dei relativi estratti di ruolo, pari ormai a zero, prodotti in giudizio. Nessun altro era presente. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§4. Attesa la dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
§7. Avuto riguardo alla modestia della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Catania,
26.01.2026. Il Giudice estensore Francesco Puleio