Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8300 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13941/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13941 del 2024, proposto da
LO LI ES, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Anvur, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di «non abilitato» reso nei confronti del ricorrente espresso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica, nominata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore nr. 2276/2023 del 19.12.2023;
di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del ricorrente e, in particolare, del verbale n. 1 del 2 febbraio 2024, con cui la Commissione individua i criteri ed i parametri per la valutazione dei candidati alla procedura, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di II fascia e della relazione finale dei lavori e, ove occorrer possa, del D.D. 29 luglio 2016 n. 1532 e del D.M. 7 giugno 2016, n. 120;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo;
e per la condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca
all'adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione del ricorrente ai fini del conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la funzione di Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e dell’Anvur;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia 2023-25 nel settore concorsuale “08/D1-progettazione architettonica”, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore 1796/2023 del 27.10.2023.
2. In data 20.9.2024 il ricorrente ha ricevuto a mezzo di posta elettronica certificata dal Ministero dell'Università e della Ricerca una nota con cui è stato invitato « a trasmettere […] la documentazione idonea a comprovare quanto autocertificato in ordine alla avvenuta pubblicazione alla data del 4 luglio 2024, data di scadenza del termine di presentazione della domanda per il II quadrimestre del prodotto “EG SP L (2024). Il progetto disciplinare. ANFIONE E ZETO, vol. 31, ISSN: 0394-8021” ».
3. Il ricorrente ha riscontrato la predetta nota rappresentando di aver indicato nella domanda che il prodotto in questione non era ancora stato pubblicato, ma destinato alla pubblicazione, concludendo che l’esclusione del testo non avrebbe inciso sul possesso degli indicatori necessari, poiché « i rimanenti prodotti inseriti, al netto del prodotto in discorso, consentono il raggiungimento dei valori-soglia degli indicatori ».
4. In data 27.9.2024 il ricorrente ha ricevuto comunicazione dal MUR inerente all’avvio del procedimento di autotutela per l’esclusione del testo sopra indicato.
5. Il 3.10.2024 il ricorrente riceve una telefonata da uno dei commissari, che gli offre il consiglio, definito amicale, di ritirarsi dalla procedura in corso, considerata la circostanza del titolo escluso.
6. Successivamente, il ricorrente riceve dal predetto commissario un messaggio whatsapp, con cui questi gli inoltra un messaggio ricevuto da un terzo, relativo alla facoltà del ricorrente di ritirarsi dalla procedura. Segue ulteriore scambio di messaggistica in cui il commissario medesimo sembra rivolgere a nome della commissione il consiglio di ritirare la domanda per poi ripresentarla nella successiva sessione, quando avrebbe potuto trovare il favore della commissione.
7. Il ricorrente decide comunque di partecipare alla procedura, conseguendo il giudizio di "non abilitato", impugnato in questa sede per i seguenti motivi:
I) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell'art. 16 della L. n. 240/2010. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge nr. 241 del 1990 sotto il profilo del vizio di motivazione. - Eccesso di potere per travisamento, carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione, carenza ed inadeguatezza istruttoria, avendo la Commissione rifiutato di riconoscere il titolo B nonostante indicate ed allegate alla domanda fossero pubblicazioni scientifiche esitate dall’attività compiuta nell’ambito di gruppo di ricerca ”. Illegittimo sarebbe il diniego del titolo B (“ attività di ricerca riferite a gruppi di ricerca formalizzati e esitate in pubblicazioni scientifiche ”, attese le plurime partecipazioni del ricorrente come membro di giuria finale del workshop internazionale "Premio Piranesi - Prix de Rome”, indetto dalla Accademia Adrianea Di Architettura e Archeologia, trattandosi di concorso finalizzato alla pubblicazione, nonché la direzione “del gruppo di ricerca” che si occupa della “ attività di ricerca sul disegno d'architettura e sulla città, con selezioni ed esposizioni tramite call e in collaborazione con università e accademie d'arte e d'architettura internazionali ”, istituito presso la “Galleria del disegno d'architettura Tulpenmanie” di Milano, che ha tra l’altro organizzato una mostra cui è dedicata una pubblicazione;
II) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell'art. 16 della L. n. 240/2010. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge nr. 241 del 1990 sotto il profilo del vizio di motivazione. – Eccesso di potere per travisamento, carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione, carenza ed inadeguatezza istruttoria ”. Anche il diniego del titolo F (“ incarichi di insegnamento e formazione inclusi nelle attività ufficiali dei dottorati di ricerca ”), avendo il ricorrente svolto attività di reviewer di tesi di dottorato, che rientrerebbe nel novero delle attività di formazione;
III) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell'art. 16 della L. n. 240/2010. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge nr. 241 del 1990 sotto il profilo del vizio di motivazione. - Eccesso di potere per travisamento, carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione, carenza ed inadeguatezza istruttoria ”. Illegittimo sarebbe anche il diniego del titolo G (“ formale attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca nei quali il contributo dalla candidata/dal candidato sia riconoscibile ”), in quanto il carattere episodico degli interventi sarebbe del tutto privo di rilevanza con riferimento al titolo G previsto per l’abilitazione a professore di seconda fascia ed essendo altresì irrilevante il riferimento alla sede dell’insegnamento, il Politecnico di Milano, ricordata a lasciar intendere che essa non avesse carattere sovranazionale. Il corso, infatti, sarebbe un workshop internazionale in seno al programma europeo ATHENS, trattandosi quindi di programma sovranazionale pur se svolto presso il Politecnico di Milano, non avente carattere episodio e comportante in ogni caso un impegno ampiamente maggiore di 20 ore;
IV) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e dell'art. 16 della L. n. 240/2010. – Eccesso di potere per travisamento, carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione, carenza ed inadeguatezza istruttoria ”. Sia il giudizio collegiale che i giudizi individuali sarebbero inidonei e insufficienti a giustificare il rifiuto dell’abilitazione. Non sarebbe vero che il ricorrente non avrebbe posto in valutazione la propria attività di sperimentazione progettuale, avendo egli presentato 17 progetti realizzati e 71 non realizzati. Il ricorrente, peraltro, era stato selezionato da uno dei commissari tra i migliori architetti attivi in Italia sotto plurimi profili, sicché il giudizio espresso sarebbe contraddittorio, come pure quello di altro commissario che si sarebbe espresso, in termini del tutto diversi rispetto al giudizio reso in sede di abilitazione, in due delle nove opere allegate alla domanda. Tutti i commissari, inoltre, avrebbero omesso di rilevare che il ricorrente, mentre partecipava alla procedura, era al contempo candidato, per cooptazione di membro dell’Accademia di San Luca al triennale Premio del Presidente della Repubblica per la classe Architettura, massimo riconoscimento italiano in materia;
V) “ Eccesso di potere per sviamento avendo, a mezzo di un commissario, la Commissione rivolto a LO EG SP un informale invito a ritirare la candidatura, nonostante egli avesse nella sede propria enunziato le ragioni per cui la produzione documentale effettuata non potesse comportare la sua esclusione, poi di fatto non pronunziata ”. Lamenta il ricorrente che uno dei commissari, in pendenza di selezione, lo ha contattato al telefono e tramite messaggistica onde indurlo a ritirarsi, peraltro apparentemente parlando a nome della commissione. Un commissario che dichiara di esprimersi per l’intera commissione e che insiste perché il candidato si ritiri e rinunzi alla domanda terrebbe una condotta sintomatica del fatto che, in corso di procedura, la commissione, o quanto meno il commissario che dichiara di esprimersi per essa, persegua una finalità differente dalla finalità per cui il potere pubblico le è conferito, ad essa spettando unicamente di sottoporre la domanda del candidato al giudizio di merito, e non invece di cercare di forzarlo ad abbandonare la selezione;
VI) “ Violazione di legge: nullità e giuridica inesistenza del provvedimento finale ”. La sottoscrizione di uno dei commissari apposta al verbale n. 6 non sarebbe sovrapponibile alle precedenti e sarebbe apocrifa. Al Tribunale viene quindi chiesto di assegnare un termine a norma dell’art. 77 c.p.a. per proporre querela di falso. Tale richiesta, formulata in via preliminare nel ricorso, viene tuttavia precisata, nella memoria del 26.3.2026 e come anche chiarito in udienza, come subordinata al rigetto delle altre censure.
8. L’Amministrazione si è costituita in resistenza, eccependo a vario titolo l’inammissibilità dell’impugnativa e concludendo, nel merito, per il suo rigetto.
9. In data 27.4.2026, tardivamente, il Ministero ha depositato documentazione.
10. All’udienza pubblica del 29.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
11. Va preliminarmente disposto lo stralcio dal fascicolo della documentazione prodotta dal Ministero in data 27.4.2026, in quanto produzione tardiva e, come tale, inammissibile.
12. Ciò premesso, va osservato che la parte ricorrente non ha proposto una graduazione dei motivi di ricorso, salva la precisazione, indicata in memoria e confermata in udienza, circa il carattere subordinato del sesto motivo.
13. Come chiarito dall’ Ad. plen. n. 5 del 2015, in assenza della graduazione operata dalla parte il giudice stabilisce l’ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio), nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale.
14. Viene, pertanto, preliminarmente in considerazione il quinto motivo, con il quale si deduce lo sviamento di potere a motivo della condotta di un commissario che ha insistentemente invitato il candidato a ritirarsi dalla procedura. Tale censura, infatti, ove accolta, sarebbe idonea a minare in radice il giudizio espresso dalla commissione in ragione del dubbio che essa non abbia operato con la necessaria trasparenza e imparzialità.
15. Va, sul punto, anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte pubblica, in quanto del tutto priva di svolgimento.
16. Nel merito, la censura è fondata.
17. La parte ricorrente ha prodotto copia dei messaggi inviatigli, tramite un’ app di messaggistica, da uno dei commissari a seguito della comunicazione, ricevuta dal Ministero, circa l’esclusione di uno dei prodotti presentati in valutazione.
18. In data 5.10.2024 il commissario scrive al candidato: “ Quello che ti consigliamo è di ritirare e ripresentare alla prossima sapendo che la commissione ti approverà…adesso con 8/9 titoli potenziali potremmo essere noi in difficoltà…non conta quello che hai nel libro ma solo quello che hai presentato formalmente…molti autori presentando di un libro a cura solo un saggio che considerano rilevante ”.
19. In data 8.10.2024 il commissario scrive: “ Ciao LO cosa hai deciso di fare? Per noi sarebbe importante sapere che decisione hai preso…Grazie ”.
20. Il 10.10.2024 scrive ancora: “ Ciao LO guarda che non abbiamo avuto notizie del tuo ritiro…mi raccomando non fare pasticci ”, aggiungendo poi, in riscontro alla risposta del candidato che gli faceva presente di essere “intimorito” da tali suggerimenti: “ Così però ci metti in difficoltà…se ti ritiri passi alla terza senza problemi con tutti i 10 titoli che ripresenti in maniera corretta ”.
21. Il 13.10.2024 il commissario chiede ancora: “ Ciao LO ma poi alla fine ti sei ritirato? A noi non risulta…Grazie ”.
22. Il 20.10.2024, infine, il commissario insiste: “ LO ti chiedere di farci sapere cosa hai fatto…è importante…grazie ”.
23. Il tenore dei messaggi, che inizialmente parrebbe assumere le forme di un consiglio “amichevole”, nel prosieguo assume contorni del tutto oscuri. Il commissario, che peraltro parla al plurale come se riferisse un pensiero della commissione, allude a non meglio precisate “difficoltà” che il ricorrente, insistendo con la propria candidatura, creerebbe alla commissione stessa, peraltro con un’insistenza che sembra difficilmente compatibile con la finalità di “consigliare” il candidato.
24. Non si vede, d’altra parte, quale specifico interesse possa avere la commissione nel consigliare i candidati di una procedura circa l’opportunità o meno di partecipare, dovendo essa limitarsi a svolgere il munus di cui è investita e, quindi, a valutare le candidature che vengono presentate.
25. La stessa insistenza con cui il commissario cerca di ottenere dal ricorrente la conferma dell’intervenuto ritiro non può che sollevare dubbi circa le reali intenzioni perseguite che, in ogni caso, non sembrano corrispondere a quelle, tipiche, affidate all’organo della procedura. Né ai presenti fini è necessario indagare al riguardo, atteso che il solo sospetto, suffragato dalle sopra riportate risultanze istruttorie, che la commissione abbia agito mossa da finalità estranee a quelle affidate alla sua cura assume di per sé valenza sintomatica di sviamento di potere.
26. Né rileva la circostanza che i messaggi riportati provengano da un singolo commissario. Al di là del fatto che egli stesso sembra riportare un pensiero della commissione, il dubbio circa l’imparzialità e la serenità di giudizio del singolo componente è senz’altro sufficiente a mettere in dubbio l’operato dell’organo nel suo complesso, il cui giudizio non può, pertanto, che risultarne compromesso. Esso si traduce, in effetti, in un vizio nella composizione del collegio che, per costante giurisprudenza, è assimilabile al vizio di incompetenza, il cui riscontro preclude peraltro l'esame degli altri profili di legittimità dell'atto in quanto emanato da un organo privo di titolarità, con restituzione degli atti all'Amministrazione in modo che possa riesaminare l'intera fattispecie sostanziale (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 giugno 2011 n. 3755; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6408).
27. Al riguardo, onde assicurare l’effettiva imparzialità e indipendenza delle operazioni di valutazione, la procedura dovrà essere rinnovata ad opera di una commissione integralmente ricostituita, con componenti che nemmeno in parte dovranno coincidere con i commissari che hanno proceduto alla valutazione del ricorrente.
28. In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, a mezzo di una diversa commissione, a riesaminare l’istanza del candidato nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
29. Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente vanno poste a carico del Ministero dell’università e della ricerca nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Ordina al Ministero dell’università e della ricerca di provvedere, a mezzo di diversa commissione, al riesame dell’istanza di abilitazione presentata dalla parte ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’università e della ricerca al pagamento delle spese sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | LE ZI |
IL SEGRETARIO