Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2025, proposto dalla IL IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e della Regione Friuli Venezia Giulia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del “ Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile ” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Monfalcone n. 31 dell’11 luglio 2025 (“ Regolamento Impianti 2025 ”), unitamente ai documenti allegati recanti “ Relazione ”, “ Localizzazione Impianti Esistenti e Aree di Ricerca ” e “ Zonizzazione ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. NI BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 10 ottobre 2025 e depositato il 14 ottobre successivo la società ricorrente ha impugnato il “Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dell’11 luglio 2025 (di seguito anche solo “il Regolamento”), unitamente agli atti allegati: la “Relazione”, la “Localizzazione Impianti Esistenti e Aree di Ricerca” (c.d. “Mappa delle Localizzazioni”) e la “Zonizzazione” (c.d. “Tavola di Zonizzazione”).
2. A sostegno del ricorso, la società ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, articolate in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha contestato la legittimità del Regolamento nella parte in cui introduce una limitazione generalizzata alla localizzazione degli impianti, consentendoli solo in aree circoscritte e, di fatto, escludendoli dal resto del territorio comunale. Tale disciplina si porrebbe in contrasto con la normativa statale e con la giurisprudenza di settore, in quanto imporrebbe agli operatori oneri probatori non previsti e introdurrebbe divieti fondati su criteri generali (quali distanze minime e individuazione di aree sensibili) non consentiti. Ne deriverebbe, secondo la ricorrente, un divieto sostanzialmente generalizzato, incompatibile con la qualificazione delle infrastrutture di telecomunicazione come opere di urbanizzazione primaria.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato il divieto di installazione degli impianti nelle aree vincolate, ritenuto illegittimo in quanto generalizzato e non fondato su valutazioni caso per caso. Il Comune, in tal modo, avrebbe ecceduto le proprie competenze, sostituendosi all’autorità preposta alla tutela paesaggistica e introducendo prescrizioni non di sua spettanza, in violazione del riparto di competenze e con conseguente sviamento di potere.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità delle previsioni regolamentari che aggravano il procedimento autorizzatorio, in contrasto con il regime semplificato previsto dalla legge. In particolare, il Regolamento imporrebbe adempimenti ulteriori, quali la presentazione della Scia edilizia e di una relazione tecnica asseverata, nonché limitazioni alla co-ubicazione degli impianti, incidendo su ambiti riservati ad altre autorità e comprimendo le scelte imprenditoriali degli operatori del settore.
3. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
6. Deve infatti rilevarsi che il Regolamento impugnato, in quanto atto di natura generale e astratta, non è di per sé idoneo a produrre effetti direttamente lesivi nella sfera giuridica della ricorrente, non essendo stato impugnato congiuntamente alcun atto applicativo.
6.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le disposizioni regolamentari, proprio in ragione della loro generalità e astrattezza, assumono carattere lesivo solo in occasione della loro applicazione mediante atti concreti. Ne consegue che esse devono essere impugnate unitamente al provvedimento applicativo, il quale rende attuale e concreta la lesione dell’interesse protetto (T.A.R. Puglia, n. 161/2026; Cons. Stato, n. 662/2025).
6.2. In termini analoghi, è stato chiarito in linea generale che il regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. n. 36 del 2001 (“ I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 .”) costituisce un atto generale avente natura regolamentare, le cui disposizioni sono impugnabili solo congiuntamente agli atti applicativi, poiché è solo con questi ultimi che la lesione assume i caratteri della concretezza e dell’attualità (T.A.R. Lazio, n. 1768/2015, che richiama Cons. Stato, nn. 898/2010, 5258/2009, 4056/2009 e 1567/2007; in senso conforme T.A.R. Abruzzo, n. 197/2021).
È stato altresì ribadito che l’interesse all’impugnazione di un regolamento sorge solo quando esso trovi applicazione in uno specifico provvedimento lesivo, essendo quest’ultimo l’atto idoneo ad attualizzare la lesione della sfera giuridica del destinatario (T.A.R. Lazio, n. 2665/2025).
6.3. Nel caso di specie, tale condizione non ricorre.
Introduttivamente occorre infatti rilevare che il presente regolamento ha natura generale ed astratta: è stato espressamente adottato nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di dare compiuta attuazione alla normativa in materia di impianti per la telefonia mobile, con particolare riferimento al d.lgs. n. 259/2003 ed all’art. 16 della l.r. n. 3/2011 (“ 1. Nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 , i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale.
2. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15. Il Regolamento non disciplina gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora . […]”.)
6.4. La ricorrente inoltre non ha dimostrato l’esistenza di un atto applicativo idoneo a incidere direttamente sulla propria posizione giuridica, né ha chiarito il rapporto di presupposizione tra il Regolamento e i dinieghi oggetto di altri ricorsi trattati nella medesima udienza (R.G. n. 290/2025 e n. 560/2025).
Tali dinieghi, peraltro, si riferiscono a istanze presentate in data anteriore all’adozione del Regolamento, con la conseguenza che non risulta neppure provata la sua applicabilità a tali fattispecie.
6.5. Parimenti, non risultano impugnate specifiche disposizioni regolamentari dotate di immediata efficacia lesiva, tali da incidere direttamente sulla posizione della ricorrente anche in assenza di un atto applicativo.
6.6. Né, infine, può trascurarsi che la stessa società ha dichiarato di aver proposto il ricorso “ in via cautelativa ” (pagg. 4-5 del ricorso), mostrando così di essere consapevole della mancata attualità del proprio interesse all’impugnazione, in assenza di un provvedimento concretamente lesivo.
7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di (attuale) interesse all’impugnativa.
Le spese di lite, per la natura meramente processuale della presente decisione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CA de MO di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
NI BU, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NI BU | AR CA de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO