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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2158/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del dott. AR Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in grado di appello, al n. 2158/2021 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cavuoto
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cesari;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22-5-2018 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Gallipoli la , quale impresa designata per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 11.200,67, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale accaduto in Gallipoli in data 1-9-2017.
A sostegno della domanda esponeva che, il detto giorno, la stessa stava attraversando a piedi Corso Italia, servendosi dell'attraversamento pedonale posto nei pressi dell'intersezione con Via Alfieri, allorquando un'autovettura modello Suv, di colore grigio scuro, non meglio identificata, era sbucata improvvisamente da detta via e si era immessa ad alta velocità su Corso Italia;
l'attrice, avvedutasi del pericolo, “si affrettava nell'attraversamento per evitare l'investimento, scansandosi”, così perdendo l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni personali.
Si costituiva e contestava la fondatezza della domanda, sia Controparte_1
nell'an che nel quantum, concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 823/2020 del 12-10-
2020, depositata in pari data, rigettava la domanda, difettando la prova in ordine alla esatta dinamica del sinistro, e dichiarava integralmente compensate le spese di lite, ad eccezione di quelle concernenti la CTU, poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando, con un unico Parte_1
motivo di gravame, l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di primo grado, e chiedendo dunque la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita sostenendo l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 23-7-2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come correttamente statuito dal Giudice di Pace, la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, non ha trovato conferma in sede istruttoria.
Al riguardo, giova anzitutto ricordare il consolidato orientamento della S.C. secondo cui
“nel caso in cui si ricorra al a seguito del Parte_2
verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il
2 veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (v. Cass. 450/2025; Cass. 3019/2016; Cass. 12304/2005).
In altri termini, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, le prove offerte vadano valutate con il dovuto rigore, considerata la natura eminentemente solidaristica della norma che prevede il risarcimento del danno a carico del Fondo di
Garanzia e la difficoltà per quest'ultimo di fornire prova dell'accaduto, del quale non può avere, evidentemente, conoscenza diretta.
Orbene, facendo applicazione dei richiamati principi, ritiene questo Tribunale di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Invero, l'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non ha consentito di raggiungere la prova in ordine all'asserita dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice nei vari atti e documenti di causa.
Nello specifico, come correttamente rilevato dal giudice di pace, emerge che l'attrice, nell'immediatezza dei fatti, recatasi in pronto soccorso, ha riferito ai sanitari circa una
“caduta accidentale sull'asfalto al fine di evitare l'investimento”; successivamente, nella querela presentata innanzi alla Stazione dei Carabinieri, in data 25.10.2017, ha denunciato che “l'auto Suv di colore grigio scuro in questione giunta all'incrocio con
Corso Italia svoltava verso quest'ultima impegnando il detto incrocio, senza consentirmi l'attraversamento pedonale e quasi venendomi addosso;
per evitare il certo investimento ero costretta a spostarmi bruscamente, ma mi faceva cadere per
3 terra per poi scappare via”; ed ancora, nella lettera di costituzione in mora del
27.10.2017 e nell'atto di citazione innanzi al giudice di pace ha asserito di essersi
“affrettata nell'attraversamento per evitare l'investimento, scansandosi, ma perdeva
l'equilibrio e rovinava sul manto stradale”; in sede di interrogatorio formale, l'attrice ha affermato: “ho sentito un urto sulla mia borsa e, per spostarmi ed evitare
l'investimento, sono caduta per terra”, così sostenendo, per la prima volta, che vi sia stato un impatto tra il veicolo non identificato e la borsa agganciata al proprio braccio destro (v. verbale di udienza del 24-10-2019); anche i due testi escussi hanno fatto riferimento ad un urto dell'auto contro la borsa, seppur descrivendo due diverse modalità di impatto (ovverosia, la teste afferma che il suv in questione Testimone_1
“strisciava contro la borsa della signora che cadeva per terra nel tentativo di evitare l'investimento”, mentre il teste afferma che il suv “impattava contro la Testimone_2
borsa della stessa scaraventandola a terra sul lato sinistro” (v. verbali di udienza, rispettivamente, del 17-9-2018 e del 24-1-2018).
Evidente che trattasi di versioni non coincidenti o sovrapponibili, atteso che sostenere che la caduta sia stata determinata dal passo affrettato per evitare l'impatto (atto di citazione) non equivale a dire - come successivamente riferito dalla stessa attrice in sede di prova orale, oltre che dai testimoni escussi - che sia stata causata dall'urto con la propria borsa.
Analogamente, non risulta neppure chiaro se i testimoni che hanno soccorso l'attrice al momento del sinistro hanno accompagnato la stessa presso il pronto soccorso per le dovute cure (come da quest'ultima pur dichiarato nella denuncia-querela in atti), ovvero se i medesimi testimoni si siano limitati a soccorrerla, attendendo l'arrivo del marito che provvedeva ad accompagnarla presso il nosocomio (v. dichiarazioni rese dai detti testi nei citati verbali di udienza).
In conclusione, non essendovi prova certa sulla dinamica del sinistro e permanendo, al contrario, alcune perplessità in merito alla stessa, non può ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
L'appello va dunque rigettato.
4 In considerazione della peculiarità in fatto delle questioni trattate, si ritiene sussistere giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite anche in questo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, si dà atto, in considerazione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. AR Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Lecce n. 823/2020 del 12-10-2020, depositata in pari data, così provvede: rigetta l'appello; dichiara compensate tra le parti le spese di lite anche in questo grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Lecce, 19-11-2025
Il Giudice
Dott. AR Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Annalisa Tunno. Dott. AR Cigna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del dott. AR Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in grado di appello, al n. 2158/2021 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cavuoto
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cesari;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22-5-2018 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Gallipoli la , quale impresa designata per la Controparte_1
gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 11.200,67, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale accaduto in Gallipoli in data 1-9-2017.
A sostegno della domanda esponeva che, il detto giorno, la stessa stava attraversando a piedi Corso Italia, servendosi dell'attraversamento pedonale posto nei pressi dell'intersezione con Via Alfieri, allorquando un'autovettura modello Suv, di colore grigio scuro, non meglio identificata, era sbucata improvvisamente da detta via e si era immessa ad alta velocità su Corso Italia;
l'attrice, avvedutasi del pericolo, “si affrettava nell'attraversamento per evitare l'investimento, scansandosi”, così perdendo l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni personali.
Si costituiva e contestava la fondatezza della domanda, sia Controparte_1
nell'an che nel quantum, concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 823/2020 del 12-10-
2020, depositata in pari data, rigettava la domanda, difettando la prova in ordine alla esatta dinamica del sinistro, e dichiarava integralmente compensate le spese di lite, ad eccezione di quelle concernenti la CTU, poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando, con un unico Parte_1
motivo di gravame, l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di primo grado, e chiedendo dunque la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita sostenendo l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 23-7-2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come correttamente statuito dal Giudice di Pace, la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, non ha trovato conferma in sede istruttoria.
Al riguardo, giova anzitutto ricordare il consolidato orientamento della S.C. secondo cui
“nel caso in cui si ricorra al a seguito del Parte_2
verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il
2 veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (v. Cass. 450/2025; Cass. 3019/2016; Cass. 12304/2005).
In altri termini, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, le prove offerte vadano valutate con il dovuto rigore, considerata la natura eminentemente solidaristica della norma che prevede il risarcimento del danno a carico del Fondo di
Garanzia e la difficoltà per quest'ultimo di fornire prova dell'accaduto, del quale non può avere, evidentemente, conoscenza diretta.
Orbene, facendo applicazione dei richiamati principi, ritiene questo Tribunale di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Invero, l'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio non ha consentito di raggiungere la prova in ordine all'asserita dinamica del sinistro così come prospettata da parte attrice nei vari atti e documenti di causa.
Nello specifico, come correttamente rilevato dal giudice di pace, emerge che l'attrice, nell'immediatezza dei fatti, recatasi in pronto soccorso, ha riferito ai sanitari circa una
“caduta accidentale sull'asfalto al fine di evitare l'investimento”; successivamente, nella querela presentata innanzi alla Stazione dei Carabinieri, in data 25.10.2017, ha denunciato che “l'auto Suv di colore grigio scuro in questione giunta all'incrocio con
Corso Italia svoltava verso quest'ultima impegnando il detto incrocio, senza consentirmi l'attraversamento pedonale e quasi venendomi addosso;
per evitare il certo investimento ero costretta a spostarmi bruscamente, ma mi faceva cadere per
3 terra per poi scappare via”; ed ancora, nella lettera di costituzione in mora del
27.10.2017 e nell'atto di citazione innanzi al giudice di pace ha asserito di essersi
“affrettata nell'attraversamento per evitare l'investimento, scansandosi, ma perdeva
l'equilibrio e rovinava sul manto stradale”; in sede di interrogatorio formale, l'attrice ha affermato: “ho sentito un urto sulla mia borsa e, per spostarmi ed evitare
l'investimento, sono caduta per terra”, così sostenendo, per la prima volta, che vi sia stato un impatto tra il veicolo non identificato e la borsa agganciata al proprio braccio destro (v. verbale di udienza del 24-10-2019); anche i due testi escussi hanno fatto riferimento ad un urto dell'auto contro la borsa, seppur descrivendo due diverse modalità di impatto (ovverosia, la teste afferma che il suv in questione Testimone_1
“strisciava contro la borsa della signora che cadeva per terra nel tentativo di evitare l'investimento”, mentre il teste afferma che il suv “impattava contro la Testimone_2
borsa della stessa scaraventandola a terra sul lato sinistro” (v. verbali di udienza, rispettivamente, del 17-9-2018 e del 24-1-2018).
Evidente che trattasi di versioni non coincidenti o sovrapponibili, atteso che sostenere che la caduta sia stata determinata dal passo affrettato per evitare l'impatto (atto di citazione) non equivale a dire - come successivamente riferito dalla stessa attrice in sede di prova orale, oltre che dai testimoni escussi - che sia stata causata dall'urto con la propria borsa.
Analogamente, non risulta neppure chiaro se i testimoni che hanno soccorso l'attrice al momento del sinistro hanno accompagnato la stessa presso il pronto soccorso per le dovute cure (come da quest'ultima pur dichiarato nella denuncia-querela in atti), ovvero se i medesimi testimoni si siano limitati a soccorrerla, attendendo l'arrivo del marito che provvedeva ad accompagnarla presso il nosocomio (v. dichiarazioni rese dai detti testi nei citati verbali di udienza).
In conclusione, non essendovi prova certa sulla dinamica del sinistro e permanendo, al contrario, alcune perplessità in merito alla stessa, non può ritenersi adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice.
L'appello va dunque rigettato.
4 In considerazione della peculiarità in fatto delle questioni trattate, si ritiene sussistere giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite anche in questo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, si dà atto, in considerazione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. AR Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Lecce n. 823/2020 del 12-10-2020, depositata in pari data, così provvede: rigetta l'appello; dichiara compensate tra le parti le spese di lite anche in questo grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Lecce, 19-11-2025
Il Giudice
Dott. AR Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Annalisa Tunno. Dott. AR Cigna
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