CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2024, n. 40466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40466 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40466 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, del 14/06/2022 - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CR IN, quanto alla contestazione ex artt. 624 e 625 n. 7) cod. pen. per mancanza di querela, rideterminando la pena inflitta all'imputato in mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, con riferimento alla residua imputazione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - in assenza di giustificato motivo - un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di centimetri quindici, di cui sette di lama, essendo stato già dichiarato in primo grado non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen. (così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 336 cod. pen.). 2. Ricorre per cassazione CR IN, a mezzo dell'avv. Laura Luzzatto Guerrini, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione al rigetto del primo motivo di appello, attinente alla eccessività del trattamento sanzionatorio e volto alla rideterminazione della pena. Essendo ormai residuato unicamente il reato contravvenzionale ex art. 4 legge n. 110 del 1975, sarebbe stato necessario rimodulare la sanzione relativamente a tale unica ipotesi di reato;
si sarebbe anche dovuto motivare in merito alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto lieve, sanzionabile con la sola pena pecuniaria. In tale valutazione, poi, non si è tenuto conto della mancanza dell'elemento soggettivo, trattandosi di un soggetto privo di fisso dimora e senza attività lavorativa, né si è valutato come il coltello non sia stato mai adoperato dall'imputato. La difesa ha anche depositato memoria conclusiva, a mezzo della quale ha integralmente ribadito tutte le argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione. In particolare, il ragionamento del giudicante in punto di pena è illogico, in quanto non tiene conto delle circostanze complessive in cui è stato rinvenuto il coltello. Non si è considerata la carenza di prova, infine, in ordine alla sussistenza della volontà dolosa in capo a IN. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto grave il fatto ascritto ed ha preso debitamente in considerazione anche i pregiudizi penali annoverati dall'imputato. La pena di mesi sei di arresto e duemila euro di ammenda, dunque, è stata reputata congrua rispetto alla personalità del soggetto;
la Corte, inoltre, è partita dal massimo edittale, quanto alla pena dell'arresto, per poi operare il bilanciamento rispetto all'ammenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al trattamento sanzionatorio, mentre è da disattendere nel resto. 2. L'atto di impugnazione contiene censure di eterogenea natura, sebbene tutte accomunate in un motivo unico. 2.1. Va evidenziato, in via preliminare, come alcune delle doglianze si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnata decisione, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato valutativo rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, asseritamente da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, rv. 235507). 2.2. Quanto al tema della asserita carenza di dolo, circa il porto del coltello, rileva il Collegio che - nella motivazione della sentenza impugnata - risultano invece ben esposte le ragioni assunte a suffragio di tale convincimento. Esibendo infatti un apparato motivazionale coerente con i canoni della logica, nonché con i principi di diritto ripetutamente enucleati in sede di legittimità, i Giudici del merito hanno valorizzato il dato oggettivo, rappresentato dal ritrovamento del coltello nella disponibilità dell'imputato, in assenza della pur minima ragione giustificatrice in proposito. La difesa, del resto, aggredisce tale struttura argomentativa con deduzioni di tipo meramente reiterativo e fattuale, non atte a disarticolare la saldezza della sentenza impugnata. 2.3. Per ciò che inerisce al dedotto profilo della mancata destinazione dell'arma al compimento di atti eteroaggressivi, non vi è chi non rilevi come si tratti di aspetto totalmente avulso dalla struttura del contestato mode lo legale, che ha riguardo, al contrario, al solo versante della offensività in astratto della condotta. 2.4. Non dirimenti allo specifico fine che ora interessa, infine, sono le ulteriori argomentazioni sussunte nel ricorso, incentrate sull'essere il ricorrente un soggetto privo di fissa dimora e sprovvisto di attività lavorativa. 3. Il giudice di merito, inoltre, non ha affatto omesso di motivare in ordine all'entità della pena inflitta, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto, gravato da numerosi pregiudizi per reati di diversa tipologia. I Giudici di appello non mancano di sottolineare, del resto, come si tratti di soggetto che non ha mai mostrato segnali di ravvedimento e resipiscenza. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emerge l'esposizione di tutti gli elementi di valutazione e conoscenza, in forza dei quali i Giudici di merito hanno ritenuto di non lieve entità il fatto ascritto ed hanno esercitato, consequenzialmente, i poteri di quantificazione della pena. 3.1. Come già esposto in parte narrativa, in primo grado IN è stato condannato - all'esito di giudizio celebrato secondo le forme del rito abbreviato condizionato - per il delitto di tentato furto aggravato e per la contravvenzione ex art. 4 legge n. 110 del 1975, alla pena finale di mesi otto di reclusione ed € 280,00 di multa. Il Tribunale ha determinato il trattamento sanzionatorio stabilendo la pena base, relativamente al delitto di tentato furto, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 315,00 di multa;
tale pena è stata aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni uno di reclusione ed euro 420,00 di multa e infine ridotta, grazie alla diminuente prevista dal rito prescelto, alla suddetta pena finale. 3.2. In secondo grado, l'ipotesi di furto è stata dichiarata improcedibile e la pena è stata rideterminata nella misura di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, con riferimento alla sola contestazione residua di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. La Corte di appello, però, non ha tenuto conto della diminuente del rito, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere computata nella misura della metà, ex art. 442 comma 2 cod. proc. pen., essendo residuata solo una contravvenzione. 3.3. Tanto precisato, è possibile procedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di diritto in base al quale la Corte di cassazione può direttamente rideterminare la pena, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., allorquando sia necessario applicare nuovamente i medesimi indici di computo già fissati in sede di merito, senza che si prospetti il compimento di accertamenti di fatto, ovvero l'espletamento di operazioni orientate alla discrezionalità valutativa, che restano inconciliabili con le prerogative riservate 4 al giudice di legittimità (si veda Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, rv. 259253). Può quindi annullarsi senza rinvio l'impugnata decisione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che viene rideterminato - previa applicazione della diminuente del rito, nell'estensione stabilita in ordine ai reati contravvenzionali - nella misura di mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda (pena ottenuta diminuendo della metà la pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, che era stata inflitta - senza procedere all'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato - dalla Corte territoriale). Viene disattesa ogni ulteriore doglianza, contenuta nel ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi tre di arresto ed in euro 1.000,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 12 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40466 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, del 14/06/2022 - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CR IN, quanto alla contestazione ex artt. 624 e 625 n. 7) cod. pen. per mancanza di querela, rideterminando la pena inflitta all'imputato in mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, con riferimento alla residua imputazione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - in assenza di giustificato motivo - un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di centimetri quindici, di cui sette di lama, essendo stato già dichiarato in primo grado non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen. (così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 336 cod. pen.). 2. Ricorre per cassazione CR IN, a mezzo dell'avv. Laura Luzzatto Guerrini, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione al rigetto del primo motivo di appello, attinente alla eccessività del trattamento sanzionatorio e volto alla rideterminazione della pena. Essendo ormai residuato unicamente il reato contravvenzionale ex art. 4 legge n. 110 del 1975, sarebbe stato necessario rimodulare la sanzione relativamente a tale unica ipotesi di reato;
si sarebbe anche dovuto motivare in merito alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto lieve, sanzionabile con la sola pena pecuniaria. In tale valutazione, poi, non si è tenuto conto della mancanza dell'elemento soggettivo, trattandosi di un soggetto privo di fisso dimora e senza attività lavorativa, né si è valutato come il coltello non sia stato mai adoperato dall'imputato. La difesa ha anche depositato memoria conclusiva, a mezzo della quale ha integralmente ribadito tutte le argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione. In particolare, il ragionamento del giudicante in punto di pena è illogico, in quanto non tiene conto delle circostanze complessive in cui è stato rinvenuto il coltello. Non si è considerata la carenza di prova, infine, in ordine alla sussistenza della volontà dolosa in capo a IN. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto grave il fatto ascritto ed ha preso debitamente in considerazione anche i pregiudizi penali annoverati dall'imputato. La pena di mesi sei di arresto e duemila euro di ammenda, dunque, è stata reputata congrua rispetto alla personalità del soggetto;
la Corte, inoltre, è partita dal massimo edittale, quanto alla pena dell'arresto, per poi operare il bilanciamento rispetto all'ammenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al trattamento sanzionatorio, mentre è da disattendere nel resto. 2. L'atto di impugnazione contiene censure di eterogenea natura, sebbene tutte accomunate in un motivo unico. 2.1. Va evidenziato, in via preliminare, come alcune delle doglianze si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnata decisione, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato valutativo rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, asseritamente da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, rv. 235507). 2.2. Quanto al tema della asserita carenza di dolo, circa il porto del coltello, rileva il Collegio che - nella motivazione della sentenza impugnata - risultano invece ben esposte le ragioni assunte a suffragio di tale convincimento. Esibendo infatti un apparato motivazionale coerente con i canoni della logica, nonché con i principi di diritto ripetutamente enucleati in sede di legittimità, i Giudici del merito hanno valorizzato il dato oggettivo, rappresentato dal ritrovamento del coltello nella disponibilità dell'imputato, in assenza della pur minima ragione giustificatrice in proposito. La difesa, del resto, aggredisce tale struttura argomentativa con deduzioni di tipo meramente reiterativo e fattuale, non atte a disarticolare la saldezza della sentenza impugnata. 2.3. Per ciò che inerisce al dedotto profilo della mancata destinazione dell'arma al compimento di atti eteroaggressivi, non vi è chi non rilevi come si tratti di aspetto totalmente avulso dalla struttura del contestato mode lo legale, che ha riguardo, al contrario, al solo versante della offensività in astratto della condotta. 2.4. Non dirimenti allo specifico fine che ora interessa, infine, sono le ulteriori argomentazioni sussunte nel ricorso, incentrate sull'essere il ricorrente un soggetto privo di fissa dimora e sprovvisto di attività lavorativa. 3. Il giudice di merito, inoltre, non ha affatto omesso di motivare in ordine all'entità della pena inflitta, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto, gravato da numerosi pregiudizi per reati di diversa tipologia. I Giudici di appello non mancano di sottolineare, del resto, come si tratti di soggetto che non ha mai mostrato segnali di ravvedimento e resipiscenza. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emerge l'esposizione di tutti gli elementi di valutazione e conoscenza, in forza dei quali i Giudici di merito hanno ritenuto di non lieve entità il fatto ascritto ed hanno esercitato, consequenzialmente, i poteri di quantificazione della pena. 3.1. Come già esposto in parte narrativa, in primo grado IN è stato condannato - all'esito di giudizio celebrato secondo le forme del rito abbreviato condizionato - per il delitto di tentato furto aggravato e per la contravvenzione ex art. 4 legge n. 110 del 1975, alla pena finale di mesi otto di reclusione ed € 280,00 di multa. Il Tribunale ha determinato il trattamento sanzionatorio stabilendo la pena base, relativamente al delitto di tentato furto, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 315,00 di multa;
tale pena è stata aumentata ex art. 81 cod. pen. ad anni uno di reclusione ed euro 420,00 di multa e infine ridotta, grazie alla diminuente prevista dal rito prescelto, alla suddetta pena finale. 3.2. In secondo grado, l'ipotesi di furto è stata dichiarata improcedibile e la pena è stata rideterminata nella misura di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, con riferimento alla sola contestazione residua di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110. La Corte di appello, però, non ha tenuto conto della diminuente del rito, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere computata nella misura della metà, ex art. 442 comma 2 cod. proc. pen., essendo residuata solo una contravvenzione. 3.3. Tanto precisato, è possibile procedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di diritto in base al quale la Corte di cassazione può direttamente rideterminare la pena, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., allorquando sia necessario applicare nuovamente i medesimi indici di computo già fissati in sede di merito, senza che si prospetti il compimento di accertamenti di fatto, ovvero l'espletamento di operazioni orientate alla discrezionalità valutativa, che restano inconciliabili con le prerogative riservate 4 al giudice di legittimità (si veda Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, rv. 259253). Può quindi annullarsi senza rinvio l'impugnata decisione, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che viene rideterminato - previa applicazione della diminuente del rito, nell'estensione stabilita in ordine ai reati contravvenzionali - nella misura di mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda (pena ottenuta diminuendo della metà la pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda, che era stata inflitta - senza procedere all'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato - dalla Corte territoriale). Viene disattesa ogni ulteriore doglianza, contenuta nel ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in mesi tre di arresto ed in euro 1.000,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 12 settembre 2024.