Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7792 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07792/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12068/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12068 del 2022, proposto da IA RO Del Giudice, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AR RE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Provvedimento Ministeriale recante n. m_p.i. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0019523 del 01 AGOSTO 2022, stilato dal Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione (Dott. Fabrizio Manca), che “a conclusione del procedimento per l'istanza acquisita al protocollo n. 9899 in data 27/04/21” ha respinto la richiesta di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Spagna - “Curso superior de Especialización en atención a las necesidades especificas de apoyo educativo”, rilasciato dalla Universidad Cardenal Herrera, CEU, Valencia (Spagna) - genericamente asserendo come difetterebbero i requisiti di legittimazione, con riferimento alla classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado);
- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati; nonchè
per l'accertamento e la declaratoria, in via cautelare e nel merito,
del diritto di parte ricorrente al riesame della pratica di omologazione, con riconoscimento in Italia del percorso professionale conseguito in Spagna, finalizzato alla specializzazione per la classe ADSS (sostegno secondaria secondo grado);
in via subordinata, del diritto della ricorrente alla valutazione del percorso professionale conseguito in Spagna, per il succitato insegnamento, anche prevedendosi misure compensative in ottemperanza all'art. 22 del D. lgs.n.206/2007;
con condanna dell'Amministrazione resistente - Ministero dell'Università e della ricerca, nonché dell'Istruzione, in persona dei Ministri pro tempore - all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali. Tale richiesta anche a titolo di risarcimento in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Vista la dichiarazione del 23 aprile 2026, con la quale parte ricorrente ha rappresentato di non aver più interesse alla decisione ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa NI Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato chiedendone l’annullamento;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso;
- in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026, la parte ricorrente, con note del 13 aprile 2026, ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso in esame ;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OM, Presidente
NI Gallo, Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NI Gallo | RO OM |
IL SEGRETARIO