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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 11/02/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4107/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467001 REGISTRO 2023
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Uffcio presente si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 004107/2025, depositato in data 15 settembre 2025, i sigg.
Nominativo_1 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, impugnavano le cartelle di pagamento n. 028 2024 00420034 67 001 e n. 028 2024 00420034 67 000, ciascuna dell'importo di euro
19.745,80, emesse a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi, nonché i correlati ruoli ordinari n. 2024/000734 (res. esec. 16 settembre 2024).
Le cartelle traevano origine dagli avvisi di liquidazione n. 2023/007/SC/00002589/0/001 e /002 relativi alla registrazione della sentenza civile n. 2589/2023 del Tribunale di Napoli Nord.
I ricorrenti deducevano, in sintesi, l'illegittimità derivata degli atti impugnati per effetto dell'intervenuto annullamento degli avvisi presupposti da parte della CGT di Caserta (sentenza n. 3839/2024, depositata il
2 ottobre 2024), nonché vizi di motivazione in ordine alle voci di interessi. Formulavano, inoltre, istanza di sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio territoriale di Aversa, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, assumendo che la relativa cartella era stata notificata mediante deposito presso la casa comunale con perfezionamento al 25 maggio 2025, mentre il ricorso risultava notificato all'Ufficio soltanto il 15 settembre
2025, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio chiedeva altresì la verifica della tempestività del ricorso del sig. Nominativo_1. Nel merito, osservava che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata in data 16 settembre 2024, dunque anteriormente al deposito della sentenza n. 3839/2024 della CGT di Caserta (avvenuto il 2 ottobre 2024), e che tale pronuncia era stata successivamente riformata in appello con rigetto dell'impugnazione proposta dai contribuenti da parte della
CGT di secondo grado di Napoli (depositato dispositivo, con riserva di motivazione). Concludeva pertanto per l'inammissibilità del ricorso della sig.ra Ricorrente_1 e, in ogni caso, per il rigetto integrale del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – SC non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.1. Sulla dedotta tardività del ricorso di Ricorrente_1 L'eccezione preliminare è infondata.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli atti tributari, la notifica si perfeziona per il destinatario alla data di ricezione della raccomandata informativa (Cass., Sez. 5, n. 40543/2021; Cass., Sez.
5, n. 27860/2020).
Nel caso di specie, la raccomandata informativa risulta ricevuta in data 16.06.2025, con conseguente decorrenza del termine di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 da tale data.
Il ricorso, notificato all'Ufficio il 15.09.2025, è quindi tempestivo.
1.2. Sulla tempestività del ricorso di Nominativo_1 Il ricorso del sig. Nominativo_1 è ammissibile, poiché, in assenza di prova contraria e alla luce della data di notifica dichiarata (30.06.2025), risulta rispettato il termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. 546/1992.
2. Merito – Sulla dedotta illegittimità derivata delle cartelle e sull'incidenza della decisione di appello
2.1. Infondatezza del motivo relativo all'annullamento degli avvisi presupposti
I ricorrenti invocano la sentenza CGT Caserta n. 3839/2024 quale causa di illegittimità derivata delle cartelle.
Tuttavia, dagli atti emerge che la CGT di secondo grado di Napoli ha successivamente rigettato l'appello dei contribuenti, confermando la legittimità degli avvisi n. 2023/007/SC/00002589/0/001 e /002.
Il principio è consolidato: l'annullamento di un atto presupposto produce illegittimità derivata della cartella solo se l'annullamento esiste al momento dell'emissione della cartella (Cass., Sez. 5, n. 12478/2019; Cass.,
Sez. 5, n. 15647/2017).
2.2. La cartella segue la sorte dell'atto presupposto
Secondo Cass., Sez. 5, n. 12478/2019, l'annullamento dell'atto impositivo «elide il titolo della pretesa, anche prima del giudicato».
A contrario, quando l'atto impositivo viene confermato in appello, esso conserva piena efficacia, e la cartella resta valida.
2.3. Consequenzialità degli atti della riscossione
Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., n. 758/2017) hanno affermato che gli atti della riscossione: traggono titolo dall'atto impositivo;
seguono le vicende processuali dell'imposizione; non possono essere annullati in assenza di un vizio autonomo o derivato attuale. Ne consegue che, confermati gli avvisi presupposti, non sussiste alcun vizio derivato delle cartelle.
3. Sulla riscossione provvisoria e sulla sequenza temporale dell'iscrizione a ruolo
3.1. La censura dei ricorrenti
Essi deducono violazione degli artt. 68 e 69 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 15 DPR 602/1973, sostenendo che l'iscrizione a ruolo sarebbe stata illegittima perché successiva a un esito favorevole in primo grado.
3.2. Sequenza temporale decisiva
Dagli atti risulta che il 16.09.2024 è stata iscritta a ruolo al n. 2024/000734 ed il 02.10.2024 c'è stato il deposito della sentenza CGT Caserta n. 3839/2024.
Pertanto, al momento dell'iscrizione a ruolo, l'Amministrazione era pienamente legittimata ad agire ai sensi dell'art. 15 DPR 602/1973, che consente l'iscrizione a ruolo delle somme da atto impositivo anche in pendenza di giudizio.
3.3. Conformità alla giurisprudenza
La Cassazione ha ribadito più volte che la legittimità della cartella si valuta al tempo della sua notifica, e non in relazione ad eventi successivi (Cass., Sez. 5, n. 21974/2025; Cass., Sez. 5, n. 28166/2022): un eventuale annullamento dell'atto impositivo successivo alla cartella può incidere solo sugli effetti esecutivi, non sulla validità dell'atto già emesso.
La riscossione provvisoria è dunque legittima, anche perché la sentenza di primo grado favorevole ai ricorrenti
è stata poi superata dal rigetto dell'appello.
4. Sul dedotto difetto di motivazione delle voci di interessi
4.1. Adeguatezza della motivazione
Le cartelle richiamano: il ruolo ex art. 25 DPR 602/1973; gli avvisi di liquidazione presupposti;
il titolo della pretesa;
le singole voci (imposta, sanzioni, interessi).
Ciò è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale conforme all'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
4.2. Giurisprudenza rilevante
Secondo Cass., Sez. 6-5, ord. n. 30821/2024, l'obbligo motivazionale è adempiuto quando la cartella: indica gli atti presupposti;
specifica gli importi;
permette la verificabilità della pretesa.
La Corte ha ribadito che non è necessario riportare i conteggi analitici, se ricavabili dagli atti presupposti
(Cass., Sez. 5, n. 4516/2019).
Nel caso di specie le censure appaiono del tutto generiche e prive di allegazione di errori di calcolo.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la piena legittimità delle cartelle di pagamento n. 028 2024 00420034 67
001 e n. 028 2024 00420034 67 000, nonché dei correlati ruoli ordinari n. 2024/000734.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale di Caserta, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre ad accessori di legge se dovuti.
Nulla è dovuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SC, non costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la piena legittimità delle cartelle di pagamento n. 028 2024 00420034 67
001 e n. 028 2024 00420034 67 000, nonché dei correlati ruoli ordinari n. 2024/000734. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale di Caserta, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre ad accessori di legge se dovuti.
Nulla è dovuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SC, non costituita.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GALLO ANTONIA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
BIANCO BRUNA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4107/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467001 REGISTRO 2023
proposto da
Nominativo_1 - CF_1 Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240042003467000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Uffcio presente si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 004107/2025, depositato in data 15 settembre 2025, i sigg.
Nominativo_1 e Ricorrente_1, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, impugnavano le cartelle di pagamento n. 028 2024 00420034 67 001 e n. 028 2024 00420034 67 000, ciascuna dell'importo di euro
19.745,80, emesse a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi, nonché i correlati ruoli ordinari n. 2024/000734 (res. esec. 16 settembre 2024).
Le cartelle traevano origine dagli avvisi di liquidazione n. 2023/007/SC/00002589/0/001 e /002 relativi alla registrazione della sentenza civile n. 2589/2023 del Tribunale di Napoli Nord.
I ricorrenti deducevano, in sintesi, l'illegittimità derivata degli atti impugnati per effetto dell'intervenuto annullamento degli avvisi presupposti da parte della CGT di Caserta (sentenza n. 3839/2024, depositata il
2 ottobre 2024), nonché vizi di motivazione in ordine alle voci di interessi. Formulavano, inoltre, istanza di sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio territoriale di Aversa, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, assumendo che la relativa cartella era stata notificata mediante deposito presso la casa comunale con perfezionamento al 25 maggio 2025, mentre il ricorso risultava notificato all'Ufficio soltanto il 15 settembre
2025, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio chiedeva altresì la verifica della tempestività del ricorso del sig. Nominativo_1. Nel merito, osservava che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata in data 16 settembre 2024, dunque anteriormente al deposito della sentenza n. 3839/2024 della CGT di Caserta (avvenuto il 2 ottobre 2024), e che tale pronuncia era stata successivamente riformata in appello con rigetto dell'impugnazione proposta dai contribuenti da parte della
CGT di secondo grado di Napoli (depositato dispositivo, con riserva di motivazione). Concludeva pertanto per l'inammissibilità del ricorso della sig.ra Ricorrente_1 e, in ogni caso, per il rigetto integrale del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – SC non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.1. Sulla dedotta tardività del ricorso di Ricorrente_1 L'eccezione preliminare è infondata.
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli atti tributari, la notifica si perfeziona per il destinatario alla data di ricezione della raccomandata informativa (Cass., Sez. 5, n. 40543/2021; Cass., Sez.
5, n. 27860/2020).
Nel caso di specie, la raccomandata informativa risulta ricevuta in data 16.06.2025, con conseguente decorrenza del termine di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 da tale data.
Il ricorso, notificato all'Ufficio il 15.09.2025, è quindi tempestivo.
1.2. Sulla tempestività del ricorso di Nominativo_1 Il ricorso del sig. Nominativo_1 è ammissibile, poiché, in assenza di prova contraria e alla luce della data di notifica dichiarata (30.06.2025), risulta rispettato il termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. 546/1992.
2. Merito – Sulla dedotta illegittimità derivata delle cartelle e sull'incidenza della decisione di appello
2.1. Infondatezza del motivo relativo all'annullamento degli avvisi presupposti
I ricorrenti invocano la sentenza CGT Caserta n. 3839/2024 quale causa di illegittimità derivata delle cartelle.
Tuttavia, dagli atti emerge che la CGT di secondo grado di Napoli ha successivamente rigettato l'appello dei contribuenti, confermando la legittimità degli avvisi n. 2023/007/SC/00002589/0/001 e /002.
Il principio è consolidato: l'annullamento di un atto presupposto produce illegittimità derivata della cartella solo se l'annullamento esiste al momento dell'emissione della cartella (Cass., Sez. 5, n. 12478/2019; Cass.,
Sez. 5, n. 15647/2017).
2.2. La cartella segue la sorte dell'atto presupposto
Secondo Cass., Sez. 5, n. 12478/2019, l'annullamento dell'atto impositivo «elide il titolo della pretesa, anche prima del giudicato».
A contrario, quando l'atto impositivo viene confermato in appello, esso conserva piena efficacia, e la cartella resta valida.
2.3. Consequenzialità degli atti della riscossione
Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., n. 758/2017) hanno affermato che gli atti della riscossione: traggono titolo dall'atto impositivo;
seguono le vicende processuali dell'imposizione; non possono essere annullati in assenza di un vizio autonomo o derivato attuale. Ne consegue che, confermati gli avvisi presupposti, non sussiste alcun vizio derivato delle cartelle.
3. Sulla riscossione provvisoria e sulla sequenza temporale dell'iscrizione a ruolo
3.1. La censura dei ricorrenti
Essi deducono violazione degli artt. 68 e 69 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 15 DPR 602/1973, sostenendo che l'iscrizione a ruolo sarebbe stata illegittima perché successiva a un esito favorevole in primo grado.
3.2. Sequenza temporale decisiva
Dagli atti risulta che il 16.09.2024 è stata iscritta a ruolo al n. 2024/000734 ed il 02.10.2024 c'è stato il deposito della sentenza CGT Caserta n. 3839/2024.
Pertanto, al momento dell'iscrizione a ruolo, l'Amministrazione era pienamente legittimata ad agire ai sensi dell'art. 15 DPR 602/1973, che consente l'iscrizione a ruolo delle somme da atto impositivo anche in pendenza di giudizio.
3.3. Conformità alla giurisprudenza
La Cassazione ha ribadito più volte che la legittimità della cartella si valuta al tempo della sua notifica, e non in relazione ad eventi successivi (Cass., Sez. 5, n. 21974/2025; Cass., Sez. 5, n. 28166/2022): un eventuale annullamento dell'atto impositivo successivo alla cartella può incidere solo sugli effetti esecutivi, non sulla validità dell'atto già emesso.
La riscossione provvisoria è dunque legittima, anche perché la sentenza di primo grado favorevole ai ricorrenti
è stata poi superata dal rigetto dell'appello.
4. Sul dedotto difetto di motivazione delle voci di interessi
4.1. Adeguatezza della motivazione
Le cartelle richiamano: il ruolo ex art. 25 DPR 602/1973; gli avvisi di liquidazione presupposti;
il titolo della pretesa;
le singole voci (imposta, sanzioni, interessi).
Ciò è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale conforme all'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
4.2. Giurisprudenza rilevante
Secondo Cass., Sez. 6-5, ord. n. 30821/2024, l'obbligo motivazionale è adempiuto quando la cartella: indica gli atti presupposti;
specifica gli importi;
permette la verificabilità della pretesa.
La Corte ha ribadito che non è necessario riportare i conteggi analitici, se ricavabili dagli atti presupposti
(Cass., Sez. 5, n. 4516/2019).
Nel caso di specie le censure appaiono del tutto generiche e prive di allegazione di errori di calcolo.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la piena legittimità delle cartelle di pagamento n. 028 2024 00420034 67
001 e n. 028 2024 00420034 67 000, nonché dei correlati ruoli ordinari n. 2024/000734.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale di Caserta, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre ad accessori di legge se dovuti.
Nulla è dovuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SC, non costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la piena legittimità delle cartelle di pagamento n. 028 2024 00420034 67
001 e n. 028 2024 00420034 67 000, nonché dei correlati ruoli ordinari n. 2024/000734. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale di Caserta, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre ad accessori di legge se dovuti.
Nulla è dovuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SC, non costituita.