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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1605/2025 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 01 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1605 dell'anno 2025
T R A
( ) elettivamente domiciliato in Taranto alla Via San Roberto Parte_1 C.F._1
Bellarmino 18, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Lo Franco dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con sede legale in Controparte_1
LI TO (TV), alla Via Marocchesa n. 14 (Partita Iva , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Lecce alla Via G. Oberdan n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Conte (Cod.
Fiscale che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
C.F._2
Convenuto
(c.f. ) residente in [...]n. 20 a Crispiano (Ta); Controparte_2 C.F._3
Convenuta contumace
Ove all'udienza del 28 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 e 281quiquies cpc come novellati dal DLvo 149/22 e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
la e la sig.ra rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [nel merito, accertato che il nuovo evento dannoso lamentato dal è diretta conseguenza del Pt_1
sinistro del 29.05.2004, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire l'attore dell'85% di tutti i nuovi danni patiti e patendi (danno patrimoniale – lucro cessante e danno emergente – e danni non patrimoniali – biologico/morale) nella misura che verrà provata e quantificata in corso di causa.
In via preliminare, considerato anche lo stato di bisogno del che già collocato in cassa Pt_1
integrazione, dovrà far fronte a breve a cospicue spese proprio per curarsi e, in particolare, per farsi impiantare la protesi, si chiede ai sensi dell'art. 147 del codice della assicurazioni private o, in subordine, ai sensi della L 21/02/2906 n. 102, l'attribuzione di una somma ritenuta congrua da imputarsi nella liquidazione definitiva. Vittoria di spese di lite da distrasi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.]
Così argomentava le proprie richieste l'attore : Parte_1
[1) che in data 29.5.2004 intorno alle ore 14,30 il , alla guida della propria motocicletta Tg. Pt_1
BD01127, percorreva la Via E. Fieramosca in Crispiano allorquando questa veniva violentemente collisa dalla vettura BF148AM di proprietà di;
2) che, in conseguenza di detta Controparte_2
collisione, il centauro rovinando al suolo veniva investito dalla vettura, riportando gravissime lesioni ed in particolare un trauma da schiacciamento che provocava la “lussazione del ginocchio destro con sezione dell'arteria e della vena poplitea di destra”; 3) che quindi il era costretto a Pt_1
sottoporsi a diversi interventi chirurgici ed in particolare anche a quello di rivascolarizzazione dell'arteria e vena poplitea destra;
4) che con atto di citazione del 26.10.2007 il conveniva Pt_1
innanzi al Tribunale di Taranto ed il suo assicuratore onde Controparte_2 Controparte_3
sentirli condannare all'integrale risarcimento dei danni patiti;
5) che con sentenza del 10.11.2011 n.
2190, passata in giudicato, il Tribunale di Taranto condannava le parti convenute al risarcimento dei danni subiti nella sola misura percentuale dell'85% ravvisandosi una minima responsabilità concorsuale del nella produzione dell'evento; 6) che, per quel che rileva nel presente Pt_1
giudizio, le lesioni che hanno determinato il diritto al risarcimento, accertate nella misura del 32% di IP, sono così descritte nella sentenza de qua: “notevole limitazione funzionale a carico del ginocchio, della caviglia e del piede destro, con anchilosi della prima ed un atteggiamento in
5 “equinismo” del secondo” quale diretta conseguenza della “ lussazione ginocchio destra e sezione del'arteria e della vena poplitea destra” (di cui alla diagnosi di dimissione ospedaliera) e della
“frattura ginocchio dx e vasta FLC regione peritibiale dx” di cui al certificato di P.S.; 7) che il
Tribunale, pur riconoscendo una incidenza lieve sulla capacità lavorativa del , operaio alle Pt_1
acciaierie di Taranto, nulla comunque liquidava a titolo di lucro cessante;
8) che il 25.7.2018 il si sottoponeva ad intervento di artroprotesi ginocchio destro, presso l'Istituto Ortopedico Pt_1
Rizzoli di Bologna, necessitato dalla ingravescenza dell'artrosi post – traumatica del predetto complesso articolare;
9) che nel luglio del 2022 la tibia distale destra del , già interessata Pt_1
dal trauma da schiacciamento di cui al sinistro in oggetto, sviluppava una gangrena ischemica talmente grave da impedire una nuova vascolarizzazione dell'arto inferiore destro compromessa dall'occlusione del By pass femoro-poploiteo già impiantato: per tale motivo è stato costretto ad intervento di amputazione transfemorale a destra che veniva eseguito con urgenza in data 2.8.2022 presso il centro di eccellenza Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per poi essere dimesso il
18.8.2022 e trasferito al reparto di lungodegenza della ove è stato Controparte_4 Per_1
ricoverato sino all'1.9.2022; 10) che, successivamente, il ha dovuto sottoporsi a lunghi e Pt_1
dolorosi cicli fisioterapici, durante il ricovero presso la struttura Villa Bianca di Martina Franca dal
2.9.2022 al 13.10.2022; 11) che attualmente il deambula con l'ausilio di carrozzina in Pt_1
quanto è in attesa che gli venga consegnata la protesi con costo a suo carico pari ad E 4.282,27, come da preventivo allegato. Detto costo è destinato ad essere ripetuto più volte considerato CP_5
il fisilogico logoramento del mezzo protesico e la lunga spettativa di vita del;
12) che, Pt_1
peraltro, una volta che verrà confezionata la protesi l'attore sarà costretto, sempre a sue spese (si veda comunicazione ASL Taranto del 14.12.2022) a ricoverarsi per un mese presso il Centro Protesi
Inail di Vigorso di Budrio per consentire il trattamento di preparazione e di addestramento all'uso della protesi stessa. Il costo preventivato dall' ammonta ad E 6.478,34; 13) che il è CP_5 Pt_1
munito di patente di guida e utilizza la propria vettura per spostamenti anche brevi: per rendere però compatibile la vettura alla nuova disabilità ha dovuto apportare delle modifiche il cui costo è documentato in E 1.500,00 (si veda fattura allegata della PDF srl): del tutto ovvio che tale costo è destinato a ripetersi per ogni vettura che dovrà acquistare, peraltro con una certa frequenza
6 considerato l'uso intensivo che ne fa un soggetto che ha difficoltà a deambulare autonomamente;
14) che il è attualmente dipendente delle acciaierie di Taranto, nella qualità di operaio, Pt_1
ancorchè in cassa integrazione dal 2018: è palese che l'amputazione dell'arto lo ha reso inidoneo a qualsiasi mansione di operaio e al contempo, considerata la grave crisi dell'impresa datoriale e la scarsa scolarità del dipendente (licenza media inferiore) la “ricollocazione” appare una chimera.
Presumibile, comunque, nel caso di ricollocazione lavorativa, stante la ridotta efficienza fisica, una diminuzione della retribuzione in ragione della impossibilità di svolgere mansioni gravose che godono di indennità specifiche (ad es. lavoro notturno) e che spesso implicano la possibilità di svolgere ore lavorative straordinarie;
15) che quindi, come del tutto comprensibile, la nuova condizione ha gettato nel più completo sconforto l'odierno attore tanto da venire afflitto da una sindrome depressiva;
16) che inevasa è rimasta la rituale richiesta risarcitoria, del 5.11.2022 inoltrata alle , compagnia che ha incorporato per fusione, giusta autorizzazione Controparte_1
dell' (provvedimento dell'11.6.2009 n.2705 in allegato) finalizzata ad ottenere il ristoro di CP_6
tutti danni afferenti l'amputazione dell'arto: invero, detta compagnia, non si è peritata neppure di un riscontro, nonostante alla richiesta sia stata allegata la sentenza de qua con attestazione di passaggio in giudicato e certificazione comprovante il nesso tra il nuovo evento dannoso ed il sinistro;
17) che, infatti, non vi è dubbio alcuno circa l'esistenza del nesso di causalità diretto tra il trauma da schiacciamento avvenuto nel 2004 e l'amputazione trans-femorale del 2022 (come, peraltro, evidenziato nella relazione del 18.8.2022 a firma dal Prof. che Persona_2
ebbe ad eseguire l'intervento chirurgico); 18) che, altresì, non può mettersi in dubbio come l'amputazione dell'arto rappresenti non un semplice aggravamento del danno già accertato in sentenza ma un fatto nuovo, certamente non previsto e non prevedibile, se non dal mese di luglio del
2022, che ha portato dall'indebolimento del distretto articolare afferente la gamba destra, alla sua completa perdita: ergo, così come più volte ha precisato la Suprema Corte, trattandosi di lesione nuova (perdita irreversibile dell'arto) il suo verificarsi esclude la prescrizione del diritto risarcitorio
(Cass. 7139/2013 riguardante il caso della perdita totale del visus subentrata al suo indebolimento;
Cass. 236/2008 riguardante proprio l'amputazione della gamba necessitate dalle complicanze di una frattura) non potendosi “porre a carico del soggetto danneggiato una sorta di consapevolezza dei
7 pregiudizi che non consistano in meri e prevedibili aggravamenti”; 19) che, peraltro, le lesioni si sono stabilizzate residuando in gravi postumi permamenti, come da relazione del Dr. L. Vitale che si produce.]
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[IN VIA PREGIUDIZIALE, visto l'art.147 c.d.a., respingere la domanda di provvisionale, non sussistendone i presupposti di legge. IN VIA PRELIMINARE: 1) Dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge. 2) Dichiarare la nullità del libello introduttivo, per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge. NEL MERITO: 1) Dichiarare infondata, in fatto e diritto, la domanda dell'attore e, per l'effetto, rigettarla. 2) In subordine, dichiarare concorsuale nella misura del 15% la responsabilità dell'attore, nel verificarsi del sinistro, come accertata con Sentenza
n.2190/2011, emessa dal Tribunale di Taranto, tra le stesse parti, graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto. 3) Dichiarare, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.]
Co Così argomentava le proprie richieste processuali la : Controparte_1
[IN VIA PRELIMINARE, si eccepisce l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, stante il giudicato di cui alla Sentenza n. 2190 del 10.11.2011, emessa dall'On.le Tribunale di Taranto, in quanto il danno lamentato con il libello introduttivo se, come ritiene l'attore, fosse conseguenza causale diretta del sinistro stradale del 29.5.2004, di certo, costituisce, a tutto voler concedere, solo un aggravamento, prevedibile e già considerato, delle lesioni alla persona accertate nel primo giudizio.
In ogni caso, si eccepisce la prescrizione del diritto vantato, non trattandosi di un fatto nuovo, come preteso da controparte. Per tali ragioni, voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, con ogni altra conseguenza di legge. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, si rileva l'evidente nullità della domanda risarcitoria formulata dall'attore, per l'assoluta carenza dei presupposti richiesti dal Legislatore, che impone alle parti di esporre i fatti di causa con la massima chiarezza e precisione. Tale dovere, infatti, è espressamente sancito dagli artt. 125 e 163 c.p.c., in
8 cui il Legislatore ha stabilito che presupposto fondamentale del-l'atto introduttivo del giudizio è, anche, la dettagliata determinazione del quantum, sì che tale omissione comporta la nullità della stessa citazione, atteso che, altrimenti, non si consentirebbe, alle parti convenute, di poter esercitare appieno il loro diritto di difesa. Non si può non rilevare, infatti, la genericità ed indeterminatezza della domanda risarcitoria, in punto di quantum, dove l'attore, neppure si preoccupa di specificare quali sono le voci di danno pretese, omettendo, poi, addiruttura, del tutto, di quantificare economicamente la sua pretesa risarcitoria. Vero è, infatti, che il valore della domanda indicato dall'attore come “indeterminabile”, tale è solo perché il Sig. ha volontariamente omesso del Pt_1
tutto di specificare le voci di danno richieste ed a quantificarle. Tale indeterminatezza, chiaramente, pregiudica i diritti di difesa della deducente Compagnia, come, ad esempio, quello di eccepire, se il caso, il limite nonchè di controdedurre, puntualmente, alle stime risarcitorie, voce per voce, evidenziando, ad esempio, i criteri corretti di quantificazione, senza limitarsi a generiche osservazioni. Tale irrituale modus operandi non consente a di spiegare Controparte_1
compiutamente il diritto di difesa, così dovendo trovare applicazione il principio nomofilattico, secondo cui: “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. civ. Sez. III Sent., 21-11-2008, n. 27670). Non è il caso di aggiungere altro, per rendersi facilmente conto che la domanda introduttiva è stata formulata in evidente violazione delle normative vigenti e, quindi, è irrituale ed inammissibile. Rebus sic stantibus, voglia l'Ill.mo
Giudicante, visti gli artt. 163 e 164 c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
NEL MERITO, ove ne fosse consentito l'esame, si invita, l'attore, che ne ha l'onere, ex art. 2967
9 c.c., a dare rigorosa prova di quanto asserito nel suo libello introduttivo. La Suprema Corte, infatti, in innumerevoli pronunce, ha stabilito che “In tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l'effettivo verificarsi dell'evento, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo” (Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1946; Cass. Civ., 10 ottobre 2003, n. 16831;
Cass. Civ., 20 marzo 2006, n. 6108; Cass. Civ., 20 aprile 2012, n. 6267, ecc. ecc.). Il Sig. Pt_1
deve dimostrare, in particolare, che le lesioni alla persona lamentate nel libello introduttivo
(espressamente indicate come un fatto nuovo) sono in diretto nesso causale con il sinistro stradale del 29.5.2004 e non, invece, conseguenza di negligenza (anche di terzi) e/o errori del successivo trattamento terapeutico delle lesioni originarie o, comunque, di eventi diversi ed ulteriori, rispetto al sinistro stradale suddetto. Da questo punto di vista, come sarà certamente verificato in sede processuale, con l'ammissione di CTU, che, se necessario e se l'attore avrà prima ottemperato al suo onere probatorio, s'invoca, dalla lettura dell'incartamento prodotto dall'attore emerge che la ragione dell'amputazione dell'arto destro inferiore, eseguita nell'agosto del 2022, va indicata nella
“gangrena ischemica da occlusione di by-pass femoro popliteo post-traumatico” (impiantato nel
2004, come indicato a pag. 6 della cartella clinica esibita da controparte). Ora, è noto che il by-pass femoro-popliteo sottoarticolari per il trattamento dell'ischemia critica ha una pervietà primaria a quattro anni e, dunque, ha necessità di monitoraggio e interventi di sostituzione, nel corso degli anni.
Le cause della relativa occlusione posso essere diverse, ad esempio, disidratazione del paziente, re- stenosi, impoverimento dei vasi periferici che accolgono il by-pass, etc. Insomma, tutte circostanze e situazioni, assolutamente prevedibili (poiché normali), che, da un lato, rendono evidente l'eccepita inammissibilità della domanda introduttiva e, dall'altro, in ogni caso, evidenziano, quantomeno, un comportamento negligente del Sig. che, in quasi vent'anni, non ha mai provveduto ad un Pt_1
intervento di sostituzione del by-pass impiantato all'epoca del sinistro (2004). La domanda risarcitoria del Sig. è, dunque, infondata e va rigettata, con ogni ulteriore conseguenza sulle Pt_1
10 spese di lite. Solo per scrupolo, si precisa che, nella denegata ipotesi in cui dall'istruttoria dovesse emergere l'effettivo nesso causale del fatto nuovo lamentato con il sinistro stradale del 29.5.2004, in ogni caso, andrà applicata la riduzione del 15%, a titolo di concorso di colpa dell'attore nel verificarsi del sinistro, così come accertato nel primo giudizio. Solo per completezza, pertanto, nel reiterare, ancora una volta, la più ferma opposizione a tutte le avverse pretese e nell'impugnare, espressamente e formalmente, tutta la documentazione ex adverso prodotta, si contesta il quantum, come già detto, in nessun modo determinato, neppure in maniera generica. Senza, dunque, voler invertire l'onere della prova, nell'impugnare e contestare ogni avversa pretesa e richiesta, in uno a tutta la documentazione prodotta, irrilevante e non idonea a supportare le avverse pretese, si rileva che l'attore ha richiesto, sia, il danno emergente, che il lucro cessante da compromessa capacità lavorativa, di cui, però, non ha dato alcuna prova, né, come detto, fornito ragioni giustificatrici, anche solo come mera allegazione. Di certo, nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, stante il giudicato di cui alla Sentenza emessa all'esito del primo giudizio, con cui è stata respinta tale richiesta (cfr. Sentenza, pagg.12-14). Non sono, infine, dovuti cumulativamente rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, né le altre voci risarcitorie ex adverso richieste. La richiesta di provvisionale, avanzata, andrà, poi, di certo, rigettata, in quanto, nella fattispecie, non sussistono i presupposti di legge. Ora, è principio acquisito dalla giurisprudenza di merito consolidata che la richiesta di provvisionale di cui all'art.147 C.A.P. ha natura cautelare e, pertanto, in virtù di quanto dispone l'art. 669-quaterdecies c.p.c., è assoggettata alla disciplina unificata di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. È notorio, dunque, che la richiesta cautelare si fonda su due presupposti fondamentali, enucleabili dall'accertamento sommario delle ragioni e dei fondamenti dell'urgenza (in senso lato)
e, dunque, il fumus boni iuris ed il periculum in mora. L'art.147, co.1, C.d.A. ha qualificato tali presupposti, da un lato, con la sussistenza di gravi elementi di responsabilità (fumus boni iuris) e, dall'altro, con lo stato di bisogno (periculum in mora), causalmente connesso con il sinistro stradale. Tanto evidenziato, a prescindere dal primo requisito a cui afferisce il giudicato del primo giudizio, è indubbio che la richiesta di provvisionale, avanzata dal Sig. , è priva di qualsiasi Pt_1
ragione cautelare, di certo, sotto il profilo del periculum in mora. Il periculum in mora, infatti, deve
11 riguardare un'esigenza urgente, che giustifica la liquidazione anticipata di alcune somme da imputare sulla presumibile entità dei danni da quantificare, in Sentenza, definitivamente. Tale esigenza urgente deve esprimere un timore di un'evenienza (di natura patrimoniale), nelle more del giudizio, concreta, attuale e causalmente connessa al sinistro stradale, non affrontabile, con mezzi ordinari, da parte del danneggiato. Nella vicenda in esame, non solo, non sussiste il requisito di fatto
(stato di bisogno), in quanto l'attore percepisce un reddito essendo dipendente della Acciaierie di
Taranto, come dallo stesso indicato, ma, inoltre, non sussiste un nesso causale tra tale stato di bisogno (ove vero) ed il sinistro stradale per cui è causa, per le ragioni sopra evidenziate.]
La sig.ra non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2023 il Tribunale disponeva:
[Che nella controversia assume ruolo preminente la consulenza medica, peraltro richiesta da ambo le parti;
che i mezzi di prova orale appaiono scarsamente utili ed in ogni caso valutabili solo all'esito della consulenza che meglio potrà evidenziarne l'ammissibilità e rilevanza;
p.q.m.
a) visti ed applicati gli artt. 61 e 191 cpc dispone procedersi a CTU e, per l'effetto, nomina il dott. Per_3
b) formula sin d'ora i seguenti quesiti: 1) dopo aver visitato il periziando ed esaminato la
[...]
documentazione prodotta dalle parti, dica il CTU se l'amputazione dell'arto inferiore possa ritenersi quale conseguenza prevedibile ed ipotizzabile dell'incidente verificatosi il 29 maggio 2004; 2) dica il CTU se tale prognosi era possibile secondo la miglior scienza ed esperienza quando il CTU del procedimento n. 6702/2007 r.g.Trib.Taranto estese la propria relazione medico-legale; 3) dica il
CTU se nel valutare i postumi il CTU del processo n. 6702/2007 abbia o meno tenuto conto della possibile evoluzione in gangrena;
4) in caso di risposte affermative ai quesiti che precedono, quantifichi il CTU il danno alla persona sofferto dall'attore, distinguendo tra invalidità totale permanente, invalidità totale temporanea, invalidità parziale temporanea, riduzione della capacità lavorativa;
c) autorizza il CTU a rendere il giuramento in forma telematico-cartolare con la seguente formula: “Al giudice del procedimento n.1605/2023 r.g.Tribunale di Taranto;
giuro di adempiere bene e fedelmente le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”; in caso
12 di disservizi del sistema telematico-informatico autorizza sin d'ora il CTU a rendere il giuramento in forma tradizionale cartacea innanzi al Funzionario di Cancelleria abilitato a riceverlo ed attribuirgli pubblica fede;
d) fissa per il prosieguo l'udienza del 12 gennaio 2024 per la verifica dell'accettazione e del giuramento del CTU ed i provvedimenti ordinatori, disponendo che si svolga con modalità telematico cartolare ex art. 127ter cpc ed assegnando il termine del 12 gennaio 2024 ore 23,59 per il deposito di note di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che pertanto non avrà luogo;
e) riserva all'esito della CTU di valutare le ulteriori richieste istruttorie;
]
Il primo dato obbiettivo che emerge dalla CTU, è il silenzio documentale sul decorso post operatorio successivo al by pass femoro popliteo;
silenzio rilevato dallo stesso Consulente:
[ - 2005 (ricovero Policlinico Gemelli) si parla di “fistola cutanea arto inferiore”; - nel 2007 (RMN) presenza di fenomeni osteocondritici a carico del ginocchio destro.
Da questa data e sino al maggio 2017 esiste un silenzio assoluto. Neanche l'anamnesi ci aiuta a capire cosa sia successo durante questi anni. Ci appare probabile quindi che il abbia Pt_1
convissuto con la fistola e con fenomeni osteocondritici del ginocchio. Nel 2017 esegue visita chirurgica vascolare con doppler dove si legge “il flusso sull'asse tibio-peroniero è ridotto e demodulato” e by-pass femoro-popliteo pervio. Seguono altre visite di chirurgia vascolare con esecuzione di esami strumentali sino ad arrivare all'intervento di endoprotesi ginocchio dx nel 2018.
Poi altro silenzio sino al 2022 quando dopo varie visite specialistiche e esami strumentali (doppler e angioTC) viene eseguito intervento di amputazione dell'arto inferiore destro. Come si evince quindi dagli atti presentati in atti esistono numerose lacune storiche per poter ricostruire la storia clinica del soggetto in esame.] CTU mèdica.
Il CTU ritiene che l'amputazione della gamba sia conseguenza del trauma subito nell'incidente stradale ma non prevedibile ne ipotizzabile:
[Dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione medica presente in atti ritengo che l'amputazione dell'arto inferiore possa ritenersi conseguenza del trauma ma certamente non
13 prevedibile e non ipotizzabile.] CTU medica.
Tuttavia i segni obbiettivi della degenerazione necrotica del distretto anatomico a valle del by pass lo stesso Consulente riconosce essersi assai probabilmente manifestati in epoca piuttosto precoce:
[ 2005 (ricovero Policlinico Gemelli) si parla di “fistola cutanea arto inferiore”; - nel 2007 (RMN) presenza di fenomeni osteocondritici a carico del ginocchio destro.
Da questa data e sino al maggio 2017 esiste un silenzio assoluto. Neanche l'anamnesi ci aiuta a capire cosa sia successo durante questi anni. Ci appare probabile quindi che il abbia Pt_1
convissuto con la fistola e con fenomeni osteocondritici del ginocchio…..]
La fistola tibiale è tuttavia un segno obbiettivo e preoccupante della sofferenza patita da tessuti e distretto anatomico tutto posto a valle del by pass femoro polpliteo e, pertanto, con la sua comparsa l'evoluzione nefasta in necrosi e successiva gangrena non era più un evento imprevedibile.
E'doveroso così individuare il momento critico dell'intera vicenda che ha dolorosamente colpito il sig. proprio nella comparsa della fistola tibiale e, ancor meglio, dei segni e sintomi che Parte_1
debbono averla preceduta, tanto più in considerazione della parallela e contestuale insorgenza di un deficit di irrorazione della regione tibio-peroneale:
[Nel 2017 esegue visita chirurgica vascolare con doppler dove si legge “il flusso sull'asse tibio- peroniero è ridotto e demodulato” e by-pass femoro-popliteo pervio. Seguono altre visite di chirurgia vascolare con esecuzione di esami strumentali sino ad arrivare all'intervento di endoprotesi ginocchio dx nel 2018. Poi altro silenzio sino al 2022 quando dopo varie visite specialistiche e esami strumentali (doppler e angioTC) viene eseguito intervento di amputazione dell'arto inferiore destro.
Come si evince quindi dagli atti presentati in atti esistono numerose lacune storiche per poter ricostruire la storia clinica del soggetto in esame.] CTU mèdica.
Nel 2017 viene così contestualmente riscontrata la presenza della fistole tibiale e la riduzione della irrorazione sanguigna del distretto anatomico di competenza, onde la prima si appalesava come la manifestazione esteriore degli effetti prodotti e producendi dalla seconda.
14 Evidente così il deficit che contrassegnò la fase post operatoria ove l'attore non ha dimostrato di aver avuto la cura e la diligenza necessaria per la prevenzione delle infezioni che del tutto verosimilmente hanno determinato la necrosi dell'arto e la conseguente necessità di ricorrere alla amputazione.
Oltre alla visita clinica, l'esame diagnostico principale utilizzato per monitorare il bypass è l'ecocolordoppler vascolare. Si tratta di un esame non invasivo che permette di valutare il flusso sanguigno all'interno del bypass e identificare precocemente eventuali restringimenti (stenosi) o occlusioni, permettendo un intervento tempestivo.
Il chirurgo vascolare o il cardiologo di riferimento possono personalizzare il piano di follow-up in base alle specifiche condizioni del paziente, alla presenza di fattori di rischio (come diabete, fumo, colesterolo alto) e all'andamento clinico post-operatorio. È così essenziale seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal proprio team medico.
Un programma di controlli scrupoloso e regolare è certamente fondamentale, non solo per monitorare la funzionalità del bypass, ma anche per prevenire e gestire precocemente complicanze gravi come le infezioni e la gangrena, migliorando significativamente le probabilità di successo a lungo termine.
La gangrena (necrosi dei tessuti) si sviluppa a causa di un insufficiente apporto di sangue (ischemia critica). Sebbene l'intervento di bypass ripristini inizialmente il flusso, il follow-up ha lo scopo di assicurare che il flusso rimanga adeguato nel tempo.
L'ecocolordoppler eseguito durante i controlli periodici ( come pure rilevato dal CTU) permette di identificare restringimenti (stenosi) nel bypass prima che diventino critici.
Intervenendo tempestivamente con procedure minimamente invasive (come l'angioplastica) o, al limite, con un nuovo intervento chirurgico, si può evitare che l'arto torni in una condizione di ischemia grave, prevenendo così lo sviluppo di gangrena.
Durante le visite i medici si assicurano che il paziente assuma correttamente farmaci antiaggreganti (es. aspirina) o anticoagulanti, che sono essenziali per mantenere il bypass "aperto" e funzionante.
Le infezioni, in particolare quelle della ferita chirurgica o, peggio, quelle a carico del materiale protesico (se utilizzato), sono complicanze serie che richiedono un'attenzione immediata.
Durante le visite di controllo, il personale medico ispeziona attentamente le cicatrici chirurgiche, e così segni precoci di infezione (arrossamento, gonfiore, calore, secrezioni anomale) possono essere colti immediatamente.
Una diagnosi precoce di infezione permette di iniziare subito la terapia antibiotica mirata, spesso prima che l'infezione si diffonda o che causi danni irreversibili ai tessuti circostanti o al bypass stesso.
Un'infezione trascurata può portare a setticemia o alla necessità di rimuovere il bypass infetto, il che aumenta esponenzialmente il rischio di amputazione o di gangrena.
Tutto questo evidenzia l'autoresponsabilità del paziente ai sensi dell'art. 1227 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così dispone: “1.- Se il fatto colposo del
15 creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
L'ordinaria diligenza si identifica nel mantenere l'interlocuzione con l'equipe chirurgica esecutrice del by pass femoro popliteo e con il cui il costituito Controparte_7 Controparte_8 ai sensi della ls 833/78 aveva affidato le sorti del sig. ; in tal senso non consta alcun Parte_1 interessamento del secondo, cui non sarebbe potuto sfuggire secondo l'id quod plerumque accidit la condizione personale del proprio paziente per il quale, come per qualsiasi altro paziente, Parte_1
l'assoggettamento a by pass femoro popliteo a seguito di un grave incidente stradale non ha costituito, né avrebbe potuto costituire, esperienza routinaria quanto, piuttosto, evento di rottura della quotidianità.
Non è pertanto pensabile che il Medico Curante del sig. , presa conoscenza dell'evento Parte_1 da cui era rimasto attinto il paziente, si fosse disinteressato del follow up alla cui scrupolosa e puntuale attuazione era legata la speranza di impedire l'insorgenza di processi flogistici e settici che avrebbero potuto gettare le premesse per la gangrena e la successiva ineludibile amputazione della gamba;
un evento forse non prevedibile dalla equipe chirurgica che aveva eseguito il by pass femoro popliteo, ma che lo diventa ogni qualvolta sia abbassata la guardia rispetto ai rischi di ogni evoluzione infettiva delle ferite chirurgiche,
Trovano così risposte le perplessità maniifestate dal CTU:
[Esaminando la documentazione in nostro possesso si evidenzia che il primo esame doppler eseguito dall'attore è nel giugno 2017 (manca documentazione di controlli precedenti) e secondo il medico che ha eseguito l'esame il by-pass risultava pervio con demodulazione del flusso ovvero un rallentamento del flusso ematico, quindi già c'era una minore irrorazione dei tessuti a valle del by pass. È ipotizzabile che ci sia stata una parte di negligenza nel controllo periodico da parte dell'attore visti i tantissimi anni trascorsi. Ora ipotizziamo che l'attore avesse eseguito un controllo del by-pass alcuni anni prima e ci si fosse trovati di fronte ad una demodulazione del flusso. In questo caso la terapia medica sarebbe stata cambiata come dosaggio o sarebbe stata sostituita. Sarebbe stato proposto un intervento di disostruzione? Ma il risultato quale sarebbe stato? Ipotizzare una negligenza dell'attore nell'omessa sostituzione è impossibile in quando non è l'attore che stabilisce se sostituire il by-pass. E poi il by pass non è sostituibile, come una pila, ma eventualmente disostruito, se possibile, parliamo di rami arteriosi di piccolo calibro. ]
In conclusione il CTU sembra voler affermare che l'evoluzione nefasta sarebbe stata comunque inevitabile, ma ciò contraddice con la esclusione della prevedibilità che aveva egli stesso poco prima
16 formulato:
[Dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione medica presente in atti ritengo che l'amputazione dell'arto inferiore possa ritenersi conseguenza del trauma ma certamente non prevedibile e non ipotizzabile.] CTU medica.
Uno stesso evento pare difficile che sia al contempo imprevedibile ex ante ma inevitabile alla prima avvisaglia manifestata.
III.- In conclusione l'evento sembra etiologicamente riconducibile ad una serie causale autonoma sopravvenuta e costituita dall'omissione dei follow up necessari secondo la miglior scienza ed esperienza nelle scadenze e con la tempistica da questa indicate (cd silenzio documentale nell'elaborato del CTU, cd silenzio assertivo secondo il codice di procedura civile), e dalla apparente assenza di un controllo vigile ed attivo da parte del Medico di Fiducia del sig. , che al Parte_1
rispetto delle prime avesse condotto il paziente.
In tal modo si recupera nell'area della logica l'attributo di imprevedibilità dell'evento ex ante, assiomatica nell'elaborato peritale, c che appare invece compatibile con l'insorgenza di una serie causale autonoma che la renda solo successivamente prevedibile ( coerentemente con l'assioma della sua imprevedibilità iniziale ) ed evitabile in tempo utile e che, nel caso di specie, è stata obliterata.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
V.- Il dramma umano vissuto dal sig. giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta la domanda di;
Parte_1
c) compensa per intero le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
17 Così deciso in Monopoli in data 30 novembre 2025;
18
Il giudice dott.BE MU 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
BE MU , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 01 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1605 dell'anno 2025
T R A
( ) elettivamente domiciliato in Taranto alla Via San Roberto Parte_1 C.F._1
Bellarmino 18, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Lo Franco dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Attore
C O N T R O
in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con sede legale in Controparte_1
LI TO (TV), alla Via Marocchesa n. 14 (Partita Iva , elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Lecce alla Via G. Oberdan n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Conte (Cod.
Fiscale che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
C.F._2
Convenuto
(c.f. ) residente in [...]n. 20 a Crispiano (Ta); Controparte_2 C.F._3
Convenuta contumace
Ove all'udienza del 28 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 1 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt.
189 e 281quiquies cpc come novellati dal DLvo 149/22 e la causa era riservata ex lege per la decisione.
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. evocava innanzi al Tribunale di Taranto Parte_1
la e la sig.ra rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 [nel merito, accertato che il nuovo evento dannoso lamentato dal è diretta conseguenza del Pt_1
sinistro del 29.05.2004, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire l'attore dell'85% di tutti i nuovi danni patiti e patendi (danno patrimoniale – lucro cessante e danno emergente – e danni non patrimoniali – biologico/morale) nella misura che verrà provata e quantificata in corso di causa.
In via preliminare, considerato anche lo stato di bisogno del che già collocato in cassa Pt_1
integrazione, dovrà far fronte a breve a cospicue spese proprio per curarsi e, in particolare, per farsi impiantare la protesi, si chiede ai sensi dell'art. 147 del codice della assicurazioni private o, in subordine, ai sensi della L 21/02/2906 n. 102, l'attribuzione di una somma ritenuta congrua da imputarsi nella liquidazione definitiva. Vittoria di spese di lite da distrasi in favore del sottoscritto procuratore distrattario.]
Così argomentava le proprie richieste l'attore : Parte_1
[1) che in data 29.5.2004 intorno alle ore 14,30 il , alla guida della propria motocicletta Tg. Pt_1
BD01127, percorreva la Via E. Fieramosca in Crispiano allorquando questa veniva violentemente collisa dalla vettura BF148AM di proprietà di;
2) che, in conseguenza di detta Controparte_2
collisione, il centauro rovinando al suolo veniva investito dalla vettura, riportando gravissime lesioni ed in particolare un trauma da schiacciamento che provocava la “lussazione del ginocchio destro con sezione dell'arteria e della vena poplitea di destra”; 3) che quindi il era costretto a Pt_1
sottoporsi a diversi interventi chirurgici ed in particolare anche a quello di rivascolarizzazione dell'arteria e vena poplitea destra;
4) che con atto di citazione del 26.10.2007 il conveniva Pt_1
innanzi al Tribunale di Taranto ed il suo assicuratore onde Controparte_2 Controparte_3
sentirli condannare all'integrale risarcimento dei danni patiti;
5) che con sentenza del 10.11.2011 n.
2190, passata in giudicato, il Tribunale di Taranto condannava le parti convenute al risarcimento dei danni subiti nella sola misura percentuale dell'85% ravvisandosi una minima responsabilità concorsuale del nella produzione dell'evento; 6) che, per quel che rileva nel presente Pt_1
giudizio, le lesioni che hanno determinato il diritto al risarcimento, accertate nella misura del 32% di IP, sono così descritte nella sentenza de qua: “notevole limitazione funzionale a carico del ginocchio, della caviglia e del piede destro, con anchilosi della prima ed un atteggiamento in
5 “equinismo” del secondo” quale diretta conseguenza della “ lussazione ginocchio destra e sezione del'arteria e della vena poplitea destra” (di cui alla diagnosi di dimissione ospedaliera) e della
“frattura ginocchio dx e vasta FLC regione peritibiale dx” di cui al certificato di P.S.; 7) che il
Tribunale, pur riconoscendo una incidenza lieve sulla capacità lavorativa del , operaio alle Pt_1
acciaierie di Taranto, nulla comunque liquidava a titolo di lucro cessante;
8) che il 25.7.2018 il si sottoponeva ad intervento di artroprotesi ginocchio destro, presso l'Istituto Ortopedico Pt_1
Rizzoli di Bologna, necessitato dalla ingravescenza dell'artrosi post – traumatica del predetto complesso articolare;
9) che nel luglio del 2022 la tibia distale destra del , già interessata Pt_1
dal trauma da schiacciamento di cui al sinistro in oggetto, sviluppava una gangrena ischemica talmente grave da impedire una nuova vascolarizzazione dell'arto inferiore destro compromessa dall'occlusione del By pass femoro-poploiteo già impiantato: per tale motivo è stato costretto ad intervento di amputazione transfemorale a destra che veniva eseguito con urgenza in data 2.8.2022 presso il centro di eccellenza Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per poi essere dimesso il
18.8.2022 e trasferito al reparto di lungodegenza della ove è stato Controparte_4 Per_1
ricoverato sino all'1.9.2022; 10) che, successivamente, il ha dovuto sottoporsi a lunghi e Pt_1
dolorosi cicli fisioterapici, durante il ricovero presso la struttura Villa Bianca di Martina Franca dal
2.9.2022 al 13.10.2022; 11) che attualmente il deambula con l'ausilio di carrozzina in Pt_1
quanto è in attesa che gli venga consegnata la protesi con costo a suo carico pari ad E 4.282,27, come da preventivo allegato. Detto costo è destinato ad essere ripetuto più volte considerato CP_5
il fisilogico logoramento del mezzo protesico e la lunga spettativa di vita del;
12) che, Pt_1
peraltro, una volta che verrà confezionata la protesi l'attore sarà costretto, sempre a sue spese (si veda comunicazione ASL Taranto del 14.12.2022) a ricoverarsi per un mese presso il Centro Protesi
Inail di Vigorso di Budrio per consentire il trattamento di preparazione e di addestramento all'uso della protesi stessa. Il costo preventivato dall' ammonta ad E 6.478,34; 13) che il è CP_5 Pt_1
munito di patente di guida e utilizza la propria vettura per spostamenti anche brevi: per rendere però compatibile la vettura alla nuova disabilità ha dovuto apportare delle modifiche il cui costo è documentato in E 1.500,00 (si veda fattura allegata della PDF srl): del tutto ovvio che tale costo è destinato a ripetersi per ogni vettura che dovrà acquistare, peraltro con una certa frequenza
6 considerato l'uso intensivo che ne fa un soggetto che ha difficoltà a deambulare autonomamente;
14) che il è attualmente dipendente delle acciaierie di Taranto, nella qualità di operaio, Pt_1
ancorchè in cassa integrazione dal 2018: è palese che l'amputazione dell'arto lo ha reso inidoneo a qualsiasi mansione di operaio e al contempo, considerata la grave crisi dell'impresa datoriale e la scarsa scolarità del dipendente (licenza media inferiore) la “ricollocazione” appare una chimera.
Presumibile, comunque, nel caso di ricollocazione lavorativa, stante la ridotta efficienza fisica, una diminuzione della retribuzione in ragione della impossibilità di svolgere mansioni gravose che godono di indennità specifiche (ad es. lavoro notturno) e che spesso implicano la possibilità di svolgere ore lavorative straordinarie;
15) che quindi, come del tutto comprensibile, la nuova condizione ha gettato nel più completo sconforto l'odierno attore tanto da venire afflitto da una sindrome depressiva;
16) che inevasa è rimasta la rituale richiesta risarcitoria, del 5.11.2022 inoltrata alle , compagnia che ha incorporato per fusione, giusta autorizzazione Controparte_1
dell' (provvedimento dell'11.6.2009 n.2705 in allegato) finalizzata ad ottenere il ristoro di CP_6
tutti danni afferenti l'amputazione dell'arto: invero, detta compagnia, non si è peritata neppure di un riscontro, nonostante alla richiesta sia stata allegata la sentenza de qua con attestazione di passaggio in giudicato e certificazione comprovante il nesso tra il nuovo evento dannoso ed il sinistro;
17) che, infatti, non vi è dubbio alcuno circa l'esistenza del nesso di causalità diretto tra il trauma da schiacciamento avvenuto nel 2004 e l'amputazione trans-femorale del 2022 (come, peraltro, evidenziato nella relazione del 18.8.2022 a firma dal Prof. che Persona_2
ebbe ad eseguire l'intervento chirurgico); 18) che, altresì, non può mettersi in dubbio come l'amputazione dell'arto rappresenti non un semplice aggravamento del danno già accertato in sentenza ma un fatto nuovo, certamente non previsto e non prevedibile, se non dal mese di luglio del
2022, che ha portato dall'indebolimento del distretto articolare afferente la gamba destra, alla sua completa perdita: ergo, così come più volte ha precisato la Suprema Corte, trattandosi di lesione nuova (perdita irreversibile dell'arto) il suo verificarsi esclude la prescrizione del diritto risarcitorio
(Cass. 7139/2013 riguardante il caso della perdita totale del visus subentrata al suo indebolimento;
Cass. 236/2008 riguardante proprio l'amputazione della gamba necessitate dalle complicanze di una frattura) non potendosi “porre a carico del soggetto danneggiato una sorta di consapevolezza dei
7 pregiudizi che non consistano in meri e prevedibili aggravamenti”; 19) che, peraltro, le lesioni si sono stabilizzate residuando in gravi postumi permamenti, come da relazione del Dr. L. Vitale che si produce.]
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
[IN VIA PREGIUDIZIALE, visto l'art.147 c.d.a., respingere la domanda di provvisionale, non sussistendone i presupposti di legge. IN VIA PRELIMINARE: 1) Dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge. 2) Dichiarare la nullità del libello introduttivo, per le ragioni di cui alla narrativa che precede, con ogni altra conseguenza di legge. NEL MERITO: 1) Dichiarare infondata, in fatto e diritto, la domanda dell'attore e, per l'effetto, rigettarla. 2) In subordine, dichiarare concorsuale nella misura del 15% la responsabilità dell'attore, nel verificarsi del sinistro, come accertata con Sentenza
n.2190/2011, emessa dal Tribunale di Taranto, tra le stesse parti, graduando in proporzione l'eventuale risarcimento dovuto. 3) Dichiarare, in parte, non dovute e, comunque, esagerate e sproporzionate le somme richieste, riducendole alla luce delle risultanze istruttorie. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.]
Co Così argomentava le proprie richieste processuali la : Controparte_1
[IN VIA PRELIMINARE, si eccepisce l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, stante il giudicato di cui alla Sentenza n. 2190 del 10.11.2011, emessa dall'On.le Tribunale di Taranto, in quanto il danno lamentato con il libello introduttivo se, come ritiene l'attore, fosse conseguenza causale diretta del sinistro stradale del 29.5.2004, di certo, costituisce, a tutto voler concedere, solo un aggravamento, prevedibile e già considerato, delle lesioni alla persona accertate nel primo giudizio.
In ogni caso, si eccepisce la prescrizione del diritto vantato, non trattandosi di un fatto nuovo, come preteso da controparte. Per tali ragioni, voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, con ogni altra conseguenza di legge. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, si rileva l'evidente nullità della domanda risarcitoria formulata dall'attore, per l'assoluta carenza dei presupposti richiesti dal Legislatore, che impone alle parti di esporre i fatti di causa con la massima chiarezza e precisione. Tale dovere, infatti, è espressamente sancito dagli artt. 125 e 163 c.p.c., in
8 cui il Legislatore ha stabilito che presupposto fondamentale del-l'atto introduttivo del giudizio è, anche, la dettagliata determinazione del quantum, sì che tale omissione comporta la nullità della stessa citazione, atteso che, altrimenti, non si consentirebbe, alle parti convenute, di poter esercitare appieno il loro diritto di difesa. Non si può non rilevare, infatti, la genericità ed indeterminatezza della domanda risarcitoria, in punto di quantum, dove l'attore, neppure si preoccupa di specificare quali sono le voci di danno pretese, omettendo, poi, addiruttura, del tutto, di quantificare economicamente la sua pretesa risarcitoria. Vero è, infatti, che il valore della domanda indicato dall'attore come “indeterminabile”, tale è solo perché il Sig. ha volontariamente omesso del Pt_1
tutto di specificare le voci di danno richieste ed a quantificarle. Tale indeterminatezza, chiaramente, pregiudica i diritti di difesa della deducente Compagnia, come, ad esempio, quello di eccepire, se il caso, il limite nonchè di controdedurre, puntualmente, alle stime risarcitorie, voce per voce, evidenziando, ad esempio, i criteri corretti di quantificazione, senza limitarsi a generiche osservazioni. Tale irrituale modus operandi non consente a di spiegare Controparte_1
compiutamente il diritto di difesa, così dovendo trovare applicazione il principio nomofilattico, secondo cui: “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Cass. civ. Sez. III Sent., 21-11-2008, n. 27670). Non è il caso di aggiungere altro, per rendersi facilmente conto che la domanda introduttiva è stata formulata in evidente violazione delle normative vigenti e, quindi, è irrituale ed inammissibile. Rebus sic stantibus, voglia l'Ill.mo
Giudicante, visti gli artt. 163 e 164 c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
NEL MERITO, ove ne fosse consentito l'esame, si invita, l'attore, che ne ha l'onere, ex art. 2967
9 c.c., a dare rigorosa prova di quanto asserito nel suo libello introduttivo. La Suprema Corte, infatti, in innumerevoli pronunce, ha stabilito che “In tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo l'effettivo verificarsi dell'evento, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo” (Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1946; Cass. Civ., 10 ottobre 2003, n. 16831;
Cass. Civ., 20 marzo 2006, n. 6108; Cass. Civ., 20 aprile 2012, n. 6267, ecc. ecc.). Il Sig. Pt_1
deve dimostrare, in particolare, che le lesioni alla persona lamentate nel libello introduttivo
(espressamente indicate come un fatto nuovo) sono in diretto nesso causale con il sinistro stradale del 29.5.2004 e non, invece, conseguenza di negligenza (anche di terzi) e/o errori del successivo trattamento terapeutico delle lesioni originarie o, comunque, di eventi diversi ed ulteriori, rispetto al sinistro stradale suddetto. Da questo punto di vista, come sarà certamente verificato in sede processuale, con l'ammissione di CTU, che, se necessario e se l'attore avrà prima ottemperato al suo onere probatorio, s'invoca, dalla lettura dell'incartamento prodotto dall'attore emerge che la ragione dell'amputazione dell'arto destro inferiore, eseguita nell'agosto del 2022, va indicata nella
“gangrena ischemica da occlusione di by-pass femoro popliteo post-traumatico” (impiantato nel
2004, come indicato a pag. 6 della cartella clinica esibita da controparte). Ora, è noto che il by-pass femoro-popliteo sottoarticolari per il trattamento dell'ischemia critica ha una pervietà primaria a quattro anni e, dunque, ha necessità di monitoraggio e interventi di sostituzione, nel corso degli anni.
Le cause della relativa occlusione posso essere diverse, ad esempio, disidratazione del paziente, re- stenosi, impoverimento dei vasi periferici che accolgono il by-pass, etc. Insomma, tutte circostanze e situazioni, assolutamente prevedibili (poiché normali), che, da un lato, rendono evidente l'eccepita inammissibilità della domanda introduttiva e, dall'altro, in ogni caso, evidenziano, quantomeno, un comportamento negligente del Sig. che, in quasi vent'anni, non ha mai provveduto ad un Pt_1
intervento di sostituzione del by-pass impiantato all'epoca del sinistro (2004). La domanda risarcitoria del Sig. è, dunque, infondata e va rigettata, con ogni ulteriore conseguenza sulle Pt_1
10 spese di lite. Solo per scrupolo, si precisa che, nella denegata ipotesi in cui dall'istruttoria dovesse emergere l'effettivo nesso causale del fatto nuovo lamentato con il sinistro stradale del 29.5.2004, in ogni caso, andrà applicata la riduzione del 15%, a titolo di concorso di colpa dell'attore nel verificarsi del sinistro, così come accertato nel primo giudizio. Solo per completezza, pertanto, nel reiterare, ancora una volta, la più ferma opposizione a tutte le avverse pretese e nell'impugnare, espressamente e formalmente, tutta la documentazione ex adverso prodotta, si contesta il quantum, come già detto, in nessun modo determinato, neppure in maniera generica. Senza, dunque, voler invertire l'onere della prova, nell'impugnare e contestare ogni avversa pretesa e richiesta, in uno a tutta la documentazione prodotta, irrilevante e non idonea a supportare le avverse pretese, si rileva che l'attore ha richiesto, sia, il danno emergente, che il lucro cessante da compromessa capacità lavorativa, di cui, però, non ha dato alcuna prova, né, come detto, fornito ragioni giustificatrici, anche solo come mera allegazione. Di certo, nulla è dovuto a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, stante il giudicato di cui alla Sentenza emessa all'esito del primo giudizio, con cui è stata respinta tale richiesta (cfr. Sentenza, pagg.12-14). Non sono, infine, dovuti cumulativamente rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, né le altre voci risarcitorie ex adverso richieste. La richiesta di provvisionale, avanzata, andrà, poi, di certo, rigettata, in quanto, nella fattispecie, non sussistono i presupposti di legge. Ora, è principio acquisito dalla giurisprudenza di merito consolidata che la richiesta di provvisionale di cui all'art.147 C.A.P. ha natura cautelare e, pertanto, in virtù di quanto dispone l'art. 669-quaterdecies c.p.c., è assoggettata alla disciplina unificata di cui agli artt. 669-bis ss. c.p.c. È notorio, dunque, che la richiesta cautelare si fonda su due presupposti fondamentali, enucleabili dall'accertamento sommario delle ragioni e dei fondamenti dell'urgenza (in senso lato)
e, dunque, il fumus boni iuris ed il periculum in mora. L'art.147, co.1, C.d.A. ha qualificato tali presupposti, da un lato, con la sussistenza di gravi elementi di responsabilità (fumus boni iuris) e, dall'altro, con lo stato di bisogno (periculum in mora), causalmente connesso con il sinistro stradale. Tanto evidenziato, a prescindere dal primo requisito a cui afferisce il giudicato del primo giudizio, è indubbio che la richiesta di provvisionale, avanzata dal Sig. , è priva di qualsiasi Pt_1
ragione cautelare, di certo, sotto il profilo del periculum in mora. Il periculum in mora, infatti, deve
11 riguardare un'esigenza urgente, che giustifica la liquidazione anticipata di alcune somme da imputare sulla presumibile entità dei danni da quantificare, in Sentenza, definitivamente. Tale esigenza urgente deve esprimere un timore di un'evenienza (di natura patrimoniale), nelle more del giudizio, concreta, attuale e causalmente connessa al sinistro stradale, non affrontabile, con mezzi ordinari, da parte del danneggiato. Nella vicenda in esame, non solo, non sussiste il requisito di fatto
(stato di bisogno), in quanto l'attore percepisce un reddito essendo dipendente della Acciaierie di
Taranto, come dallo stesso indicato, ma, inoltre, non sussiste un nesso causale tra tale stato di bisogno (ove vero) ed il sinistro stradale per cui è causa, per le ragioni sopra evidenziate.]
La sig.ra non si costituiva. Controparte_2
Motivi della decisione
I.- Con ordinanza emessa in data 18 dicembre 2023 il Tribunale disponeva:
[Che nella controversia assume ruolo preminente la consulenza medica, peraltro richiesta da ambo le parti;
che i mezzi di prova orale appaiono scarsamente utili ed in ogni caso valutabili solo all'esito della consulenza che meglio potrà evidenziarne l'ammissibilità e rilevanza;
p.q.m.
a) visti ed applicati gli artt. 61 e 191 cpc dispone procedersi a CTU e, per l'effetto, nomina il dott. Per_3
b) formula sin d'ora i seguenti quesiti: 1) dopo aver visitato il periziando ed esaminato la
[...]
documentazione prodotta dalle parti, dica il CTU se l'amputazione dell'arto inferiore possa ritenersi quale conseguenza prevedibile ed ipotizzabile dell'incidente verificatosi il 29 maggio 2004; 2) dica il CTU se tale prognosi era possibile secondo la miglior scienza ed esperienza quando il CTU del procedimento n. 6702/2007 r.g.Trib.Taranto estese la propria relazione medico-legale; 3) dica il
CTU se nel valutare i postumi il CTU del processo n. 6702/2007 abbia o meno tenuto conto della possibile evoluzione in gangrena;
4) in caso di risposte affermative ai quesiti che precedono, quantifichi il CTU il danno alla persona sofferto dall'attore, distinguendo tra invalidità totale permanente, invalidità totale temporanea, invalidità parziale temporanea, riduzione della capacità lavorativa;
c) autorizza il CTU a rendere il giuramento in forma telematico-cartolare con la seguente formula: “Al giudice del procedimento n.1605/2023 r.g.Tribunale di Taranto;
giuro di adempiere bene e fedelmente le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”; in caso
12 di disservizi del sistema telematico-informatico autorizza sin d'ora il CTU a rendere il giuramento in forma tradizionale cartacea innanzi al Funzionario di Cancelleria abilitato a riceverlo ed attribuirgli pubblica fede;
d) fissa per il prosieguo l'udienza del 12 gennaio 2024 per la verifica dell'accettazione e del giuramento del CTU ed i provvedimenti ordinatori, disponendo che si svolga con modalità telematico cartolare ex art. 127ter cpc ed assegnando il termine del 12 gennaio 2024 ore 23,59 per il deposito di note di trattazione della udienza in sostituzione della comparizione personale che pertanto non avrà luogo;
e) riserva all'esito della CTU di valutare le ulteriori richieste istruttorie;
]
Il primo dato obbiettivo che emerge dalla CTU, è il silenzio documentale sul decorso post operatorio successivo al by pass femoro popliteo;
silenzio rilevato dallo stesso Consulente:
[ - 2005 (ricovero Policlinico Gemelli) si parla di “fistola cutanea arto inferiore”; - nel 2007 (RMN) presenza di fenomeni osteocondritici a carico del ginocchio destro.
Da questa data e sino al maggio 2017 esiste un silenzio assoluto. Neanche l'anamnesi ci aiuta a capire cosa sia successo durante questi anni. Ci appare probabile quindi che il abbia Pt_1
convissuto con la fistola e con fenomeni osteocondritici del ginocchio. Nel 2017 esegue visita chirurgica vascolare con doppler dove si legge “il flusso sull'asse tibio-peroniero è ridotto e demodulato” e by-pass femoro-popliteo pervio. Seguono altre visite di chirurgia vascolare con esecuzione di esami strumentali sino ad arrivare all'intervento di endoprotesi ginocchio dx nel 2018.
Poi altro silenzio sino al 2022 quando dopo varie visite specialistiche e esami strumentali (doppler e angioTC) viene eseguito intervento di amputazione dell'arto inferiore destro. Come si evince quindi dagli atti presentati in atti esistono numerose lacune storiche per poter ricostruire la storia clinica del soggetto in esame.] CTU mèdica.
Il CTU ritiene che l'amputazione della gamba sia conseguenza del trauma subito nell'incidente stradale ma non prevedibile ne ipotizzabile:
[Dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione medica presente in atti ritengo che l'amputazione dell'arto inferiore possa ritenersi conseguenza del trauma ma certamente non
13 prevedibile e non ipotizzabile.] CTU medica.
Tuttavia i segni obbiettivi della degenerazione necrotica del distretto anatomico a valle del by pass lo stesso Consulente riconosce essersi assai probabilmente manifestati in epoca piuttosto precoce:
[ 2005 (ricovero Policlinico Gemelli) si parla di “fistola cutanea arto inferiore”; - nel 2007 (RMN) presenza di fenomeni osteocondritici a carico del ginocchio destro.
Da questa data e sino al maggio 2017 esiste un silenzio assoluto. Neanche l'anamnesi ci aiuta a capire cosa sia successo durante questi anni. Ci appare probabile quindi che il abbia Pt_1
convissuto con la fistola e con fenomeni osteocondritici del ginocchio…..]
La fistola tibiale è tuttavia un segno obbiettivo e preoccupante della sofferenza patita da tessuti e distretto anatomico tutto posto a valle del by pass femoro polpliteo e, pertanto, con la sua comparsa l'evoluzione nefasta in necrosi e successiva gangrena non era più un evento imprevedibile.
E'doveroso così individuare il momento critico dell'intera vicenda che ha dolorosamente colpito il sig. proprio nella comparsa della fistola tibiale e, ancor meglio, dei segni e sintomi che Parte_1
debbono averla preceduta, tanto più in considerazione della parallela e contestuale insorgenza di un deficit di irrorazione della regione tibio-peroneale:
[Nel 2017 esegue visita chirurgica vascolare con doppler dove si legge “il flusso sull'asse tibio- peroniero è ridotto e demodulato” e by-pass femoro-popliteo pervio. Seguono altre visite di chirurgia vascolare con esecuzione di esami strumentali sino ad arrivare all'intervento di endoprotesi ginocchio dx nel 2018. Poi altro silenzio sino al 2022 quando dopo varie visite specialistiche e esami strumentali (doppler e angioTC) viene eseguito intervento di amputazione dell'arto inferiore destro.
Come si evince quindi dagli atti presentati in atti esistono numerose lacune storiche per poter ricostruire la storia clinica del soggetto in esame.] CTU mèdica.
Nel 2017 viene così contestualmente riscontrata la presenza della fistole tibiale e la riduzione della irrorazione sanguigna del distretto anatomico di competenza, onde la prima si appalesava come la manifestazione esteriore degli effetti prodotti e producendi dalla seconda.
14 Evidente così il deficit che contrassegnò la fase post operatoria ove l'attore non ha dimostrato di aver avuto la cura e la diligenza necessaria per la prevenzione delle infezioni che del tutto verosimilmente hanno determinato la necrosi dell'arto e la conseguente necessità di ricorrere alla amputazione.
Oltre alla visita clinica, l'esame diagnostico principale utilizzato per monitorare il bypass è l'ecocolordoppler vascolare. Si tratta di un esame non invasivo che permette di valutare il flusso sanguigno all'interno del bypass e identificare precocemente eventuali restringimenti (stenosi) o occlusioni, permettendo un intervento tempestivo.
Il chirurgo vascolare o il cardiologo di riferimento possono personalizzare il piano di follow-up in base alle specifiche condizioni del paziente, alla presenza di fattori di rischio (come diabete, fumo, colesterolo alto) e all'andamento clinico post-operatorio. È così essenziale seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal proprio team medico.
Un programma di controlli scrupoloso e regolare è certamente fondamentale, non solo per monitorare la funzionalità del bypass, ma anche per prevenire e gestire precocemente complicanze gravi come le infezioni e la gangrena, migliorando significativamente le probabilità di successo a lungo termine.
La gangrena (necrosi dei tessuti) si sviluppa a causa di un insufficiente apporto di sangue (ischemia critica). Sebbene l'intervento di bypass ripristini inizialmente il flusso, il follow-up ha lo scopo di assicurare che il flusso rimanga adeguato nel tempo.
L'ecocolordoppler eseguito durante i controlli periodici ( come pure rilevato dal CTU) permette di identificare restringimenti (stenosi) nel bypass prima che diventino critici.
Intervenendo tempestivamente con procedure minimamente invasive (come l'angioplastica) o, al limite, con un nuovo intervento chirurgico, si può evitare che l'arto torni in una condizione di ischemia grave, prevenendo così lo sviluppo di gangrena.
Durante le visite i medici si assicurano che il paziente assuma correttamente farmaci antiaggreganti (es. aspirina) o anticoagulanti, che sono essenziali per mantenere il bypass "aperto" e funzionante.
Le infezioni, in particolare quelle della ferita chirurgica o, peggio, quelle a carico del materiale protesico (se utilizzato), sono complicanze serie che richiedono un'attenzione immediata.
Durante le visite di controllo, il personale medico ispeziona attentamente le cicatrici chirurgiche, e così segni precoci di infezione (arrossamento, gonfiore, calore, secrezioni anomale) possono essere colti immediatamente.
Una diagnosi precoce di infezione permette di iniziare subito la terapia antibiotica mirata, spesso prima che l'infezione si diffonda o che causi danni irreversibili ai tessuti circostanti o al bypass stesso.
Un'infezione trascurata può portare a setticemia o alla necessità di rimuovere il bypass infetto, il che aumenta esponenzialmente il rischio di amputazione o di gangrena.
Tutto questo evidenzia l'autoresponsabilità del paziente ai sensi dell'art. 1227 del codice civile che, sotto la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore”, così dispone: “1.- Se il fatto colposo del
15 creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.- Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
L'ordinaria diligenza si identifica nel mantenere l'interlocuzione con l'equipe chirurgica esecutrice del by pass femoro popliteo e con il cui il costituito Controparte_7 Controparte_8 ai sensi della ls 833/78 aveva affidato le sorti del sig. ; in tal senso non consta alcun Parte_1 interessamento del secondo, cui non sarebbe potuto sfuggire secondo l'id quod plerumque accidit la condizione personale del proprio paziente per il quale, come per qualsiasi altro paziente, Parte_1
l'assoggettamento a by pass femoro popliteo a seguito di un grave incidente stradale non ha costituito, né avrebbe potuto costituire, esperienza routinaria quanto, piuttosto, evento di rottura della quotidianità.
Non è pertanto pensabile che il Medico Curante del sig. , presa conoscenza dell'evento Parte_1 da cui era rimasto attinto il paziente, si fosse disinteressato del follow up alla cui scrupolosa e puntuale attuazione era legata la speranza di impedire l'insorgenza di processi flogistici e settici che avrebbero potuto gettare le premesse per la gangrena e la successiva ineludibile amputazione della gamba;
un evento forse non prevedibile dalla equipe chirurgica che aveva eseguito il by pass femoro popliteo, ma che lo diventa ogni qualvolta sia abbassata la guardia rispetto ai rischi di ogni evoluzione infettiva delle ferite chirurgiche,
Trovano così risposte le perplessità maniifestate dal CTU:
[Esaminando la documentazione in nostro possesso si evidenzia che il primo esame doppler eseguito dall'attore è nel giugno 2017 (manca documentazione di controlli precedenti) e secondo il medico che ha eseguito l'esame il by-pass risultava pervio con demodulazione del flusso ovvero un rallentamento del flusso ematico, quindi già c'era una minore irrorazione dei tessuti a valle del by pass. È ipotizzabile che ci sia stata una parte di negligenza nel controllo periodico da parte dell'attore visti i tantissimi anni trascorsi. Ora ipotizziamo che l'attore avesse eseguito un controllo del by-pass alcuni anni prima e ci si fosse trovati di fronte ad una demodulazione del flusso. In questo caso la terapia medica sarebbe stata cambiata come dosaggio o sarebbe stata sostituita. Sarebbe stato proposto un intervento di disostruzione? Ma il risultato quale sarebbe stato? Ipotizzare una negligenza dell'attore nell'omessa sostituzione è impossibile in quando non è l'attore che stabilisce se sostituire il by-pass. E poi il by pass non è sostituibile, come una pila, ma eventualmente disostruito, se possibile, parliamo di rami arteriosi di piccolo calibro. ]
In conclusione il CTU sembra voler affermare che l'evoluzione nefasta sarebbe stata comunque inevitabile, ma ciò contraddice con la esclusione della prevedibilità che aveva egli stesso poco prima
16 formulato:
[Dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione medica presente in atti ritengo che l'amputazione dell'arto inferiore possa ritenersi conseguenza del trauma ma certamente non prevedibile e non ipotizzabile.] CTU medica.
Uno stesso evento pare difficile che sia al contempo imprevedibile ex ante ma inevitabile alla prima avvisaglia manifestata.
III.- In conclusione l'evento sembra etiologicamente riconducibile ad una serie causale autonoma sopravvenuta e costituita dall'omissione dei follow up necessari secondo la miglior scienza ed esperienza nelle scadenze e con la tempistica da questa indicate (cd silenzio documentale nell'elaborato del CTU, cd silenzio assertivo secondo il codice di procedura civile), e dalla apparente assenza di un controllo vigile ed attivo da parte del Medico di Fiducia del sig. , che al Parte_1
rispetto delle prime avesse condotto il paziente.
In tal modo si recupera nell'area della logica l'attributo di imprevedibilità dell'evento ex ante, assiomatica nell'elaborato peritale, c che appare invece compatibile con l'insorgenza di una serie causale autonoma che la renda solo successivamente prevedibile ( coerentemente con l'assioma della sua imprevedibilità iniziale ) ed evitabile in tempo utile e che, nel caso di specie, è stata obliterata.
IV.- La domanda attrice deve così essere rigettata.
V.- Il dramma umano vissuto dal sig. giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
b) rigetta la domanda di;
Parte_1
c) compensa per intero le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
17 Così deciso in Monopoli in data 30 novembre 2025;
18
Il giudice dott.BE MU 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3