CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, RE
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7071/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003631912000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042100978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042100978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003852165000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027569572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017541916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017541916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170000394618000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011006002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011006002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005721540000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013391700000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1,residente ad RI (cs) rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Difensore_1
, presso il cui Studio, sito in Mendicino (CS), Indirizzo_1 , é elettivamente domiciliato, ha proposto ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 034 2023 90036319 12/000 relativamente alla cartelle di pagamento pagamento 1)N.03420110042100978000, 2) N. 03420130003852165000, 3)
N.03420140027569572000, 4) N. 03420160017541916000,5) N.03420170000394618000, 6)N.03420180011006002000,
7) N. 03420200005721540000; 8) N. 03420210013391700000;9) N.03420220008671222000, tutte aventi ad oggetto tassa automobilistica, TARES, ICI e TASI.
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-ON, Agente della ON per la Provincia di
Cosenza.
Ha premesso , in punto di fatto, che le cartelle di pagamento 1) N. 03420110042100978000, 2) N.
03420130003852165000, 3) N. 03420140027569572000, aventi ad oggetto tassa automobilistica, sottese all'intimazione di pagamento impugnata unitamente alle predette cartelle, sono state già oggetto di impugnativa dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza - Sezione VI – proc. N.R.G. 109/2016, definita con sentenza N. 242/2021, pronunciata il 30.11.2020 e depositata il 12.01.2021, non impugnata, che ha accolto il ricorso dell'odierno ricorrente.
Per le ulteriori cartelle ha eccepito la omessa notifica delle stesse , la prescrizione del credito impositivo relativo ed il difetto di motivazione dell'atto .
Ha concluso perché venga dichiarata l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90036319 12/000, relativamente alle cartelle indicate , illegittima e/o inesistente e/o invalida e/o nulla ed, in ogni caso, priva di giuridica efficacia nonché i relativi atti presupposti .
L'Agenzia delle Entrate – ON si é regolarmente costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva , relativamente alla attività compiuta dagli enti impositori , con conseguente difetto di contraddittorio , non essendo stati chiamatati in giudizio questi ultimi .
Nel merito ha comunque contestato il ricorso e depositato gli atti relativi alla notifica delle cartelle e di atti di riscossione notificati e ritenuti interruttivi dei crediti cui alle cartelle medesime .
Ha concluso perché venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essa Agenzia delle Entrate
ON e, comunque, il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialemnete fondato e va accolto per quanto in appresso .
Deve preliminarmente dichiararsi la illegittimità della Intimazione di pagamento , per intervenuto precedente giudicato, la Sentenza N. 242/2021 di questa Corte , pronunciata il 30.11.2020 e depositata il 12.01.2021, non impugnata, con la quale vengono dichiarate non dovute le somme di cui alle cartelle 1) N.
03420110042100978000, 2) N.03420130003852165000, 3) N. 03420140027569572000.
Relativamente alle ulteriori cartelle di pagamento, ed esaminate le richieste delle parti, ritiene questa Corte che la questione dirimente è la prova della notifica delle cartelle sottese all'Intimazione di pagamento impugnata e degli atti ritenuti interruttivi dalla Agenzia.
Va esaminata , pertanto, la documentazione relativa, depositata dall'Agenzia delle Entrate ON .
4) la cartella n.03420160017541916000, Tassa auto € 5.668,04, è stata ritualmente notificata in data
16/09/2016 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto; la prescrizione risulta interrotta da
Intimazioni di pagamento notificate neggli atnni 2019, 2020 e 2021 e per ultimo la Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in dat 11/05/2023.
5) la cartella n.03420170000394618000, Tares € 95,07, è stata ritualmente notificata in data 30/05/2017 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto; la prescrizione viene interrotta da ulteriore
Intimazione di pagamento negli anni 2020 , 2021 , regolarmente notificate e per ultimo la Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in dat 11/05/2023.
6) la cartella n.03420180011006002000, Tassa Auto € 767,44, è stata ritualmente notificata in data
29/09/2018 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto ;la prescrizione viene interrotta da ulteriori Intimazione di pagamento negli anni 2020 , 2021 , regolarmente notificate e per ultimo la
Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023.
7) la cartella n.03420200005721540000, Ici € 1.758,29, è stata ritualmente notificata in data 12/01/2022 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto , la prescrizione risulta interrotta dalla
Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023.
8) la cartella n.03420210013391700000, Ici € 3.118,32, è stata ritualmente notificata in data 28/06/2022 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto ; la prescrizione risulta interrotta dalla
Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023.
9) la cartella n.03420220008671222000, Ici € 7.878,79, è stata ritualmente notificata in data 14/06/2022 personalmente al destinatario;
la prescrizione risulta interrotta dalla Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023. Le cartelle non sono state impugnate ne lo sono stati gli atti sopra indicati e ritenuti interruttivi .
Va pertanto rigettata la eccepita prescrizione di cui alle cartelle sottese all'Intimazione di pagamento .
Il termine prescrizionale dei tre anni ,ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge
28 febbraio 1983, n. 53 relativo alla tassa Automobilista , risulta pertanto osservato , attese le interruzione richiamate, cosi come risulta osservato il termine di cui all'art. 2948 c.c. , applicabile ai tributi locali .
La Intimazione di pagamento é debitamente e compiutamente motivata , risultando in essa indicate le cartelle di pagamento, la loro notifica i loro carichi impositivi , il numero dei ruoli e gli enti che lo hanno formato, gli importi dovuti a titolo di capitale, sanzioni ed interessi, requisiti tutti che comprovano la esauriente motivazione dell'atto impugnato .
Le spese di lite, attese le risultanze in ordine alle cartelle , precedentemente annullate dalla Sentenza di questa Corte emessa e depositata , possono compensasi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte annulla parzialmente l'Intimazione di pagamento impugnata relativamente alle sole cartelle n.03420110042100978000, n. 03420130003852165000 e n. 03420140027569572000.
Resta ferma e legittima per le ulteriori cartelle in essa portate, i cui crediti dichiara legittimamente esistenti .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, RE
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7071/2023 depositato il 29/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239003631912000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042100978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110042100978000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130003852165000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027569572000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017541916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017541916000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170000394618000 TARES 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011006002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011006002000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005721540000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013391700000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008671222000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1,residente ad RI (cs) rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Difensore_1
, presso il cui Studio, sito in Mendicino (CS), Indirizzo_1 , é elettivamente domiciliato, ha proposto ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 034 2023 90036319 12/000 relativamente alla cartelle di pagamento pagamento 1)N.03420110042100978000, 2) N. 03420130003852165000, 3)
N.03420140027569572000, 4) N. 03420160017541916000,5) N.03420170000394618000, 6)N.03420180011006002000,
7) N. 03420200005721540000; 8) N. 03420210013391700000;9) N.03420220008671222000, tutte aventi ad oggetto tassa automobilistica, TARES, ICI e TASI.
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-ON, Agente della ON per la Provincia di
Cosenza.
Ha premesso , in punto di fatto, che le cartelle di pagamento 1) N. 03420110042100978000, 2) N.
03420130003852165000, 3) N. 03420140027569572000, aventi ad oggetto tassa automobilistica, sottese all'intimazione di pagamento impugnata unitamente alle predette cartelle, sono state già oggetto di impugnativa dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza - Sezione VI – proc. N.R.G. 109/2016, definita con sentenza N. 242/2021, pronunciata il 30.11.2020 e depositata il 12.01.2021, non impugnata, che ha accolto il ricorso dell'odierno ricorrente.
Per le ulteriori cartelle ha eccepito la omessa notifica delle stesse , la prescrizione del credito impositivo relativo ed il difetto di motivazione dell'atto .
Ha concluso perché venga dichiarata l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90036319 12/000, relativamente alle cartelle indicate , illegittima e/o inesistente e/o invalida e/o nulla ed, in ogni caso, priva di giuridica efficacia nonché i relativi atti presupposti .
L'Agenzia delle Entrate – ON si é regolarmente costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva , relativamente alla attività compiuta dagli enti impositori , con conseguente difetto di contraddittorio , non essendo stati chiamatati in giudizio questi ultimi .
Nel merito ha comunque contestato il ricorso e depositato gli atti relativi alla notifica delle cartelle e di atti di riscossione notificati e ritenuti interruttivi dei crediti cui alle cartelle medesime .
Ha concluso perché venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva di essa Agenzia delle Entrate
ON e, comunque, il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialemnete fondato e va accolto per quanto in appresso .
Deve preliminarmente dichiararsi la illegittimità della Intimazione di pagamento , per intervenuto precedente giudicato, la Sentenza N. 242/2021 di questa Corte , pronunciata il 30.11.2020 e depositata il 12.01.2021, non impugnata, con la quale vengono dichiarate non dovute le somme di cui alle cartelle 1) N.
03420110042100978000, 2) N.03420130003852165000, 3) N. 03420140027569572000.
Relativamente alle ulteriori cartelle di pagamento, ed esaminate le richieste delle parti, ritiene questa Corte che la questione dirimente è la prova della notifica delle cartelle sottese all'Intimazione di pagamento impugnata e degli atti ritenuti interruttivi dalla Agenzia.
Va esaminata , pertanto, la documentazione relativa, depositata dall'Agenzia delle Entrate ON .
4) la cartella n.03420160017541916000, Tassa auto € 5.668,04, è stata ritualmente notificata in data
16/09/2016 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto; la prescrizione risulta interrotta da
Intimazioni di pagamento notificate neggli atnni 2019, 2020 e 2021 e per ultimo la Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in dat 11/05/2023.
5) la cartella n.03420170000394618000, Tares € 95,07, è stata ritualmente notificata in data 30/05/2017 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto; la prescrizione viene interrotta da ulteriore
Intimazione di pagamento negli anni 2020 , 2021 , regolarmente notificate e per ultimo la Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in dat 11/05/2023.
6) la cartella n.03420180011006002000, Tassa Auto € 767,44, è stata ritualmente notificata in data
29/09/2018 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto ;la prescrizione viene interrotta da ulteriori Intimazione di pagamento negli anni 2020 , 2021 , regolarmente notificate e per ultimo la
Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023.
7) la cartella n.03420200005721540000, Ici € 1.758,29, è stata ritualmente notificata in data 12/01/2022 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto , la prescrizione risulta interrotta dalla
Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023.
8) la cartella n.03420210013391700000, Ici € 3.118,32, è stata ritualmente notificata in data 28/06/2022 personalmente al destinatario, che ha firmato e ritirato l'atto ; la prescrizione risulta interrotta dalla
Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023.
9) la cartella n.03420220008671222000, Ici € 7.878,79, è stata ritualmente notificata in data 14/06/2022 personalmente al destinatario;
la prescrizione risulta interrotta dalla Comunicazione preventiva di ipoteca , notificata in data 11/05/2023. Le cartelle non sono state impugnate ne lo sono stati gli atti sopra indicati e ritenuti interruttivi .
Va pertanto rigettata la eccepita prescrizione di cui alle cartelle sottese all'Intimazione di pagamento .
Il termine prescrizionale dei tre anni ,ex 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge
28 febbraio 1983, n. 53 relativo alla tassa Automobilista , risulta pertanto osservato , attese le interruzione richiamate, cosi come risulta osservato il termine di cui all'art. 2948 c.c. , applicabile ai tributi locali .
La Intimazione di pagamento é debitamente e compiutamente motivata , risultando in essa indicate le cartelle di pagamento, la loro notifica i loro carichi impositivi , il numero dei ruoli e gli enti che lo hanno formato, gli importi dovuti a titolo di capitale, sanzioni ed interessi, requisiti tutti che comprovano la esauriente motivazione dell'atto impugnato .
Le spese di lite, attese le risultanze in ordine alle cartelle , precedentemente annullate dalla Sentenza di questa Corte emessa e depositata , possono compensasi tra le parti .
P.Q.M.
La Corte annulla parzialmente l'Intimazione di pagamento impugnata relativamente alle sole cartelle n.03420110042100978000, n. 03420130003852165000 e n. 03420140027569572000.
Resta ferma e legittima per le ulteriori cartelle in essa portate, i cui crediti dichiara legittimamente esistenti .
Compensa fra le parti le spese del giudizio .