Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 467
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Precedente giudicato

    La sentenza n. 242/2021 ha dichiarato non dovute le somme relative a specifiche cartelle, e tale decisione, non impugnata, rende illegittima l'intimazione di pagamento per tali cartelle.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle

    La Corte ha esaminato la documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto che le cartelle in questione siano state ritualmente notificate.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito impositivo

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione sia stata interrotta da successive intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di ipoteca, regolarmente notificate. Pertanto, i termini prescrizionali sono stati osservati.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia debitamente e compiutamente motivata, indicando le cartelle, la loro notifica, i carichi impositivi, gli enti che li hanno formati e gli importi dovuti.

  • Rigettato
    Mancanza di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate sia correttamente costituita e abbia contestato il ricorso nel merito, depositando gli atti relativi alla notifica delle cartelle e agli atti interruttivi dei crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 467
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 467
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo