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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13302/2020 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Emanuele Nardelli;
_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Costantino Pesce;
Controparte_1
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
il P.M. rassegnava le proprie conclusioni con nota del 21.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.10.2020 aveva premesso che: _1
1. in data 12.09.2008 aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Modugno e dalla loro unione erano nati, in data 10.07.2009, il figlio in data Per_1
09.11.2012, il figlio ed, in data 11.03.2017, il figlio;
Per_2 Per_3
2. il rapporto matrimoniale era diventato intollerabile a causa degli atteggiamenti di intolleranza del marito, spesso accompagnati da atti di violenza verbale anche in presenza dei figli, perpetrati nei confronti della moglie successivamente alla nascita del terzogenito;
3. da circa un anno il aveva abbandonato la casa coniugale, interrompendo _1 qualsiasi contatto con la moglie e i figli e non versando loro alcun sostentamento economico;
4. il marito era tornato una sola volta nella casa coniugale, introducendosi clandestinamente nella stessa al fine di recuperare i propri effetti personali;
5. la casa coniugale, sita in Grumo Appula alla S.P. Mellitto-Cassano, era di proprietà esclusiva della;
_1
6. la ricorrente era disoccupata mentre lui era un autotrasportatore;
domandava al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale dal marito con addebito a suo carico e disporsi l'affido esclusivo dei figli in suo favore ovvero, in via subordinata, l'affidamento condiviso con collocamento materno, l'assegnazione della casa coniugale, il contributo paterno al mantenimento dei figli pari a complessivi € 1.000,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT ed al 50%
1 delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento muliebre pari ad € 250,00 mensili, oltre agli assegni per il nucleo familiare.
Il si costituiva con comparsa di risposta depositata il 31.03.2021 ed aderiva alla _1 domanda di separazione, pur respingendo ogni accusa di addebito e precisando che il fallimento del matrimonio fosse riconducibile al comportamento tenuto dalla , la quale nel gennaio _1
2020, durante un litigio aveva aggredito fisicamente il marito costringendolo ad abbandonare la casa familiare.
Deduceva che era un autotrasportatore e che nel settembre 2019 aveva scoperto alcune chat sul telefono della moglie, dalle quali si evinceva che la intratteneva una relazione _1 extraconiugale.
Precisava di aver chiesto spiegazioni alla moglie e che costei aveva reagito con rabbia, motivo per cui da quel momento in poi si erano verificati numerosi litigi innescati dalla . _1
Puntualizzava di essere stato costretto ad abbandonare la casa coniugale, di essere stato ospitato a casa di amici e parenti e di aver trascorso la notte anche nella propria autovettura.
Riferiva che gli era stato precluso l'accesso alla casa coniugale poiché la moglie aveva sostituito le serrature di ingresso.
Adduceva di aver provveduto al pagamento delle rate del mutuo (cointestato) contratto per l'acquisto della casa coniugale, formalmente intestata alla moglie, pari a circa € 650,00 mensili. Asseriva di aver sempre provveduto al sostentamento dei figli, versando mensilmente € 500,00, e di di vedere e tenere con sé la prole allorquando concessogli dalla moglie. Riferiva che percepiva una retribuzione mensile di € 1.750,00, di essere gravato da una rata mensile di € 649,37 per il mutuo sulla casa coniugale, dall'esborso dell'assegno mensile pari ad € 500,00 versato in favore della moglie a titolo di mantenimento dei figli e di un'ulteriore rata mensile di € 200,00 relativa al finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.
Si opponeva alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento muliebre, attesa l'età lavorativa della stessa ed infine, domandava che fosse pronunciato l'addebito a carico della moglie, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale, che fosse regolamentato il diritto di visita paterno, che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli di € 170,00 mensili per ciascuno, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso. All'esito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 01.04.2021, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, con contestuale ordinanza autorizzava i coniugi a vivere separati, affidando i figli ad ambedue i genitori, con loro collocamento presso la madre, a cui assegnava la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita paterno;
poneva a carico del a decorrere da aprile 2021, un assegno mensile di € 700,00, di cui € 100 a titolo di _1 assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento degli figli (da intendersi 1/3 per ciascun figlio), oltre all'aggiornamento I.S.T.A.T ed al 60% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari. Depositate le memorie integrative (in cui la precisava che il marito si era allontanato _1 spontaneamente dalla casa coniugale nel settembre 2019 – ad eccezione di qualche sporadica occasione di riavvicinamento con moglie ed i figli, avvenuta tra il gennaio ed il maggio 2020 - e che nel giugno 2020 si era reso definitivamente irreperibile, bloccando l'utenza telefonica della moglie e del figlio invece, il formalizzava espressa domanda riconvenzionale di Per_1 _1 addebito e chiedeva confermarsi l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021, fatta eccezione per la sola riduzione nella misura del 50% della contribuzione alla spese straordinarie relative ai figli, con revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento muliebre) e quelle istruttorie, il G.I. con ordinanza del
23.05.2022 ammetteva le prove orali richieste dalle parti (interrogatori formali e prova testimoniale) e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 (il resistente nella propria memoria integrativa si è detto disponibile a confermare l'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei minori ed, allo stato, non si
2 ravvisa la ragione per cui si dovrebbe elidere il già scarno assegno di mantenimento della
, che non risulta essere percettrice di redditi, al contrario del (n.d.r. _1 _1
, che lavora, ha contratto un prestito per una nuova auto, ha ammesso di essere _1 proprietario di tre auto e ha da ultimo ritenuto di poter farsi carico di un canone locativo di 500,00,
a conferma della sua capacità reddituale;
al contempo, in ragione della maggiore capacità reddituale del resistente appare congrua la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
60% a carico del padre, il quale, seppur gravato dalla rata di mutuo di 650,00 mensili sulla casa coniugale, in ragione del mancato rispetto del regime di visita paterno determina un aggravio di spesa per la ricorrente), con compensazione delle spese di lite”. All'udienza del 16.10.2022 il dichiarava di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 _1 bis c.p.c. mentre la , pur dichiarandosi disponibile a definire bonariamente il giudizio, _1 precisava di non poter aderire alla citata proposta conciliativa, atteso il mancato versamento da parte del resistente degli assegni previsti dall'ordinanza presidenziale del 01.04.2021. Espletati gli interrogatori formali, con ricorso ai sensi dell'art. 156, comma VI c.c. depositato il
21.02.2023, la formulava istanza affinché il G.I. ordinasse al datore di lavoro del _1 il pagamento diretto in suo favore della somme dovute poiché egli a decorrere da giugno _1
2021 si era sottratto al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario, per una debitoria complessiva di € 14.512,73. Il G.I., attesa la mancata costituzione del sub-resistente ed in ragione delle risultanze documentali, con ordinanza del 20.10.2023 a conclusione del sub-procedimento N. 13302-1/2020 R.G. così provvedeva: “accoglie l'istanza ex articolo 156, comma VI c.c. proposta da _1 nei confronti di e, per l'effetto, ordina al Controparte_1 Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, con sede in San Marcellino (CE) alla via De Paola n. 8, se tenuto nei confronti di nato a Bari l'[...], a [...]_1 denaro, anche periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a _1
, nata a [...] in data [...], entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere da marzo
[...] 2023, la complessiva somma mensile di € 700,00 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat), di cui
€ 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, distraendola dallo stipendio o da altri emolumenti che la citata società è tenuta ad erogare al se e nella misura in cui sarà dovuta;
dichiara chiuso il presente _1 sub-procedimento, ponendo a carico di le relative spese processuali nella Controparte_1 misura che sarà liquidata all'esito del giudizio principale ancora in corso”. Espletate le prove testimoniali, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti (il resistente si riportava all'istanza di revoca/modifica dei mezzi istruttori del 07.10.2022 domandando di rimettere la causa sul ruolo e di ammettere i capitoli di prova n. 1,3,12,14 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte resistente;
di ammettere altresì i testi residui nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 e segg. c.p.c. per il periodo da gennaio 2018 ad ottobre 2020 relativi all'utenza della ricorrente e/o della società
Facebook Italia/Metaplatform; invece, il ricorrente si opponeva alle avverse richieste istruttorie), con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 21.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza formulata dal NC di ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 09.03.2022 (capitoli sub. 1, 3, 12, 14, esibizione ex art. 210 c.p.c.,) e di ampliamento a n. 5 testimoni di parte resistente da escutere, reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 (e finanche negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.) e già rigettata con ordinanza emessa dal G.I. il 23.05.2022, le cui motivazioni ampliamente articolate questo Collegio condivide integralmente, non ravvisandosi la
3 necessità di integrare ulteriormente l'assunzione dei mezzi istruttori, anche a fronte della già copiosa prova orale assunta e stante le chiare evidenze processuali.
2.- Nel merito, la domanda di separazione proposta dalla è fondata e merita _1 accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
E che nel caso di specie la convivenza tra la e il sia divenuta impossibile _1 _1 risulta non solo dalla circostanza che il convenuto non si sia opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente sia fallito, ma soprattutto perché entrambi i coniugi si sono allontanati da tempo.
3.- La separazione personale dei coniugi va pronunciata ma con rigetto delle reciproche istanze di addebito, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio (essendo rilevatesi sul punto irrilevanti sia le prove documentali sia gli interrogatori formali delle parti – che non hanno reso dichiarazioni contra se - sia le restanti prove orali).
3.1.- Va rammentato, in proposito, che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).
Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Nel caso in esame, le parti, sulle quali incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non hanno assolto al relativo onere, omettendo di fornire non solo la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costoro allegati sulla rottura del vincolo coniugale ma soprattutto la prova della fondatezza dei fatti allegati, ovvero da una parte che il marito avesse abbandonato la casa coniugale e, dall'altra che la _1 avesse posto in essere atti prevaricatori nei confronti del marito e avesse violato l'obbligo di fedeltà coniugale. Invero, in relazione all'abbandono della casa coniugale da parte del marito, asseritamente avvenuto nel settembre del 2019 (cfr. pag. 1 del ricorso per separazione), il sia nella memoria _1 difensiva del 01.04.2021 (cfr. pag. 4) sia in sede di interrogatorio formale ha negato detta circostanza.
Inoltre, la è caduta in contraddizione, atteso che dapprima nella sua memoria _1 integrativa depositata il 19.05.2021 ha dedotto sia che “nel periodo di ingiustificato allontanamento volontario dall'abitazione coniugale avvenuto nel mese di settembre dell'anno 2019, il Sig. _1 ad eccezione di qualche sporadica occasione di apparente riavvicinamento alla moglie ed ai figli tra
4 il gennaio 2020 ed il maggio dello stesso anno” sia che “in tutto il periodo di allontanamento dalla casa coniugale, il Sig. ha sempre condotto una vita sregolata, senza una fissa dimora, _1 trascorrendo le serate e le nottate in compagnia di persone (dallo stesso definite amici), _1 facendo abitualmente uso di bevande alcoliche. Tale situazione veniva a conoscenza della Sig.ra
intorno al mese di giugno del 2020… arrivando addirittura a bloccare l'utenza telefonica _1 dell'odierna deducente e del figlio più grande e poi, nella memoria ex art. 183 comma VI Per_1
n.1 c.p.c. depositata il 01.02.2022 ha precisato che “il Sig. non ha mai voluto _1 intenzionalmente fare ritorno presso la casa coniugale dal settembre 2019, ad eccezione di una sola occasione, allorquando si introduceva clandestinamente all'interno dell'immobile al solo fine di recuperare i propri effetti personali”. A ciò deve aggiungersi che le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente alle udienze del 21.12.2022 e del 15.03.2023, non confermano le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine al comportamento del in occasione dell'abbandono della _1 casa coniugale, attese le contraddizioni emerse nel corso della prova testimoniale.
In particolare, all'udienza del 21.12.2022, la teste (SO della ricorrente), ha Testimone_1 dichiarato: “Confermo la circostanza sub b) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 di parte ricorrente (“vero che nel mese di settembre 2019 lei ha lasciato la casa coniugale di proprietà della Sig.ra ” – cfr. memoria ex art. 183 comma VI n.2 di parte ricorrente depositata _1 il 04.03.2022) e tanto posso riferire in quanto mi recavo spesso a casa di mia SO e il _1 aveva già lasciato la casa coniugale, tant'è che io e mia madre siamo state costrette ad accompagnare mia SO nelle diverse faccende quotidiane (spesa, accompagnare a scuola i bambini), in quanto mia SO non aveva la macchina a causa della vendita della stessa da parte del . _1 Ancora, all'udienza del 15.03.2023 la teste (madre della resistente), ha dichiarato: Testimone_2
“confermo la circostanza sub 1-b) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice e posso riferire che nel settembre 2019 ricevetti una chiamata all'1 di notte da mio nipote,
[...]
il quale mi chiese aiuto poiché i genitori stavano litigando. Nell'occasione, dopo aver Per_4 allertato i carabinieri, mi recai presso casa di mia figlia, cercando di sedare gli animi, vista la presenza di mio nipote. Prima che arrivassero i carabinieri, il decise di allontanarsi”. _1
Ebbene, le dichiarazioni dei già menzionati testimoni appaiono poco credibili atteso che la ricorrente ha riferito che il resistente si sarebbe invece riavvicinato alla moglie e che si sarebbe reso irrimediabilmente irreperibile solo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Ciò trova conferma nelle ulteriori dichiarazioni rese dalla testimone la quale, come Testimone_2 correttamente rilevato dal resistente nella comparsa conclusionale, è caduta numerose volte in contraddizione.
Difatti, dapprima ha riferito che l'abbandono del tetto coniugale da parte del era _1 avvenuto nel mese di settembre 2019 (v. supra) e poi, in merito alla circostanza sub 2 b della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte ricorrente (“Vero che il sig. è solito Controparte_1 trascorrere le nottate in compagnia di persone con le quali fa uso abituale di bevande alcoliche”) ha precisato che “tra il 2020 e il 2021, in alcune occasioni mi fermavo a dormire da mia figlia e vedevo rientrare il visibilmente ubriaco”, confermando la tesi secondo cui nel mese di settembre _1
2019 il non avrebbe abbandonato definitivamente la casa coniugale. _1 Ancora, all'udienza del 12.04.2023 la teste (cugina della ricorrente) ha reso delle Testimone_3 mere dichiarazioni de relato actoris in merito all'improvviso abbandono del tetto coniugale da parte del (“Confermo la circostanza sub 1 b) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. _1 di parte ricorrente in quanto se ne parlava in famiglia ed in particolare dalla sig.ra e _1 dalla di lei madre”). Trattasi di una testimonianza de relato actoris, per cui priva di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori (ex multis, Cass. Civ., Sez. I n. 8358 del 03.04.2007 e Sez. II n. 43 del 05.01.1998 secondo cui: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza
5 indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato" actoris e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”). Deve inoltre puntualizzarsi che l'allontanamento del marito dal tetto coniugale, verosimilmente avvenuto nel giugno 2020 è inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio, qualificandosi come conseguenza e non già come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui: “l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”). Dunque, dalla disamina del materiale probatorio depositato in atti e delle prove orali, emerge che il si sarebbe riavvicinato alla moglie tra il mese di gennaio 2020 ed il mese di giugno _1
2020, nonostante i frequenti litigi avvenuti tra i coniugi, il che escluderebbe a priori l'efficacia causale del presunto abbandono del tetto coniugale asseritamente verificatosi, secondo la ricorrente, nel mese di settembre 2019.
3.2.- Parimenti, non può accogliersi la richiesta del resistente di addebito della separazione a carico della , asseritamente colpevole di essere stata l'artefice della separazione per aver _1 violato il dovere di fedeltà coniugale ed aver ferito con un'arma da taglio il marito, non avendo il comprovato il proprio assunto, che è rimasto sostanzialmente indimostrato. _1 Nel caso di specie non risulta provata l'esistenza di una relazione extraconiugale, avendo il convenuto esclusivamente dedotto tale circostanza, omettendo di fornire elementi utili a corroborare quanto dedotto.
Sul punto la ha negato le accuse mosse a suo carico mentre alcuni testimoni di parte _1 resistente hanno genericamente confermato di aver visto gli screenshot delle conversazioni delle chat avvenute in ore notturne tra la ricorrente ed altra persona, corroborando la tesi di parte resistente secondo cui la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Ad esempio, la teste (attuale compagna del resistente, circostanza incontestata, il che Tes_4 ne mina di per sé la credibilità) all'udienza del 21.12.2022, ha confermato la circostanza sub 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte resistente (“vero che nel mese di settembre 2019 il scopriva del tutto casualmente sul telefono radiomobile della alcune chat _1 _1
(conversazioni virtuali tramite sistema Messenger del seguente tenore - a titolo esemplificativo -: "giovedi sono libera, adesso non posso parlare è appena arrivato mio marito"; "ci vediamo domani";
"mi manchi"; "potevo esserci io al suo posto, saresti stata bella come quando ti sei sposata" etc.) avvenute in ore notturne tra la ricorrente ed una persona alla quale in passato era stata sentimentalmente legata, e che evidenziavano la ripresa del rapporto”) precisando che “il _1 mi ha inviato gli screenshot delle conversazione scoperte di cui alla circostanza” e che “il _1 è entrato in possesso del telefono della moglie, mentre il figlio giocava con lo stesso”. Ancora, il testimone (padre del resistente), all'udienza del 15.03.2023 ha Testimone_5 confermato la citata circostanza sub 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte resistente affermando: “mio figlio mi ha fatto vedere dal proprio telefono gli “screenshot” delle chat di cui mi viene data lettura. Non conosco l'altro interlocutore né so il trascorso sentimentale della sig.ra e quest'ultimo. Preciso che il rapporto tra la sig.ra e l'interlocutore _1 _1 fosse ripreso e che mio figlio stesse subendo “le corna”.
6 Trattasi di dichiarazioni poco credibili se solo si considera che il resistente non ha giammai prodotto in giudizio alcuna rappresentazione delle chat oggetto di causa (che avrebbe trasmesso a terzi soggetti, omettendo tuttavia di produrre nel presente giudizio) e non ha mai dedotto nè di aver avuto la disponibilità dei citati screenshot, né di averne avuto la disponibilità per un periodo limitato.
3.3.- D'altro canto, non può ritenersi raggiunta la prova anche rispetto all'altro motivo di addebito della separazione addotto dal resistente e relativo alle presunte prevaricazioni ed alla presunta aggressione subita dal resistente a gennaio 2020, in occasione della quale il sarebbe _1 stato ferito con un'arma da taglio dalla ricorrente. In particolare, il resistente allude all'episodio in cui alla fine del mese di gennaio 2020 “la ricorrente aggrediva fisicamente il marito costringendolo a lasciare l'immobile coniugale;
il persona _1 mite e poco incline alle liti, subiva passivamente la situazione riportando anche lesioni personali, e si trovava costretto, per il vero con non poca riluttanza, ad essere ospitato a casa di parenti ed amici
o addirittura a trascorrere la notte all'interno della propria autovettura;
gli veniva altresì impedito di accedere all'immobile coniugale poiché la moglie, proditoriamente quanto illegittimamente, sostituiva le serrature di ingresso detenendo copia delle chiavi in via esclusiva”. A riguardo, la con riferimento alla circostanza sub 5 della memoria ex art. 183 comma _1 VI n. 2 c.p.c. di parte resistente (“vero che alla richiesta di spiegazioni da parte del coniuge, la ricorrente reagiva con rabbia, violenze verbali, offese e umiliazioni che, da quel momento in poi, si facevano sempre più frequenti sino a divenire quotidiane”), ha ammesso di aver litigato con il marito seppur per altri motivi (ci si riferisce alle presunte chat oggetto del litigio), nonché, con riferimento al capitolo sub 7 della citata memoria (“vero che, in una occasione, alla fine del mese di gennaio
2020 alle ore 23,00 la ricorrente, prendendo a pretesto una divergenza di opinioni sulla spesa quotidiana, reagiva con furia ed aggrediva il marito - il quale subiva passivamente - con schiaffi e pugni, ferendolo alla gamba con un coltello da cucina e costringendo lo stesso ad allontanarsi a piedi dall'immobile coniugale”) ha dichiarato che “la lite menzionata è avvenuta in un periodo precedente (a fine maggio 2019)”, pur negando che il litigio fosse accaduto con le modalità ivi indicate dal resistente e di averlo ferito con un'arma da taglio.
Inoltre, appare opportuno precisare che con riferimento al citato episodio in cui il resistente sarebbe stato ferito ad una gamba, da una parte, la testimone (attuale compagna del resistente) Tes_4 all'udienza del 21.12.2022 ha affermato: “confermo la circostanza sub. 7 della predetta memoria e preciso che nell'occasione pur non avendo assistito personalmente al litigio, ho ricevuto una prima chiamata dalla sig.ra , la quale mi chiedeva di soccorrere suo marito, essendoci stato un _1 litigio ed essendo il marito uscito di casa. Preciso altresì che subito dopo ho ricevuto la chiamata dal il quale mi informava del litigio e mi diceva dove si trovava, al fine di poter ricevere _1 assistenza. Dopo averlo rinvenuto per strada siamo andati a casa mia e medicandolo, ho scoperto la presenza di lividi sul costato dentro e una ferita da taglio sulla gamba destra all'altezza del ginocchio” ma, d'altra parte, il testimone (padre del resistente) all'udienza del Testimone_5
15.03.2023 ha riferito: “In merito alla circostanza sub. 7 posso riferire che mio figlio si recò presso la mia dimora, sita in Modugno, e mi riferì della circostanza che mi viene data lettura. Nell'occasione ho potuto constatare le contusioni ed una ferita sulla gamba che mio figlio ha riportato durante il litigio. Mio figlio mi ha raccontato che nell'occasione non ha reagito”. Ebbene, posto che entrambi i testimoni hanno reso delle mere dichiarazioni de relato actoris con riferimento al presunto episodio di violenza (non essendo stati presenti all'accaduto), per cui prive di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori (ex multis, citata Cass. Civ., Sez. I n. 8358 del 03.04.2007
e Sez. II n. 43 del 05.01.1998), non si comprende se il sia stato soccorso dalla testimone _1
o si sia invece recato a casa del padre , apparendo contraddittorie le Tes_4 Testimone_5 rispettive dichiarazioni testimoniali.
In aggiunta, appare inverosimile che il resistente sia stata vittima in molteplici occasioni di violenze fisiche e verbali da parte della , così come riferito nella memoria difensiva (pag. 3: _1
“alla richiesta di (legittime) spiegazioni, la ricorrente reagiva con rabbia e violenze verbali: da quel
7 momento in poi le liti e gli episodi di prevaricazione innescati dalla , che dapprima _1 appariva infastidita dalla presenza in casa dell'incolpevole coniuge ma poi giungeva sino al punto di mal tollerarne anche la sola vista, divenivano sempre più frequenti, purtroppo anche di fronte ai minori”) perché non ha prodotto in giudizio documentazione attestante quanto da lui dedotto (ad esempio, relazione di pronto soccorso, querela alle Forze dell'Ordine), ragion per cui non possono assumere rilievo ai fini della pronuncia di addebito in quanto sfornite di prova.
Inoltre, come rilevato da parte ricorrente negli scritti conclusivi finali ex art. 190 c.p.c., appare inverosimile che la constatata l'asserita ferita da accoltellamento riportata dal resistente Tes_4 durante il riferito litigio, si sia limitata a medicare personalmente ed a casa sua il (pur _1 non avendo alcuna competenza specifica), senza allertare né le é il Pronto Soccorso locale. Pt_2
Ancora, con riferimento alla circostanza secondo cui il sarebbe stato mandato via di _1 casa dalla moglie, il teste (fratello del resistente) all'udienza del 27.09.2023 ha Testimone_6 dichiarato “Non ricordo la data in cui mio fratello si allontanò dalla casa coniugale, ma ricordo che mio fratello mi riferiva che litigava di continuo con la moglie”, lasciando trasparire che il resistente si sarebbe allontanato dalla casa coniugale a causa dei frequenti litigi che aveva con la moglie e non, come asseritamente sostenuto dal perché costretto ad abbandonare il tetto coniugale. _1
Ebbene, considerato il clima di forte tensione esistente all'epoca dei fatti, non ha costituito violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi era definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio doveva considerarsi irreversibile. In definitiva, le parti non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante, omettendo di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da loro allegati sulla rottura del vincolo coniugale. 4.- Passando alle pronunce accessorie, questo Tribunale deve confermare l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in ordine all'affidamento condiviso dei figli minorenni e , al loro Per_1 Per_2 Per_3 collocamento presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita paterno, in difetto di circostanze sopravvenute e non essendo emersi elementi che inducano a ritenere che il regime dell'affidamento condiviso in atto sia controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico della prole. Sul punto, la all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 (e negli _1 scritti conclusivi finali ex art. 190 c.p.c.) ha reiterato la domanda di affido esclusivo dei figli, proposta in via principale nel ricorso per separazione, senza tuttavia spiegare i motivi per cui sarebbe controindicato disporsi l'affido condiviso mentre il NC ha domandato la conferma delle statuizioni di cui alla citata ordinanza presidenziale.
Deve premettersi che all'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore". Tuttavia, non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, spetta al giudice valutarle in base al caso concreto, disponendosi l'affidamento esclusivo con provvedimento motivato.
La Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Nel caso di specie, non ricorre la suddetta ipotesi normativa, poiché dall'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio non sono emersi elementi da cui desumere che il regime dell'affidamento condiviso sia stato controproducente e possa pregiudicare, per il futuro, lo sviluppo psico-fisico dei figli.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di affido esclusivo proposta dalla , _1 confermandosi invece l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al loro collocamento presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita paterno. 5.- Deve, altresì, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in merito all'assegnazione in favore della moglie della casa coniugale sita in Grumo Appula alla S.P. Mellitto-Cassano (peraltro,
8 di proprietà esclusiva della ), in quanto costei allo stato è ancora collocataria di prole _1 minorenne.
6.- Quanto alle questioni di natura economica, in difetto di nuovi elementi, va altresì confermata l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2 Per_3
Deve premettersi che la in sede di comparsa conclusionale depositata il 17.01.2025 si _1
è riportata alle conclusioni già rassegnate nel ricorso per separazione e ribadite nella memoria integrativa, chiedendo, pertanto, un contributo al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 1.000,00 oltre al 60% delle spese straordinarie, mentre il ha chiesto la conferma delle _1 statuizioni presidenziali con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli e la riduzione del contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%. Detto contributo in sede presidenziale (nel 2021) è stato stabilito in complessivi € 600,00 (1/3 per ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie. Tenuto conto che la moglie già provvede al mantenimento dei figli in forma diretta (ella, tuttavia, non svolge alcuna attività lavorativa e ha prodotto in giudizio sia i certificati dell'Agenzia dell'Entrate del
18.02.2021 e del 13.01.2025, attestanti il primo la mancata percezione di redditi negli anni di imposta
2017, 2018 e 2019 ed il secondo un reddito pari a € 0 per l'anno di imposta 2021, sia il CUD 2023 ed il CUD 2024 con un “reddito esente” percepito, rispettivamente, di € 13.240,20 e di € 8.286,50), un incremento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocato dalla non trova giustificazione, considerato che non sono emersi elementi sopravvenuti che _1 lo giustifichino, essendo rimasto invariato il reddito dichiarato dal marito (che negli scritti ex art. 190
c.p.c. ha dichiarato di essere divenuto inoccupato ma non lo ha dimostrato) e tenuto conto che egli è tenuto alla corresponsione della rata del mutuo ventennale e cointestato sulla casa coniugale (di proprietà della ) di € 650,00 mensili, quale contributo integrativo al mantenimento _1 della prole minorenne.
Invero, il NC ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi lordi: il 730/2018 di € 21.060,00, il 730/2019 di € 21.384,00, CUD 2020 di € 5.075,04, n. 4 buste paga (ottobre 2020 con importo netto di € 2.314,00, novembre 2020 di € 2.312,00, dicembre 2020 di € 2.311,00 e gennaio 2021 di € 2.312,00,), nonché l'Attestazione dell'Agenzia delle Entrate del 20.01.2025 con reddito complessivo per l'anno d'imposta 2021 di € 16.713,00, per l'anno d'imposta 2022 di € 21.625,00 e per l'anno di imposta 2023 di € 20.820,00. Devesi altresì considerare che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi pochi anni e che la non sostiene canoni locativi (essendo proprietaria in via esclusiva della casa _1 coniugale in cui abita coi figli), oltre al fatto che ha diritto ad incamerare mensilmente sia € 700,00
(a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli e di assegno di mantenimento muliebre, sebbene non regolarmente corrispostigli dal marito, che ha maturato un'ingente debitoria) e che ha diritto a percepire sia il 60% delle spese straordinarie relative ai figli sia il 100% dell'Assegno Unico
Universale relativo ai tre figli minorenni. In ogni caso, a titolo di contributo integrativo al mantenimento della prole, il dovrà _1 continuare a provvedere al pagamento della rata del mutuo insistente sulla casa coniugale, motivo per cui appare opportuno non incrementare il contributo paterno al mantenimento dei figli e, conseguentemente, confermare l'importo stabilito in sede di ordinanza presidenziale, in cui era già stato spiegato che “tale importo è stato determinato tenendo conto che il resistente al momento è l'unico soggetto in famiglia dotato di reddito certo, pari a circa € 2.300,00 mensili, che egli sta continuando a versare la gravosa rata del mutuo insistente sulla casa coniugale”. Pertanto, a conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021, deve disporsi che il contributo paterno al mantenimento dei tre figli minori debba continuare ad essere individuato in complessivi € 600,00 (da intendersi € 200,00 per ciascun figlio), oltre gli aggiornamenti Istat maturati e maturandi a decorrere da aprile 2021 ed oltre alla rata del mutuo sulla casa coniugale, da intendersi quale contributo integrativo al mantenimento della prole.
9 6.1. – Non merita accoglimento l'istanza di parte resistente di riduzione della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative ai figli, motivo per cui a conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 detto contributo deve continuare ad essere versato nella misura del 60% a carico del NC, fermo restando che dette spese straordinarie dovranno continuare ad essere individuate in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Ciò viene disposto per le ragioni già esplicate dal G.I. nell'ordinanza del 23.05.2022, secondo cui egli
“lavora, ha contratto un prestito per una nuova auto, ha ammesso di essere proprietario di tre auto e ha da ultimo ritenuto di poter farsi carico di un canone locativo di 500,00, a conferma della sua capacità reddituale;
al contempo, in ragione della maggiore capacità reddituale del resistente appare congrua la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre, il quale, seppur gravato dalla rata di mutuo di 650,00 mensili sulla casa coniugale, in ragione del mancato rispetto del regime di visita paterno determina un aggravio di spesa per la ricorrente”. Il comportamento pregiudizievole assunto dal nei confronti della prole emerge oltre _1 che dal mancato versamento del contributo al mantenimento ordinario e straordinario (da cui deriva un illegittimo risparmio di spesa) anche dalle azioni esecutive e giudiziarie (sub-procedimento iscritto al N. 13302-1/2020 R.G. presso il Tribunale di Bari) azionate dalla . _1
7.- L'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 deve essere anche confermata con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della moglie, da corrispondersi in favore della _1 nella misura di € 100,00 a decorrere dal mese di aprile 2021, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi.
Sul punto il convenuto ha chiesto la revoca di detto assegno mentre parte attrice ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento non inferiore ad € 250,00 (conclusioni rassegnate nel ricorso per separazione a cui la si è riportata in sede di comparsa _1 conclusionale). Orbene, la citata ordinanza presidenziale aveva stabilito l'assegno di mantenimento muliebre in € 100,00 mensili in ragione della disparità economica delle parti (il percepiva _1 mensilmente circa € 2.300,00 ed era gravato dal versamento della rata del mutuo esistente sulla casa coniugale mentre la era disoccupata) e sul presupposto che la moglie avrebbe goduto _1 dell'uso della casa coniugale, di cui ne era proprietaria vi via esclusiva. Ebbene, la , pur avendo capacità lavorativa generica e avendo svolto in passato attività _1 di cameriera e barista, ha dedotto che dopo la nascita del primo figlio non ha più lavorato, dedicandosi a tempo pieno all'accudimento della prole. La capacità reddituale del NC consente di ritenere congruo anche all'attualità (alla luce del dato reddituale della controparte, percettrice di soli redditi esenti) l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre, nella misura già stabilita all'udienza presidenziale, assegno che non necessita di aumenti alla luce dei mancati esborsi locativi della moglie (che abita in una casa di sua proprietà) e dal mancato pagamento della rata del mutuo cointestato di € 650,00 mensili insistente sulla casa coniugale, fermo restando che il resistente: a) consegue un risparmio di spesa dal mancato esercizio del diritto di visita paterno (così gravando sulla controparte, che deve crescere da sola i tre figli); b) ha causato un aggravio di spesa per la ricorrente, essendosi reso inadempiente in ordine al versamento del mantenimento nei confronti di moglie e figli: c) ha costretto la a _1 promuovere un giudizio a sensi dell'art. 156 comma VI al fine di ottenere la distrazione dallo stipendio del NC delle somme di denaro da lui dovute (cfr. ordinanza del 20.10.2023 resa a conclusione del sub-procedimento N.. 13320-1/2020 R.G.).
8.- Quanto all'obbligo di versamento diretto ex art. 156 comma VI c.c. del contributo al mantenimento della prole e della moglie, disposto con ordinanza resa il 20.10.2023 a conclusione del sub- procedimento N. 13302-1/2020 R.G, deve precisarsi che sebbene l'art. 156 comma VI c.c. sia stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 197/22, con conseguente applicazione in tutti i giudizi di separazione e di scioglimento del matrimonio del
10 comune procedimento disciplinato dall'art. 473 bis 37 c.p.c., che prevede per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 una semplificazione per la procedura relativa al pagamento diretto del terzo, nel caso di specie continua a trovare applicazione la disciplina previgente, atteso che il presente giudizio è stato instaurato in data antecedente alla c.d. Riforma Cartabia.
Pertanto, va confermata l'ordinanza resa il 20.10.2023 a conclusione del sub-procedimento N. 13302- 1/2020 R.G con cui è stato ordinato al “ in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, con sede in San Marcellino (CE) alla via De Paola n. 8, se tenuto nei confronti di nato a Bari l'[...], a [...], anche Controparte_1 periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a nata a [...]
Bari in data 11.02.1977, entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere da marzo 2023, la complessiva somma mensile di € 700,00 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat), di cui € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, distraendola dallo stipendio o da altri emolumenti che la citata società è tenuta ad erogare al
se e nella misura in cui sarà dovuta”. _1
9.- Va, inoltre, disposto d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole (la ), che potrà pretenderne il versamento diretto da _1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
10- In ordine alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti in ordine alle istanze di addebito e, da una parte, la soccombenza del sulla riduzione nella ripartizione delle spese _1 straordinarie, sull'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre, sull'istanza ex art. 156 comma VI c.p.c. nel sub-procedimento e, dall'altra, la soccombenza della sull'affido esclusivo, _1 sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegno di mantenimento muliebre, nonché l'accordo delle parti sul collocamento della prole, sulla regolamentazione del diritto di visita e sull'assegnazione della casa coniugale, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26.10.2020 nei confronti di così _1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e _1 _1
;
[...]
2. rigetta le reciproche istanze di addebito;
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in punto di affido condiviso dei figli, di loro collocamento presso la madre e di regolamentazione del diritto di visita paterno;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Grumo Appula alla CP_3
, in favore della;
[...] _1
5. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021, dispone che il sia _1 tenuto a versare alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a decorrere _1 dal mese di aprile 2021 ed entro il giorno 15 di ogni mese, € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi, oltre al 60% delle spese straordinarie, da individuarsi in forza del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019 ed oltre alla rata del mutuo sulla casa coniugale, da intendersi quale contributo integrativo al mantenimento della prole;
6. conferma l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in ordine all'assegno di mantenimento muliebre, che il deve versare alla nella misura di € 100,00 _1 _1 mensili, a decorrere dal mese di aprile 2021 ed entro il giorno 15 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi;
11 7. a conferma dell'ordinanza del 20.10.2023 (resa a conclusione del sub-procedimento N. 13302-1/2020 R.G) ordina al in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante, con sede in San Marcellino (CE) alla via De Paola n. 8, se tenuto nei confronti di nato a Bari l'[...], a [...], anche Controparte_1 periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a _1 nata a [...] in data [...], entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere da marzo 2023, la complessiva somma mensile di € 700,00 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat), di cui
€ 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, distraendola dallo stipendio o da altri emolumenti che la citata società è tenuta ad erogare al se e nella misura in cui sarà dovuta;
_1
8. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , che potrà pretenderne il versamento diretto _1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9. compensa le spese di lite;
10. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso, in Bari, il 6 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
12
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13302/2020 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Emanuele Nardelli;
_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Costantino Pesce;
Controparte_1
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione personale con domanda di addebito.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni contestualmente rassegnate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
il P.M. rassegnava le proprie conclusioni con nota del 21.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.10.2020 aveva premesso che: _1
1. in data 12.09.2008 aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Modugno e dalla loro unione erano nati, in data 10.07.2009, il figlio in data Per_1
09.11.2012, il figlio ed, in data 11.03.2017, il figlio;
Per_2 Per_3
2. il rapporto matrimoniale era diventato intollerabile a causa degli atteggiamenti di intolleranza del marito, spesso accompagnati da atti di violenza verbale anche in presenza dei figli, perpetrati nei confronti della moglie successivamente alla nascita del terzogenito;
3. da circa un anno il aveva abbandonato la casa coniugale, interrompendo _1 qualsiasi contatto con la moglie e i figli e non versando loro alcun sostentamento economico;
4. il marito era tornato una sola volta nella casa coniugale, introducendosi clandestinamente nella stessa al fine di recuperare i propri effetti personali;
5. la casa coniugale, sita in Grumo Appula alla S.P. Mellitto-Cassano, era di proprietà esclusiva della;
_1
6. la ricorrente era disoccupata mentre lui era un autotrasportatore;
domandava al Tribunale di Bari di dichiarare la separazione personale dal marito con addebito a suo carico e disporsi l'affido esclusivo dei figli in suo favore ovvero, in via subordinata, l'affidamento condiviso con collocamento materno, l'assegnazione della casa coniugale, il contributo paterno al mantenimento dei figli pari a complessivi € 1.000,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT ed al 50%
1 delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento muliebre pari ad € 250,00 mensili, oltre agli assegni per il nucleo familiare.
Il si costituiva con comparsa di risposta depositata il 31.03.2021 ed aderiva alla _1 domanda di separazione, pur respingendo ogni accusa di addebito e precisando che il fallimento del matrimonio fosse riconducibile al comportamento tenuto dalla , la quale nel gennaio _1
2020, durante un litigio aveva aggredito fisicamente il marito costringendolo ad abbandonare la casa familiare.
Deduceva che era un autotrasportatore e che nel settembre 2019 aveva scoperto alcune chat sul telefono della moglie, dalle quali si evinceva che la intratteneva una relazione _1 extraconiugale.
Precisava di aver chiesto spiegazioni alla moglie e che costei aveva reagito con rabbia, motivo per cui da quel momento in poi si erano verificati numerosi litigi innescati dalla . _1
Puntualizzava di essere stato costretto ad abbandonare la casa coniugale, di essere stato ospitato a casa di amici e parenti e di aver trascorso la notte anche nella propria autovettura.
Riferiva che gli era stato precluso l'accesso alla casa coniugale poiché la moglie aveva sostituito le serrature di ingresso.
Adduceva di aver provveduto al pagamento delle rate del mutuo (cointestato) contratto per l'acquisto della casa coniugale, formalmente intestata alla moglie, pari a circa € 650,00 mensili. Asseriva di aver sempre provveduto al sostentamento dei figli, versando mensilmente € 500,00, e di di vedere e tenere con sé la prole allorquando concessogli dalla moglie. Riferiva che percepiva una retribuzione mensile di € 1.750,00, di essere gravato da una rata mensile di € 649,37 per il mutuo sulla casa coniugale, dall'esborso dell'assegno mensile pari ad € 500,00 versato in favore della moglie a titolo di mantenimento dei figli e di un'ulteriore rata mensile di € 200,00 relativa al finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.
Si opponeva alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento muliebre, attesa l'età lavorativa della stessa ed infine, domandava che fosse pronunciato l'addebito a carico della moglie, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale, che fosse regolamentato il diritto di visita paterno, che fosse posto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli di € 170,00 mensili per ciascuno, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso. All'esito della comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 01.04.2021, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, con contestuale ordinanza autorizzava i coniugi a vivere separati, affidando i figli ad ambedue i genitori, con loro collocamento presso la madre, a cui assegnava la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita paterno;
poneva a carico del a decorrere da aprile 2021, un assegno mensile di € 700,00, di cui € 100 a titolo di _1 assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento degli figli (da intendersi 1/3 per ciascun figlio), oltre all'aggiornamento I.S.T.A.T ed al 60% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari. Depositate le memorie integrative (in cui la precisava che il marito si era allontanato _1 spontaneamente dalla casa coniugale nel settembre 2019 – ad eccezione di qualche sporadica occasione di riavvicinamento con moglie ed i figli, avvenuta tra il gennaio ed il maggio 2020 - e che nel giugno 2020 si era reso definitivamente irreperibile, bloccando l'utenza telefonica della moglie e del figlio invece, il formalizzava espressa domanda riconvenzionale di Per_1 _1 addebito e chiedeva confermarsi l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021, fatta eccezione per la sola riduzione nella misura del 50% della contribuzione alla spese straordinarie relative ai figli, con revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento muliebre) e quelle istruttorie, il G.I. con ordinanza del
23.05.2022 ammetteva le prove orali richieste dalle parti (interrogatori formali e prova testimoniale) e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 (il resistente nella propria memoria integrativa si è detto disponibile a confermare l'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei minori ed, allo stato, non si
2 ravvisa la ragione per cui si dovrebbe elidere il già scarno assegno di mantenimento della
, che non risulta essere percettrice di redditi, al contrario del (n.d.r. _1 _1
, che lavora, ha contratto un prestito per una nuova auto, ha ammesso di essere _1 proprietario di tre auto e ha da ultimo ritenuto di poter farsi carico di un canone locativo di 500,00,
a conferma della sua capacità reddituale;
al contempo, in ragione della maggiore capacità reddituale del resistente appare congrua la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
60% a carico del padre, il quale, seppur gravato dalla rata di mutuo di 650,00 mensili sulla casa coniugale, in ragione del mancato rispetto del regime di visita paterno determina un aggravio di spesa per la ricorrente), con compensazione delle spese di lite”. All'udienza del 16.10.2022 il dichiarava di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 _1 bis c.p.c. mentre la , pur dichiarandosi disponibile a definire bonariamente il giudizio, _1 precisava di non poter aderire alla citata proposta conciliativa, atteso il mancato versamento da parte del resistente degli assegni previsti dall'ordinanza presidenziale del 01.04.2021. Espletati gli interrogatori formali, con ricorso ai sensi dell'art. 156, comma VI c.c. depositato il
21.02.2023, la formulava istanza affinché il G.I. ordinasse al datore di lavoro del _1 il pagamento diretto in suo favore della somme dovute poiché egli a decorrere da giugno _1
2021 si era sottratto al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario, per una debitoria complessiva di € 14.512,73. Il G.I., attesa la mancata costituzione del sub-resistente ed in ragione delle risultanze documentali, con ordinanza del 20.10.2023 a conclusione del sub-procedimento N. 13302-1/2020 R.G. così provvedeva: “accoglie l'istanza ex articolo 156, comma VI c.c. proposta da _1 nei confronti di e, per l'effetto, ordina al Controparte_1 Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, con sede in San Marcellino (CE) alla via De Paola n. 8, se tenuto nei confronti di nato a Bari l'[...], a [...]_1 denaro, anche periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a _1
, nata a [...] in data [...], entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere da marzo
[...] 2023, la complessiva somma mensile di € 700,00 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat), di cui
€ 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, distraendola dallo stipendio o da altri emolumenti che la citata società è tenuta ad erogare al se e nella misura in cui sarà dovuta;
dichiara chiuso il presente _1 sub-procedimento, ponendo a carico di le relative spese processuali nella Controparte_1 misura che sarà liquidata all'esito del giudizio principale ancora in corso”. Espletate le prove testimoniali, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti (il resistente si riportava all'istanza di revoca/modifica dei mezzi istruttori del 07.10.2022 domandando di rimettere la causa sul ruolo e di ammettere i capitoli di prova n. 1,3,12,14 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte resistente;
di ammettere altresì i testi residui nonché l'ordine di esibizione ex art. 210 e segg. c.p.c. per il periodo da gennaio 2018 ad ottobre 2020 relativi all'utenza della ricorrente e/o della società
Facebook Italia/Metaplatform; invece, il ricorrente si opponeva alle avverse richieste istruttorie), con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva con propria nota del 21.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza formulata dal NC di ammissione delle prove articolate nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. depositata il 09.03.2022 (capitoli sub. 1, 3, 12, 14, esibizione ex art. 210 c.p.c.,) e di ampliamento a n. 5 testimoni di parte resistente da escutere, reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 (e finanche negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.) e già rigettata con ordinanza emessa dal G.I. il 23.05.2022, le cui motivazioni ampliamente articolate questo Collegio condivide integralmente, non ravvisandosi la
3 necessità di integrare ulteriormente l'assunzione dei mezzi istruttori, anche a fronte della già copiosa prova orale assunta e stante le chiare evidenze processuali.
2.- Nel merito, la domanda di separazione proposta dalla è fondata e merita _1 accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
E che nel caso di specie la convivenza tra la e il sia divenuta impossibile _1 _1 risulta non solo dalla circostanza che il convenuto non si sia opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente sia fallito, ma soprattutto perché entrambi i coniugi si sono allontanati da tempo.
3.- La separazione personale dei coniugi va pronunciata ma con rigetto delle reciproche istanze di addebito, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio (essendo rilevatesi sul punto irrilevanti sia le prove documentali sia gli interrogatori formali delle parti – che non hanno reso dichiarazioni contra se - sia le restanti prove orali).
3.1.- Va rammentato, in proposito, che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la S. C., “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 C. C. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n. 4367).
Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio maritalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cassaz. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130). Nel caso in esame, le parti, sulle quali incombeva l'onere di dimostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, non hanno assolto al relativo onere, omettendo di fornire non solo la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da costoro allegati sulla rottura del vincolo coniugale ma soprattutto la prova della fondatezza dei fatti allegati, ovvero da una parte che il marito avesse abbandonato la casa coniugale e, dall'altra che la _1 avesse posto in essere atti prevaricatori nei confronti del marito e avesse violato l'obbligo di fedeltà coniugale. Invero, in relazione all'abbandono della casa coniugale da parte del marito, asseritamente avvenuto nel settembre del 2019 (cfr. pag. 1 del ricorso per separazione), il sia nella memoria _1 difensiva del 01.04.2021 (cfr. pag. 4) sia in sede di interrogatorio formale ha negato detta circostanza.
Inoltre, la è caduta in contraddizione, atteso che dapprima nella sua memoria _1 integrativa depositata il 19.05.2021 ha dedotto sia che “nel periodo di ingiustificato allontanamento volontario dall'abitazione coniugale avvenuto nel mese di settembre dell'anno 2019, il Sig. _1 ad eccezione di qualche sporadica occasione di apparente riavvicinamento alla moglie ed ai figli tra
4 il gennaio 2020 ed il maggio dello stesso anno” sia che “in tutto il periodo di allontanamento dalla casa coniugale, il Sig. ha sempre condotto una vita sregolata, senza una fissa dimora, _1 trascorrendo le serate e le nottate in compagnia di persone (dallo stesso definite amici), _1 facendo abitualmente uso di bevande alcoliche. Tale situazione veniva a conoscenza della Sig.ra
intorno al mese di giugno del 2020… arrivando addirittura a bloccare l'utenza telefonica _1 dell'odierna deducente e del figlio più grande e poi, nella memoria ex art. 183 comma VI Per_1
n.1 c.p.c. depositata il 01.02.2022 ha precisato che “il Sig. non ha mai voluto _1 intenzionalmente fare ritorno presso la casa coniugale dal settembre 2019, ad eccezione di una sola occasione, allorquando si introduceva clandestinamente all'interno dell'immobile al solo fine di recuperare i propri effetti personali”. A ciò deve aggiungersi che le dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 rispettivamente alle udienze del 21.12.2022 e del 15.03.2023, non confermano le deduzioni difensive di parte ricorrente in ordine al comportamento del in occasione dell'abbandono della _1 casa coniugale, attese le contraddizioni emerse nel corso della prova testimoniale.
In particolare, all'udienza del 21.12.2022, la teste (SO della ricorrente), ha Testimone_1 dichiarato: “Confermo la circostanza sub b) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 di parte ricorrente (“vero che nel mese di settembre 2019 lei ha lasciato la casa coniugale di proprietà della Sig.ra ” – cfr. memoria ex art. 183 comma VI n.2 di parte ricorrente depositata _1 il 04.03.2022) e tanto posso riferire in quanto mi recavo spesso a casa di mia SO e il _1 aveva già lasciato la casa coniugale, tant'è che io e mia madre siamo state costrette ad accompagnare mia SO nelle diverse faccende quotidiane (spesa, accompagnare a scuola i bambini), in quanto mia SO non aveva la macchina a causa della vendita della stessa da parte del . _1 Ancora, all'udienza del 15.03.2023 la teste (madre della resistente), ha dichiarato: Testimone_2
“confermo la circostanza sub 1-b) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice e posso riferire che nel settembre 2019 ricevetti una chiamata all'1 di notte da mio nipote,
[...]
il quale mi chiese aiuto poiché i genitori stavano litigando. Nell'occasione, dopo aver Per_4 allertato i carabinieri, mi recai presso casa di mia figlia, cercando di sedare gli animi, vista la presenza di mio nipote. Prima che arrivassero i carabinieri, il decise di allontanarsi”. _1
Ebbene, le dichiarazioni dei già menzionati testimoni appaiono poco credibili atteso che la ricorrente ha riferito che il resistente si sarebbe invece riavvicinato alla moglie e che si sarebbe reso irrimediabilmente irreperibile solo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Ciò trova conferma nelle ulteriori dichiarazioni rese dalla testimone la quale, come Testimone_2 correttamente rilevato dal resistente nella comparsa conclusionale, è caduta numerose volte in contraddizione.
Difatti, dapprima ha riferito che l'abbandono del tetto coniugale da parte del era _1 avvenuto nel mese di settembre 2019 (v. supra) e poi, in merito alla circostanza sub 2 b della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte ricorrente (“Vero che il sig. è solito Controparte_1 trascorrere le nottate in compagnia di persone con le quali fa uso abituale di bevande alcoliche”) ha precisato che “tra il 2020 e il 2021, in alcune occasioni mi fermavo a dormire da mia figlia e vedevo rientrare il visibilmente ubriaco”, confermando la tesi secondo cui nel mese di settembre _1
2019 il non avrebbe abbandonato definitivamente la casa coniugale. _1 Ancora, all'udienza del 12.04.2023 la teste (cugina della ricorrente) ha reso delle Testimone_3 mere dichiarazioni de relato actoris in merito all'improvviso abbandono del tetto coniugale da parte del (“Confermo la circostanza sub 1 b) della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. _1 di parte ricorrente in quanto se ne parlava in famiglia ed in particolare dalla sig.ra e _1 dalla di lei madre”). Trattasi di una testimonianza de relato actoris, per cui priva di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori (ex multis, Cass. Civ., Sez. I n. 8358 del 03.04.2007 e Sez. II n. 43 del 05.01.1998 secondo cui: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza
5 indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato" actoris e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”). Deve inoltre puntualizzarsi che l'allontanamento del marito dal tetto coniugale, verosimilmente avvenuto nel giugno 2020 è inidoneo ad incidere sul vincolo di coniugio, qualificandosi come conseguenza e non già come causa dell'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 25966 del 15 dicembre 2016 secondo cui: “l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”). Dunque, dalla disamina del materiale probatorio depositato in atti e delle prove orali, emerge che il si sarebbe riavvicinato alla moglie tra il mese di gennaio 2020 ed il mese di giugno _1
2020, nonostante i frequenti litigi avvenuti tra i coniugi, il che escluderebbe a priori l'efficacia causale del presunto abbandono del tetto coniugale asseritamente verificatosi, secondo la ricorrente, nel mese di settembre 2019.
3.2.- Parimenti, non può accogliersi la richiesta del resistente di addebito della separazione a carico della , asseritamente colpevole di essere stata l'artefice della separazione per aver _1 violato il dovere di fedeltà coniugale ed aver ferito con un'arma da taglio il marito, non avendo il comprovato il proprio assunto, che è rimasto sostanzialmente indimostrato. _1 Nel caso di specie non risulta provata l'esistenza di una relazione extraconiugale, avendo il convenuto esclusivamente dedotto tale circostanza, omettendo di fornire elementi utili a corroborare quanto dedotto.
Sul punto la ha negato le accuse mosse a suo carico mentre alcuni testimoni di parte _1 resistente hanno genericamente confermato di aver visto gli screenshot delle conversazioni delle chat avvenute in ore notturne tra la ricorrente ed altra persona, corroborando la tesi di parte resistente secondo cui la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale. Ad esempio, la teste (attuale compagna del resistente, circostanza incontestata, il che Tes_4 ne mina di per sé la credibilità) all'udienza del 21.12.2022, ha confermato la circostanza sub 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte resistente (“vero che nel mese di settembre 2019 il scopriva del tutto casualmente sul telefono radiomobile della alcune chat _1 _1
(conversazioni virtuali tramite sistema Messenger del seguente tenore - a titolo esemplificativo -: "giovedi sono libera, adesso non posso parlare è appena arrivato mio marito"; "ci vediamo domani";
"mi manchi"; "potevo esserci io al suo posto, saresti stata bella come quando ti sei sposata" etc.) avvenute in ore notturne tra la ricorrente ed una persona alla quale in passato era stata sentimentalmente legata, e che evidenziavano la ripresa del rapporto”) precisando che “il _1 mi ha inviato gli screenshot delle conversazione scoperte di cui alla circostanza” e che “il _1 è entrato in possesso del telefono della moglie, mentre il figlio giocava con lo stesso”. Ancora, il testimone (padre del resistente), all'udienza del 15.03.2023 ha Testimone_5 confermato la citata circostanza sub 4 della memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte resistente affermando: “mio figlio mi ha fatto vedere dal proprio telefono gli “screenshot” delle chat di cui mi viene data lettura. Non conosco l'altro interlocutore né so il trascorso sentimentale della sig.ra e quest'ultimo. Preciso che il rapporto tra la sig.ra e l'interlocutore _1 _1 fosse ripreso e che mio figlio stesse subendo “le corna”.
6 Trattasi di dichiarazioni poco credibili se solo si considera che il resistente non ha giammai prodotto in giudizio alcuna rappresentazione delle chat oggetto di causa (che avrebbe trasmesso a terzi soggetti, omettendo tuttavia di produrre nel presente giudizio) e non ha mai dedotto nè di aver avuto la disponibilità dei citati screenshot, né di averne avuto la disponibilità per un periodo limitato.
3.3.- D'altro canto, non può ritenersi raggiunta la prova anche rispetto all'altro motivo di addebito della separazione addotto dal resistente e relativo alle presunte prevaricazioni ed alla presunta aggressione subita dal resistente a gennaio 2020, in occasione della quale il sarebbe _1 stato ferito con un'arma da taglio dalla ricorrente. In particolare, il resistente allude all'episodio in cui alla fine del mese di gennaio 2020 “la ricorrente aggrediva fisicamente il marito costringendolo a lasciare l'immobile coniugale;
il persona _1 mite e poco incline alle liti, subiva passivamente la situazione riportando anche lesioni personali, e si trovava costretto, per il vero con non poca riluttanza, ad essere ospitato a casa di parenti ed amici
o addirittura a trascorrere la notte all'interno della propria autovettura;
gli veniva altresì impedito di accedere all'immobile coniugale poiché la moglie, proditoriamente quanto illegittimamente, sostituiva le serrature di ingresso detenendo copia delle chiavi in via esclusiva”. A riguardo, la con riferimento alla circostanza sub 5 della memoria ex art. 183 comma _1 VI n. 2 c.p.c. di parte resistente (“vero che alla richiesta di spiegazioni da parte del coniuge, la ricorrente reagiva con rabbia, violenze verbali, offese e umiliazioni che, da quel momento in poi, si facevano sempre più frequenti sino a divenire quotidiane”), ha ammesso di aver litigato con il marito seppur per altri motivi (ci si riferisce alle presunte chat oggetto del litigio), nonché, con riferimento al capitolo sub 7 della citata memoria (“vero che, in una occasione, alla fine del mese di gennaio
2020 alle ore 23,00 la ricorrente, prendendo a pretesto una divergenza di opinioni sulla spesa quotidiana, reagiva con furia ed aggrediva il marito - il quale subiva passivamente - con schiaffi e pugni, ferendolo alla gamba con un coltello da cucina e costringendo lo stesso ad allontanarsi a piedi dall'immobile coniugale”) ha dichiarato che “la lite menzionata è avvenuta in un periodo precedente (a fine maggio 2019)”, pur negando che il litigio fosse accaduto con le modalità ivi indicate dal resistente e di averlo ferito con un'arma da taglio.
Inoltre, appare opportuno precisare che con riferimento al citato episodio in cui il resistente sarebbe stato ferito ad una gamba, da una parte, la testimone (attuale compagna del resistente) Tes_4 all'udienza del 21.12.2022 ha affermato: “confermo la circostanza sub. 7 della predetta memoria e preciso che nell'occasione pur non avendo assistito personalmente al litigio, ho ricevuto una prima chiamata dalla sig.ra , la quale mi chiedeva di soccorrere suo marito, essendoci stato un _1 litigio ed essendo il marito uscito di casa. Preciso altresì che subito dopo ho ricevuto la chiamata dal il quale mi informava del litigio e mi diceva dove si trovava, al fine di poter ricevere _1 assistenza. Dopo averlo rinvenuto per strada siamo andati a casa mia e medicandolo, ho scoperto la presenza di lividi sul costato dentro e una ferita da taglio sulla gamba destra all'altezza del ginocchio” ma, d'altra parte, il testimone (padre del resistente) all'udienza del Testimone_5
15.03.2023 ha riferito: “In merito alla circostanza sub. 7 posso riferire che mio figlio si recò presso la mia dimora, sita in Modugno, e mi riferì della circostanza che mi viene data lettura. Nell'occasione ho potuto constatare le contusioni ed una ferita sulla gamba che mio figlio ha riportato durante il litigio. Mio figlio mi ha raccontato che nell'occasione non ha reagito”. Ebbene, posto che entrambi i testimoni hanno reso delle mere dichiarazioni de relato actoris con riferimento al presunto episodio di violenza (non essendo stati presenti all'accaduto), per cui prive di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori (ex multis, citata Cass. Civ., Sez. I n. 8358 del 03.04.2007
e Sez. II n. 43 del 05.01.1998), non si comprende se il sia stato soccorso dalla testimone _1
o si sia invece recato a casa del padre , apparendo contraddittorie le Tes_4 Testimone_5 rispettive dichiarazioni testimoniali.
In aggiunta, appare inverosimile che il resistente sia stata vittima in molteplici occasioni di violenze fisiche e verbali da parte della , così come riferito nella memoria difensiva (pag. 3: _1
“alla richiesta di (legittime) spiegazioni, la ricorrente reagiva con rabbia e violenze verbali: da quel
7 momento in poi le liti e gli episodi di prevaricazione innescati dalla , che dapprima _1 appariva infastidita dalla presenza in casa dell'incolpevole coniuge ma poi giungeva sino al punto di mal tollerarne anche la sola vista, divenivano sempre più frequenti, purtroppo anche di fronte ai minori”) perché non ha prodotto in giudizio documentazione attestante quanto da lui dedotto (ad esempio, relazione di pronto soccorso, querela alle Forze dell'Ordine), ragion per cui non possono assumere rilievo ai fini della pronuncia di addebito in quanto sfornite di prova.
Inoltre, come rilevato da parte ricorrente negli scritti conclusivi finali ex art. 190 c.p.c., appare inverosimile che la constatata l'asserita ferita da accoltellamento riportata dal resistente Tes_4 durante il riferito litigio, si sia limitata a medicare personalmente ed a casa sua il (pur _1 non avendo alcuna competenza specifica), senza allertare né le é il Pronto Soccorso locale. Pt_2
Ancora, con riferimento alla circostanza secondo cui il sarebbe stato mandato via di _1 casa dalla moglie, il teste (fratello del resistente) all'udienza del 27.09.2023 ha Testimone_6 dichiarato “Non ricordo la data in cui mio fratello si allontanò dalla casa coniugale, ma ricordo che mio fratello mi riferiva che litigava di continuo con la moglie”, lasciando trasparire che il resistente si sarebbe allontanato dalla casa coniugale a causa dei frequenti litigi che aveva con la moglie e non, come asseritamente sostenuto dal perché costretto ad abbandonare il tetto coniugale. _1
Ebbene, considerato il clima di forte tensione esistente all'epoca dei fatti, non ha costituito violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi era definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio doveva considerarsi irreversibile. In definitiva, le parti non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante, omettendo di fornire la prova rigorosa dell'incidenza causale dei fatti da loro allegati sulla rottura del vincolo coniugale. 4.- Passando alle pronunce accessorie, questo Tribunale deve confermare l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in ordine all'affidamento condiviso dei figli minorenni e , al loro Per_1 Per_2 Per_3 collocamento presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita paterno, in difetto di circostanze sopravvenute e non essendo emersi elementi che inducano a ritenere che il regime dell'affidamento condiviso in atto sia controindicato per il corretto sviluppo psico-fisico della prole. Sul punto, la all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 (e negli _1 scritti conclusivi finali ex art. 190 c.p.c.) ha reiterato la domanda di affido esclusivo dei figli, proposta in via principale nel ricorso per separazione, senza tuttavia spiegare i motivi per cui sarebbe controindicato disporsi l'affido condiviso mentre il NC ha domandato la conferma delle statuizioni di cui alla citata ordinanza presidenziale.
Deve premettersi che all'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore". Tuttavia, non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, spetta al giudice valutarle in base al caso concreto, disponendosi l'affidamento esclusivo con provvedimento motivato.
La Suprema Corte insegna che si può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Civ. 7 dicembre 2010, n. 24841). Nel caso di specie, non ricorre la suddetta ipotesi normativa, poiché dall'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio non sono emersi elementi da cui desumere che il regime dell'affidamento condiviso sia stato controproducente e possa pregiudicare, per il futuro, lo sviluppo psico-fisico dei figli.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di affido esclusivo proposta dalla , _1 confermandosi invece l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al loro collocamento presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita paterno. 5.- Deve, altresì, confermarsi l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in merito all'assegnazione in favore della moglie della casa coniugale sita in Grumo Appula alla S.P. Mellitto-Cassano (peraltro,
8 di proprietà esclusiva della ), in quanto costei allo stato è ancora collocataria di prole _1 minorenne.
6.- Quanto alle questioni di natura economica, in difetto di nuovi elementi, va altresì confermata l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e . Per_1 Per_2 Per_3
Deve premettersi che la in sede di comparsa conclusionale depositata il 17.01.2025 si _1
è riportata alle conclusioni già rassegnate nel ricorso per separazione e ribadite nella memoria integrativa, chiedendo, pertanto, un contributo al mantenimento dei figli minori non inferiore ad € 1.000,00 oltre al 60% delle spese straordinarie, mentre il ha chiesto la conferma delle _1 statuizioni presidenziali con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli e la riduzione del contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%. Detto contributo in sede presidenziale (nel 2021) è stato stabilito in complessivi € 600,00 (1/3 per ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie. Tenuto conto che la moglie già provvede al mantenimento dei figli in forma diretta (ella, tuttavia, non svolge alcuna attività lavorativa e ha prodotto in giudizio sia i certificati dell'Agenzia dell'Entrate del
18.02.2021 e del 13.01.2025, attestanti il primo la mancata percezione di redditi negli anni di imposta
2017, 2018 e 2019 ed il secondo un reddito pari a € 0 per l'anno di imposta 2021, sia il CUD 2023 ed il CUD 2024 con un “reddito esente” percepito, rispettivamente, di € 13.240,20 e di € 8.286,50), un incremento dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocato dalla non trova giustificazione, considerato che non sono emersi elementi sopravvenuti che _1 lo giustifichino, essendo rimasto invariato il reddito dichiarato dal marito (che negli scritti ex art. 190
c.p.c. ha dichiarato di essere divenuto inoccupato ma non lo ha dimostrato) e tenuto conto che egli è tenuto alla corresponsione della rata del mutuo ventennale e cointestato sulla casa coniugale (di proprietà della ) di € 650,00 mensili, quale contributo integrativo al mantenimento _1 della prole minorenne.
Invero, il NC ha dichiarato al Fisco i seguenti redditi complessivi lordi: il 730/2018 di € 21.060,00, il 730/2019 di € 21.384,00, CUD 2020 di € 5.075,04, n. 4 buste paga (ottobre 2020 con importo netto di € 2.314,00, novembre 2020 di € 2.312,00, dicembre 2020 di € 2.311,00 e gennaio 2021 di € 2.312,00,), nonché l'Attestazione dell'Agenzia delle Entrate del 20.01.2025 con reddito complessivo per l'anno d'imposta 2021 di € 16.713,00, per l'anno d'imposta 2022 di € 21.625,00 e per l'anno di imposta 2023 di € 20.820,00. Devesi altresì considerare che dall'emissione dell'ordinanza presidenziale sono trascorsi pochi anni e che la non sostiene canoni locativi (essendo proprietaria in via esclusiva della casa _1 coniugale in cui abita coi figli), oltre al fatto che ha diritto ad incamerare mensilmente sia € 700,00
(a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli e di assegno di mantenimento muliebre, sebbene non regolarmente corrispostigli dal marito, che ha maturato un'ingente debitoria) e che ha diritto a percepire sia il 60% delle spese straordinarie relative ai figli sia il 100% dell'Assegno Unico
Universale relativo ai tre figli minorenni. In ogni caso, a titolo di contributo integrativo al mantenimento della prole, il dovrà _1 continuare a provvedere al pagamento della rata del mutuo insistente sulla casa coniugale, motivo per cui appare opportuno non incrementare il contributo paterno al mantenimento dei figli e, conseguentemente, confermare l'importo stabilito in sede di ordinanza presidenziale, in cui era già stato spiegato che “tale importo è stato determinato tenendo conto che il resistente al momento è l'unico soggetto in famiglia dotato di reddito certo, pari a circa € 2.300,00 mensili, che egli sta continuando a versare la gravosa rata del mutuo insistente sulla casa coniugale”. Pertanto, a conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021, deve disporsi che il contributo paterno al mantenimento dei tre figli minori debba continuare ad essere individuato in complessivi € 600,00 (da intendersi € 200,00 per ciascun figlio), oltre gli aggiornamenti Istat maturati e maturandi a decorrere da aprile 2021 ed oltre alla rata del mutuo sulla casa coniugale, da intendersi quale contributo integrativo al mantenimento della prole.
9 6.1. – Non merita accoglimento l'istanza di parte resistente di riduzione della percentuale della contribuzione paterna alle spese straordinarie relative ai figli, motivo per cui a conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 detto contributo deve continuare ad essere versato nella misura del 60% a carico del NC, fermo restando che dette spese straordinarie dovranno continuare ad essere individuate in virtù del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Ciò viene disposto per le ragioni già esplicate dal G.I. nell'ordinanza del 23.05.2022, secondo cui egli
“lavora, ha contratto un prestito per una nuova auto, ha ammesso di essere proprietario di tre auto e ha da ultimo ritenuto di poter farsi carico di un canone locativo di 500,00, a conferma della sua capacità reddituale;
al contempo, in ragione della maggiore capacità reddituale del resistente appare congrua la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del padre, il quale, seppur gravato dalla rata di mutuo di 650,00 mensili sulla casa coniugale, in ragione del mancato rispetto del regime di visita paterno determina un aggravio di spesa per la ricorrente”. Il comportamento pregiudizievole assunto dal nei confronti della prole emerge oltre _1 che dal mancato versamento del contributo al mantenimento ordinario e straordinario (da cui deriva un illegittimo risparmio di spesa) anche dalle azioni esecutive e giudiziarie (sub-procedimento iscritto al N. 13302-1/2020 R.G. presso il Tribunale di Bari) azionate dalla . _1
7.- L'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 deve essere anche confermata con riferimento all'assegno di mantenimento in favore della moglie, da corrispondersi in favore della _1 nella misura di € 100,00 a decorrere dal mese di aprile 2021, oltre aggiornamenti Istat maturati e maturandi.
Sul punto il convenuto ha chiesto la revoca di detto assegno mentre parte attrice ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento non inferiore ad € 250,00 (conclusioni rassegnate nel ricorso per separazione a cui la si è riportata in sede di comparsa _1 conclusionale). Orbene, la citata ordinanza presidenziale aveva stabilito l'assegno di mantenimento muliebre in € 100,00 mensili in ragione della disparità economica delle parti (il percepiva _1 mensilmente circa € 2.300,00 ed era gravato dal versamento della rata del mutuo esistente sulla casa coniugale mentre la era disoccupata) e sul presupposto che la moglie avrebbe goduto _1 dell'uso della casa coniugale, di cui ne era proprietaria vi via esclusiva. Ebbene, la , pur avendo capacità lavorativa generica e avendo svolto in passato attività _1 di cameriera e barista, ha dedotto che dopo la nascita del primo figlio non ha più lavorato, dedicandosi a tempo pieno all'accudimento della prole. La capacità reddituale del NC consente di ritenere congruo anche all'attualità (alla luce del dato reddituale della controparte, percettrice di soli redditi esenti) l'ammontare dell'assegno di mantenimento muliebre, nella misura già stabilita all'udienza presidenziale, assegno che non necessita di aumenti alla luce dei mancati esborsi locativi della moglie (che abita in una casa di sua proprietà) e dal mancato pagamento della rata del mutuo cointestato di € 650,00 mensili insistente sulla casa coniugale, fermo restando che il resistente: a) consegue un risparmio di spesa dal mancato esercizio del diritto di visita paterno (così gravando sulla controparte, che deve crescere da sola i tre figli); b) ha causato un aggravio di spesa per la ricorrente, essendosi reso inadempiente in ordine al versamento del mantenimento nei confronti di moglie e figli: c) ha costretto la a _1 promuovere un giudizio a sensi dell'art. 156 comma VI al fine di ottenere la distrazione dallo stipendio del NC delle somme di denaro da lui dovute (cfr. ordinanza del 20.10.2023 resa a conclusione del sub-procedimento N.. 13320-1/2020 R.G.).
8.- Quanto all'obbligo di versamento diretto ex art. 156 comma VI c.c. del contributo al mantenimento della prole e della moglie, disposto con ordinanza resa il 20.10.2023 a conclusione del sub- procedimento N. 13302-1/2020 R.G, deve precisarsi che sebbene l'art. 156 comma VI c.c. sia stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia), come modificato dalla L. 197/22, con conseguente applicazione in tutti i giudizi di separazione e di scioglimento del matrimonio del
10 comune procedimento disciplinato dall'art. 473 bis 37 c.p.c., che prevede per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 una semplificazione per la procedura relativa al pagamento diretto del terzo, nel caso di specie continua a trovare applicazione la disciplina previgente, atteso che il presente giudizio è stato instaurato in data antecedente alla c.d. Riforma Cartabia.
Pertanto, va confermata l'ordinanza resa il 20.10.2023 a conclusione del sub-procedimento N. 13302- 1/2020 R.G con cui è stato ordinato al “ in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, con sede in San Marcellino (CE) alla via De Paola n. 8, se tenuto nei confronti di nato a Bari l'[...], a [...], anche Controparte_1 periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a nata a [...]
Bari in data 11.02.1977, entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere da marzo 2023, la complessiva somma mensile di € 700,00 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat), di cui € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, distraendola dallo stipendio o da altri emolumenti che la citata società è tenuta ad erogare al
se e nella misura in cui sarà dovuta”. _1
9.- Va, inoltre, disposto d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole (la ), che potrà pretenderne il versamento diretto da _1 parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
10- In ordine alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti in ordine alle istanze di addebito e, da una parte, la soccombenza del sulla riduzione nella ripartizione delle spese _1 straordinarie, sull'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre, sull'istanza ex art. 156 comma VI c.p.c. nel sub-procedimento e, dall'altra, la soccombenza della sull'affido esclusivo, _1 sull'ammontare del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegno di mantenimento muliebre, nonché l'accordo delle parti sul collocamento della prole, sulla regolamentazione del diritto di visita e sull'assegnazione della casa coniugale, giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 26.10.2020 nei confronti di così _1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e _1 _1
;
[...]
2. rigetta le reciproche istanze di addebito;
3. conferma l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in punto di affido condiviso dei figli, di loro collocamento presso la madre e di regolamentazione del diritto di visita paterno;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Grumo Appula alla CP_3
, in favore della;
[...] _1
5. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 01.04.2021, dispone che il sia _1 tenuto a versare alla a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a decorrere _1 dal mese di aprile 2021 ed entro il giorno 15 di ogni mese, € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi, oltre al 60% delle spese straordinarie, da individuarsi in forza del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019 ed oltre alla rata del mutuo sulla casa coniugale, da intendersi quale contributo integrativo al mantenimento della prole;
6. conferma l'ordinanza presidenziale del 01.04.2021 in ordine all'assegno di mantenimento muliebre, che il deve versare alla nella misura di € 100,00 _1 _1 mensili, a decorrere dal mese di aprile 2021 ed entro il giorno 15 di ogni mese, oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi;
11 7. a conferma dell'ordinanza del 20.10.2023 (resa a conclusione del sub-procedimento N. 13302-1/2020 R.G) ordina al in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante, con sede in San Marcellino (CE) alla via De Paola n. 8, se tenuto nei confronti di nato a Bari l'[...], a [...], anche Controparte_1 periodicamente e nei limiti del dovuto, di versare direttamente a _1 nata a [...] in data [...], entro il giorno 15 di ogni mese ed a decorrere da marzo 2023, la complessiva somma mensile di € 700,00 (da adeguarsi annualmente agli indici Istat), di cui
€ 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed € 600,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento della prole, distraendola dallo stipendio o da altri emolumenti che la citata società è tenuta ad erogare al se e nella misura in cui sarà dovuta;
_1
8. dispone che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , che potrà pretenderne il versamento diretto _1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9. compensa le spese di lite;
10. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso, in Bari, il 6 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
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