Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando lo specifico accantonamento "Esenzione d'imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo".
2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.