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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 942 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvi Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Pt_1
RE GL) appellante
E
(avv.ti Rita Lamazza e Domenico Venturino) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha proposto ricorso il 13.3.2018, ai sensi dell'art. 445 bis Controparte_1
c.p.c., per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di accesso alla pensione di invalidità civile (ex art. 12 l. n. 118/1971) e all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 l. n. 18/1980). L' ha resistito eccependo anche la tardività dell'iniziativa, in Pt_1
Pag. 1 di 4 quanto volta a contestare “le risultanze di un accertamento sanitario effettuato ventuno anni prima”. Il giudice ha però disposto l'espletamento di consulenza tecnica e, in mancanza di dissenso, ne ha omologato gli esiti: con decreto del 29.5.2019 (corretto in data 17.6.2019) ha quindi accertato che il requisito sanitario per la fruizione della pensione di inabilità civile da parte del ricorrente è insorto dall'8.6.1995 e, dal
15.5.2007, anche quello per l'accesso all'indennità di accompagnamento.
2. Con successivo ricorso del 3.1.2023 allo stesso tribunale, l'assistibile ha lamentato che l' non gli abbia erogato quelle prestazioni. Ha quindi chiesto il Pt_1 pagamento dei relativi importi, per complessivi 156.382,95 euro.
3. L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta Pt_1 decadenza, ai sensi dell'art. 42, c. 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. in l. n. 326 del
2003); la violazione del principio del ne bis in idem (in quanto, con sentenza del
25.3.2014, il tribunale di Crotone aveva negato all'assistibile l'assegno di invalidità civile che rivendicava contestando il verbale di visita dell'8.5.2001); la prescrizione del diritto ai ratei.
4. Il tribunale ha accolto il ricorso, superando le eccezioni dell' . In Pt_1 particolare, ha ritenuto che la mancata formulazione di dissenso ai risultati del disposto accertamento tecnico preventivo e la conseguente emissione del decreto di omologa rendano incontestabili non solo quei risultati, ma anche gli esiti dell'implicita verifica delle condizioni di esperibilità dell'accertamento tecnico ai quali il tribunale è tenuto preliminarmente a procedere, tra le quali rientra la verifica del rispetto del termine decadenziale di legge.
5. L' ripropone in appello le prime due eccezioni che il tribunale ha Pt_1 respinto. Per quanto concerne quella di decadenza, contesta l'interpretazione dell'art. 445 bis c.p.c., recepita dal tribunale, che nell'imporre al giudice dell'accertamento tecnico preventivo la preliminare verifica della tempestività del ricorso giudiziario, parimenti impone alla parte interessata di manifestare il proprio dissenso anche in relazione agli esiti di siffatta (implicita) verifica e non solo, quindi, in relazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
6. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dei motivi di impugnazione assumendoli infondati, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
Pag. 2 di 4 DIRITTO
7. L'appello merita accoglimento.
8. Si apprezza invero fondata la censura rivolta all'omessa delibazione dell'eccezione di decadenza, che il tribunale ha ritenuto preclusa dall'incontestabilità della relativa questione, scaturente dall'intervenuta adozione del decreto di omologa.
9. In senso favorevole all'interpretazione patrocinata dall'appellante è invece l'approdo più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l'appunto, nel procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall' pure Pt_1 nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità
e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione (cfr. Cass. n.
30828/2024 e, in motivazione, Cass. n. 27701/2025 e Cass. 17832/2025).
10. In particolare, proprio con riguardo all'eccezione di decadenza in parola, la
Suprema Corte, nella sentenza n. 30828/2024, ha addebitato al giudice del merito di aver erroneamente ritenuto: “che la questione sollevata dall' fosse oramai CP_2 preclusa dal decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod. proc. civ.. I Giudici di merito avrebbero dovuto, invece, esaminare la questione di decadenza dall'azione. Va infatti affermato che l' , nell'ambito del procedimento ex art. 445 Pt_1 bis cod. proc. civ., può … anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma 5, cod. proc. civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria - intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., per il riconoscimento del diritto - eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”.
11. Nulla quaestio sull'intervenuta decadenza nel caso di specie, poiché:
a) è pacifico che il ricorrente abbia agito in giudizio il 13.3.2018 per contestare, con le forme di cui all'art. 445 c.p.c., gli esiti della “seduta del 25.1.1997” della
“commissione sanitaria di prima istanza di Mesoraca” che non gli assicuravano
Pag. 3 di 4 l'accesso alle provvidenze (pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento) che rivendica;
b) è consolidata l'indicazione giurisprudenziale secondo cui anche ove, come nel caso di specie, il provvedimento della commissione sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla data del 31.12.2004, opera comunque il termine decadenziale introdotto dall'art. 42, c. 3, del d.l. n. 269 del 2003, che è da computare dalla sua entrata in vigore, differita, ai sensi dell'art. 23, c. 2, del d.l. n. 355 del 2003, proprio a quella data (cfr., tra le tante, Cass. 29754/2019).
12. Né potrebbe rinvenirsi nella condotta processuale dell' alcuna Pt_1 acquiescenza rispetto alla maturata decadenza, poiché essa, essendo rilevabile d'ufficio
(salvo i limiti del giudicato interno che, come si è detto, nel caso di specie non operano),
è sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 2740/2023).
13. Ne consegue, con assorbimento di ogni altra questione controversa, la declaratoria di inammissibilità dell'azione giudiziale intrapresa dall'assistibile e la riforma, in questi termini, della sentenza appellata.
14. Le spese si compensano tra le parti perché l'assistibile ha reso, ritualmente, la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero in favore dei non abbienti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1 ricorso depositato il 4/09/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 681/2024, pubblicata in data 2/08/2024 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 942 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvi Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Pt_1
RE GL) appellante
E
(avv.ti Rita Lamazza e Domenico Venturino) Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha proposto ricorso il 13.3.2018, ai sensi dell'art. 445 bis Controparte_1
c.p.c., per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario di accesso alla pensione di invalidità civile (ex art. 12 l. n. 118/1971) e all'indennità di accompagnamento (ex art. 1 l. n. 18/1980). L' ha resistito eccependo anche la tardività dell'iniziativa, in Pt_1
Pag. 1 di 4 quanto volta a contestare “le risultanze di un accertamento sanitario effettuato ventuno anni prima”. Il giudice ha però disposto l'espletamento di consulenza tecnica e, in mancanza di dissenso, ne ha omologato gli esiti: con decreto del 29.5.2019 (corretto in data 17.6.2019) ha quindi accertato che il requisito sanitario per la fruizione della pensione di inabilità civile da parte del ricorrente è insorto dall'8.6.1995 e, dal
15.5.2007, anche quello per l'accesso all'indennità di accompagnamento.
2. Con successivo ricorso del 3.1.2023 allo stesso tribunale, l'assistibile ha lamentato che l' non gli abbia erogato quelle prestazioni. Ha quindi chiesto il Pt_1 pagamento dei relativi importi, per complessivi 156.382,95 euro.
3. L' ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta Pt_1 decadenza, ai sensi dell'art. 42, c. 3, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. in l. n. 326 del
2003); la violazione del principio del ne bis in idem (in quanto, con sentenza del
25.3.2014, il tribunale di Crotone aveva negato all'assistibile l'assegno di invalidità civile che rivendicava contestando il verbale di visita dell'8.5.2001); la prescrizione del diritto ai ratei.
4. Il tribunale ha accolto il ricorso, superando le eccezioni dell' . In Pt_1 particolare, ha ritenuto che la mancata formulazione di dissenso ai risultati del disposto accertamento tecnico preventivo e la conseguente emissione del decreto di omologa rendano incontestabili non solo quei risultati, ma anche gli esiti dell'implicita verifica delle condizioni di esperibilità dell'accertamento tecnico ai quali il tribunale è tenuto preliminarmente a procedere, tra le quali rientra la verifica del rispetto del termine decadenziale di legge.
5. L' ripropone in appello le prime due eccezioni che il tribunale ha Pt_1 respinto. Per quanto concerne quella di decadenza, contesta l'interpretazione dell'art. 445 bis c.p.c., recepita dal tribunale, che nell'imporre al giudice dell'accertamento tecnico preventivo la preliminare verifica della tempestività del ricorso giudiziario, parimenti impone alla parte interessata di manifestare il proprio dissenso anche in relazione agli esiti di siffatta (implicita) verifica e non solo, quindi, in relazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
6. Nella resistenza dell'appellato che ha chiesto il rigetto dei motivi di impugnazione assumendoli infondati, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
Pag. 2 di 4 DIRITTO
7. L'appello merita accoglimento.
8. Si apprezza invero fondata la censura rivolta all'omessa delibazione dell'eccezione di decadenza, che il tribunale ha ritenuto preclusa dall'incontestabilità della relativa questione, scaturente dall'intervenuta adozione del decreto di omologa.
9. In senso favorevole all'interpretazione patrocinata dall'appellante è invece l'approdo più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l'appunto, nel procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie;
l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall' pure Pt_1 nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità
e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione (cfr. Cass. n.
30828/2024 e, in motivazione, Cass. n. 27701/2025 e Cass. 17832/2025).
10. In particolare, proprio con riguardo all'eccezione di decadenza in parola, la
Suprema Corte, nella sentenza n. 30828/2024, ha addebitato al giudice del merito di aver erroneamente ritenuto: “che la questione sollevata dall' fosse oramai CP_2 preclusa dal decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod. proc. civ.. I Giudici di merito avrebbero dovuto, invece, esaminare la questione di decadenza dall'azione. Va infatti affermato che l' , nell'ambito del procedimento ex art. 445 Pt_1 bis cod. proc. civ., può … anche limitarsi a negare, in sede di verifica amministrativa ex art. 445 bis, comma 5, cod. proc. civ., la prestazione richiesta sulla base del decreto di omologa non contestato e, poi, resistere all'azione giudiziaria - intrapresa, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., per il riconoscimento del diritto - eccependo in detta sede ogni fatto idoneo a paralizzare l'altrui diritto. Alcun giudicato è invero configurabile sulla proponibilità e procedibilità dell'azione come sugli altri requisiti della prestazione”.
11. Nulla quaestio sull'intervenuta decadenza nel caso di specie, poiché:
a) è pacifico che il ricorrente abbia agito in giudizio il 13.3.2018 per contestare, con le forme di cui all'art. 445 c.p.c., gli esiti della “seduta del 25.1.1997” della
“commissione sanitaria di prima istanza di Mesoraca” che non gli assicuravano
Pag. 3 di 4 l'accesso alle provvidenze (pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento) che rivendica;
b) è consolidata l'indicazione giurisprudenziale secondo cui anche ove, come nel caso di specie, il provvedimento della commissione sia stato comunicato all'interessato anteriormente alla data del 31.12.2004, opera comunque il termine decadenziale introdotto dall'art. 42, c. 3, del d.l. n. 269 del 2003, che è da computare dalla sua entrata in vigore, differita, ai sensi dell'art. 23, c. 2, del d.l. n. 355 del 2003, proprio a quella data (cfr., tra le tante, Cass. 29754/2019).
12. Né potrebbe rinvenirsi nella condotta processuale dell' alcuna Pt_1 acquiescenza rispetto alla maturata decadenza, poiché essa, essendo rilevabile d'ufficio
(salvo i limiti del giudicato interno che, come si è detto, nel caso di specie non operano),
è sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 2740/2023).
13. Ne consegue, con assorbimento di ogni altra questione controversa, la declaratoria di inammissibilità dell'azione giudiziale intrapresa dall'assistibile e la riforma, in questi termini, della sentenza appellata.
14. Le spese si compensano tra le parti perché l'assistibile ha reso, ritualmente, la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero in favore dei non abbienti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1 ricorso depositato il 4/09/2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 681/2024, pubblicata in data 2/08/2024 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Controparte_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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