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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1294/2018 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “solo danni a cose”
Vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore Rag. rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Parte_2
Cecchetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via G. Parini, n. 6, come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e
già (P. IVA ), in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Silvia CP_3
Puccini, elettivamente domiciliata in Livorno, Scali degli Olandesi, n. 12, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore:
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Pisa, contrariis rejectis, 1) annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n 2087/2017 in quanto emesso sulla base di fattura illegittimamente emessa e conseguentemente dichiarare non dovute le somme azionate da parte opposta, per tutti i motivi accertati in corso di causa;
2) accertata la responsabilità della ditta nella causazione dei vizi presenti sul terrazzo dell'appartamento di CP_2 proprietà condannare la ditta al risarcimento dei danni nella Parte_3 Controparte_2 misura di € 1.404,24 così come accertato nel corso della ctu tecnica o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e competenze legali del giudizio.”
Convenuta:
“Voglia il Tribunale di Pisa, respinta ogni diversa e contraria richiesta, eccezione e difesa, rigettare l'opposizione a DI promossa dal , in quanto Parte_4 infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo n.
2087/2017 del Tribunale di Pisa;
rigettare ogni diversa ed ulteriore domanda svolta dal in Pisa Parte_4 contro oggi in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_2 CP_1 porre definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento e della precedente fase monitoria.”
*****
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 19.03.2018, il ha Parte_5 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2087/2017 emesso dal Tribunale di Pisa in data 15.12.2017, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad €
13.200,00 oltre interessi e spese del procedimento, in favore di Apige Smart S.r.l., a titolo di residuo del corrispettivo dovuto a quest'ultima in forza di contratto di appalto stipulato tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che, in data 26.10.2015, il ha approvato il preventivo presentato da Parte_1
(n. 388/15) per lavori di straordinaria manutenzione dell'importo Parte_6 complessivo a corpo di € 42.000,00 oltre iva, affidando alla predetta società
l'appalto;
- che la voce 03 del preventivo “opere riguardanti facciate” comprendeva il sondaggio e la demolizione di tutte le parti in distacco e ammalorate, il ripristino delle parti demolite con malta rinforzata e successivo materiale rasante, applicazione di solvente e tinteggiatura;
- che, in data 3.06.2016, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, l'opposta ha presentato al Condominio un ulteriore preventivo (n. 250/16) di € 4.500,00 oltre iva per “lavori extra di eliminazione rivestimento a graffiato facciata laterale e principale”;
- che, su richiesta dell'amministratore di specificare a cosa si riferissero le somme in più, l'appaltatrice ha sottoposto al condominio una specifica con aumento a €
12.000,00 oltre Iva, adducendo la necessità di asportare e ripristinare mq 375 in più rispetto a quanto preventivato;
- che l'assemblea condominiale non ha autorizzato il pagamento dell'ulteriore somma in quanto il preventivo originario era stato fatto a corpo dopo i sopralluoghi della ditta;
- che, preso atto della decisione dell'assemblea, l'opposta ha proseguito i lavori;
- che il ha saldato regolarmente le fatture emesse da Parte_1 Controparte_2 sulla base dei preventivi approvati (n. 388/15; 70/16);
- che, in data 26.06.2017, il ha ricevuto dalla società messa in mora Parte_1 rispetto al pagamento della fattura n. 178/2017 emessa sette mesi dopo la fine dei lavori, mai inviata prima e mai contabilizzata nell'estratto conto delle somme da avere a saldo, avente ad oggetto “lavori extra commissionati in corso d'opera”;
- che l'assemblea condominiale non ha commissionato alcun lavoro extra, se non quelli specificatamente approvati;
- che, alla richiesta dell'amministratore di esibizione della documentazione relativa ai lavori commissionati in corso d'opera, è seguita l'iniziativa giudiziaria a mezzo di ricorso monitorio;
- che, dopo il completamento e il pagamento delle opere, sono emersi vizi, tempestivamente contestati, all'intonaco del terrazzo dell'appartamento di proprietà per la cui eliminazione è stata preventivata una spesa di € 3.483,10; Controparte_4
- che il decreto ingiuntivo è concesso sulla base di una fattura generica, illegittima e tempestivamente contestata, a fronte di un credito né certo, né liquido, né esigibile.
Si è costituita in giudizio la quale, ha respinto e contestato in punto Controparte_2 di fatto e diritto quanto dedotto da parte avversa, e concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- che il committente non aveva richiesto, inizialmente, il rifacimento integrale della facciata ma solo la rimozione e sostituzione delle parti ammalorate;
- che i condomini, quando si sono resi conto dell'effetto visivo sulle facciate, hanno chiesto alla ditta di uniformare il lavoro eseguito;
- che, tramite e-mail, ha comunicato all'amministratore che sarebbe Controparte_2 stata eseguita la lavorazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto;
- che alla comunicazione non è seguito alcun diniego o richiesta di interruzione, e i lavori sono stati effettuati correttamente;
- che la fattura n. 179/2017 è stata emessa sette mesi dopo la fine dei lavori in quanto l'opponente non aveva ancora terminato di pagare la fattura n. 353/2016;
- che i vizi all'intonaco dell'appartamento di proprietà non sono stati Controparte_4 tempestivamente contestati, inoltre la lettera di contestazione è successiva alla notifica del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 20.09.2018 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 02.09.2019, il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interrogatorio formale e per testi ed è stata disposta CTU tecnica.
Assegnato medio tempore il fascicolo a questo Giudice, all'udienza del 14.11.2024 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Incontestati i presupposti fattuali e giuridici all'origine della controversia, ossia il contratto di appalto inter partes e l'esecuzione delle opere di rifacimento complessivo della facciata del condominio, le parti dibattono sulla spettanza delle somme richieste extra capitolato dall'appaltatrice con fattura n. 178/2017, oggetto di domanda monitoria.
Si rileva, innanzitutto, che in difetto di un organico contratto di appalto, la disciplina del rapporto è informata, oltre che nelle scarne disposizioni di cui ai preventivi approvati e ai relativi capitolati, dalla normativa codicistica.
Si rileva, in particolare, che mel primo preventivo 388/15 risulta la dicitura espressa:
“Le lavorazioni dovranno avere la preventiva approvazione della Committenza e/o della Direzione Lavori.”
La difesa del si basa sul difetto del consenso alla realizzazione delle Parte_1 ulteriori opere sulla facciata, poi pacificamente realizzate dall'appaltatrice. Difesa che si sovrappone a quella, non del tutto collimante, espressa in seno al verbale di assemblea condominiale in data 8.6.2016, nella quale la compagine condominiale ha sostenuto che le opere dovevano ritenersi incluse nel preventivo originario a corpo (cfr. doc. 8) e di non approvare, perciò, il nuovo preventivo.
La prospettazione non persuade.
Innanzitutto, è sintomatico il silenzio serbato dall'amministratore e dal direttore dei lavori a seguito della comunicazione, inequivoca, loro indirizzata dall'appaltatrice, avente ad oggetto la prosecuzione dei lavori inclusivi delle ulteriori lavorazioni aggiuntive rispetto al capitolato d'appalto (doc. 2 opposta), aventi ad oggetto specificamente “il totale distacco di alcune zone della facciata non fatiscenti o in fase di distacco…”.
Comunicazione che assume pregnanza probatoria alla luce degli ulteriori elementi processualmente emersi.
L'amministratore di condominio, chiamato a rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze relative alla richiesta di esecuzione delle opere di uniformazione della facciata (capp.
3-5 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. convenuta opposta) non è comparso all'udienza fissata per la sua audizione, ciò assumendo rilievo a mente dell'art. 232 c.p.c. ai fini della dimostrazione di detti fatti, tenuto conto degli ulteriori elementi di prova. Al riguardo, non sussistono i presupposti per concedere la richiesta remissione in termini (cfr. verbale 21.11.2019), tenuto conto peraltro del chiaro tenore dell'ordinanza in data 2.9.2019.
Inoltre, e in ogni caso, è significativa al riguardo la deposizione resa dal direttore dei lavori (la cui eventuale incapacità a testimoniare non è stata eccepita), Testimone_1 il quale ha riferito “Ero a conoscenza di dover eseguire delle riprese sulla facciata in modo diverso da quello contrattuale per rendere il lavoro eseguito in miglior modo. (..)
Non sono a conoscenza delle accettazioni di eventuali preventivi presentati per la rasatura. Di ciò se ne parlava in cantiere ed io portava a conoscenza l'azienda di queste problematiche.” Con riferimento alla richiesta dei condomini di effettuare il lavoro extra capitolato “Faccio presente che se ne parlava di queste problematiche in cantiere anche alla presenza di alcuni condomini.” (cfr. verbale 6.11.2020). Si delinea, pertanto, un quadro in cui il , per tramite dell'amministratore e Parte_1 del D.L., ha sostanzialmente approvato l'intervento proposto dall'appaltatrice e con esso il relativo costo, pur a fronte di una formale obiezione, quanto al pagamento, dell'assemblea. Del resto, che l'intervento fosse extra capitolato è pacifico.
Rispetto al quantum, alcuna obiezione è stata sollevata, pertanto il decreto ingiuntivo trova piena conferma.
2. La domanda riconvenzionale del condominio.
Non merita accoglimento la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dal
, sull'assorbente rilievo che i danni contestati e stimati dalla CTU Parte_1 afferiscono inequivocabilmente a beni di proprietà privata di un condomino e non attingono invece a parti comuni, tale circostanza privando l'ente della legittimazione a richiederli, come eccepito dall'appaltatore.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta in relazione a ciascuna fase. Spese di CTU a carico del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna in persona dell'amministratore pro Parte_4 Parte_5 tempore, al rimborso, in favore di (già , delle spese di CP_1 Parte_6 lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, Così deciso in Pisa, 25.2.2025;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Parte_5
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1294/2018 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “solo danni a cose”
Vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore Rag. rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Parte_2
Cecchetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via G. Parini, n. 6, come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e
già (P. IVA ), in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Silvia CP_3
Puccini, elettivamente domiciliata in Livorno, Scali degli Olandesi, n. 12, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Attore:
“Piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Pisa, contrariis rejectis, 1) annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n 2087/2017 in quanto emesso sulla base di fattura illegittimamente emessa e conseguentemente dichiarare non dovute le somme azionate da parte opposta, per tutti i motivi accertati in corso di causa;
2) accertata la responsabilità della ditta nella causazione dei vizi presenti sul terrazzo dell'appartamento di CP_2 proprietà condannare la ditta al risarcimento dei danni nella Parte_3 Controparte_2 misura di € 1.404,24 così come accertato nel corso della ctu tecnica o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e competenze legali del giudizio.”
Convenuta:
“Voglia il Tribunale di Pisa, respinta ogni diversa e contraria richiesta, eccezione e difesa, rigettare l'opposizione a DI promossa dal , in quanto Parte_4 infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare il Decreto Ingiuntivo n.
2087/2017 del Tribunale di Pisa;
rigettare ogni diversa ed ulteriore domanda svolta dal in Pisa Parte_4 contro oggi in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Controparte_2 CP_1 porre definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU;
con vittoria di spese e compensi del presente procedimento e della precedente fase monitoria.”
*****
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 19.03.2018, il ha Parte_5 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2087/2017 emesso dal Tribunale di Pisa in data 15.12.2017, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad €
13.200,00 oltre interessi e spese del procedimento, in favore di Apige Smart S.r.l., a titolo di residuo del corrispettivo dovuto a quest'ultima in forza di contratto di appalto stipulato tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che, in data 26.10.2015, il ha approvato il preventivo presentato da Parte_1
(n. 388/15) per lavori di straordinaria manutenzione dell'importo Parte_6 complessivo a corpo di € 42.000,00 oltre iva, affidando alla predetta società
l'appalto;
- che la voce 03 del preventivo “opere riguardanti facciate” comprendeva il sondaggio e la demolizione di tutte le parti in distacco e ammalorate, il ripristino delle parti demolite con malta rinforzata e successivo materiale rasante, applicazione di solvente e tinteggiatura;
- che, in data 3.06.2016, pochi giorni dopo l'inizio dei lavori, l'opposta ha presentato al Condominio un ulteriore preventivo (n. 250/16) di € 4.500,00 oltre iva per “lavori extra di eliminazione rivestimento a graffiato facciata laterale e principale”;
- che, su richiesta dell'amministratore di specificare a cosa si riferissero le somme in più, l'appaltatrice ha sottoposto al condominio una specifica con aumento a €
12.000,00 oltre Iva, adducendo la necessità di asportare e ripristinare mq 375 in più rispetto a quanto preventivato;
- che l'assemblea condominiale non ha autorizzato il pagamento dell'ulteriore somma in quanto il preventivo originario era stato fatto a corpo dopo i sopralluoghi della ditta;
- che, preso atto della decisione dell'assemblea, l'opposta ha proseguito i lavori;
- che il ha saldato regolarmente le fatture emesse da Parte_1 Controparte_2 sulla base dei preventivi approvati (n. 388/15; 70/16);
- che, in data 26.06.2017, il ha ricevuto dalla società messa in mora Parte_1 rispetto al pagamento della fattura n. 178/2017 emessa sette mesi dopo la fine dei lavori, mai inviata prima e mai contabilizzata nell'estratto conto delle somme da avere a saldo, avente ad oggetto “lavori extra commissionati in corso d'opera”;
- che l'assemblea condominiale non ha commissionato alcun lavoro extra, se non quelli specificatamente approvati;
- che, alla richiesta dell'amministratore di esibizione della documentazione relativa ai lavori commissionati in corso d'opera, è seguita l'iniziativa giudiziaria a mezzo di ricorso monitorio;
- che, dopo il completamento e il pagamento delle opere, sono emersi vizi, tempestivamente contestati, all'intonaco del terrazzo dell'appartamento di proprietà per la cui eliminazione è stata preventivata una spesa di € 3.483,10; Controparte_4
- che il decreto ingiuntivo è concesso sulla base di una fattura generica, illegittima e tempestivamente contestata, a fronte di un credito né certo, né liquido, né esigibile.
Si è costituita in giudizio la quale, ha respinto e contestato in punto Controparte_2 di fatto e diritto quanto dedotto da parte avversa, e concluso, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto:
- che il committente non aveva richiesto, inizialmente, il rifacimento integrale della facciata ma solo la rimozione e sostituzione delle parti ammalorate;
- che i condomini, quando si sono resi conto dell'effetto visivo sulle facciate, hanno chiesto alla ditta di uniformare il lavoro eseguito;
- che, tramite e-mail, ha comunicato all'amministratore che sarebbe Controparte_2 stata eseguita la lavorazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto;
- che alla comunicazione non è seguito alcun diniego o richiesta di interruzione, e i lavori sono stati effettuati correttamente;
- che la fattura n. 179/2017 è stata emessa sette mesi dopo la fine dei lavori in quanto l'opponente non aveva ancora terminato di pagare la fattura n. 353/2016;
- che i vizi all'intonaco dell'appartamento di proprietà non sono stati Controparte_4 tempestivamente contestati, inoltre la lettera di contestazione è successiva alla notifica del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 20.09.2018 sono stati concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 02.09.2019, il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interrogatorio formale e per testi ed è stata disposta CTU tecnica.
Assegnato medio tempore il fascicolo a questo Giudice, all'udienza del 14.11.2024 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. L'opposizione a decreto ingiuntivo L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
Incontestati i presupposti fattuali e giuridici all'origine della controversia, ossia il contratto di appalto inter partes e l'esecuzione delle opere di rifacimento complessivo della facciata del condominio, le parti dibattono sulla spettanza delle somme richieste extra capitolato dall'appaltatrice con fattura n. 178/2017, oggetto di domanda monitoria.
Si rileva, innanzitutto, che in difetto di un organico contratto di appalto, la disciplina del rapporto è informata, oltre che nelle scarne disposizioni di cui ai preventivi approvati e ai relativi capitolati, dalla normativa codicistica.
Si rileva, in particolare, che mel primo preventivo 388/15 risulta la dicitura espressa:
“Le lavorazioni dovranno avere la preventiva approvazione della Committenza e/o della Direzione Lavori.”
La difesa del si basa sul difetto del consenso alla realizzazione delle Parte_1 ulteriori opere sulla facciata, poi pacificamente realizzate dall'appaltatrice. Difesa che si sovrappone a quella, non del tutto collimante, espressa in seno al verbale di assemblea condominiale in data 8.6.2016, nella quale la compagine condominiale ha sostenuto che le opere dovevano ritenersi incluse nel preventivo originario a corpo (cfr. doc. 8) e di non approvare, perciò, il nuovo preventivo.
La prospettazione non persuade.
Innanzitutto, è sintomatico il silenzio serbato dall'amministratore e dal direttore dei lavori a seguito della comunicazione, inequivoca, loro indirizzata dall'appaltatrice, avente ad oggetto la prosecuzione dei lavori inclusivi delle ulteriori lavorazioni aggiuntive rispetto al capitolato d'appalto (doc. 2 opposta), aventi ad oggetto specificamente “il totale distacco di alcune zone della facciata non fatiscenti o in fase di distacco…”.
Comunicazione che assume pregnanza probatoria alla luce degli ulteriori elementi processualmente emersi.
L'amministratore di condominio, chiamato a rendere l'interrogatorio formale sulle circostanze relative alla richiesta di esecuzione delle opere di uniformazione della facciata (capp.
3-5 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. convenuta opposta) non è comparso all'udienza fissata per la sua audizione, ciò assumendo rilievo a mente dell'art. 232 c.p.c. ai fini della dimostrazione di detti fatti, tenuto conto degli ulteriori elementi di prova. Al riguardo, non sussistono i presupposti per concedere la richiesta remissione in termini (cfr. verbale 21.11.2019), tenuto conto peraltro del chiaro tenore dell'ordinanza in data 2.9.2019.
Inoltre, e in ogni caso, è significativa al riguardo la deposizione resa dal direttore dei lavori (la cui eventuale incapacità a testimoniare non è stata eccepita), Testimone_1 il quale ha riferito “Ero a conoscenza di dover eseguire delle riprese sulla facciata in modo diverso da quello contrattuale per rendere il lavoro eseguito in miglior modo. (..)
Non sono a conoscenza delle accettazioni di eventuali preventivi presentati per la rasatura. Di ciò se ne parlava in cantiere ed io portava a conoscenza l'azienda di queste problematiche.” Con riferimento alla richiesta dei condomini di effettuare il lavoro extra capitolato “Faccio presente che se ne parlava di queste problematiche in cantiere anche alla presenza di alcuni condomini.” (cfr. verbale 6.11.2020). Si delinea, pertanto, un quadro in cui il , per tramite dell'amministratore e Parte_1 del D.L., ha sostanzialmente approvato l'intervento proposto dall'appaltatrice e con esso il relativo costo, pur a fronte di una formale obiezione, quanto al pagamento, dell'assemblea. Del resto, che l'intervento fosse extra capitolato è pacifico.
Rispetto al quantum, alcuna obiezione è stata sollevata, pertanto il decreto ingiuntivo trova piena conferma.
2. La domanda riconvenzionale del condominio.
Non merita accoglimento la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dal
, sull'assorbente rilievo che i danni contestati e stimati dalla CTU Parte_1 afferiscono inequivocabilmente a beni di proprietà privata di un condomino e non attingono invece a parti comuni, tale circostanza privando l'ente della legittimazione a richiederli, come eccepito dall'appaltatore.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta in relazione a ciascuna fase. Spese di CTU a carico del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna in persona dell'amministratore pro Parte_4 Parte_5 tempore, al rimborso, in favore di (già , delle spese di CP_1 Parte_6 lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A., e I.V.A. se dovuta, Così deciso in Pisa, 25.2.2025;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Parte_5
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.