Art. 4.
L' articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90".
L' articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90".