Art. 252.
(Trasferimento di proprieta' della merce nemica).
La merce trovata a bordo di un aeromobile nemico si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprieta' della merce stessa avvenuto, dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio.
Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprieta' della merce, questa si considera neutrale.
(Trasferimento di proprieta' della merce nemica).
La merce trovata a bordo di un aeromobile nemico si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprieta' della merce stessa avvenuto, dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio.
Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprieta' della merce, questa si considera neutrale.