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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6731 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3354/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l' Parte_1
avv. prof. Nicola Corbo che la rappresentano e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, con l' avv. Simona Chiricotto che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6065 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 9.4.2021 e notificata il 29.4.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 13.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (di seguito ) Parte_1 Parte_1 convenne in giudizio (di seguito , al Controparte_2 CP_1
fine di ottenere:
- “l'immediato trasferimento in suo favore della somma di € 32.776.459,38 in quanto di sua proprietà ed illegittimamente detenuta da essa;
CP_1
-in subordine, di accertare la natura privilegiata del suddetto credito;
-in ulteriore subordine, previo accertamento dell'erronea mancata allocazione di detto credito in classe distinta rispetto agli altri crediti chirografari” nel piano di riparto predisposto nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società resistente, di disporre il pagamento di detto importo secondo i tempi e le modalità previste in detto piano per il pagamento dei crediti chirografari esclusa ogni falcidia del credito medesimo.
Costituendosi in giudizio, chiese dichiararsi l'inammissibilità della CP_1 domanda attorea e, in subordine, il rigetto della stessa.
Nelle more del procedimento venne disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. e il processo continuò nelle forme della cognizione ordinaria.
Con la sentenza di cui all'epigrafe, il Tribunale adito, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla convenuta, nel merito rigettò tutte le domande proposte da . Parte_1
Per quanto qui di interesse, a proposito della domanda principale di , il Parte_1
2 giudice di primo grado motivò come segue: « […] l'art. 13, secondo comma,
Legge Regione Lazio n. 1 del 1991, prevedeva che gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto di persone, urbani ed extraurbani, dovessero fornire alla clientela dei titoli di viaggio integrati che consentissero agli utenti di fruire dell' intera rete di trasporti tramite i collegamenti esercitati dai gestori medesimi, rinviando a una successiva convenzione tra i gestori dei servizi pubblici di trasporto la predisposizione dei criteri di ripartizione dei relativi incassi, criteri che sarebbero stati determinati dalla Regione in caso di mancato accordo.
Le parti, unitamente alla in attuazione di detta normativa, CP_3 stipulavano la Convenzione del 23.12.1997 (cfr. all. 3 al ricorso introduttivo) relativa al Sistema tariffario integrato e alla ripartizione dei relativi proventi;
in detta Convenzione erano state stabilite le percentuali spettanti a ciascun gestore relativamente ai proventi derivanti dalla vendita dei titoli integrati;
all'art. 4, lett. a) di detta Convenzione, le parti avevano, inoltre, convenuto di attribuire alla convenuta, mandato con rappresentanza affinché la CP_1 stessa provvedesse, tra l'altro, “in nome e per conto proprio e delle Aziende mandanti, a:
- gestire contabilmente i corrispettivi del trasporto derivanti dalla vendita dei titoli, -rendicontare detti corrispettivi ai fini della successiva attribuzione alle
Aziende vettrici delle quote di rispettiva pertinenza;
- trasferire finanziariamente a e gli introiti loro spettanti secondo la ripartizione di cui all'art. CP_4 CP_3
5”, prevedendo per l'esecuzione di tale mandato, nonché per l'affidamento all' dei servizi accessori di cui ai n. 1, 2 e 3 della successiva lettera b), un CP_1
compenso del 3,2% sul totale dei costi da essa sostenuti in veste di mandataria, da ripartirsi tra e con quote proporzionali ai ricavi loro spettanti. CP_4 CP_3
Ciò detto, va rilevato che, secondo le concordi allegazioni delle parti, è CP_1 debitrice nei confronti di dell'importo complessivo € 32.776.459,38, Parte_1
di cui l'importo pari ad € 32.774.479,00 corrisponde ai proventi riscossi dall'
in esecuzione del suddetto accordo, prima della data di presentazione della CP_1 domanda di concordato.
Il 6.08.2018 la procedura concordataria comunicava alla che il credito Parte_1
3 da essa vantato nei confronti dell era stato ammesso alla procedura di CP_1 concordato preventivo per l'importo di euro 32.774,479,00 (cioè, quello corrispondente ai proventi riscossi da quale mandataria prima della CP_1 presentazione della domanda di concordato) quale credito chirografario e per il residuo importo (€ 1.980,38) quale credito privilegiato.
Nel presente procedimento la parte attrice ha contestato la mancata prededuzione in sede concordataria del credito in oggetto ovvero la natura privilegiata e non chirografaria del credito in discussione con il conseguente diritto alla restituzione, immediata o secondo il piano concordatario, di detto credito senza alcuna decurtazione.
Tanto esposto, va rilevato che l'impegno negoziale assunto dalla convenuta, nei confronti di ha un'evidente natura gestoria ed è riconducibile Parte_1
allo schema del mandato. In base alla Convenzione del 1997, si è CP_1 infatti obbligata a svolgere nell' interesse delle mandanti, e Parte_1
attività consistenti nella riscossione dei proventi della vendita dei CP_3 biglietti di viaggio integrati, nella rendicontazione dei relativi importi e nella loro ripartizione in base ai criteri prestabiliti.
A fronte di tale impegno, l'attrice ha pertanto il diritto ad ottenere la consegna delle somme di denaro incassate dalla controparte e detto diritto non è stato contestato da ma è stato espressamente riconosciuto in sede di procedura CP_1 di concordato preventivo.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che, a differenza di quanto dedotto dalla , Parte_1 quest'ultima non vanta alcun diritto di proprietà sulle somme già riscosse dalla convenuta, essendo piuttosto titolare di una posizione creditoria che deriva dall'esecuzione del mandato e dall'obbligo della mandataria di ritrasferire gli importi da essa riscossi quale mandataria all' incasso;
tutto ciò, a prescindere dal fatto che sia intervenuta la spendita del suo nome, secondo lo schema del mandato con rappresentanza.
Infatti, la regola della diretta imputazione degli effetti dell'atto in capo al mandante, propria del mandato con rappresentanza, non opera con riferimento alle somme riscosse dal mandatario nel suo interesse. In quest'ultimo caso,
4 infatti, l'acquisto automatico della proprietà delle stesse da parte del mandante
è impedito dalla fungibilità del denaro che porta, di regola, a identificare il dominus dello stesso con colui il quale materialmente detenga le somme ricevute
(cfr. Cass. 12 maggio 2016, n.9775; Cass. 31 marzo 2011, n. 7510).
La legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.
Né può rilevare, in senso contrario, il principio dettato dall'art. 1706, primo comma, c.c. con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Infatti, attribuendo immediati effetti reali agli acquisti dei beni mobili e dei crediti effettuati dal mandatario senza rappresentanza, per conto del mandante, tale norma si riferisce soltanto ai negozi traslativi di diritti su cose mobili determinate o su crediti, nulla stabilendo per le somme di denaro ricevute in esecuzione del contratto, rispetto alle quali non può dunque operare altro principio all'infuori di quello che impone la restituzione del tantundem eiusdem generis.
In ragione di quanto sopra esposto, non è pertanto configurabile alcun diritto di proprietà, in capo a che possa ritenersi sottratto alle regole Parte_1 sulla par condicio creditorum o alla falcidia concordataria.».
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a sette motivi,
. Parte_1 si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 - sexies, co. 3, c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.; quindi ha pronunciato la presente sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5 3. Tanto premesso, il primo motivo è così rubricato “Diritto di a Parte_1 rivendicare la somma di € 32.776.459,38 in conseguenza della fonte legale della convenzione Metrebus”.
Sostiene l'appellante che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che le somme rivendicate trovino titolo in un mero atto di autonomia contrattuale tra le parti, qualificabile come mandato all'incasso, che costituisca la fonte sia della legittimazione di quale mandataria, ad incassare dai trasportati anche la CP_1 parte dell'unico corrispettivo integrato dei titoli di viaggio riferibile alle prestazioni dovute da;
sia della conseguente obbligazione della stessa Parte_1 di ritrasferire alla mandante la parte degli importi riscossi CP_1 Parte_1 spettante a quest'ultima, nonché del parallelo diritto di credito di verso Parte_1
avente ad oggetto la restituzione, in parte qua, delle somme già incassate CP_1 da quest'ultima in esecuzione del mandato.
Assume infatti l'appellante che non sono state e (da ora in Parte_1 CP_3 avanti , con atto di autonomia negoziale, ad affidare all il compito di CP_3 CP_1 provvedere ad emettere e vendere all'utenza i titoli di viaggio integrati in questione e ad incassare anche per loro conto, ma è stata la normativa vigente a stabilire a carico dei concessionari del servizio di trasporto pubblico locale l' obbligo verso l'utenza di prestazione “integrata, definendo altresì un sistema di vendita centralizzato, imperniato su con successiva ripartizione secondo CP_1 quote differenziate, in quanto remunerazione della parte di servizio espletato in favore dell' utenza.
Pertanto, secondo l'appellante, la Convenzione del 1977 tra le parti e non CP_3 costituisce l'atto di autonomia fonte della legittimazione di all'incasso nell' CP_1 interesse proprio ed altrui, ma solo lo strumento con il quale sono stati regolati alcuni profili di tale situazione, nascente dalla legge e dai singoli contratti di servizio pubblico. ha quindi adempiuto ad un obbligo di riscossione assegnatole dalla legge e CP_1 dalla deliberazione della Regione Lazio n. 8171/1994, del quale le parti, in sede di convenzione, non hanno convenuto l'an, limitandosi a disciplinare alcuni aspetti del quomodo.
6 Ne consegue, prosegue l'appellante, che era delegata ex lege alla CP_1 riscossione e, in quanto tale, mera depositaria, sempre ex lege, delle somme di spettanza degli altri soggetti, compresa , che erogavano i servizi Parte_1 integrati. Dunque, sulle somme in questione, non può essere Parte_1 considerata mero creditore di come se agisse in forza di un rapporto CP_1 obbligatorio (di mandato all'incasso) liberamente costituito con la controparte.
Piuttosto, vanta un vero e proprio diritto di proprietà sulle frazioni di Parte_1 incasso per la vendita di ciascun biglietto, come definite in sede convenzionale, al netto degli oneri di gestione del sistema.
Pertanto, secondo l'appellante, ha diritto a rivendicare, e quindi a Parte_1 ricevere interamente, senza alcuna falcidia concordataria, la proprietà delle somme controverse, delle quali è titolare, poiché sono entrate nella disponibilità di solo in quanto depositaria ex lege delle stesse, sottraendosi alla par CP_1 condicio creditorum.
4. Il secondo motivo è così rubricato “Diritto di a rivendicare la Parte_1 somma di € 32.774.479 in conseguenza del contenuto della convenzione”
Sostiene l'appellante che, anche a voler aderire alla ricostruzione del giudice a quo, secondo la quale era mandataria all'incasso delle somme controverse, CP_1 sarebbe comunque erronea l'ulteriore conclusione della sentenza impugnata, ove afferma che « la regola della diretta imputazione degli effetti dell'atto in capo al mandante, propria del mandato con rappresentanza, non opera con riferimento alle somme riscosse dal mandatario nel suo interesse. In quest'ultimo caso, infatti, l'acquisto automatico della proprietà delle stesse da parte del mandante
è impedito dalla fungibilità del denaro che porta, di regola, a identificare il dominus dello stesso con colui il quale materialmente detenga le somme ricevute
(cfr. Cass. 12 maggio 2016, n.9775; Cass. 31 marzo 2011, n. 7510).».
Rileva infatti l'appellante che la giurisprudenza di legittimità più recente ha superato criticamente tale orientamento, ritenendo la domanda di rivendica ammissibile anche rispetto a beni fungibili, perché il passaggio di proprietà in favore di chi riceve gli stessi non è conseguenza indefettibile della consegna, ma dipende della facoltà di servirsene del mandatario ovvero del depositario. Nel
7 caso di specie, aggiunge l'appellante, nessuna disposizione, legale o convenzionale, attribuiva all il potere di disporre autonomamente delle CP_1 quote di incassi riferibili a , che quindi non possono considerarsi Parte_1 confluite nel patrimonio di quale mandataria e depositaria, ma sono CP_1 entrate, man mano che venivano venduti i singoli titoli di viaggio integrati, nel patrimonio di , quale mandante, Quest'ultima, dunque, ha diritto di Parte_1 agire per richiederne, in quanto proprietaria, la consegna.
5. Ragioni di connessione logica e giuridica consigliano di esporre qui il quarto motivo, così rubricato « Sui diritti di anche quale mandante», con il Parte_1 quale l'appellante, in ragione degli argomenti spesi già nel secondo mezzo, deduce l'erroneità della sentenza impugnata anche laddove afferma l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 1706, comma 1, c.c., secondo cui “Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede”.
Ribadisce infatti l'appellante che il denaro, a simiglianza di quanto accade per ogni altra cosa appartenente al mandante, non entra a far parte del patrimonio del mandatario che non sia legittimato a disporne autonomamente, e pertanto non è aggredibile da parte dei terzi e neppure è trattabile alla stregua di un qualunque altro debito verso terzi, rispetto al quale opera la par condicio.
Dunque, a detta dell'appellante, era obbligata a separare la gestione CP_1 contabile delle somme incassate per ed alla stessa destinate, delle Parte_1 quali deve escludersi la confusione con le risorse di competenza, in quanto non appartenevano ad che, in applicazione delle regole di contabilità pubblica, CP_1 aveva un obbligo di separata appostazione delle stesse, senza averne la giuridica disponibilità.
6. Sempre per esigenze di connessione, va ora esposto il quinto motivo, così rubricato «Previsione di un patrimonio separato convenzionale e comunque applicabilità dell'art. 1706 c.c.»
Infatti, anche con tale mezzo l'appellante torna a ribadire che non aveva CP_1 legittimazione a servirsi delle quote di incassi riguardanti come cosa Parte_1
8 propria, in quanto le relative somme dovevano essere oggetto del
“trasferimento finanziario” - in via immediata ed automatica entro trenta giorni dalla trasmissione dei rendiconti, che avevano funzione di verifica di congruità- alla stessa (oltre che a per quanto di spettanza), come disposto Parte_1 CP_3 dall'art. 4 della Convenzione.
Pertanto, non si sarebbe verificato il passaggio di proprietà in favore di chi ha ricevuto le somme, per cui sarebbe applicabile l'art. 1706 c.c., con il relativo diritto dell'appellante a rivendicare interamente gli importi in questione.
A sostegno della propria tesi, parte appellante invoca inoltre l'art. 1782, co. 1,
c.c., che prevede che “Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.”.
7. Con il sesto motivo, rubricato “Sul comportamento tenuto dalle parti”, si lamenta che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di considerare la rilevanza del comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto, per quanto concerne gli obblighi di fatturazione, assolti da in modo tale da CP_1 confermare che “detti importi non sono il corrispettivo di un servizio fornito da ad ma il semplice accredito di somme che sin dall'inizio erano di Parte_1 CP_1 spettanza di […]”. Parte_1
8. I motivi sinora esposti, per la loro connessione (se non parziale sovrapponibilità) vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, è in atti (doc.2 dell'appellata in primo grado) la convenzione (anche) tra le parti del 23.12.1007, della quale si discute e sulla quale ciascuna delle contendenti fonda la sua tesi.
Ebbene, il testo di tale atto evidenzia in maniera inequivocabile che si tratta di un negozio di autonomia privata tra (ora ), ed CP_4 Parte_1 CP_3 CP_1 con il quale (v. art. 4 e passim) le prime due conferirono mandato con rappresentanza alla terza, che accettò, affinché quest'ultima provvedesse, in nome e per conto proprio e delle mandanti, a gestire contabilmente i corrispettivi dei trasporti derivanti dalla vendita dei titoli;
a rendicontare detti corrispettivi
9 ai fini della successiva attribuzione alle aziende vettrici delle quote di rispettiva pertinenza;
a trasferire finanziariamente alle prime due gli introiti loro spettanti secondo la ripartizione convenuta al successivo art. 5.
Ai sensi dell'art. 1362 c.c., deve rilevarsi che il senso letterale della pattuizione appare univoco, la lettura del complesso dell'accordo non denota una comune volontà diversa dal senso letterale delle parole, né sono state evidenziati comportamenti complessivi delle parti che possano incrinare quest'ultimo. Tale non potendo certamente ritenersi, a differenza di quanto sostiene l'appellante nel sesto motivo, la disciplina fiscale che avrebbe riconosciuto doversi CP_1 applicare alle somme in questione.
Infatti, da un lato il regime fiscale applicato ad un determinato negozio, derivando da norme di settore specifiche e potendo essere invocato o applicato dalla parte contribuente per ragioni (connesse alla specifica normativa tributaria e/o mosse da ragioni di convenienza rispetto alla pretesa impositiva) non strettamente derivanti dalla funzione sostanziale civilistica dell'atto a monte dell'imposizione, non è necessariamente sintomo di una comune volontà dei contraenti che diverga da quella concordata, nel caso di specie per iscritto (cfr. la pur risalente Cass. n. 3082/1973).
Da altro lato, comunque, dal regime fiscale in questione l'appellante vorrebbe derivare che “detti importi non sono il corrispettivo di un servizio fornito da ad ma il semplice accredito di somme che sin dall'inizio erano di Parte_1 CP_1 spettanza di […]”. Dato oggettivo, invero, non controverso, essendo Parte_1 piuttosto qui in discussione a che titolo abbia incassato detti importi in luogo CP_1 di , quale effetto giuridico abbia prodotto tale incasso e quale natura Parte_1 abbia l'azione che quest'ultima può esperire verso per ottenerne la CP_1 restituzione (sull' an e sul quantum della quale non vi è contestazione).
La circostanza, poi, che la convenzione in questione annoveri quali presupposti fonti normative e delibere della Giunta regionale del Lazio non ne esclude la natura di atto di autonomia privata e, in ogni caso, non giustifica la pretesa dell'appellante (che pure proprio su tale convenzione fonda la sostanza della
10 propria pretesa) di prescindere dal suo contenuto pattizio, al fine di qualificare il proprio diritto sulle somme in questione.
Per completezza deve poi rilevarsi che l'appellante, nel contesto dei motivi in esame, più volte richiama la diversa figura negoziale del deposito, configurando l quale depositaria delle somme in questione. IN tale argomentazione CP_1 appare più che altro strumentale ad invocare l'applicazione dell'art. 1782, co. 1,
c.c. e comunque della richiamata giurisprudenza che, in tema di deposito di somme di denaro delle quali il depositario non ha il diritto di disporre, non avrebbe escluso la legittimazione del depositante ad agire in rivendica per ottenerne la restituzione.
Tuttavia, per quanto qui rileva, basti considerare che, nel caso di specie,
l'esistenza di un rapporto di deposito non solo è assolutamente incompatibile con la lettera e la sostanza della ridetta convenzione, ma è anche inconferente con i fatti di causa incontestati, dai quali non emerge mai che si controverta di somme che abbia depositato presso Parte_1 CP_1
Non può quindi che condividersi e confermarsi l'accertamento del giudice a quo in ordine alla natura del rapporto in questione come mandato all'incasso, dovendo rigettarsi l'appello sul punto.
8.1. Egualmente infondato è l'appello nel censurare l'affermazione del giudice a quo secondo cui non vanta alcun diritto di proprietà sulle Parte_1 somme già riscosse dalla convenuta, essendo piuttosto titolare di una posizione creditoria che deriva dall'esecuzione del mandato e dall'obbligo della mandataria di ritrasferire gli importi da essa riscossi quale mandataria all' incasso, poiché la regola della diretta imputazione degli effetti dell'atto in capo al mandante, propria del mandato con rappresentanza, non opera con riferimento alle somme riscosse dal mandatario nel suo interesse. In quest'ultimo caso, infatti, l'acquisto automatico della proprietà delle stesse da parte del mandante è impedito dalla fungibilità del denaro che porta, di regola, a identificare il dominus dello stesso con colui il quale materialmente detenga le somme ricevute.
La decisione, infatti, si allinea ad un orientamento giurisprudenziale che annovera non solo le pronunce di legittimità citate dall'appellante (Cass.
11 n.9775/2016; Cass. n. 7510/2011), ma altre conformi successive (cfr. Cass. n.
30894 del 22/12/2017; Cass. n. 1891/2018).
L'arresto, di senso contrario, invocato dall'appellante, ovvero Cass. n.
2936/2021, così come quelli analoghi rappresentati da Cass. n. 2737/2021 e da
Cass. n. 193/2022, ha tuttavia per oggetto il rapporto di deposito (la cui estraneità rispetto al caso di specie è stata già evidenziata). Non a caso, infatti, recentemente la Corte di legittimità, tornando sulla questione, ha ben messo in evidenza la differenza, ai fini che qui rilevano, tra le due fattispecie (deposito e mandato), così argomentando in motivazione: “Né può giovare all'accoglimento del ricorso la giurisprudenza di legittimità che non esclude – e anzi a talune condizioni ammette – la rivendica ai sensi dell'art. 103 legge fall. di somme di denaro (Cass. nn. 193/2022; 2737/2021). […]. La citata giurisprudenza di legittimità è stata pronunciata con riferimento a una fattispecie di denaro contante […] consegnato e giacente nei caveau della società sottoposta ad amministrazione straordinaria, la quale gestiva il servizio, di ritiro, trasporto, deposito, custodia e «contazione» del denaro, tenuto in apposite «sale conte».
Alla base dell'affermazione del condivisibile principio che il denaro consegnato non necessariamente passa in proprietà di chi lo riceve e lo custodisce (e che quindi quel denaro può essere oggetto di rivendica) vi è «l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale;
accertamento secondo cui la conservazione della proprietà dei beni prevista dal titolo trovava giustificazione nella mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario, in ragione della custodia dell'ammasso delle banconote dei clienti “in modo netto e distinto dal patrimonio di NES” [la società in A.S.], all'interno di “ben determinati depositi”[…] Ma la situazione qui prospettata dalla ricorrente è del tutto diversa, perché non si tratta di consegna di denaro e di «mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario», bensì dell'incasso di crediti da parte di e dell'inadempimento dell'obbligo di riversare Parte_2 le somme riscosse alla mandante SACE Fct S.p.A. In quest'ordine di idee, anche in tempi recenti è stata negata la possibilità di rivendicare il denaro nel caso – non dissimile da quello qui in esame – di un pagamento indebito effettuato, per
12 errore, su un conto corrente bancario intestato a un'impresa poi fallita;
ed è stata quindi confermata la legittimità dell'ammissione al passivo in via chirografaria del credito per la ripetizione della somma indebitamente versata
(Cass. n.13511/2021).”.
Pertanto, la decisione di primo grado si è allineata all'orientamento di legittimità
(condiviso da questa Corte, in assenza di ragioni contrarie), anche recentemente ribadito, nel ritenere che sia titolare non di un diritto di proprietà sul Parte_1 denaro in questione, ma di un (indiscusso) diritto di credito ad ottenere, quale mandante, che la mandataria le ritrasferisca i corrispondenti importi.
Le medesime ragioni sorreggono inoltre anche l'ulteriore riferimento effettuato dal giudice a quo all'art. 1706 c.c., in materia di mandato senza rappresentanza, rispetto al quale comunque l'insussistenza di un diritto di proprietà della mandante sulle somme incassate dalla mandataria deriva in ogni caso dalla natura del rapporto e del denaro. Vale infatti anche per la speciale rivendica che,
a norma dell'art.1706, primo comma cit., é data al mandante per ottenere il trasferimento diretto delle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario senza rappresentanza, il principio secondo cui non possono formare oggetto di rivendica le cose mobili prive del carattere di infungibilità, le quali, per tale ragione, passano in proprietà del mandatario, con connesso obbligo di trasferire l'equivalente.
Infondato è inoltre l'appello laddove allega che le somme in questione, incassate dall avrebbero costituito, all'interno del patrimonio di quest'ultima, un CP_1 patrimonio separato, sottratto alle azioni esecutive degli altri creditori della mandataria, diversi da . Parte_1
IN, dalla lettura della convenzione, ed in particolare dell'art. 4 della stessa
(sul quale insiste, per quanto genericamente, l'appellante), non si ricava affatto la volontà negoziale di costituire, per l'affare e per le somme in questione, una separazione patrimoniale. Pertanto, appare superfluo chiedersi in questa sede se dall'art. 2645 ter c.c. si possa ricavare la legittimità, per l'ordinamento, di atti di autonomia privata costitutivi di patrimoni separati (che abbiano tuttavia per oggetto, come dispone la norma citata, beni immobili o mobili registrati, non
13 anche un bene totalmente fungibile come il denaro, del quale qui si controverte); ovvero quali siano, ed a quali condizioni, gli effetti di tali negozi opponibili ai terzi.
8.2. Tanto meno, nel caso di specie, emerge dagli atti, compresa la convenzione de qua, che abbia costituito o convenuto un patrimonio CP_1 destinato allo specifico affare per cui è causa, ai sensi dell'art. 2447 bis cc.
Neppure l'assunta configurazione di un patrimonio separato, rispetto all'atto in questione, potrebbe derivare dalla mera circostanza che l costituisca una CP_1 società in house partecipata da . Infatti, la società per azioni con Parte_3 partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al non essendo CP_5 consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (ex plurimis, Cass., S.U., n. 7799/2005).
IN (come ricorda Cass.n. 22062/2022, in motivazione), premesso che il fenomeno dell'in house providing pone questioni che impongono soluzioni diverse a seconda del settore giuridico nel quale vengono in rilievo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21658/2021) ha di recente riaffermato che la società posseduta dall'ente locale non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito al di incidere CP_5
unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (Cass.
22/02/2019, n. 5346; si vedano, altresì, Cass., Sez. U., 15/04/2005, n. 7799;
14 Cass., Sez. U., 11/01/2011 n. 392; Cass., Sez. U., 26/08/1998, n.8454; Cass.,
Sez. U., 06/05/1995 n. 4989; Cass. 07/02/2017, n.3196; con specifico riferimento alla società in house Cass., Sez. U.,27/03/2017, n. 7759; Cass.
22/03/2018, n. 7222).
Tale caratteristica non viene meno in caso di società cd. in house providing, in funzione dell'esistenza di un controllo analogo del nei confronti della CP_5 società. IN, il cd. controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica;
e tuttavia questa relazione interorganica non incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti - quello pubblico e quello privato societario - sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (cfr. ancora la motivazione di Cass. n. 5346 del 2019, cit.).
Date tali premesse, la natura in house dell non determina in alcun modo CP_1 un'incidenza sul rapporto privatistico in questione e non limita (specie nei termini della pretesa separazione del patrimonio controverso all'interno di quello complessivo dell'appellata) le possibilità di soddisfazione, anche coattiva, dei creditori.
Va quindi rigettato anche il terzo motivo - rubricato “Sulla qualificazione di CP_1 quale organismo di diritto pubblico e le relative conseguenze”, con il quale, invero genericamente, dall'interessenza tra l'appellata e l'ente pubblico territoriale si pretende di derivare la separazione patrimoniale degli importi Parte_3 in questione rispetto all'intero patrimonio della medesima s.p.a.
9. Il settimo motivo è rubricato “Sul diritto al riconoscimento del privilegio,” ed è inammissibile, poiché non si confronta criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non solo ha escluso la sussistenza di una fattispecie concreta corrispondente a quelle legali astratte di privilegio;
ma ha
15 anche, correttamente, negato che le ipotesi di privilegio possano ampliarsi per applicazione analogica. Tuttavia, il giudice a quo ha ritenuto, con ragione, ammissibile una loro interpretazione estensiva, negando tuttavia che alla fattispecie sub iudice possa comunque applicarsi l'art. 2761 c.c., ove pure estensivamente interpretato, in ragione della differenza strutturale oggettiva del caso concreto e soprattutto dell'estraneità di quest'ultimo rispetto alla ratio della norma.
A fronte di tale articolata motivazione, l'appellante si è limitata ad invocare nuovamente l'interpretazione estensiva della disposizione, senza misurarsi concretamente, in modo specifico, con le argomentazioni della sentenza impugnata. Le quali, in ogni caso, appaiono comunque fondate, in relazione all'esame della fattispecie concreta ed all'analisi della norma e della sua ratio.
10. L'ottavo motivo è rubricato “Sulla mancata previsione di una categoria separata di creditori” ed è inammissibile.
Premesso che è pacifica, ed anzi espressamente dedotta nello stesso appello,
l'applicabilità, al caso di specie, degli artt. 160 e ss. della legge fallimentare, come vigenti ratione temporis, deve rilevarsi che, come ritenuto dal giudice a quo, le questioni relative alle classi dei creditori, sollecitando un interesse contrario all' omologazione della proposta concordataria, così come formulata, legittimavano piuttosto l'appellante a proporre opposizione avverso quest'ultima, ai sensi dell'art. 180 della legge fallimentare (arg. da Cass. n.
9378/2018, in motivazione). È infatti indubbio che la suddivisione in classi, avendo diretta influenza tanto sulla formazione del voto e, di conseguenza, sul regolare svolgimento della procedura concordataria, quanto sulla correttezza della eventuale previsione di trattamenti differenziati fra creditori, attenga alla legittimità della proposta e alla regolarità della procedura concordataria e debba perciò essere indagata dal collegio investito della procedura, oltre che al momento dell' apertura della procedura, anche in sede di omologa (arg. da Cass.
n. 9378/2018, in motivazione), nella pienezza del contraddittorio prevista dall'art. 180 della legge fallimentare.
16 Avendo quindi il giudice a quo ritenuto sostanzialmente non ammissibile trattare nel giudizio introdotto in primo grado la questione della mancata previsione delle classi dei creditori, così consumando il relativo potere di decidere, deve considerarsi un mero obiter dictum, non impugnabile, l'ulteriore argomentazione sul merito della medesima questione.
Resta pertanto assorbita ogni altra questione relativa alla natura facoltativa o meno della formazione di classi dei creditori nel concordato preventivo secondo la normativa applicabile ratione temporis, compresa quindi la questione incidentale di legittimità costituzionale, sollevata dall'appellante.
Tanto premesso, ad abundantiam, si osserva che, sul merito della questione, la sentenza impugnata ha fatto comunque corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di concordato fallimentare (ma con argomentazioni che, per quanto qui interessa, mutatis mutandis, si adattano anche al concordato preventivo), non sussiste alcuna obbligatorietà nella formazione delle classi dei creditori, pur in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri: la mera discrezionalità di tale suddivisione discende, da un lato, dal dato testuale (relativo alla proposta, ex artt. 124, comma 2 e 125, comma 3, legge fall., ed alla approvazione, ex artt. 128, comma
1 e 129, comma 5, legge fall.. Per il concordato preventivo v. artt. 160, comma
1; 163, comma 1; 177, comma 1; 180, comma 4, legge fall.) e, dall'altro, dall'impossibilità di censire tutti gli interessi di cui sono portatori i creditori, apparendo fisiologico il conflitto tra gli stessi ed invero essendo accomunati, ove non siano prospettate modalità satisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, dell'interesse, uguale per tutti, consistente nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento (Cass. n. 3274/2011; implicitamente, ma necessariamente, sulla facoltatività delle classi cfr. anche
Cass. n. 9378/2018: “[…] la proposta di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi […]”).
Fermo quanto premesso, infine, la questione incidentale di legittimità costituzione, sollevata dall'appellante in ordine alla natura facoltativa della formazione delle classi di creditori nella proposta di concordato, è comunque
17 manifestamente infondata, in quanto del tutto priva di specifiche indicazioni sulla rilevanza effettiva della stessa nel caso concreto.
Non è infatti stato allegato ed illustrato puntualmente se, come ed in che misura
- avuto riguardo al complesso dei beni oggetto della proposta ed al numero ed alla natura dei creditori concorrenti- la mancata formazione delle classi si sarebbe tradotta in un irragionevole vantaggio della proponente ed in un effettivo ingiustificato pregiudizio della creditrice appellante.
6. In definitiva, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.03.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n.
19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), con riferimento al valore di euro
32.776.459,38 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie – in euro 107.797,00 per compensi (Fase di studio della controversia, valore medio: € 27.542,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 16.015,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 18.447,00; Fase decisionale, valore medio: € 45.793,00).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - rigetta l'appello;
2. - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in euro 107.797,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
3. - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
18 dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 13.11.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3354/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l' Parte_1
avv. prof. Nicola Corbo che la rappresentano e difende in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, con l' avv. Simona Chiricotto che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti. - APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6065 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 9.4.2021 e notificata il 29.4.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 13.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (di seguito ) Parte_1 Parte_1 convenne in giudizio (di seguito , al Controparte_2 CP_1
fine di ottenere:
- “l'immediato trasferimento in suo favore della somma di € 32.776.459,38 in quanto di sua proprietà ed illegittimamente detenuta da essa;
CP_1
-in subordine, di accertare la natura privilegiata del suddetto credito;
-in ulteriore subordine, previo accertamento dell'erronea mancata allocazione di detto credito in classe distinta rispetto agli altri crediti chirografari” nel piano di riparto predisposto nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società resistente, di disporre il pagamento di detto importo secondo i tempi e le modalità previste in detto piano per il pagamento dei crediti chirografari esclusa ogni falcidia del credito medesimo.
Costituendosi in giudizio, chiese dichiararsi l'inammissibilità della CP_1 domanda attorea e, in subordine, il rigetto della stessa.
Nelle more del procedimento venne disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, c.p.c. e il processo continuò nelle forme della cognizione ordinaria.
Con la sentenza di cui all'epigrafe, il Tribunale adito, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla convenuta, nel merito rigettò tutte le domande proposte da . Parte_1
Per quanto qui di interesse, a proposito della domanda principale di , il Parte_1
2 giudice di primo grado motivò come segue: « […] l'art. 13, secondo comma,
Legge Regione Lazio n. 1 del 1991, prevedeva che gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto di persone, urbani ed extraurbani, dovessero fornire alla clientela dei titoli di viaggio integrati che consentissero agli utenti di fruire dell' intera rete di trasporti tramite i collegamenti esercitati dai gestori medesimi, rinviando a una successiva convenzione tra i gestori dei servizi pubblici di trasporto la predisposizione dei criteri di ripartizione dei relativi incassi, criteri che sarebbero stati determinati dalla Regione in caso di mancato accordo.
Le parti, unitamente alla in attuazione di detta normativa, CP_3 stipulavano la Convenzione del 23.12.1997 (cfr. all. 3 al ricorso introduttivo) relativa al Sistema tariffario integrato e alla ripartizione dei relativi proventi;
in detta Convenzione erano state stabilite le percentuali spettanti a ciascun gestore relativamente ai proventi derivanti dalla vendita dei titoli integrati;
all'art. 4, lett. a) di detta Convenzione, le parti avevano, inoltre, convenuto di attribuire alla convenuta, mandato con rappresentanza affinché la CP_1 stessa provvedesse, tra l'altro, “in nome e per conto proprio e delle Aziende mandanti, a:
- gestire contabilmente i corrispettivi del trasporto derivanti dalla vendita dei titoli, -rendicontare detti corrispettivi ai fini della successiva attribuzione alle
Aziende vettrici delle quote di rispettiva pertinenza;
- trasferire finanziariamente a e gli introiti loro spettanti secondo la ripartizione di cui all'art. CP_4 CP_3
5”, prevedendo per l'esecuzione di tale mandato, nonché per l'affidamento all' dei servizi accessori di cui ai n. 1, 2 e 3 della successiva lettera b), un CP_1
compenso del 3,2% sul totale dei costi da essa sostenuti in veste di mandataria, da ripartirsi tra e con quote proporzionali ai ricavi loro spettanti. CP_4 CP_3
Ciò detto, va rilevato che, secondo le concordi allegazioni delle parti, è CP_1 debitrice nei confronti di dell'importo complessivo € 32.776.459,38, Parte_1
di cui l'importo pari ad € 32.774.479,00 corrisponde ai proventi riscossi dall'
in esecuzione del suddetto accordo, prima della data di presentazione della CP_1 domanda di concordato.
Il 6.08.2018 la procedura concordataria comunicava alla che il credito Parte_1
3 da essa vantato nei confronti dell era stato ammesso alla procedura di CP_1 concordato preventivo per l'importo di euro 32.774,479,00 (cioè, quello corrispondente ai proventi riscossi da quale mandataria prima della CP_1 presentazione della domanda di concordato) quale credito chirografario e per il residuo importo (€ 1.980,38) quale credito privilegiato.
Nel presente procedimento la parte attrice ha contestato la mancata prededuzione in sede concordataria del credito in oggetto ovvero la natura privilegiata e non chirografaria del credito in discussione con il conseguente diritto alla restituzione, immediata o secondo il piano concordatario, di detto credito senza alcuna decurtazione.
Tanto esposto, va rilevato che l'impegno negoziale assunto dalla convenuta, nei confronti di ha un'evidente natura gestoria ed è riconducibile Parte_1
allo schema del mandato. In base alla Convenzione del 1997, si è CP_1 infatti obbligata a svolgere nell' interesse delle mandanti, e Parte_1
attività consistenti nella riscossione dei proventi della vendita dei CP_3 biglietti di viaggio integrati, nella rendicontazione dei relativi importi e nella loro ripartizione in base ai criteri prestabiliti.
A fronte di tale impegno, l'attrice ha pertanto il diritto ad ottenere la consegna delle somme di denaro incassate dalla controparte e detto diritto non è stato contestato da ma è stato espressamente riconosciuto in sede di procedura CP_1 di concordato preventivo.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che, a differenza di quanto dedotto dalla , Parte_1 quest'ultima non vanta alcun diritto di proprietà sulle somme già riscosse dalla convenuta, essendo piuttosto titolare di una posizione creditoria che deriva dall'esecuzione del mandato e dall'obbligo della mandataria di ritrasferire gli importi da essa riscossi quale mandataria all' incasso;
tutto ciò, a prescindere dal fatto che sia intervenuta la spendita del suo nome, secondo lo schema del mandato con rappresentanza.
Infatti, la regola della diretta imputazione degli effetti dell'atto in capo al mandante, propria del mandato con rappresentanza, non opera con riferimento alle somme riscosse dal mandatario nel suo interesse. In quest'ultimo caso,
4 infatti, l'acquisto automatico della proprietà delle stesse da parte del mandante
è impedito dalla fungibilità del denaro che porta, di regola, a identificare il dominus dello stesso con colui il quale materialmente detenga le somme ricevute
(cfr. Cass. 12 maggio 2016, n.9775; Cass. 31 marzo 2011, n. 7510).
La legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.
Né può rilevare, in senso contrario, il principio dettato dall'art. 1706, primo comma, c.c. con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Infatti, attribuendo immediati effetti reali agli acquisti dei beni mobili e dei crediti effettuati dal mandatario senza rappresentanza, per conto del mandante, tale norma si riferisce soltanto ai negozi traslativi di diritti su cose mobili determinate o su crediti, nulla stabilendo per le somme di denaro ricevute in esecuzione del contratto, rispetto alle quali non può dunque operare altro principio all'infuori di quello che impone la restituzione del tantundem eiusdem generis.
In ragione di quanto sopra esposto, non è pertanto configurabile alcun diritto di proprietà, in capo a che possa ritenersi sottratto alle regole Parte_1 sulla par condicio creditorum o alla falcidia concordataria.».
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a sette motivi,
. Parte_1 si è costituita con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
Fissata l'udienza per le conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 - sexies, co. 3, c.p.c., con termine per note difensive, all'odierna udienza la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.; quindi ha pronunciato la presente sentenza, da intendersi parte integrante dello stesso verbale d'udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5 3. Tanto premesso, il primo motivo è così rubricato “Diritto di a Parte_1 rivendicare la somma di € 32.776.459,38 in conseguenza della fonte legale della convenzione Metrebus”.
Sostiene l'appellante che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che le somme rivendicate trovino titolo in un mero atto di autonomia contrattuale tra le parti, qualificabile come mandato all'incasso, che costituisca la fonte sia della legittimazione di quale mandataria, ad incassare dai trasportati anche la CP_1 parte dell'unico corrispettivo integrato dei titoli di viaggio riferibile alle prestazioni dovute da;
sia della conseguente obbligazione della stessa Parte_1 di ritrasferire alla mandante la parte degli importi riscossi CP_1 Parte_1 spettante a quest'ultima, nonché del parallelo diritto di credito di verso Parte_1
avente ad oggetto la restituzione, in parte qua, delle somme già incassate CP_1 da quest'ultima in esecuzione del mandato.
Assume infatti l'appellante che non sono state e (da ora in Parte_1 CP_3 avanti , con atto di autonomia negoziale, ad affidare all il compito di CP_3 CP_1 provvedere ad emettere e vendere all'utenza i titoli di viaggio integrati in questione e ad incassare anche per loro conto, ma è stata la normativa vigente a stabilire a carico dei concessionari del servizio di trasporto pubblico locale l' obbligo verso l'utenza di prestazione “integrata, definendo altresì un sistema di vendita centralizzato, imperniato su con successiva ripartizione secondo CP_1 quote differenziate, in quanto remunerazione della parte di servizio espletato in favore dell' utenza.
Pertanto, secondo l'appellante, la Convenzione del 1977 tra le parti e non CP_3 costituisce l'atto di autonomia fonte della legittimazione di all'incasso nell' CP_1 interesse proprio ed altrui, ma solo lo strumento con il quale sono stati regolati alcuni profili di tale situazione, nascente dalla legge e dai singoli contratti di servizio pubblico. ha quindi adempiuto ad un obbligo di riscossione assegnatole dalla legge e CP_1 dalla deliberazione della Regione Lazio n. 8171/1994, del quale le parti, in sede di convenzione, non hanno convenuto l'an, limitandosi a disciplinare alcuni aspetti del quomodo.
6 Ne consegue, prosegue l'appellante, che era delegata ex lege alla CP_1 riscossione e, in quanto tale, mera depositaria, sempre ex lege, delle somme di spettanza degli altri soggetti, compresa , che erogavano i servizi Parte_1 integrati. Dunque, sulle somme in questione, non può essere Parte_1 considerata mero creditore di come se agisse in forza di un rapporto CP_1 obbligatorio (di mandato all'incasso) liberamente costituito con la controparte.
Piuttosto, vanta un vero e proprio diritto di proprietà sulle frazioni di Parte_1 incasso per la vendita di ciascun biglietto, come definite in sede convenzionale, al netto degli oneri di gestione del sistema.
Pertanto, secondo l'appellante, ha diritto a rivendicare, e quindi a Parte_1 ricevere interamente, senza alcuna falcidia concordataria, la proprietà delle somme controverse, delle quali è titolare, poiché sono entrate nella disponibilità di solo in quanto depositaria ex lege delle stesse, sottraendosi alla par CP_1 condicio creditorum.
4. Il secondo motivo è così rubricato “Diritto di a rivendicare la Parte_1 somma di € 32.774.479 in conseguenza del contenuto della convenzione”
Sostiene l'appellante che, anche a voler aderire alla ricostruzione del giudice a quo, secondo la quale era mandataria all'incasso delle somme controverse, CP_1 sarebbe comunque erronea l'ulteriore conclusione della sentenza impugnata, ove afferma che « la regola della diretta imputazione degli effetti dell'atto in capo al mandante, propria del mandato con rappresentanza, non opera con riferimento alle somme riscosse dal mandatario nel suo interesse. In quest'ultimo caso, infatti, l'acquisto automatico della proprietà delle stesse da parte del mandante
è impedito dalla fungibilità del denaro che porta, di regola, a identificare il dominus dello stesso con colui il quale materialmente detenga le somme ricevute
(cfr. Cass. 12 maggio 2016, n.9775; Cass. 31 marzo 2011, n. 7510).».
Rileva infatti l'appellante che la giurisprudenza di legittimità più recente ha superato criticamente tale orientamento, ritenendo la domanda di rivendica ammissibile anche rispetto a beni fungibili, perché il passaggio di proprietà in favore di chi riceve gli stessi non è conseguenza indefettibile della consegna, ma dipende della facoltà di servirsene del mandatario ovvero del depositario. Nel
7 caso di specie, aggiunge l'appellante, nessuna disposizione, legale o convenzionale, attribuiva all il potere di disporre autonomamente delle CP_1 quote di incassi riferibili a , che quindi non possono considerarsi Parte_1 confluite nel patrimonio di quale mandataria e depositaria, ma sono CP_1 entrate, man mano che venivano venduti i singoli titoli di viaggio integrati, nel patrimonio di , quale mandante, Quest'ultima, dunque, ha diritto di Parte_1 agire per richiederne, in quanto proprietaria, la consegna.
5. Ragioni di connessione logica e giuridica consigliano di esporre qui il quarto motivo, così rubricato « Sui diritti di anche quale mandante», con il Parte_1 quale l'appellante, in ragione degli argomenti spesi già nel secondo mezzo, deduce l'erroneità della sentenza impugnata anche laddove afferma l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 1706, comma 1, c.c., secondo cui “Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede”.
Ribadisce infatti l'appellante che il denaro, a simiglianza di quanto accade per ogni altra cosa appartenente al mandante, non entra a far parte del patrimonio del mandatario che non sia legittimato a disporne autonomamente, e pertanto non è aggredibile da parte dei terzi e neppure è trattabile alla stregua di un qualunque altro debito verso terzi, rispetto al quale opera la par condicio.
Dunque, a detta dell'appellante, era obbligata a separare la gestione CP_1 contabile delle somme incassate per ed alla stessa destinate, delle Parte_1 quali deve escludersi la confusione con le risorse di competenza, in quanto non appartenevano ad che, in applicazione delle regole di contabilità pubblica, CP_1 aveva un obbligo di separata appostazione delle stesse, senza averne la giuridica disponibilità.
6. Sempre per esigenze di connessione, va ora esposto il quinto motivo, così rubricato «Previsione di un patrimonio separato convenzionale e comunque applicabilità dell'art. 1706 c.c.»
Infatti, anche con tale mezzo l'appellante torna a ribadire che non aveva CP_1 legittimazione a servirsi delle quote di incassi riguardanti come cosa Parte_1
8 propria, in quanto le relative somme dovevano essere oggetto del
“trasferimento finanziario” - in via immediata ed automatica entro trenta giorni dalla trasmissione dei rendiconti, che avevano funzione di verifica di congruità- alla stessa (oltre che a per quanto di spettanza), come disposto Parte_1 CP_3 dall'art. 4 della Convenzione.
Pertanto, non si sarebbe verificato il passaggio di proprietà in favore di chi ha ricevuto le somme, per cui sarebbe applicabile l'art. 1706 c.c., con il relativo diritto dell'appellante a rivendicare interamente gli importi in questione.
A sostegno della propria tesi, parte appellante invoca inoltre l'art. 1782, co. 1,
c.c., che prevede che “Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.”.
7. Con il sesto motivo, rubricato “Sul comportamento tenuto dalle parti”, si lamenta che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di considerare la rilevanza del comportamento tenuto dalle parti nel corso del rapporto, per quanto concerne gli obblighi di fatturazione, assolti da in modo tale da CP_1 confermare che “detti importi non sono il corrispettivo di un servizio fornito da ad ma il semplice accredito di somme che sin dall'inizio erano di Parte_1 CP_1 spettanza di […]”. Parte_1
8. I motivi sinora esposti, per la loro connessione (se non parziale sovrapponibilità) vanno trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, è in atti (doc.2 dell'appellata in primo grado) la convenzione (anche) tra le parti del 23.12.1007, della quale si discute e sulla quale ciascuna delle contendenti fonda la sua tesi.
Ebbene, il testo di tale atto evidenzia in maniera inequivocabile che si tratta di un negozio di autonomia privata tra (ora ), ed CP_4 Parte_1 CP_3 CP_1 con il quale (v. art. 4 e passim) le prime due conferirono mandato con rappresentanza alla terza, che accettò, affinché quest'ultima provvedesse, in nome e per conto proprio e delle mandanti, a gestire contabilmente i corrispettivi dei trasporti derivanti dalla vendita dei titoli;
a rendicontare detti corrispettivi
9 ai fini della successiva attribuzione alle aziende vettrici delle quote di rispettiva pertinenza;
a trasferire finanziariamente alle prime due gli introiti loro spettanti secondo la ripartizione convenuta al successivo art. 5.
Ai sensi dell'art. 1362 c.c., deve rilevarsi che il senso letterale della pattuizione appare univoco, la lettura del complesso dell'accordo non denota una comune volontà diversa dal senso letterale delle parole, né sono state evidenziati comportamenti complessivi delle parti che possano incrinare quest'ultimo. Tale non potendo certamente ritenersi, a differenza di quanto sostiene l'appellante nel sesto motivo, la disciplina fiscale che avrebbe riconosciuto doversi CP_1 applicare alle somme in questione.
Infatti, da un lato il regime fiscale applicato ad un determinato negozio, derivando da norme di settore specifiche e potendo essere invocato o applicato dalla parte contribuente per ragioni (connesse alla specifica normativa tributaria e/o mosse da ragioni di convenienza rispetto alla pretesa impositiva) non strettamente derivanti dalla funzione sostanziale civilistica dell'atto a monte dell'imposizione, non è necessariamente sintomo di una comune volontà dei contraenti che diverga da quella concordata, nel caso di specie per iscritto (cfr. la pur risalente Cass. n. 3082/1973).
Da altro lato, comunque, dal regime fiscale in questione l'appellante vorrebbe derivare che “detti importi non sono il corrispettivo di un servizio fornito da ad ma il semplice accredito di somme che sin dall'inizio erano di Parte_1 CP_1 spettanza di […]”. Dato oggettivo, invero, non controverso, essendo Parte_1 piuttosto qui in discussione a che titolo abbia incassato detti importi in luogo CP_1 di , quale effetto giuridico abbia prodotto tale incasso e quale natura Parte_1 abbia l'azione che quest'ultima può esperire verso per ottenerne la CP_1 restituzione (sull' an e sul quantum della quale non vi è contestazione).
La circostanza, poi, che la convenzione in questione annoveri quali presupposti fonti normative e delibere della Giunta regionale del Lazio non ne esclude la natura di atto di autonomia privata e, in ogni caso, non giustifica la pretesa dell'appellante (che pure proprio su tale convenzione fonda la sostanza della
10 propria pretesa) di prescindere dal suo contenuto pattizio, al fine di qualificare il proprio diritto sulle somme in questione.
Per completezza deve poi rilevarsi che l'appellante, nel contesto dei motivi in esame, più volte richiama la diversa figura negoziale del deposito, configurando l quale depositaria delle somme in questione. IN tale argomentazione CP_1 appare più che altro strumentale ad invocare l'applicazione dell'art. 1782, co. 1,
c.c. e comunque della richiamata giurisprudenza che, in tema di deposito di somme di denaro delle quali il depositario non ha il diritto di disporre, non avrebbe escluso la legittimazione del depositante ad agire in rivendica per ottenerne la restituzione.
Tuttavia, per quanto qui rileva, basti considerare che, nel caso di specie,
l'esistenza di un rapporto di deposito non solo è assolutamente incompatibile con la lettera e la sostanza della ridetta convenzione, ma è anche inconferente con i fatti di causa incontestati, dai quali non emerge mai che si controverta di somme che abbia depositato presso Parte_1 CP_1
Non può quindi che condividersi e confermarsi l'accertamento del giudice a quo in ordine alla natura del rapporto in questione come mandato all'incasso, dovendo rigettarsi l'appello sul punto.
8.1. Egualmente infondato è l'appello nel censurare l'affermazione del giudice a quo secondo cui non vanta alcun diritto di proprietà sulle Parte_1 somme già riscosse dalla convenuta, essendo piuttosto titolare di una posizione creditoria che deriva dall'esecuzione del mandato e dall'obbligo della mandataria di ritrasferire gli importi da essa riscossi quale mandataria all' incasso, poiché la regola della diretta imputazione degli effetti dell'atto in capo al mandante, propria del mandato con rappresentanza, non opera con riferimento alle somme riscosse dal mandatario nel suo interesse. In quest'ultimo caso, infatti, l'acquisto automatico della proprietà delle stesse da parte del mandante è impedito dalla fungibilità del denaro che porta, di regola, a identificare il dominus dello stesso con colui il quale materialmente detenga le somme ricevute.
La decisione, infatti, si allinea ad un orientamento giurisprudenziale che annovera non solo le pronunce di legittimità citate dall'appellante (Cass.
11 n.9775/2016; Cass. n. 7510/2011), ma altre conformi successive (cfr. Cass. n.
30894 del 22/12/2017; Cass. n. 1891/2018).
L'arresto, di senso contrario, invocato dall'appellante, ovvero Cass. n.
2936/2021, così come quelli analoghi rappresentati da Cass. n. 2737/2021 e da
Cass. n. 193/2022, ha tuttavia per oggetto il rapporto di deposito (la cui estraneità rispetto al caso di specie è stata già evidenziata). Non a caso, infatti, recentemente la Corte di legittimità, tornando sulla questione, ha ben messo in evidenza la differenza, ai fini che qui rilevano, tra le due fattispecie (deposito e mandato), così argomentando in motivazione: “Né può giovare all'accoglimento del ricorso la giurisprudenza di legittimità che non esclude – e anzi a talune condizioni ammette – la rivendica ai sensi dell'art. 103 legge fall. di somme di denaro (Cass. nn. 193/2022; 2737/2021). […]. La citata giurisprudenza di legittimità è stata pronunciata con riferimento a una fattispecie di denaro contante […] consegnato e giacente nei caveau della società sottoposta ad amministrazione straordinaria, la quale gestiva il servizio, di ritiro, trasporto, deposito, custodia e «contazione» del denaro, tenuto in apposite «sale conte».
Alla base dell'affermazione del condivisibile principio che il denaro consegnato non necessariamente passa in proprietà di chi lo riceve e lo custodisce (e che quindi quel denaro può essere oggetto di rivendica) vi è «l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale;
accertamento secondo cui la conservazione della proprietà dei beni prevista dal titolo trovava giustificazione nella mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario, in ragione della custodia dell'ammasso delle banconote dei clienti “in modo netto e distinto dal patrimonio di NES” [la società in A.S.], all'interno di “ben determinati depositi”[…] Ma la situazione qui prospettata dalla ricorrente è del tutto diversa, perché non si tratta di consegna di denaro e di «mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario», bensì dell'incasso di crediti da parte di e dell'inadempimento dell'obbligo di riversare Parte_2 le somme riscosse alla mandante SACE Fct S.p.A. In quest'ordine di idee, anche in tempi recenti è stata negata la possibilità di rivendicare il denaro nel caso – non dissimile da quello qui in esame – di un pagamento indebito effettuato, per
12 errore, su un conto corrente bancario intestato a un'impresa poi fallita;
ed è stata quindi confermata la legittimità dell'ammissione al passivo in via chirografaria del credito per la ripetizione della somma indebitamente versata
(Cass. n.13511/2021).”.
Pertanto, la decisione di primo grado si è allineata all'orientamento di legittimità
(condiviso da questa Corte, in assenza di ragioni contrarie), anche recentemente ribadito, nel ritenere che sia titolare non di un diritto di proprietà sul Parte_1 denaro in questione, ma di un (indiscusso) diritto di credito ad ottenere, quale mandante, che la mandataria le ritrasferisca i corrispondenti importi.
Le medesime ragioni sorreggono inoltre anche l'ulteriore riferimento effettuato dal giudice a quo all'art. 1706 c.c., in materia di mandato senza rappresentanza, rispetto al quale comunque l'insussistenza di un diritto di proprietà della mandante sulle somme incassate dalla mandataria deriva in ogni caso dalla natura del rapporto e del denaro. Vale infatti anche per la speciale rivendica che,
a norma dell'art.1706, primo comma cit., é data al mandante per ottenere il trasferimento diretto delle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario senza rappresentanza, il principio secondo cui non possono formare oggetto di rivendica le cose mobili prive del carattere di infungibilità, le quali, per tale ragione, passano in proprietà del mandatario, con connesso obbligo di trasferire l'equivalente.
Infondato è inoltre l'appello laddove allega che le somme in questione, incassate dall avrebbero costituito, all'interno del patrimonio di quest'ultima, un CP_1 patrimonio separato, sottratto alle azioni esecutive degli altri creditori della mandataria, diversi da . Parte_1
IN, dalla lettura della convenzione, ed in particolare dell'art. 4 della stessa
(sul quale insiste, per quanto genericamente, l'appellante), non si ricava affatto la volontà negoziale di costituire, per l'affare e per le somme in questione, una separazione patrimoniale. Pertanto, appare superfluo chiedersi in questa sede se dall'art. 2645 ter c.c. si possa ricavare la legittimità, per l'ordinamento, di atti di autonomia privata costitutivi di patrimoni separati (che abbiano tuttavia per oggetto, come dispone la norma citata, beni immobili o mobili registrati, non
13 anche un bene totalmente fungibile come il denaro, del quale qui si controverte); ovvero quali siano, ed a quali condizioni, gli effetti di tali negozi opponibili ai terzi.
8.2. Tanto meno, nel caso di specie, emerge dagli atti, compresa la convenzione de qua, che abbia costituito o convenuto un patrimonio CP_1 destinato allo specifico affare per cui è causa, ai sensi dell'art. 2447 bis cc.
Neppure l'assunta configurazione di un patrimonio separato, rispetto all'atto in questione, potrebbe derivare dalla mera circostanza che l costituisca una CP_1 società in house partecipata da . Infatti, la società per azioni con Parte_3 partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al non essendo CP_5 consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (ex plurimis, Cass., S.U., n. 7799/2005).
IN (come ricorda Cass.n. 22062/2022, in motivazione), premesso che il fenomeno dell'in house providing pone questioni che impongono soluzioni diverse a seconda del settore giuridico nel quale vengono in rilievo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21658/2021) ha di recente riaffermato che la società posseduta dall'ente locale non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito al di incidere CP_5
unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo (e sull'attività dell'ente collettivo) mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (Cass.
22/02/2019, n. 5346; si vedano, altresì, Cass., Sez. U., 15/04/2005, n. 7799;
14 Cass., Sez. U., 11/01/2011 n. 392; Cass., Sez. U., 26/08/1998, n.8454; Cass.,
Sez. U., 06/05/1995 n. 4989; Cass. 07/02/2017, n.3196; con specifico riferimento alla società in house Cass., Sez. U.,27/03/2017, n. 7759; Cass.
22/03/2018, n. 7222).
Tale caratteristica non viene meno in caso di società cd. in house providing, in funzione dell'esistenza di un controllo analogo del nei confronti della CP_5 società. IN, il cd. controllo analogo esercitato dall'Amministrazione sulla società partecipata serve a consentire all'azionista pubblico di svolgere un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica;
e tuttavia questa relazione interorganica non incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica, dovendosi mantenere infine pur sempre separati i due enti - quello pubblico e quello privato societario - sul piano giuridico-formale, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (cfr. ancora la motivazione di Cass. n. 5346 del 2019, cit.).
Date tali premesse, la natura in house dell non determina in alcun modo CP_1 un'incidenza sul rapporto privatistico in questione e non limita (specie nei termini della pretesa separazione del patrimonio controverso all'interno di quello complessivo dell'appellata) le possibilità di soddisfazione, anche coattiva, dei creditori.
Va quindi rigettato anche il terzo motivo - rubricato “Sulla qualificazione di CP_1 quale organismo di diritto pubblico e le relative conseguenze”, con il quale, invero genericamente, dall'interessenza tra l'appellata e l'ente pubblico territoriale si pretende di derivare la separazione patrimoniale degli importi Parte_3 in questione rispetto all'intero patrimonio della medesima s.p.a.
9. Il settimo motivo è rubricato “Sul diritto al riconoscimento del privilegio,” ed è inammissibile, poiché non si confronta criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non solo ha escluso la sussistenza di una fattispecie concreta corrispondente a quelle legali astratte di privilegio;
ma ha
15 anche, correttamente, negato che le ipotesi di privilegio possano ampliarsi per applicazione analogica. Tuttavia, il giudice a quo ha ritenuto, con ragione, ammissibile una loro interpretazione estensiva, negando tuttavia che alla fattispecie sub iudice possa comunque applicarsi l'art. 2761 c.c., ove pure estensivamente interpretato, in ragione della differenza strutturale oggettiva del caso concreto e soprattutto dell'estraneità di quest'ultimo rispetto alla ratio della norma.
A fronte di tale articolata motivazione, l'appellante si è limitata ad invocare nuovamente l'interpretazione estensiva della disposizione, senza misurarsi concretamente, in modo specifico, con le argomentazioni della sentenza impugnata. Le quali, in ogni caso, appaiono comunque fondate, in relazione all'esame della fattispecie concreta ed all'analisi della norma e della sua ratio.
10. L'ottavo motivo è rubricato “Sulla mancata previsione di una categoria separata di creditori” ed è inammissibile.
Premesso che è pacifica, ed anzi espressamente dedotta nello stesso appello,
l'applicabilità, al caso di specie, degli artt. 160 e ss. della legge fallimentare, come vigenti ratione temporis, deve rilevarsi che, come ritenuto dal giudice a quo, le questioni relative alle classi dei creditori, sollecitando un interesse contrario all' omologazione della proposta concordataria, così come formulata, legittimavano piuttosto l'appellante a proporre opposizione avverso quest'ultima, ai sensi dell'art. 180 della legge fallimentare (arg. da Cass. n.
9378/2018, in motivazione). È infatti indubbio che la suddivisione in classi, avendo diretta influenza tanto sulla formazione del voto e, di conseguenza, sul regolare svolgimento della procedura concordataria, quanto sulla correttezza della eventuale previsione di trattamenti differenziati fra creditori, attenga alla legittimità della proposta e alla regolarità della procedura concordataria e debba perciò essere indagata dal collegio investito della procedura, oltre che al momento dell' apertura della procedura, anche in sede di omologa (arg. da Cass.
n. 9378/2018, in motivazione), nella pienezza del contraddittorio prevista dall'art. 180 della legge fallimentare.
16 Avendo quindi il giudice a quo ritenuto sostanzialmente non ammissibile trattare nel giudizio introdotto in primo grado la questione della mancata previsione delle classi dei creditori, così consumando il relativo potere di decidere, deve considerarsi un mero obiter dictum, non impugnabile, l'ulteriore argomentazione sul merito della medesima questione.
Resta pertanto assorbita ogni altra questione relativa alla natura facoltativa o meno della formazione di classi dei creditori nel concordato preventivo secondo la normativa applicabile ratione temporis, compresa quindi la questione incidentale di legittimità costituzionale, sollevata dall'appellante.
Tanto premesso, ad abundantiam, si osserva che, sul merito della questione, la sentenza impugnata ha fatto comunque corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di concordato fallimentare (ma con argomentazioni che, per quanto qui interessa, mutatis mutandis, si adattano anche al concordato preventivo), non sussiste alcuna obbligatorietà nella formazione delle classi dei creditori, pur in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri: la mera discrezionalità di tale suddivisione discende, da un lato, dal dato testuale (relativo alla proposta, ex artt. 124, comma 2 e 125, comma 3, legge fall., ed alla approvazione, ex artt. 128, comma
1 e 129, comma 5, legge fall.. Per il concordato preventivo v. artt. 160, comma
1; 163, comma 1; 177, comma 1; 180, comma 4, legge fall.) e, dall'altro, dall'impossibilità di censire tutti gli interessi di cui sono portatori i creditori, apparendo fisiologico il conflitto tra gli stessi ed invero essendo accomunati, ove non siano prospettate modalità satisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, dell'interesse, uguale per tutti, consistente nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento (Cass. n. 3274/2011; implicitamente, ma necessariamente, sulla facoltatività delle classi cfr. anche
Cass. n. 9378/2018: “[…] la proposta di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi […]”).
Fermo quanto premesso, infine, la questione incidentale di legittimità costituzione, sollevata dall'appellante in ordine alla natura facoltativa della formazione delle classi di creditori nella proposta di concordato, è comunque
17 manifestamente infondata, in quanto del tutto priva di specifiche indicazioni sulla rilevanza effettiva della stessa nel caso concreto.
Non è infatti stato allegato ed illustrato puntualmente se, come ed in che misura
- avuto riguardo al complesso dei beni oggetto della proposta ed al numero ed alla natura dei creditori concorrenti- la mancata formazione delle classi si sarebbe tradotta in un irragionevole vantaggio della proponente ed in un effettivo ingiustificato pregiudizio della creditrice appellante.
6. In definitiva, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano – in base ai vigenti parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 10.03.2014 n. 55, come aggiornati e vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13/07/2021 n.
19989; Cass. ord. 10.12.2018 n. 31884), con riferimento al valore di euro
32.776.459,38 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie – in euro 107.797,00 per compensi (Fase di studio della controversia, valore medio: € 27.542,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 16.015,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 18.447,00; Fase decisionale, valore medio: € 45.793,00).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. - rigetta l'appello;
2. - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in euro 107.797,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
3. - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
18 dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 13.11.2025.
Il Presidente est. Michele Cataldi
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