TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2274
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea, poiché non indicava l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità competente né altri elementi utili all'individuazione della controversia. Ha escluso che la procura potesse considerarsi "apposta in calce" al ricorso digitale, anche in applicazione dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, in quanto tale modalità non garantisce la piena consapevolezza del sottoscrittore riguardo all'atto rappresentativo conferito e non dimostra l'anteriorità del rilascio della procura rispetto al ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., nonché la concessione del beneficio dell'errore scusabile, in quanto la pronuncia della Sezione Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 2274
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2274
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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