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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13766/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13766/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBINI Parte_1 C.F._1 MARIANGELA e dell'avv. BRUNI ALESSANDRO ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA S. STEFANO N.30 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. RUBINI MARIANGELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO RITA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE CAVOUR 21 44121 FERRARA presso il difensore avv. LOVATO RITA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 16.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra nata a [...] il [...], diplomata, autista TPER, e il SI. Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], diplomato, impiegato presso lo Store Scavolini,
[...] pagina 1 di 5 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 22/06/2003 a Vico Equense (Napoli) in regime di comunione dei beni - con atto n. 106 parte 2 serie A anno 2003; dall'unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Con ricorso Persona_1 Persona_2 per separazione depositato il 24-10-2023 la moglie introduceva il presente giudizio;
si costituiva il marito e le parti comparivano avanti al Giudice Relatore all'udienza del 8.1.2024; con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pubblicata il 27.6.2024 erano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti e con sentenza parziale n. 1899/2024, pubblicata in pari data, era pronunciata la separazione fra le parti.
La causa era istruita con acquisizione di documenti e di relazioni del Servizio Sociale, prova testimoniale e ctu sulla capacità genitoriale;
all'esito dell'istruttoria le parti formulavano le conclusioni congiunte di cui alla nota depositata il 2 luglio 2025, con le precisazioni e integrazioni di cui al verbale di udienza del 16 settembre 2025. Esse vanno integralmente recepite con la presente sentenza, essendo conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne. Va altresì disposto che, secondo quanto suggerito dal ctu, il Servizio Sociale territorialmente competente (Distretto Pianura Est) mantenga il monitoraggio sul nucleo familiare per 24 mesi, da intendersi come mandato di assumere periodicamente informazioni sulla situazione sanitaria e scolastica del figlio minore e sul suo Per_2 rapporto coi genitori, favorendo, qualora le parti si trovino in difficoltà e si rivolgano al Servizio, la comunicazione fra le parti stesse e il raggiungimento di soluzioni concordate in caso di divergenze sulle scelte da assumere per il figlio o sulla concreta applicazione del calendario di visita. Spese legali e di ctu integralmente compensate come da accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito svolte in atto introduttivo e in via riconvenzionale e a tutte le istanze istruttorie formulate.
2. I coniugi vivranno separati come già di fatto sono. Il SI. rimarrà nell'ex casa coniugale a CP_1
Granarolo dell'Emilia (BO) via San Donato n. 117 che viene a lui espressamente assegnata, mentre la SI.ra fisserà la residenza in Minerbio (BO) via Jacopo Isolani n. 9 dove ha attualmente il Parte_1 proprio domicilio.
3. Il figlio , minorenne, manterrà la residenza anagrafica nell'ex abitazione coniugale Persona_2 unitamente al padre in Granarolo dell'Emilia (BO), Via San Donato n. 117.
4. verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che ne cureranno insieme Persona_2
l'educazione e l'istruzione, con tempo paritario di frequentazione e, in accoglimento di quanto predisposto in sede di CTU a firma della Dott.ssa , le parti si atterranno al seguente calendario di Per_3 pagina 2 di 5 frequentazione (le giornate indicano i pernotti), con la precisazione che il prelevamento è a carico del genitore presso il quale il bimbo deve trascorrere il tempo di competenza:
Nella settimana 1, dei periodi scolastici:
• Con la mamma il lunedì e il martedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina con pernotti, per l'orario di rientro a scuola
• Con il papà il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé, con pernotti, fino al venerdì mattina, per l'orario di rientro a scuola.
• Con la mamma il venerdì, dall'uscita di scuola al termine delle lezioni, fino al lunedì mattina per l'orario di rientro a scuola. Ovviamente con pernotti.
Nella settimana 2, dei periodi scolastici:
• Con il papà il lunedì e il martedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina con pernotti, per l'orario di rientro a scuola
• Con la mamma il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé, con pernotti, fino al venerdì mattina, per l'orario di rientro a scuola.
• Con il papà il venerdì, dall'uscita di scuola al termine delle lezioni, fino al lunedì mattina per l'orario di rientro a scuola. Ovviamente con pernotti.
In caso di frequentazioni ai centri estivi, si seguirà il calendario relativo al periodo scolastico. Per_2 verrà lasciato con il papà nelle giornate di lunedì dalle h 10 della mattina, in quanto il padre non lavora in quella giornata, e tutti gli altri passaggi alle h. 15 per consentire al bimbo di non alzarsi troppo presto anche durante i periodi festivi.
Nella settimana 1, dei periodi NON scolastici:
• Con la mamma dal lunedì dopo pranzo entro le h 15 al mercoledì dopo pranzo entro le h 15, con pernotti.
• Con il papà dal mercoledì dopo pranzo entro le h 15 al venerdì dopo pranzo entro le h 15.
• Con la mamma dal venerdì dopo pranzo entro le h 15 fino al lunedì entro le h 10.
Nella settimana 2, dei periodi NON scolastici:
• Con il papà dal lunedì mattina entro le h 10 al mercoledì dopo pranzo entro le h 15, con pernotti.
• Con la mamma dal mercoledì dopo pranzo entro le h 15 al venerdì dopo pranzo entro le h. 15.
• Con il papà dal venerdì dopo pranzo entro le h 15 fino al lunedì dopo pranzo entro le h. 15.
I genitori applicheranno questo calendario fino al termine della quinta elementare, dopodiché, valutato congiuntamente il benessere del minore, da Giugno 2027 Andrea potrà frequentare mamma e papà a settimane alterne in regime paritario, cioè una settimana continuativa con un genitore e poi con l'altro.
Per quanto concerne le vacanze: pagina 3 di 5 • ciascun genitore trascorrerà due settimane di ferie con i figli anche non continuative, durante il periodo delle vacanze estive, in date da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore almeno 10 giorni prima della partenza comunicherà all'altro il luogo e i recapiti;
• le vacanze Natalizie saranno trascorse, in alternanza di anno in anno, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
• per le vacanze pasquali ed i successivi ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio si propone che, in alternanza di anno in anno, possa trascorrere le vacanze pasquali con un genitore ed i ponti Per_2 successivi del 25 aprile e del 1 maggio con l'altro genitore, indipendentemente dal calendario ordinario.
Per le altre festività nazionali i genitori seguiranno il calendario ordinario.
5. Riguardo al mantenimento di e in considerazione del tempo paritario trascorso con ciascun Per_2 genitore le parti concordano per un mantenimento ordinario diretto e per il pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno secondo quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Bologna. L'AU verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
6. I genitori concordano di far svolgere ad a partire dal mese di Settembre 2025 una Persona_2 attività sportiva con accompagnamento e prelevamento ad opera del genitore nel suo giorno di competenza;
7. Il figlio , maggiorenne, frequenta il Liceo Scientifico, non è economicamente Persona_1 autosufficiente e ha deciso di spostare la residenza insieme alla madre in Minerbio (BO), via Iacopo
Isolani n.
9. Potrà frequentare il padre in autonomia. Viene concordato tra i genitori che l'AU relativo a verrà integralmente riconosciuto e percepito della SI.ra . Tale attribuzione dal Persona_1 Pt_1 marito alla moglie del 50% dell'AU per è a titolo di contribuzione al suo mantenimento _1 ordinario. Le parti concordano per il pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno secondo quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Bologna.
8. Le parti concordano che l'oggettistica consistente in n. 2 orologi marca regalo dei nonni CP_2 materni ai nipoti e verranno consegnati, quello di alla Persona_2 Persona_1 Persona_2 SI.ra perché ne curi la custodia nell'interesse del figlio e l'altro direttamente al figlio Pt_1 _1
. La SI.ra inoltre preleverà dalla ex casa coniugale i seguenti beni personali: servizio
[...] Pt_1 piatti e tazze di porcellana bianco con bordo dorato, servizio calici in cristallo, collezione THUN
“finanzieri” tavolo consolle in noce, asciugatrice.
9. Tali oggetti sono già stati identificati congiuntamente dalle parti e saranno prelevati in data da concordare tra i coniugi.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento, o per altra questione o titolo, fatto salvo quanto previsto pagina 4 di 5 ai punti 8 e 11.
11. Per quanto attiene al procedimento penale n.r.g.n.r. 12422/2023 e n. 4723/2024 r.g. G.i.p. pendente avanti il Tribunale di Bologna e la cui prossima udienza è fissata il 7/10/2025 ad ore 09:00, esso è espressamente dichiarato estraneo, in tutte le sue parti, al presente accordo, impregiudicate le relative e reciproche posizioni delle parti e in quel procedimento e i diritti e le facoltà ad esse Per_2 Pt_1 connessi. In particolare, resta impregiudicato il diritto della SI.ra di insistere nelle domande di Pt_1 cui all'atto di costituzione di parte civile e il diritto del SI. di non riconoscere e resistere a tali Per_2 domande, di integralmente opporvisi e di insistere per la sentenza di proscioglimento.
12. Tutte le spese del presente procedimento, legali e di ctu, saranno integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di conSIlio del 16 settembre 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13766/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale (conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBINI Parte_1 C.F._1 MARIANGELA e dell'avv. BRUNI ALESSANDRO ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA S. STEFANO N.30 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. RUBINI MARIANGELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVATO RITA CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE CAVOUR 21 44121 FERRARA presso il difensore avv. LOVATO RITA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale di udienza del 16.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra nata a [...] il [...], diplomata, autista TPER, e il SI. Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], diplomato, impiegato presso lo Store Scavolini,
[...] pagina 1 di 5 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 22/06/2003 a Vico Equense (Napoli) in regime di comunione dei beni - con atto n. 106 parte 2 serie A anno 2003; dall'unione sono nati due figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Con ricorso Persona_1 Persona_2 per separazione depositato il 24-10-2023 la moglie introduceva il presente giudizio;
si costituiva il marito e le parti comparivano avanti al Giudice Relatore all'udienza del 8.1.2024; con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. pubblicata il 27.6.2024 erano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti e con sentenza parziale n. 1899/2024, pubblicata in pari data, era pronunciata la separazione fra le parti.
La causa era istruita con acquisizione di documenti e di relazioni del Servizio Sociale, prova testimoniale e ctu sulla capacità genitoriale;
all'esito dell'istruttoria le parti formulavano le conclusioni congiunte di cui alla nota depositata il 2 luglio 2025, con le precisazioni e integrazioni di cui al verbale di udienza del 16 settembre 2025. Esse vanno integralmente recepite con la presente sentenza, essendo conformi a legge e all'interesse del figlio minorenne. Va altresì disposto che, secondo quanto suggerito dal ctu, il Servizio Sociale territorialmente competente (Distretto Pianura Est) mantenga il monitoraggio sul nucleo familiare per 24 mesi, da intendersi come mandato di assumere periodicamente informazioni sulla situazione sanitaria e scolastica del figlio minore e sul suo Per_2 rapporto coi genitori, favorendo, qualora le parti si trovino in difficoltà e si rivolgano al Servizio, la comunicazione fra le parti stesse e il raggiungimento di soluzioni concordate in caso di divergenze sulle scelte da assumere per il figlio o sulla concreta applicazione del calendario di visita. Spese legali e di ctu integralmente compensate come da accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito svolte in atto introduttivo e in via riconvenzionale e a tutte le istanze istruttorie formulate.
2. I coniugi vivranno separati come già di fatto sono. Il SI. rimarrà nell'ex casa coniugale a CP_1
Granarolo dell'Emilia (BO) via San Donato n. 117 che viene a lui espressamente assegnata, mentre la SI.ra fisserà la residenza in Minerbio (BO) via Jacopo Isolani n. 9 dove ha attualmente il Parte_1 proprio domicilio.
3. Il figlio , minorenne, manterrà la residenza anagrafica nell'ex abitazione coniugale Persona_2 unitamente al padre in Granarolo dell'Emilia (BO), Via San Donato n. 117.
4. verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che ne cureranno insieme Persona_2
l'educazione e l'istruzione, con tempo paritario di frequentazione e, in accoglimento di quanto predisposto in sede di CTU a firma della Dott.ssa , le parti si atterranno al seguente calendario di Per_3 pagina 2 di 5 frequentazione (le giornate indicano i pernotti), con la precisazione che il prelevamento è a carico del genitore presso il quale il bimbo deve trascorrere il tempo di competenza:
Nella settimana 1, dei periodi scolastici:
• Con la mamma il lunedì e il martedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina con pernotti, per l'orario di rientro a scuola
• Con il papà il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé, con pernotti, fino al venerdì mattina, per l'orario di rientro a scuola.
• Con la mamma il venerdì, dall'uscita di scuola al termine delle lezioni, fino al lunedì mattina per l'orario di rientro a scuola. Ovviamente con pernotti.
Nella settimana 2, dei periodi scolastici:
• Con il papà il lunedì e il martedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina con pernotti, per l'orario di rientro a scuola
• Con la mamma il mercoledì e il giovedì dall'uscita di scuola, al termine delle lezioni, e lo terrà con sé, con pernotti, fino al venerdì mattina, per l'orario di rientro a scuola.
• Con il papà il venerdì, dall'uscita di scuola al termine delle lezioni, fino al lunedì mattina per l'orario di rientro a scuola. Ovviamente con pernotti.
In caso di frequentazioni ai centri estivi, si seguirà il calendario relativo al periodo scolastico. Per_2 verrà lasciato con il papà nelle giornate di lunedì dalle h 10 della mattina, in quanto il padre non lavora in quella giornata, e tutti gli altri passaggi alle h. 15 per consentire al bimbo di non alzarsi troppo presto anche durante i periodi festivi.
Nella settimana 1, dei periodi NON scolastici:
• Con la mamma dal lunedì dopo pranzo entro le h 15 al mercoledì dopo pranzo entro le h 15, con pernotti.
• Con il papà dal mercoledì dopo pranzo entro le h 15 al venerdì dopo pranzo entro le h 15.
• Con la mamma dal venerdì dopo pranzo entro le h 15 fino al lunedì entro le h 10.
Nella settimana 2, dei periodi NON scolastici:
• Con il papà dal lunedì mattina entro le h 10 al mercoledì dopo pranzo entro le h 15, con pernotti.
• Con la mamma dal mercoledì dopo pranzo entro le h 15 al venerdì dopo pranzo entro le h. 15.
• Con il papà dal venerdì dopo pranzo entro le h 15 fino al lunedì dopo pranzo entro le h. 15.
I genitori applicheranno questo calendario fino al termine della quinta elementare, dopodiché, valutato congiuntamente il benessere del minore, da Giugno 2027 Andrea potrà frequentare mamma e papà a settimane alterne in regime paritario, cioè una settimana continuativa con un genitore e poi con l'altro.
Per quanto concerne le vacanze: pagina 3 di 5 • ciascun genitore trascorrerà due settimane di ferie con i figli anche non continuative, durante il periodo delle vacanze estive, in date da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore almeno 10 giorni prima della partenza comunicherà all'altro il luogo e i recapiti;
• le vacanze Natalizie saranno trascorse, in alternanza di anno in anno, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
• per le vacanze pasquali ed i successivi ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio si propone che, in alternanza di anno in anno, possa trascorrere le vacanze pasquali con un genitore ed i ponti Per_2 successivi del 25 aprile e del 1 maggio con l'altro genitore, indipendentemente dal calendario ordinario.
Per le altre festività nazionali i genitori seguiranno il calendario ordinario.
5. Riguardo al mantenimento di e in considerazione del tempo paritario trascorso con ciascun Per_2 genitore le parti concordano per un mantenimento ordinario diretto e per il pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno secondo quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Bologna. L'AU verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
6. I genitori concordano di far svolgere ad a partire dal mese di Settembre 2025 una Persona_2 attività sportiva con accompagnamento e prelevamento ad opera del genitore nel suo giorno di competenza;
7. Il figlio , maggiorenne, frequenta il Liceo Scientifico, non è economicamente Persona_1 autosufficiente e ha deciso di spostare la residenza insieme alla madre in Minerbio (BO), via Iacopo
Isolani n.
9. Potrà frequentare il padre in autonomia. Viene concordato tra i genitori che l'AU relativo a verrà integralmente riconosciuto e percepito della SI.ra . Tale attribuzione dal Persona_1 Pt_1 marito alla moglie del 50% dell'AU per è a titolo di contribuzione al suo mantenimento _1 ordinario. Le parti concordano per il pagamento delle spese straordinarie al 50% ciascuno secondo quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Bologna.
8. Le parti concordano che l'oggettistica consistente in n. 2 orologi marca regalo dei nonni CP_2 materni ai nipoti e verranno consegnati, quello di alla Persona_2 Persona_1 Persona_2 SI.ra perché ne curi la custodia nell'interesse del figlio e l'altro direttamente al figlio Pt_1 _1
. La SI.ra inoltre preleverà dalla ex casa coniugale i seguenti beni personali: servizio
[...] Pt_1 piatti e tazze di porcellana bianco con bordo dorato, servizio calici in cristallo, collezione THUN
“finanzieri” tavolo consolle in noce, asciugatrice.
9. Tali oggetti sono già stati identificati congiuntamente dalle parti e saranno prelevati in data da concordare tra i coniugi.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento, o per altra questione o titolo, fatto salvo quanto previsto pagina 4 di 5 ai punti 8 e 11.
11. Per quanto attiene al procedimento penale n.r.g.n.r. 12422/2023 e n. 4723/2024 r.g. G.i.p. pendente avanti il Tribunale di Bologna e la cui prossima udienza è fissata il 7/10/2025 ad ore 09:00, esso è espressamente dichiarato estraneo, in tutte le sue parti, al presente accordo, impregiudicate le relative e reciproche posizioni delle parti e in quel procedimento e i diritti e le facoltà ad esse Per_2 Pt_1 connessi. In particolare, resta impregiudicato il diritto della SI.ra di insistere nelle domande di Pt_1 cui all'atto di costituzione di parte civile e il diritto del SI. di non riconoscere e resistere a tali Per_2 domande, di integralmente opporvisi e di insistere per la sentenza di proscioglimento.
12. Tutte le spese del presente procedimento, legali e di ctu, saranno integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di conSIlio del 16 settembre 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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