Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2498/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2498/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINAZZI Parte_1 C.F._1
AR, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BINAZZI
AR
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIOSSI GIOIA e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TRIOSSI GIOIA
ATTORI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.02.2025 il SI. (nato a [...]_1
(CE) il 18.09.1980) e la SI.ra (nata a [...] il [...]) proponevano CP_1 domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con richiesta di sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte.
Si premette che a seguito della convivenza more uxorio è nato un figlio, Persona_1
(Genova, 10.10.2019).
Il Giudice delegato fissava per il 10.04.2025, termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc) come da espressa richiesta delle parti che rinunciavano a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento: pagina 1 di 10
1. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che assumeranno, di comune Per_1 accordo, le decisioni di maggior interesse per lo stesso, tenendo conto delle sue inclinazioni, aspirazioni e capacità, prevendendo che entrambi i genitori possano assumere in via disgiunta le determinazioni ordinarie nel suo interesse, nei propri periodi di spettanza. Il minore resterà collocato prevalentemente presso la casa della madre sita in Bologna (BO) Via S. Gervasio n.8; dove avrà la residenza, nei periodi di permanenza presso il padre lo stesso si considera domiciliato presso la residenza del padre in Bologna (BO), Via Solari, 21;
Piano genitoriale condiviso
2. Quanto al piano genitoriale le parti concordano nella seguente frequentazione: il padre Parte_1
vedrà il minore secondo il seguente calendario:
[...] Per_1
Accordi da gennaio 2025 a settembre 2026 (su turni a 4 settimane)
Settimana 1-3: il padre preleverà il martedì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso Per_1
e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il giovedì il padre preleverà da scuola e Per_1 resterà con il minore indicativamente sino alle 18.00, con possibilità di ampliamento fino alle 19.00 sin da ora convenuto con la madre, per poi riaccompagnarlo alla casa della madre. Il sabato il padre preleverà dalla casa materna alle 8:30(o la madre lo accompagnerà alle 8:30 alla casa Per_1 paterna, in modo alternato) pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
Settimana 2-4: il padre preleverà il martedì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso Per_1
e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Il padre preleverà il giovedì dall'uscita Per_1 della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Si specifica che la SI.ra , qualora il padre lo desiderasse, si rende disponibile già a partire dal settembre CP_1
2025 affinchè il minore trascorra con il padre 12 notti anziché 10, sulla base del piano genitoriale qui sotto definito.
Da settembre 2026 in poi visto l'inizio della scuola primaria si attuerà una nuova distribuzione dei giorni mantenendo comunque 10 notti su 28 giorni che prevederà per il padre:
Settimana 1-3 (con weekend lungo di spettanza paterna): il padre preleverà il mercoledì Per_1 dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il venerdì il padre preleverà dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso fino al lunedì Per_1 mattina quando lo accompagnerà a scuola.
Settimana 2-4 (con weekend lungo di spettanza materna): il padre preleverà il mercoledì Per_1 dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il giovedì il padre preleverà da scuola, resterà con il minore sino alle 18.00, con possibilità di Per_1 ampliamento fino alle 19.00 sin da ora convenuto con la madre, per poi riaccompagnarlo alla casa della madre.
Accordi da Settembre 2027 nel caso in cui il padre ne faccia richiesta: i genitori si accordano sin da ora di aumentare la frequentazione del figlio minore passando da 10 notti mensili a 12 notti Per_1 secondo il seguente calendario:
Settimana 1-3 (con weekend lungo di spettanza paterna): il padre preleverà il mercoledì Per_1 dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il venerdì il padre preleverà dall'uscita della scuola e pernotterà con lo stesso e lo Per_1 riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
pagina 2 di 10 Settimana 2-4 (con weekend lungo di spettanza materna): il padre preleverà il mercoledì Per_1 dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Il padre preleverà il giovedì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo Per_1 riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.
3. Vacanze Natalizie I genitori trascorreranno con un periodo paritetico delle vacanze Per_1 scolastiche pari a circa una settimana ciascuno alternando Natale e Capodanno (2025 Natale con la madre) dall'ultimo giorno di scuola (in genere il 23 Dicembre) al 30 Dicembre e dal 30 Dicembre alla mattina del primo giorno di rientro a scuola (in genere il 7 Gennaio) con ripresa del calendario ordinario di frequentazione.
4. Festività di Pasqua ad anni alterni tra i due genitori. Pasqua 2025 con la mamma.
5. Vacanze estive 2025 da prevedersi due settimane non consecutive con il papà e due settimane anche non consecutive con la mamma, da consumarsi se possibile, nel periodo estivo scoperto dalla scuola dell'infanzia/campo solare. Il calendario delle vacanze estive sarà da concordare tra i genitori entro il
30 aprile al fine di poter meglio programmare le ferie al lavoro ed eventuali prenotazioni, ove entro tale data uno dei due genitori non avrà dato comunicazione prevarrà la data già comunicata dall'altro. Vacanze estive dal 2026 in poi: il minore trascorrerà rispettivamente con il padre e con la madre 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 30
Aprile di ogni anno;
ove entro tale data uno dei due genitori non avrà dato comunicazione prevarrà la data già comunicata dall'altro.
6. Per tutte le altre festività previste (Primo Maggio, c.d. ponti e ricorrenze familiari), queste saranno trascorse in via alternata tra genitori secondo il criterio dell'alternanza progressiva (ad esempio primo maggio con un genitore – festa successiva - 2 giugno altro genitore e così via per tutte le feste da calendario tipo 1 novembre, festa patronale etc). Nel caso in cui una di dette festività cada in giornate infrasettimanali, con possibilità di usufruire del così detto ponte, il minore rimarrà presso il genitore con cui ha trascorso la festività; in caso di mancato accordo il minore starà con il genitore secondo i giorni previsti dal punto 2, salvo la possibilità di accordarsi diversamente, tenendo conto anche delle necessità lavorative e delle tempistiche organizzative di entrambi i genitori;
7. In via generale si precisa che: - I genitori si impegnano a rispettare gli orari pattuiti, qualora vi dovessero essere imprevisti e/o ritardi giustificati provvederanno ad avvisarsi per tempo o in ogni caso non appena possibile;
- I soggiorni del minore dovranno essere comunicati fra i genitori, che si obbligano, altresì, reciprocamente a comunicare data di partenza e di ritorno dai viaggi, comunicando luogo e recapiti telefonici delle località scelte almeno 7 giorni prima di ogni partenza;
- Il genitore collocatario si impegna a fornire all'altro genitore un'adeguata fornitura di abbigliamento, di giocattoli e di dotazione scolastica di cancelleria necessaria per il periodo di convivenza con il genitore non collocatario;
- Entrambi i genitori potranno fruire pure dell'ausilio e della compagnia dei rispettivi familiari, soprattutto dei nonni, con i quali il minore già si rapporta serenamente e proficuamente e grazie ai quali manterrà vivo il rapporto con il proprio nucleo familiare allargato, ferma restando la loro piena consapevolezza che tali figure parentali non andranno a sostituire l'imprescindibile ruolo dei genitori nell'educazione e nella cura dei minori;
- Ciascun genitore si impegna a procedere con gradualità nell'inserimento di un'eventuale nuovo/a compagno/a nella vita del figlio, rispettando i bisogni e le reazioni dello stesso ed al fine di mantenere inalterate la stabilità e la serenità di . - Il SInor si asterrà dal destinare la propria abitazione ad attività di Per_1 Pt_1 bed and breakfast / locazione breve o turistica nei periodi di permanenza del minore;
Per_1
pagina 3 di 10 ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE
8. Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_1 CP_1 economicamente non autosufficiente la somma mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00euro) da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat del costo della vita entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal deposito del presente ricorso sul conto corrente della SInora aperto presso Banca CP_1
Posta Iban [...]; Nel caso in cui il padre richieda il calendario con 12 notti, visto l'aumento dei pernottamenti con il padre il mantenimento ordinario viene concordato nella misura di €.200,00 (duecento/00euro) rivalutabili ISTAT. Spese ricomprese nel contributo ordinario Si precisa che le spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
SPESE STRAORDINARIE
9. Le parti concordemente stabiliscono, al fine di ridurre un eventuale contenzioso relativamente all'individuazione dei rispettivi obblighi in materia di spese straordinarie, di applicare il Protocollo del Tribunale di Bologna, definendo che tutte le spese straordinarie saranno ripartite in misura del
50% ciascuno. Secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna le spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, sono quelle spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento del loro rapporto – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese spese per i trattamento e i farmaci prescritti, visite specialistiche prescritte dal pediatra o MMG;
tickets sanitari e apparecchi dentistici e oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto Scolastico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'Istituto Scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: campi scuola estivi, pre- scuola e post-scuola, baby sitter se necessitate da esigenze lavorative del genitore collocatario qualora il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc), non offre tempestiva alternative spese sportive (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo) spese ludico ricreative culturali (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature) - abbonamento per mezzi di trasporto pubblico e spese necessarie per il conseguimento delle patenti di guida. In merito alla Logopedia: I genitori concordano (fintanto che la
NPIA la prescrive) che prosegua il trattamento 1 volta alla settimana durante l'anno Per_1 scolastico.
10. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, mail, SMS, messaggio WhatsApp - attestanti il ricevimento). L'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail, SMS, messaggio WhatsApp - attestanti il ricevimento) pagina 4 di 10 entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta formale. In tale richiesta formale dovrà essere quantificata l'entità della spesa straordinaria proposta.
11. Il Rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale collegata alla spesa straordinaria dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Contrariamente non sarà rimborsata. In caso di rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori al 50%, detratto il costo eventualmente sostenuto dal genitore per l'adesione alla polizza o altro collegata al predetto rimborso.
12. I genitori concordano che gli assegni familiari verranno divisi al 50%
SCELTA DELLA SCUOLA PRIMARIA
13-I genitori concordano affinché venga iscritto alla scuola primaria I.C 17 Bologna – Per_1 plesso “Guidi” optando per la richiesta di tempo pieno come prima scelta, nel caso in cui venga assegnato ad una classe con tempo ordinario, i genitori sin da ora concordano che per l'intero ciclo della primaria faranno richiesta di prolungamento orario, anche in considerazione dell'Offerta Formativa proposta dal predetto Istituto Scolastico. In questo caso si trovano già d'accordo nel condividere equamente la spesa straordinaria richiesta per tale servizio.
12-Entrambi i genitori sono d'accordo al rilascio del passaporto a favore del figlio.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, a seguito di attenta valutazione riguardante le determinazioni attinenti al figlio della coppia, ancora molto piccolo, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporti con entrambi i genitori, nella salvaguardia del diritto dello stesso alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di la collocazione Per_1 prevalente presso la madre (sita in Bologna (BO) Via S. Gervasio n.8) dove avrà residenza anagrafica.
Si ritiene ragionevole che, nei periodi di permanenza presso il padre, si riterrà domiciliato Per_1 presso la residenza del genitore (Bologna (BO), Via Solari 21). Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi saranno pertanto assunte dai genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate da ciascuno separatamente.
La frequentazione avverrà secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). pagina 5 di 10 Si accorda altresì a che le spese straordinarie siano ripartite in maniera proporzionale tra i ricorrenti, nella misura del 50% cada uno secondo la disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di
Bologna.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, che Per_1 assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per lo stesso, tenendo conto delle sue inclinazioni, aspirazioni e capacità, prevendendo che entrambi i genitori possano assumere in via disgiunta le determinazioni ordinarie nel suo interesse, nei propri periodi di spettanza. Il minore resterà collocato prevalentemente presso la casa della madre sita in Bologna (BO) Via S. Gervasio n.8; dove avrà la residenza, nei periodi di permanenza presso il padre lo stesso si considera domiciliato presso la residenza del padre in Bologna (BO), Via Solari, 21; dà atto e dispone che il padre vedrà il minore secondo il seguente Parte_1 Per_1 calendario:
a. Accordi da gennaio 2025 a settembre 2026 (su turni a 4 settimane)
Settimana 1-3: il padre preleverà il martedì dall'uscita della scuola, pernotterà con Per_1 lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il giovedì il padre preleverà
da scuola e resterà con il minore indicativamente sino alle 18.00, con possibilità di Per_1 ampliamento fino alle 19.00 sin da ora convenuto con la madre, per poi riaccompagnarlo alla casa della madre. Il sabato il padre preleverà dalla casa materna alle 8:30(o la Per_1 madre lo accompagnerà alle 8:30 alla casa paterna, in modo alternato) pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
Settimana 2-4: il padre preleverà il martedì dall'uscita della scuola, pernotterà con Per_1 lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Il padre preleverà il Per_1 giovedì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Si specifica che la SI.ra , qualora il padre lo desiderasse, si rende CP_1 disponibile già a partire dal settembre 2025 affinchè il minore trascorra con il padre 12 notti anziché 10, sulla base del piano genitoriale qui sotto definito.
b. Da settembre 2026 in poi visto l'inizio della scuola primaria si attuerà una nuova distribuzione dei giorni mantenendo comunque 10 notti su 28 giorni che prevederà per il padre:
Settimana 1-3 (con weekend lungo di spettanza paterna): il padre preleverà il Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il venerdì il padre preleverà dall'uscita della scuola, pernotterà Per_1 con lo stesso fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
Settimana 2-4 (con weekend lungo di spettanza materna): il padre preleverà il Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il giovedì il padre preleverà da scuola, resterà con il minore sino Per_1 alle 18.00, con possibilità di ampliamento fino alle 19.00 sin da ora convenuto con la madre, per poi riaccompagnarlo alla casa della madre. pagina 6 di 10 c. Accordi da Settembre 2027 nel caso in cui il padre ne faccia richiesta: i genitori si accordano sin da ora di aumentare la frequentazione del figlio minore passando da 10 notti Per_1 mensili a 12 notti secondo il seguente calendario:
Settimana 1-3 (con weekend lungo di spettanza paterna): il padre preleverà il Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
Il venerdì il padre preleverà dall'uscita della scuola e pernotterà Per_1 con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina.
Settimana 2-4 (con weekend lungo di spettanza materna): il padre preleverà il Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola, pernotterà con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo. Il padre preleverà il giovedì dall'uscita della scuola, pernotterà Per_1 con lo stesso e lo riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.
d. Vacanze Natalizie I genitori trascorreranno con un periodo paritetico Per_1 delle vacanze scolastiche pari a circa una settimana ciascuno alternando Natale e Capodanno
(2025 Natale con la madre) dall'ultimo giorno di scuola (in genere il 23 Dicembre) al 30
Dicembre e dal 30 Dicembre alla mattina del primo giorno di rientro a scuola (in genere il 7
Gennaio) con ripresa del calendario ordinario di frequentazione.
e. Festività di Pasqua ad anni alterni tra i due genitori. Pasqua 2025 con la mamma.
f. Vacanze estive 2025 da prevedersi due settimane non consecutive con il papà e due settimane anche non consecutive con la mamma, da consumarsi se possibile, nel periodo estivo scoperto dalla scuola dell'infanzia/campo solare. Il calendario delle vacanze estive sarà da concordare tra i genitori entro il 30 aprile al fine di poter meglio programmare le ferie al lavoro ed eventuali prenotazioni, ove entro tale data uno dei due genitori non avrà dato comunicazione prevarrà la data già comunicata dall'altro. Vacanze estive dal 2026 in poi: il minore trascorrerà rispettivamente con il padre e con la madre 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 30 Aprile di ogni anno;
ove entro tale data uno dei due genitori non avrà dato comunicazione prevarrà la data già comunicata dall'altro.
g. Per tutte le altre festività previste (Primo Maggio, c.d. ponti e ricorrenze familiari), queste saranno trascorse in via alternata tra genitori secondo il criterio dell'alternanza progressiva
(ad esempio primo maggio con un genitore – festa successiva - 2 giugno altro genitore e così via per tutte le feste da calendario tipo 1 novembre, festa patronale etc). Nel caso in cui una di dette festività cada in giornate infrasettimanali, con possibilità di usufruire del così detto ponte, il minore rimarrà presso il genitore con cui ha trascorso la festività; in caso di mancato accordo il minore starà con il genitore secondo i giorni previsti dal punto 2, salvo la possibilità di accordarsi diversamente, tenendo conto anche delle necessità lavorative e delle tempistiche organizzative di entrambi i genitori;
dà atto e dispone che ciascuno dei genitori si impegna a provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, considerate le attuali esigenze del medesimo ed il tenore di vita dello stesso in costanza di convivenza dei genitori. In ogni caso, tenuto conto dell'attuale situazione reddituale e patrimoniale, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, si stabilisce sin da ora che il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 400,00 mensili per le spese ordinarie, somma da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, finché il figlio non sarà economicamente autosufficiente, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre presso la
Banca Bper, Iban [...]; pagina 7 di 10 dà atto che:
- I genitori si impegnano a rispettare gli orari pattuiti, qualora vi dovessero essere imprevisti e/o ritardi giustificati provvederanno ad avvisarsi per tempo o in ogni caso non appena possibile;
- I soggiorni del minore dovranno essere comunicati fra i genitori, che si obbligano, altresì, reciprocamente a comunicare data di partenza e di ritorno dai viaggi, comunicando luogo e recapiti telefonici delle località scelte almeno 7 giorni prima di ogni partenza;
- Il genitore collocatario si impegna a fornire all'altro genitore un'adeguata fornitura di abbigliamento, di giocattoli e di dotazione scolastica di cancelleria necessaria per il periodo di convivenza con il genitore non collocatario;
- Entrambi i genitori potranno fruire pure dell'ausilio e della compagnia dei rispettivi familiari, soprattutto dei nonni, con i quali il minore già si rapporta serenamente e proficuamente e grazie ai quali manterrà vivo il rapporto con il proprio nucleo familiare allargato, ferma restando la loro piena consapevolezza che tali figure parentali non andranno a sostituire l'imprescindibile ruolo dei genitori nell'educazione e nella cura dei minori;
- Ciascun genitore si impegna a procedere con gradualità nell'inserimento di un'eventuale nuovo/a compagno/a nella vita del figlio, rispettando i bisogni e le reazioni dello stesso ed al fine di mantenere inalterate la stabilità e la serenità di . Per_1
- Il SInor si asterrà dal destinare la propria abitazione ad attività di bed and breakfast / Pt_1 locazione breve o turistica nei periodi di permanenza del minore;
Per_1 dà atto e dispone che il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 del figlio minore economicamente non autosufficiente la somma mensile di €.250,00
(duecentocinquanta/00euro) da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat del costo della vita entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal deposito del presente ricorso sul conto corrente della SInora
aperto presso Banca Posta Iban [...]; Nel caso in cui il padre CP_1 richieda il calendario con 12 notti, visto l'aumento dei pernottamenti con il padre il mantenimento ordinario viene concordato nella misura di €.200,00 (duecento/00euro) rivalutabili ISTAT. dà atto e dispone che le parti concordemente stabiliscono, al fine di ridurre un eventuale contenzioso relativamente all'individuazione dei rispettivi obblighi in materia di spese straordinarie, di applicare il
Protocollo del Tribunale di Bologna, definendo che tutte le spese straordinarie saranno ripartite in misura del 50% ciascuno.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); pagina 8 di 10 spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che in merito alla Logopedia i genitori concordano (fintanto che la NPIA la prescrive) che prosegua il trattamento 1 volta alla settimana durante l'anno scolastico. Per_1 dà atto che tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, mail, SMS, messaggio WhatsApp - attestanti il ricevimento). L'altro genitore dovrà manifestare un motivato
Firmato Da: BINAZZI AR Emesso Da: NA CA Firma Qualificata Serial#:
dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail, SMS, messaggio WhatsApp - C.F._3 attestanti il ricevimento) entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta formale. In tale richiesta formale dovrà essere quantificata l'entità della spesa straordinaria proposta. dà atto che il Rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e oltre 15 giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale collegata alla spesa straordinaria dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Contrariamente non sarà rimborsata. In caso di rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative al figlio vanno a beneficio di entrambi i genitori al 50%, detratto il costo eventualmente sostenuto dal genitore per l'adesione alla polizza o altro collegata al predetto rimborso. dà atto che gli assegni familiari verranno divisi al 50% in ossequio a quanto previsto ex lege. pagina 9 di 10 dà atto che i genitori concordano affinché venga iscritto alla scuola primaria I.C 17 Bologna Per_1
– plesso “Guidi” optando per la richiesta di tempo pieno come prima scelta, nel caso in cui venga assegnato ad una classe con tempo ordinario, i genitori sin da ora concordano che per l'intero ciclo della primaria faranno richiesta di prolungamento orario, anche in considerazione dell'Offerta Formativa proposta dal predetto Istituto Scolastico. In questo caso si trovano già d'accordo nel condividere equamente la spesa straordinaria richiesta per tale servizio. dà atto che entrambi i genitori sono d'accordo al rilascio del passaporto a favore del figlio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04.06.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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