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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/09/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2527/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Assicurazione contro i danni”, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Caforio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico (Br) alla Via Montepiano, n. 13; attrice
CONTRO
(P.I ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Andrea Basciani, ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Dante n. 33; convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.9.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.5.2022, citava in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, domandando la sua condanna al pagamento Controparte_1 di quanto dovuto a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura marca BMW, modello
640, targata FD38LT, perpetrato da ignoti nel periodo compreso tra il 28.12.2018 e il
4.1.2019.
1 La società attrice deduceva: di aver acquistato il citato veicolo nell'ottobre 2018; di essersi avveduta dell'avvenuto furto dell'auto in data 4.1.2019 e di aver tempestivamente denunciato il reato ai Carabinieri;
di aver denunciato il furto anche alla compagnia assicurativa, con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione danni a CP_1 copertura dell'evento furto;
di aver ricevuto il rigetto della domanda di indennizzo;
di aver appreso, nel novembre 2019, del ritrovamento dell'autovettura rubata in Finlandia e dell'avvio di un'azione giudiziaria dinanzi al Tribunale finlandese da parte della società,
volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sul veicolo de CP_2 quo, dalla stessa acquistato in buona fede nel gennaio 2019 in Germania.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.11.2022, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto Controparte_1 infondata.
In particolare, la convenuta eccepiva la mancanza di prova in ordine all'evento indennizzabile, alla preesistenza e alla funzionalità del mezzo nonchè l'inoperatività della polizza e la non risarcibilità del furto.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice dava atto che, con la sentenza n. 22/1063 emessa in data 20.9.2022, il Tribunale finlandese di CP_3 aveva rigettato le domande avanzate da riconoscendo il pieno diritto di CP_2 proprietà dell'odierna attrice sull'autoveicolo per cui è causa. Con la stessa memoria istruttoria, parte attrice precisava la domanda, chiarendo che, all'esito del giudizio concluso dinanzi all'Autorità giudiziaria straniera, l'azione proposta nei confronti di doveva ritenersi volta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 conseguenti alla temporanea perdita del possesso quale conseguenza del furto, da quantificarsi in separato giudizio.
Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità di tale domanda, poiché nuova e tardiva.
In assenza di richieste istruttorie di parte attrice e stante la superfluità ai fini della decisione di quelle formulate dalla convenuta, il giudice, con ordinanza del 12.12.2023 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.9.2025, le parti discutevano la causa, che veniva contestualmente decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda avanzata da parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come correttamente rilevato dalla convenuta, la società attrice non ha fornito adeguata prova dei presupposti della domanda di indennizzo.
In tema di riparto dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione ha precisato che
“nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è proprio sull'assicurato che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. In tale ottica la mera denuncia di furto non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 7 novembre 2022, n. 32637). ha sostenuto in giudizio di aver adempiuto all'onere probatorio su di Parte_1 essa incombente in via meramente documentale, avendo depositato copia della denuncia di furto sporta dinanzi ai Carabinieri nonché di alcuni atti relativi al giudizio definito dinanzi all'Autorità Giudiziaria straniera ed avente ad oggetto le pretese avanzate sul veicolo de quo da un terzo acquirente di buona fede.
Ad avviso di chi giudica tale documentazione non è sufficiente a dimostrare il verificarsi dell'evento assicurato: infatti, da un lato, la denuncia di furto è un atto unilaterale che contiene mere dichiarazioni dell'assicurato; dall'altro, la circostanza che il veicolo sia stato rinvenuto all'estero e sia stato acquistato da terzi non costituisce prova che esso abbia costituito oggetto di un precedente furto. D'altronde, gli elementi di fatto emersi dalla documentazione agli atti non paiono univoci. Invero, alla denuncia di furto, in cui uno dei soci dell'odierna attrice dichiarava di aver parcheggiato il 28.12.2018 l'auto nel garage della società, si contrappongono le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine straniere da
, il quale aveva trasferito l'auto in Finlandia ed aveva dichiarato che Controparte_5
l'auto gli era stata offerta in vendita già in data 21.12.2018, ciò che sembra contraddire la circostanza che l'auto fosse nella disponibilità dell'attrice il 28.12.2018.
Va detto, poi, che, anche ove volesse ritenersi provato l'evento assicurato, in ogni caso l'attrice non avrebbe alcun diritto all'indennizzo pattuito in contratto in quanto, essendo
3 stato il veicolo rinvenuto a seguito del furto ed essendo stata riconosciuta la piena proprietà dell'attrice sullo stesso, non vi sarebbe alcun danno meritevole di indennizzo.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 la società attrice ha precisato la domanda, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla temporanea perdita di possesso del veicolo (in particolare, ha domandato l'indennizzo dei costi necessari per il recupero dello stesso).
La domanda, così come precisata, è doppiamente inammissibile. Da un lato, lo è poiché introdotta con memoria istruttoria depositata oltre i termini assegnati dal giudice;
dall'altro, lo è perché non è consentito alla parte di limitare la domanda risarcitoria all'an debeatur e riservare la proposizione di separata domanda in ordine al quantum (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2022, n.17984, secondo cui “È inammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, in quanto l'art. 278 c.p.c. costituisce una norma eccezionale e la parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale determina un abuso del processo, con la conseguenza che la limitazione della domanda al solo "an debeatur" deve ritenersi "tamquam non esset"). Anche ove ammissibile, la domanda sarebbe, poi, infondata. In primo luogo, perché si tratterebbe di voci di danno non indennizzabili, in quanto non riconducibili al novero dei danni al veicolo;
in secondo luogo, per mancanza di prova in ordine ai danni effettivamente patiti in conseguenza del furto.
Quanto alle spese di lite, parte attrice va condannata, in ragione dei criteri di causalità e soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta;
le stesse vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] ontro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessive € 7.616,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
4 Brindisi, 15.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2527/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Assicurazione contro i danni”, vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Caforio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico (Br) alla Via Montepiano, n. 13; attrice
CONTRO
(P.I ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Andrea Basciani, ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Dante n. 33; convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.9.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.5.2022, citava in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, domandando la sua condanna al pagamento Controparte_1 di quanto dovuto a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura marca BMW, modello
640, targata FD38LT, perpetrato da ignoti nel periodo compreso tra il 28.12.2018 e il
4.1.2019.
1 La società attrice deduceva: di aver acquistato il citato veicolo nell'ottobre 2018; di essersi avveduta dell'avvenuto furto dell'auto in data 4.1.2019 e di aver tempestivamente denunciato il reato ai Carabinieri;
di aver denunciato il furto anche alla compagnia assicurativa, con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione danni a CP_1 copertura dell'evento furto;
di aver ricevuto il rigetto della domanda di indennizzo;
di aver appreso, nel novembre 2019, del ritrovamento dell'autovettura rubata in Finlandia e dell'avvio di un'azione giudiziaria dinanzi al Tribunale finlandese da parte della società,
volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sul veicolo de CP_2 quo, dalla stessa acquistato in buona fede nel gennaio 2019 in Germania.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.11.2022, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto Controparte_1 infondata.
In particolare, la convenuta eccepiva la mancanza di prova in ordine all'evento indennizzabile, alla preesistenza e alla funzionalità del mezzo nonchè l'inoperatività della polizza e la non risarcibilità del furto.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., parte attrice dava atto che, con la sentenza n. 22/1063 emessa in data 20.9.2022, il Tribunale finlandese di CP_3 aveva rigettato le domande avanzate da riconoscendo il pieno diritto di CP_2 proprietà dell'odierna attrice sull'autoveicolo per cui è causa. Con la stessa memoria istruttoria, parte attrice precisava la domanda, chiarendo che, all'esito del giudizio concluso dinanzi all'Autorità giudiziaria straniera, l'azione proposta nei confronti di doveva ritenersi volta ad ottenere il risarcimento dei danni Controparte_4 conseguenti alla temporanea perdita del possesso quale conseguenza del furto, da quantificarsi in separato giudizio.
Parte convenuta eccepiva l'inammissibilità di tale domanda, poiché nuova e tardiva.
In assenza di richieste istruttorie di parte attrice e stante la superfluità ai fini della decisione di quelle formulate dalla convenuta, il giudice, con ordinanza del 12.12.2023 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.9.2025, le parti discutevano la causa, che veniva contestualmente decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda avanzata da parte attrice è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come correttamente rilevato dalla convenuta, la società attrice non ha fornito adeguata prova dei presupposti della domanda di indennizzo.
In tema di riparto dell'onere probatorio, la Corte di Cassazione ha precisato che
“nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è proprio sull'assicurato che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. In tale ottica la mera denuncia di furto non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 7 novembre 2022, n. 32637). ha sostenuto in giudizio di aver adempiuto all'onere probatorio su di Parte_1 essa incombente in via meramente documentale, avendo depositato copia della denuncia di furto sporta dinanzi ai Carabinieri nonché di alcuni atti relativi al giudizio definito dinanzi all'Autorità Giudiziaria straniera ed avente ad oggetto le pretese avanzate sul veicolo de quo da un terzo acquirente di buona fede.
Ad avviso di chi giudica tale documentazione non è sufficiente a dimostrare il verificarsi dell'evento assicurato: infatti, da un lato, la denuncia di furto è un atto unilaterale che contiene mere dichiarazioni dell'assicurato; dall'altro, la circostanza che il veicolo sia stato rinvenuto all'estero e sia stato acquistato da terzi non costituisce prova che esso abbia costituito oggetto di un precedente furto. D'altronde, gli elementi di fatto emersi dalla documentazione agli atti non paiono univoci. Invero, alla denuncia di furto, in cui uno dei soci dell'odierna attrice dichiarava di aver parcheggiato il 28.12.2018 l'auto nel garage della società, si contrappongono le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine straniere da
, il quale aveva trasferito l'auto in Finlandia ed aveva dichiarato che Controparte_5
l'auto gli era stata offerta in vendita già in data 21.12.2018, ciò che sembra contraddire la circostanza che l'auto fosse nella disponibilità dell'attrice il 28.12.2018.
Va detto, poi, che, anche ove volesse ritenersi provato l'evento assicurato, in ogni caso l'attrice non avrebbe alcun diritto all'indennizzo pattuito in contratto in quanto, essendo
3 stato il veicolo rinvenuto a seguito del furto ed essendo stata riconosciuta la piena proprietà dell'attrice sullo stesso, non vi sarebbe alcun danno meritevole di indennizzo.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 la società attrice ha precisato la domanda, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla temporanea perdita di possesso del veicolo (in particolare, ha domandato l'indennizzo dei costi necessari per il recupero dello stesso).
La domanda, così come precisata, è doppiamente inammissibile. Da un lato, lo è poiché introdotta con memoria istruttoria depositata oltre i termini assegnati dal giudice;
dall'altro, lo è perché non è consentito alla parte di limitare la domanda risarcitoria all'an debeatur e riservare la proposizione di separata domanda in ordine al quantum (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2022, n.17984, secondo cui “È inammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, in quanto l'art. 278 c.p.c. costituisce una norma eccezionale e la parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale determina un abuso del processo, con la conseguenza che la limitazione della domanda al solo "an debeatur" deve ritenersi "tamquam non esset"). Anche ove ammissibile, la domanda sarebbe, poi, infondata. In primo luogo, perché si tratterebbe di voci di danno non indennizzabili, in quanto non riconducibili al novero dei danni al veicolo;
in secondo luogo, per mancanza di prova in ordine ai danni effettivamente patiti in conseguenza del furto.
Quanto alle spese di lite, parte attrice va condannata, in ragione dei criteri di causalità e soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta;
le stesse vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] ontro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessive € 7.616,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
4 Brindisi, 15.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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