Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2026, proposto da
AR OT, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montecorice, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione
con decisione da rendere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
del silenzio-rifiuto serbato dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino sulla istanza di compatibilità paesaggistica della istanza di condono edilizio, ex L. 47/1985, di un modesto ampliamento di un appartamento nel complesso immobiliare Petilia - Case per Ferie (Isola 9 n. 61), di Montecorice;
nonché per la declaratoria
dell’obbligo della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno ed Avellino di rendere il parere paesaggistico con atto espresso e motivato ai sensi dell’art. 32 L. 47/1985;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Premesso che con ricorso notificato il 15 settembre 2025 e depositato il 18 settembre 2025, la ricorrente ha lamentato l'inutile decorso del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, ai fini della espressione del parere della competente Soprintendenza sull'istanza di condono presentata il 20 marzo 1986;
Rilevato che l'art. 32, comma 1, della citata legge n. 47 del 1985 dispone che " fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto "; alla luce della chiara previsione normativa, il predetto termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di parere e il suo decorso legittima la proposizione dell'azione ex art. 31 e 117 c.p.a. (cfr. TAR Puglia, Lecce, 13 febbraio 2023, n. 221);
Considerato che:
- dalla data in cui l'Amministrazione statale ha ricevuto dal Comune la documentazione relativa all'affare (24 gennaio 2025) risulta ampiamente decorso il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985 ai fini dell'espressione del parere, con conseguente inadempimento dell'obbligo della medesima Amministrazione statale di adottare il parere richiesto;
- la “richiesta integrazioni e chiarimenti”, da ultimo formulata in data 22 aprile 2026 dalla Soprintendenza, non vale ad elidere l’inerzia ingiustificata poiché in omaggio a pacifici principi giurisprudenziali l'adozione di atti infraprocedimentali non è idonea a impedire la formazione del silenzio inadempimento, visto che solo l'adozione del provvedimento definitivo soddisfa l'interesse, azionato nel giudizio di cui all'art. 31 c.p.a., al conseguimento di una risposta esplicita alla domanda introduttiva (T.A.R. Basilicata sez. I, 29 gennaio 2021, n. 65);
Ritenuto pertanto che il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino sull'istanza presentata dalla ricorrente, contestualmente ordinando alla medesima Soprintendenza di rendere il prescritto parere nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza;
Ritenuto altresì allo stato di non procedere - considerato che risulta in corso di svolgimento l’attività istruttoria dell’amministrazione - alla nomina di un Commissario ad acta , cui si provvederà, in caso di ulteriore inerzia, su istanza della ricorrente;
Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, salva la restituzione del contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZA, Presidente
NA SA, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NA SA | AL ZA |
IL SEGRETARIO