Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02004/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2025, proposto da
Pubblistar + S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Bonaccorsi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Aci Bonaccorsi n. 14028 del 26 giugno 2025, con cui è stata disposta la voltura dell’autorizzazione rilasciata in data 21 novembre 2022 per un impianto pubblicitario mono-facciale metri 6 x 3 nella Via Garibaldi, angolo Via G. Marconi, fissando la scadenza del titolo al 21 novembre 2025 e negando il suo rinnovo; b) ove occorra, della delibera consiliare n. 41 del 29 novembre 2023 di modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari; c) del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera n. 18 del 12 luglio 2013, nella parte incisa dalle modifiche; d) la delibera consiliare n. 32 del 10 ottobre 2023.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LE UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) il provvedimento del Comune di Aci Bonaccorsi n. 14028 del 26 giugno 2025, con cui è stata disposta la voltura dell’autorizzazione rilasciata in data 21 novembre 2022 per un impianto pubblicitario mono-facciale metri 6,00 x 3,00 nella Via Garibaldi, angolo Via G. Marconi, fissando la scadenza del titolo al 21 novembre 2025 e negando il suo rinnovo; b) ove occorra, la delibera consiliare n. 41 del 29 novembre 2023 di modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari; c) il Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera n. 18 del 12 luglio 2013, nella parte incisa dalle modifiche; d) la delibera consiliare n. 32 del 10 ottobre 2023.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) la ricorrente è subentrata, mediante voltura in data 26 giugno 2025, nell’autorizzazione rilasciata a RP Pubblicità S.r.l. il 21 novembre 2022 per l’impianto sopra indicato; b) in sede di voltura il Comune ha disposto che il titolo non potesse essere rinnovato alla sua naturale scadenza, richiamando la delibera n. 41/2023 che, unitamente alla delibera n. 32/2023, aveva modificato le Norme Tecniche di Attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari introducendo il divieto di nuove installazioni del formato metri 6,00 x 3,00 sull’intero territorio comunale; c) il Tribunale, con sentenza n. 3287 in data del 7 ottobre 2024 ha già annullato, nei limiti dell’interesse, provvedimenti analoghi; d) la disciplina primaria e regolamentare consente ai Comuni di dettare limiti dimensionali e di localizzazione degli impianti regolamenti e piani, ma non legittima un divieto generalizzato di un formato su tutto il territorio; e) eventuali restrizioni devono essere motivate in relazione alle zone. alle esigenze di sicurezza della circolazione e di decoro, previo adeguato supporto istruttorio f) le delibere n. 41/2023 e n. 32/2023 presentano una motivazione generica, priva di riscontri tecnici, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; g) la giurisprudenza ha precisato che il diniego di installazione richiede elementi concreti riferiti alle dimensioni del manufatto e alle caratteristiche dell’area (Consiglio di Stato, VII, n. 9252/2024), non potendosi ammettere un divieto assoluto ed indiscriminato (T.A.R. Sardegna, n. 2014/2007; T.A.R. Toscana, n. 1589/2014; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 3004/2019); h) si contesta, quindi, in via derivata la clausola che nega il rinnovo per effetto delle menzionate delibere e delle intervenute modifiche del Piano generale; i) un divieto generalizzato incide in modo sproporzionato sulla libertà di iniziativa economica e sul mercato dei servizi pubblicitari e l’Amministrazione avrebbe dovuto optare per soluzioni meno restrittive e calibrate per zone.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) la delibera n. 41 del 29 novembre 2023 ha previsto, per ragioni di tutela del territorio e del decoro urbano, l’inibizione di concessioni future per impianti metri 6,00 x 3,00; b) si richiama il quadro normativo delineato dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento all’art. 23, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 285/1992 e all’art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, dai quali si desume la legittimità di limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; c) l’autorizzazione all’installazione presuppone una valutazione di compatibilità con l’interesse pubblico e il Comune esercita in materia un potere discrezionale sia per la sicurezza della circolazione sia per l’uso del territorio; d) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 455/2002, ha precisato che vi è una distinzione tra il livello pianificatorio e il livello provvedimentale e la modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari è espressione di programmazione territoriale per la tutela del decoro urbano; e) i precedenti invocati dalla ricorrente si riferiscono ad ipotesi di divieto generalizzato, mentre nella specie la limitazione è circoscritta ad un formato ritenuto particolarmente impattante; f) la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, n. 1374/2020) ha affermato che il Comune può determinare la tipologia e la quantità degli impianti ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993; g) la ragione indicata nella delibera (“fortemente impattanti sull’ambiente [decoro urbano] e non rispondenti alle politiche ambientali ed urbanistiche”) è adeguata e non generica, anche alla luce del principio - richiamato dal T.A.R. Molise, n. 4/2018 - secondo cui in presenza di evidenti valori pubblici l’onere motivazionale può ritenersi soddisfatto con il richiamo alle circostanze di fatto.
Con memoria in data 21 gennaio 2026 la ricorrente nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) venendo in rilievo una scelta discrezionale, si esige una motivazione rigorosa, logica e fondata su un interesse pubblico concreto, con adeguata comparazione dell’interesse pubblico con l’interesse privato connesso alla libertà di iniziativa economica; b) l’art. 3 del decreto legislativo n. 507/1993 fa espresso riferimento “ad esigenze di pubblico interesse”, sicché limitazioni e divieti non possono essere giustificati con il mero richiamo al “decoro”, cioè ad una nozione indeterminata, qualora non specificata nei contenuti e con riferimento a parametri certi; c) dalla delibera non risulta alcun interesse pubblico tangibile, anche tenendo conto dell’incidenza economia della decisione sul settore di riferimento; d) la scelta risulta anche illogica perché il formato metri 6 x 3 è meno invasivo rispetto ad altri formati (come la “maxi affissione” metri 12,00 x 4,00); d) si contesta la tesi secondo cui non sarebbe stato introdotto un divieto generalizzato, in quanto la preclusione di cui si discute viene, applicata indistintamente sull’intero territorio; e) la motivazione del Comune è tautologica in quanto non esplicita quali siano le “politiche ambientali e urbanistiche” che sono state invocate, né indica norme locali o elementi tecnici a supporto della decisione assunta.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il provvedimento impugnato risulta effettivamente lesivo, negando anticipatamente il rinnovo del titolo.
Ciò premesso, deve rilevarsi che l’art 3, secondo comma, della legge n. 241/1990 stabilisce che la motivazione "non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale". La giurisprudenza ha, tuttavia, precisato che l'obbligo di motivazione sussiste quando l'atto a contenuto generale assume una connotazione sostanzialmente provvedimentale, incidendo in maniera diretta e concreta su posizioni giuridiche qualificate, come nel caso di varianti ad un Piano Regolatore Generale che riguardano determinate aree o ledono aspettative particolarmente qualificate.
Nel caso in esame, però, tale posizione non può essere ravvisata perché la società - a differenza del soggetto che veda concretamente leso il proprio jus aedificandi in relazione ad un’area di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità - non è la proprietaria, né può disporre in forza di altro titolo che non sia quello rilasciato dall’Amministrazione, dell’area “a verde pubblico” ubicata lungo Via Garibaldi, ove l’impianto è attualmente installato.
Pertanto, la censura in ordine al presunto difetto di motivazione della delibera consiliare n. 41 del 29 novembre 2023 di modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari appare infondata perché non è previsto un obbligo di motivazione per gli atti generali e normativi, mentre il provvedimento del Comune di Aci Bonaccorsi n. 14028 del 26 giugno 2025 appare adeguatamente motivato per relationem mediante il rinvio alla menzionata delibera consiliare.
Tanto precisato, la disciplina relativa all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade e le loro pertinenze è principalmente contenuta nell'art. 23 del decreto legislativo n. 285/1992, mentre il decreto legislativo n. 507/1993, citato nelle difese del Comune, è stato abrogato.
L'art. 23 vieta la collocazione di impianti che possano "ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione". Il comma 4 dello stesso articolo subordina l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari all'autorizzazione dell'ente proprietario della strada, il quale deve valutare l'impatto di ciascun impianto sull'attenzione dei conducenti.
Ciò non vuol dire, ovviamente, che il Comune non possa dettare una disciplina per specifiche finalità paesaggistiche e ambientali e ciò in base: a) alla disciplina sugli enti locali, secondo cui tali enti adottano regolamenti nelle materie di propria competenza, in primo luogo la materia urbanistica, che include anche i profili paesaggistici e ambientali; b) all’art. 153 del decreto legislativo n. 42/2004, che contempla una particolare disciplina per le autorizzazioni lungo strade site nell’ambito o in prossimità dei beni tutelati.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 7790/2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1573/2010), la pianificazione comunale in materia di impianti pubblicitari si configura come un'attività di programmazione territoriale volta a contemperare l'iniziativa economica privata con una pluralità di interessi pubblici, quali la sicurezza della circolazione, la tutela del paesaggio, dell'ambiente e del decoro urbano.
Tuttavia, il potere di pianificazione e regolamentazione del Comune non è illimitato, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della motivazione, soprattutto quando le scelte dell'Amministrazione incidano sulla libertà di iniziativa economica.
In particolare, nella citata sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 1573/2010 è stato affermato che: a) non è legittimo un divieto aprioristico e generalizzato di installazione di impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale; b) la scelta pianificatoria deve basarsi su un'accurata indagine istruttoria che valuti concretamente gli interessi in gioco e giustifichi le misure adottate; c) deve essere osservato il principio di proporzionalità.
Ad avviso della Sezione, non può giudicarsi generalizzato il divieto di installare impianti di un certo formato in quanto particolarmente impattanti. Tale decisione è, infatti, sufficientemente specifica e non impedisce agli operatori di esercitare la propria attività attraverso l'installazione di impianti di formato diverso (non inibisce, cioè, in via generalizzata un divieto assoluto o eccezionalmente stringente).
Il "decoro urbano", inoltre, non è una nozione astratta. La giurisprudenza lo ha definito come "l'insieme di beni e valori comportamentali della comunità locale e degli operatori economici", la cui tutela garantisce "la piena fruibilità del patrimonio, sia pubblico che privato" (Cassazione Civile, V, n. 13387/2019). La sua protezione è un interesse pubblico concreto che l'Amministrazione ha il dovere di perseguire. Il riferimento al decoro, pertanto, non può giudicarsi astratto e indeterminato, in quanto appare chiaro ed immediatamente comprensibile come in un’area di pregio quale quella ove è situato il Comune di Aci Bonaccorsi risultino particolarmente impattanti sotto il profilo estetico e paesaggistico impianti pubblicitari di dimensioni consistenti.
La parte ricorrente ha anche lamentato l’illogicità della decisione assunta dall’Amministrazione in quanto sarebbe comunque possibile installare impianti di maggiori dimensione (come gli impianto di metri 4,00 x 12,00).
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti (art. 11) non contemplano, tuttavia, impianti di tali dimensioni: il formato massimo ammissibile è quello di metri 6,00 x 3,00.
La sola deroga ammessa (per una estensione complessiva della superficie superiore a metri quadri 18) si riferisce ai “mezzi pittorici” (cosiddetti “murales”), nonché alle coperture, per esigenze estetiche, di impalcature o ponteggi (art. 4, quarto comma), ma in tal caso la previsione appare ragionevolmente giustificata dalla particolare natura degli interventi in questione: artistici, nel caso dei “murales”; finalizzati a preservare il decoro urbano nel corso di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, nel secondo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, ma, tenuto conto della particolare articolazione della vicenda, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE UR, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE UR |
IL SEGRETARIO