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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5/2024 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv.ti Luigia Brunetti e Giuseppe Altavilla Parte_1
APPELLANTE contro
, rappr. e dif. da Avv.to Giuseppe Semeraro Controparte_1 contro rappr. e dif. da Avv.to Michele Tursi Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: l'appellante non ha depositato note ex art. 352 n. 1 c.p.c. e pertanto vanno considerate le conclusioni formulate in atto di appello;
gli appellati hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate nelle comparse di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Taranto ed Parte_1 esponeva che: ‣ , del quale era figlio ed erede, era stato proprietario Persona_1 di un'unità immobiliare posta al primo piano di un fabbricato sito nella zona centrale del Comune di Fragagnano alla Via Vittorio AN n. 26 sino al 26 maggio 2016, data della donazione del bene alla nipote;
‣ con contratto verbale Controparte_3 stipulato nell'anno 2005 suo padre aveva concesso in locazione la detta unità per uso ufficio ai coniugi di professione ingegnere, e Controparte_1 Controparte_2 titolare di una sub-agenzia assicurativa, senza termine di durata ed al canone mensile di euro 350,00; ‣ i coniugi fino alla data della donazione, non avevano Controparte_4 versato il canone dovuto al;
‣ il deducente era venuto a conoscenza Pt_1 dell'esistenza di tale contratto verbale e del mancato pagamento poco prima della morte del padre, avvenuta in data 25 maggio 2019, allorquando tali circostanze gli erano state riferite dal genitore, del quale gli inquilini si erano approfittati per anni;
tanto premesso, dacché il contratto di locazione in questione era nullo per mancata registrazione e dovendosi, dunque, qualificare il rapporto in termini di occupazione sine titulo di mero fatto, affermava il proprio diritto ad esigere, quale erede di , il Persona_1 pagamento della somma a lui spettante a titolo di quota dell'indennità di indebito arricchimento dovuta dai predetti per aver ingiustamente fruito dell'immobile a danno del congiunto e ne chiedeva la condanna, previa instaurazione del contraddittorio, al pagamento in suo favore della somma di euro 6,621,60 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo rateo, corrispondente alla quota di 2/9 di quanto dovuto ad nei limiti Persona_1 della prescrizione, interrotta con la lettera raccomandata del 4 ottobre 2019 e quindi a far data dall'ottobre 2009, sino alla donazione del 26 maggio 2016; il tutto con vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio e, previa richiesta di mutamento del rito da Controparte_1 speciale a ordinario considerato che era stata proposta una domanda fondata sull'art. 2041 c.c., negava che fosse mai intervenuto con il contratto dedotto Persona_1 da controparte e in fatto assumeva che , proprietario di vari immobili Persona_1 situati in Fragagnano, era con il deducente in buoni rapporti amicali e gli aveva permesso dal novembre 2009 di occupare gratuitamente l'immobile oggetto di causa per destinarlo a studio professionale nonché a sede della piccola sub agenzia di sua moglie, autorizzandolo ad eseguire modesti interventi manutentivi per adattarlo agli usi consentiti (rifacimento impianto elettrico, intonaco delle pareti ammalorate e pitturazione); in ogni caso contestava la somma mensile pretesa;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
pag. 2/12 Si costituiva, altresì, e svolgeva difese e conclusioni sovrapponibili a Controparte_2 quelle del CP_1
Disposto il mutamento del rito, all'esito dell'istruttoria espletata - con sentenza n.
2847/2023 del 28 novembre 2023 - il Tribunale adito rigettava la domanda sul rilievo che i testi e , nipoti di e la Testimone_1 Controparte_3 Persona_1 seconda donataria anche dell'immobile, avevano riferito che l'immobile era stato concesso in comodato ai convenuti dal nonno e che il teste non Testimone_2 legato alle parti da alcun rapporto, aveva dichiarato anch'egli che l'immobile era stato concesso l'immobile in comodato ai convenuti, circostanza a lui nota poiché, nel corso dei lavori ivi eseguiti prima del trasferimento su incarico dell'Ing. e da CP_1 quest'ultimo compensati, si era recato sul posto lo stesso , che era Persona_1 suo amico, e aveva detto di averlo “dato all'ing. per occuparlo CP_1 gratuitamente”; aggiungeva che tali dichiarazioni giustificavano la mancanza di tracce del contratto di affitto;
condannava poi alla rifusione in favore delle Parte_1 controparti delle spese di lite, con distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari.
ha proposto appello svolgendo le doglianze che si esporranno più Parte_1 avanti ed ha invocato, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure, con vittoria delle spese di lite del doppio grado e condanna degli appellati alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata.
Si sono costituiti entrambi gli appellati con separate comparse di costituzione svolgendo difese sovrapponibili;
in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello atteso che la procura alle liti per il giudizio di impugnazione risultava rilasciata prima della predisposizione dell'atto di appello ma difettavano elementi di collegamento tra l'atto e la procura;
nel merito hanno contestato il fondamento dell'impugnazione chiedendone il rigetto;
in ogni caso vinte le spese di lite.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/12 In via preliminare si osserva che la procura alle liti, conferita dall'appellante ai suoi difensori su supporto cartaceo, contiene lo specifico riferimento all'appello della sentenza n. 2847/2023 del 28 novembre 2023 ed è stata depositata in modalità telematica unitamente all'atto di appello notificato sicché non si può dubitare del collegamento tra l'una e l'altro.
Tanto premesso, con un unico articolato motivo di appello l'impugnante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice ed in particolare ha lamentato che siano state del tutto ignorate le dichiarazioni dei testi indicati dal deducente, e cioè e , rispettivamente coniuge in regime di Tes_3 Testimone_4 separazione dei beni e genero dell'esponente, nonché del tutto Testimone_5 indifferente, e, dopo averne riportato il testo, ha concluso che esse si confermano a vicenda e sorreggono l'assunto su cui era fondata la propria pretesa, i.e. il contratto di locazione - 'in nero' e quindi nullo - intercorso con con canone Persona_1 concordato pari ad euro 350,00 mensili;
ha poi lamentato che il giudice a quo abbia dato rilievo in via esclusiva alle dichiarazioni dei testi di controparte ai fini della prova della concessione dell'immobile in comodato ai coniugi senza valutarne l'attendibilità e la credibilità, Controparte_4 pur a fronte delle contestazioni del deducente e ne ha evidenziato le contraddizioni intrinseche e l'eccesso di zelo (più in dettaglio aveva Testimone_6 affermato che il rapporto era cominciato nel 2009, nonostante nel capitolo di prova non vi fosse alcun riferimento temporale mentre i lavori di adattamento agli usi consentiti erano stati eseguiti nella primavera del 2010 in contrasto con quanto riferito dal in sede di interpello secondo cui il trasferimento nell'immobile, CP_1 evidentemente già idoneo all'uso, era avvenuto a fine anno 2009; Controparte_3 aveva riferito di un comodato di durata decennale a far tempo dalla fine del 2009 ed aveva aggiunto che i coniugi al tempo della deposizione, Controparte_4 continuavano a fruire dell'immobile in forza di comodato per i rapporti “ottimi e amicali” con la sua famiglia, e questo nonostante il superamento del decennio), oltre a segnalare l'assenza di riscontri scritti al comodato in tesi intervenuto tra gli appellati e
; ha sostenuto l'esistenza di un interesse personale di Persona_1 CP_3
in quanto proprietaria dell'immobile a far tempo dal 2016, alla luce della
[...]
pag. 4/12 persistenza di un comodato tra la medesima e gli appellati quanto meno al tempo della deposizione;
ha poi affermato che la conflittualità sussistente tra il deducente e sua sorella , madre di , e , Parte_2 Tes_6 Testimone_6 Controparte_3 sfociata in innumerevoli giudizi che elencava, inficiava la credibilità di questi ultimi, anche perché era stato indicato come teste da in Controparte_1 Parte_2 quei giudizi;
ha poi asserito che le dichiarazioni del teste al più Testimone_2 potevano provare la genesi del rapporto ma null'altro non potendosi escludere che il detto rapporto, avviato come concessione in godimento gratuito a fronte dei lavori eseguiti a sue spese dal si fosse trasformato nel rapporto di locazione dedotto CP_1 dal deducente a fondamento della propria pretesa, come provato dalle dichiarazioni dei propri testi, ed ha osservato che il pagamento dei lavori eseguiti dal presso Tes_2
l'immobile oggetto di causa su incarico ed a pagamento del lavori invero di CP_1 modesto importo tanto vero che il teste intimato dal deducente, , il Testimone_7 quale nel 2006/2007 era stato incaricato dallo stesso esponente e dal padre di effettuare dei lavori presso l'immobile in questione, sentito all'udienza del 2 maggio 2022, aveva riferito di averlo ispezionato e di aver verificato che l'intonaco e la pitturazione erano ben conservati come pure l'impianto elettrico, non deponevano a favore di un rapporto di comodato decennale quanto piuttosto in favore di un contratto di locazione;
ha poi evidenziato che non aveva conferito alcun incarico Persona_1 professionale all'Ing. prima del 2010 mentre l'incarico conferitogli nel 2012 CP_1 era stato regolarmente pagato come da fattura n. 9/2012, ciò che smentiva l'assunto della concessione in comodato poiché non si giustificava il pagamento delle prestazioni del predetto pur a fronte della fruizione gratuita da parte del medesimo di un immobile;
ha, infine, sostenuto che, stante il difetto di stipula del ravvisato comodato in forma scritta, il primo giudice avrebbe dovuto comunque qualificare il rapporto in termini di occupazione sine titulo e dar corso all'accoglimento della domanda.
Le censure svolte dall'impugnante sono inidonee a condurre all'accoglimento della domanda avanzata da . Parte_1
L'assunto dell'impugnante è incentrato, in sintesi, sulla stipula tra e Persona_1 gli appellati di un contratto di locazione al canone mensile di euro 350,00 che, in quanto non rispettoso di requisiti formali ed in particolare della registrazione, non poteva pag. 5/12 costituire titolo negoziale idoneo a qualificare il rapporto intercorso in termini di rapporto di locazione che, pertanto, andava ricondotto ad un'occupazione priva di titolo e fonte di arricchimento per i coniugi e impoverimento per il Controparte_4
, stante il mancato pagamento del canone convenuto che ora va, pertanto, Pt_1 versato in suo favore - per la quota rivendicata - a titolo di indennizzo.
L'appellante non ha provato il suo assunto. Test Egli si è limitato a trascrivere le dichiarazioni rese dai testi e Tes_4 Tes_5 evidentemente ritenute di contenuto tale da confermare il suo assunto sulla base della loro lettura. Test Ebbene, le dichiarazioni dei testi e al netto della stretta relazione che li Tes_4 lega all'appellante, presentano elementi di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
di Coste all'udienza del 17 maggio 2021, sentito sulla circostanza sub 3 del Tes_4 ricorso introduttivo (“se vero che con contratto verbale, stipulato nell'anno 2005 e non registrato, , genitore dell'odierno ricorrente, ha concesso in Persona_1 locazione per uso ufficio ai coniugi di professione Ingegnere, e Controparte_1
, titolare di una sub-agenzia assicurativa, la detta unità immobiliare Controparte_2 sita in Fragagnano alla via Vittorio AN n.26, posta al primo piano, senza termine di durata e al canone mensile di euro 350,00”), dichiarò: “posso riferire che poco prima della morte del nonno , circa un paio di mesi prima, in Persona_1 occasione di una visita presso la sua abitazione riferì che da tre anni e mezzo il nonno non percepiva l'affitto, voglio dire che era creditore dell'Ing. di canoni di CP_1 locazione per un periodo di tre anni e mezzo” e “Nella medesima occasione invitava mio suocero presente anche mia RA , ad Parte_1 Tes_3 impegnarsi a recuperare le somme nonostante il nonno riferiva che erano della brave persone e sperava di compensare tali crediti con eventuali lavori professionali da affidargli” ed ancora: “Sempre nella medesima occasione il nonno riferì che canone di locazione era di euro 350,00 mensili”; successivamente, nel rispondere alla circostanza sub 4 (“Vero che i coniugi fino alla data della donazione di tale Controparte_4 unità immobiliare alla nipote del de cuius, , avvenuta il 26 maggio Controparte_3
2016, hanno sempre omesso di corrispondere allo stesso il canone Persona_1 convenuto”), dichiarò “per come già riferito prima il nonno disse che c'erano affitti non pag. 6/12 pagati per tre anni e mezzo. Non so dire quando è iniziato il rapporto tra l'ing.
e il nonno. Sono a conoscenza che l'immobile nel 2016 fu donato dal nonno CP_5 alla nipote.”, e - sentito sulla circostanza sub 5 (“se vero che il ricorrente è venuto a conoscenza della circostanza del contratto verbale e del mancato pagamento poco prima della morte del padre, avvenuta, si ribadisce, in data 25.5.2019, allorquando tali circostanze gli sono state riferite dallo stesso anziano genitore del quale gli inquilini si sono approfittati per anni”) - dichiarò: “confermo quanto detto innanzi, è vera tale circostanza”.
Le prime risposte stanno a significare che, secondo il teste, il nonno, nel corso di una visita al nonno un paio di mesi prima della morte avvenuta il 25 maggio 2019 - riferì che da tre anni e mezzo non percepiva più l'affitto. Ma se questo intendeva dire il teste,
i tre anni e mezzo calcolati a ritroso dal marzo 2019 (due mesi prima del 25 maggio
2019) conducevano a poco prima della donazione del bene in piena proprietà a
[...]
e non se ne comprende, pertanto il senso, poiché non CP_3 Persona_1 poteva lamentare il mancato pagamento del canone per il periodo in cui non era più proprietario. Si osserva poi che, nel rispondere alla domanda sub 4, il teste affermò che il nonno disse che c'erano tre anni e mezzo di fitto da pagare, così smentendo quanto affermato in precedenza e in ogni caso non collocando temporalmente i mancati pagamenti.
Tali dichiarazioni sono all'evidenza nel complesso contraddittorie e comunque non perspicue né può dirsi che confermino quelle rese alla successiva udienza del 13 settembre 2021 da la quale, sentita sulla circostanza sub 3, rispose: “E' Tes_3 vera la circostanza sub 3 del ricorso introduttivo e preciso che il contratto era verbale.
Non so precisare l'anno del contratto però conosco la circostanza perché un giorno incontrammo i coniugi e alla nostra richiesta perché stavano Controparte_6 nell'immobile, preciso in prossimità dell'immobile, ci riferirono che l'avevano affittato”; sentita sulla circostanza sub 4) su riportata, dichiarò: “posso riferire che due mesi prima della morte, mio suocero ci riferì che l'Ing. non aveva pagato i fitti per tre CP_1 anni e mezzo dicendo anche che l'arretrato ammontava a 15.000,00 euro. Preciso che i tre anni e mezzo cui ho riferito sono relativi al periodo antecedente alla donazione alla nipote avvenuta nel 26.5.2016. Nell'occasione eravamo presenti la sottoscritta, mio pag. 7/12 marito e mio genero ” ed ancora sulla circostanza sub 5 su riportata Testimone_4 rispose: “confermo quanto già ho detto e aggiungo che disse al figlio di recuperarli lui perché servivano per la moglie. Preciso altresì che in quella circostanza ho appreso che non vi era alcun contratto scritto ma solo verbale”. Test Secondo la infatti, il suocero – in occasione della visita avvenuta due mesi prima della morte - riferì di mancati pagamenti per tre anni e mezzo risalenti ad anni prima, cioè ad anni precedenti rispetto alla donazione alla nipote. Test Le versioni dei testi e dunque non collimano. Tes_4
Quanto al teste questi - sentito all'udienza del 29 novembre 2021 Testimone_5 sulla circostanza sub 3 del ricorso introduttivo sopra riportato - dichiarò: “posso riferire che sono a conoscenza dei fatti in quanto prima del 2010 mi sono recato presso il locale al primo piano di Via Vittorio AN per motivi d'assicurazione ed avendo anche un rapporto di confidenza con l'Ing. questi mi riferì di aver preso in CP_1 affitto il locale da . Non so quanto pagava di affitto. Il periodo in cui Persona_1 sono andato era prima del 2010 e forse era il 2005/2006” e sulla circostanza sub 4 del ricorso introduttivo dichiarò: “nulla so, come già detto so che pagava l'affitto, ossia che erano in affitto”. Ebbene la dichiarazione resa dal teste è collocata in un arco Tes_5 temporale molto ampio ed incerto (“era prima del 2010 e forse era il 2005/2006”) ed è priva di riferimenti specifici tali da non consentire la prova contraria al che, CP_1 secondo il teste, è il soggetto da cui proveniva l'informazione riferita in giudizio. Nella narrazione del vi sono, inoltre, elementi specifici idonei a contestualizzare Tes_5
l'informazione in esame, a suo dire confidenziale. La deposizione è poi generica non avendo il teste saputo riferire nulla sull'entità del canone ed è pertanto di scarsa attendibilità. Ad ogni buon conto, non può escludersi che il non intese CP_1 informare un estraneo dei reali rapporti intercorrenti con il proprietario dell'immobile
, tanto più che la natura della “confidenzialità” della relazione del Persona_1 teste con il non è stata precisata. CP_1
Per converso sulla base delle dichiarazioni dei testi intimati dagli appellati deve ritenersi raggiunta la prova dell'assunto dei medesimi.
In particolare il teste soggetto del tutto estraneo alle parti, Testimone_2 all'udienza del 29 novembre 2021 dichiarò che era stato lo stesso , Persona_1
pag. 8/12 che egli già conosceva, a dirgli che l'immobile era stato dato in comodato al CP_1 come si ricava dalla deposizione. Infatti il teste, dopo aver spiegato di aver eseguito dei lavori nell'immobile oggetto di causa, consistenti in lavori di intonaco poiché sulle pareti vi erano dei fori dovuti alla precedente installazione di scaffali, in lavori nel bagno, in spostamenti di prese di corrente per collegarvi dei computer ed in lavori di pitturazione, dichiarò: “Durante l'esecuzione dei lavori il venne unitamente Pt_1 all'Ing. e essendo anche amico il sig. a cui avevo eseguito molti CP_1 Pt_1 lavori edili come per es. il capannone in Fragagnano, disse che l'immobile lo aveva dato all'Ing. per occuparlo gratuitamente. Le spese erano a carico dell'Ing. CP_1
.”, spese queste ultime riferite ai lavori su indicati eseguiti nell'immobile dato CP_1 in comodato.
La circostanza riferita risulta, quindi, contestualizzata, temporalmente e spazialmente, e risulta adeguatamente spiegati i rapporti intercorsi con idonei a Persona_1 giustificare la conversazione e l'informazione.
Dette dichiarazioni, della cui attendibilità non vi specifico motivo di dubitare, a differenza di quanto sostenuto dall'impugnante non possono considerarsi smentite dalle dichiarazioni del teste , posto che quest'ultimo, incaricato di eseguire Testimone_7 non meglio precisati lavori nel 2006/2007 nello stesso immobile su incarico dell'appellante e di suo padre, nell'occasione verificò che l'impianto elettrico era idoneo e l'intonaco e la pitturazione erano ben conservati, ciò che non è in contrasto con l'esecuzione dei successivi lavori descritti da come si è visto Testimone_2 limitati a adattare le prese elettriche all'esigenza di collegarvi dei computer e più in generale a preparare l'immobile ad allocarvi un studio professionale. A ben vedere, peraltro, le dichiarazioni del teste , riferite a fatti avvenuti nel 2006/2007, Tes_7 confliggono invece con l'assunto dell'appellante secondo cui l'unità di Via Vittorio
AN n. 26 fu data in locazione da suo padre al ed alla con CP_1 CP_2 contratto verbale stipulato nell'anno 2005, come si legge a pagina 1 dell'atto di citazione.
Le dichiarazioni del inoltre, non possono relegarsi a prova della genesi del Tes_2 rapporto suscettibile di essersi svolto diversamente successivamente all'avvio quale rapporto di comodato, modifica che l'impugnante ha solo prospettato senza allegare e pag. 9/12 provare il mutamento da rapporto di comodato a rapporto di locazione. Del resto tale assetto dei rapporti tra e gli appellati è riscontrato da quanto Persona_1 affermato dallo stesso impugnante secondo cui al padre non erano stati mai versati i canoni concordati.
Si rileva che, peraltro, non vi è traccia di richieste di pagamento provenienti da Per_1
rivolte ai coniugi Se pure si ammettesse la stipula tra
[...] Controparte_4
ed i coniugi di un contratto di locazione poi non Persona_1 Persona_2 registrato evidentemente per eludere il fisco, posto che la disciplina in materia di registrazione dei contratti di locazione mira a far emergere redditi da locazione, sarebbe tuttavia ben singolare la totale inerzia del presunto locatore nel pretendere il pagamento di quanto convenuto o anche un'inerzia protrattasi per anni (tre anni e mezzo secondo i testi intimati dall'impugnante).
Confermano la versione proveniente dal teste - si ripete: soggetto Testimone_2 del tutto estraneo alle parti e della cui credibilità non vi sono ragioni di dubbio - anche le dichiarazioni dei testi e Testimone_6 Testimone_6 CP_3
sulle quali non è necessario soffermarsi proprio per la pregnanza e sufficienza
[...] delle dichiarazioni del teste non senza osservare che le contraddizioni Tes_2 segnalate dall'impugnante sono marginali e poco significative o persino insussistenti.
Più in dettaglio, è verosimile che il rapporto sia stato avviato a fine 2009 per l'esecuzione dei lavori ma che i lavori siano stati effettuati nel 2010 sicché non è ravvisabile una vera e propria contraddizione delle dichiarazioni del teste
[...]
Quanto alle dichiarazioni della teste Testimone_6 Controparte_3
l'eventuale durata decennale del comodato intercorso con non è in Persona_1 contrasto con la persistenza del rapporto al tempo della deposizione, e dunque oltre il decennio, si spiega con il fatto che la teste, una volta succeduta la predetta al nonno a seguito della donazione dell'immobile in piena proprietà, dispose del bene a suo piacimento.
In definitiva, quali che fossero le ragioni per le quali il padre dell'odierno impugnante si determinò a concedere in comodato l'immobile agli odierni appellati, sta di fatto che depongono a favore di tale tesi plurimi elementi di valutazione, ricavabili dalle pag. 10/12 deposizioni del teste e dall'assenza, durata anni, di tracce di pagamenti o di Tes_2 solleciti di pagamento provenienti da . Persona_1
Infine, la circostanza che a fronte di un incarico professionale espletato dal a CP_1 favore di quest'ultimo versò il corrispettivo, non vale a rendere Persona_1 implausibile la concessione in comodato gratuito poiché si tratta di un episodio isolato inidoneo a connotare una relazione di lunga durata.
Infine, si osserva che il comodato di bene immobile non richiede forma scritta (Cass. 3 aprile 2008, n. 8548, secondo cui “L'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni.”) sicché, non solo non vi è alcun ostacolo alla prova data dagli appellati dell'esistenza del comodato, ma non vi è alcuna singolarità nell'assenza di riscontri scritti della sua conclusione tra i coniugi ed . Controparte_4 Persona_1
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata sia pure con motivazione integrata per rispondere alle censure mosse dall'impugnante.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione delle tariffe contenute nel d.m.
n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e del carattere iterativo del contenuto degli atti difensivi, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante su , di versamento di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2847/2023 del 28 novembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in Parte_1 favore degli appellati, liquidate per ciascuno di essi in euro 2.000,00 per compensi pag. 11/12 professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari;
dichiara infine, ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a Parte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5/2024 R.G. promossa da
, rappr. e dif. da Avv.ti Luigia Brunetti e Giuseppe Altavilla Parte_1
APPELLANTE contro
, rappr. e dif. da Avv.to Giuseppe Semeraro Controparte_1 contro rappr. e dif. da Avv.to Michele Tursi Controparte_2
APPELLATI
Conclusioni: l'appellante non ha depositato note ex art. 352 n. 1 c.p.c. e pertanto vanno considerate le conclusioni formulate in atto di appello;
gli appellati hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., il cui testo coincide con quello delle conclusioni formulate nelle comparse di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Taranto ed Parte_1 esponeva che: ‣ , del quale era figlio ed erede, era stato proprietario Persona_1 di un'unità immobiliare posta al primo piano di un fabbricato sito nella zona centrale del Comune di Fragagnano alla Via Vittorio AN n. 26 sino al 26 maggio 2016, data della donazione del bene alla nipote;
‣ con contratto verbale Controparte_3 stipulato nell'anno 2005 suo padre aveva concesso in locazione la detta unità per uso ufficio ai coniugi di professione ingegnere, e Controparte_1 Controparte_2 titolare di una sub-agenzia assicurativa, senza termine di durata ed al canone mensile di euro 350,00; ‣ i coniugi fino alla data della donazione, non avevano Controparte_4 versato il canone dovuto al;
‣ il deducente era venuto a conoscenza Pt_1 dell'esistenza di tale contratto verbale e del mancato pagamento poco prima della morte del padre, avvenuta in data 25 maggio 2019, allorquando tali circostanze gli erano state riferite dal genitore, del quale gli inquilini si erano approfittati per anni;
tanto premesso, dacché il contratto di locazione in questione era nullo per mancata registrazione e dovendosi, dunque, qualificare il rapporto in termini di occupazione sine titulo di mero fatto, affermava il proprio diritto ad esigere, quale erede di , il Persona_1 pagamento della somma a lui spettante a titolo di quota dell'indennità di indebito arricchimento dovuta dai predetti per aver ingiustamente fruito dell'immobile a danno del congiunto e ne chiedeva la condanna, previa instaurazione del contraddittorio, al pagamento in suo favore della somma di euro 6,621,60 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo rateo, corrispondente alla quota di 2/9 di quanto dovuto ad nei limiti Persona_1 della prescrizione, interrotta con la lettera raccomandata del 4 ottobre 2019 e quindi a far data dall'ottobre 2009, sino alla donazione del 26 maggio 2016; il tutto con vittoria delle spese di lite. si costituiva in giudizio e, previa richiesta di mutamento del rito da Controparte_1 speciale a ordinario considerato che era stata proposta una domanda fondata sull'art. 2041 c.c., negava che fosse mai intervenuto con il contratto dedotto Persona_1 da controparte e in fatto assumeva che , proprietario di vari immobili Persona_1 situati in Fragagnano, era con il deducente in buoni rapporti amicali e gli aveva permesso dal novembre 2009 di occupare gratuitamente l'immobile oggetto di causa per destinarlo a studio professionale nonché a sede della piccola sub agenzia di sua moglie, autorizzandolo ad eseguire modesti interventi manutentivi per adattarlo agli usi consentiti (rifacimento impianto elettrico, intonaco delle pareti ammalorate e pitturazione); in ogni caso contestava la somma mensile pretesa;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
pag. 2/12 Si costituiva, altresì, e svolgeva difese e conclusioni sovrapponibili a Controparte_2 quelle del CP_1
Disposto il mutamento del rito, all'esito dell'istruttoria espletata - con sentenza n.
2847/2023 del 28 novembre 2023 - il Tribunale adito rigettava la domanda sul rilievo che i testi e , nipoti di e la Testimone_1 Controparte_3 Persona_1 seconda donataria anche dell'immobile, avevano riferito che l'immobile era stato concesso in comodato ai convenuti dal nonno e che il teste non Testimone_2 legato alle parti da alcun rapporto, aveva dichiarato anch'egli che l'immobile era stato concesso l'immobile in comodato ai convenuti, circostanza a lui nota poiché, nel corso dei lavori ivi eseguiti prima del trasferimento su incarico dell'Ing. e da CP_1 quest'ultimo compensati, si era recato sul posto lo stesso , che era Persona_1 suo amico, e aveva detto di averlo “dato all'ing. per occuparlo CP_1 gratuitamente”; aggiungeva che tali dichiarazioni giustificavano la mancanza di tracce del contratto di affitto;
condannava poi alla rifusione in favore delle Parte_1 controparti delle spese di lite, con distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari.
ha proposto appello svolgendo le doglianze che si esporranno più Parte_1 avanti ed ha invocato, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure, con vittoria delle spese di lite del doppio grado e condanna degli appellati alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata.
Si sono costituiti entrambi gli appellati con separate comparse di costituzione svolgendo difese sovrapponibili;
in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello atteso che la procura alle liti per il giudizio di impugnazione risultava rilasciata prima della predisposizione dell'atto di appello ma difettavano elementi di collegamento tra l'atto e la procura;
nel merito hanno contestato il fondamento dell'impugnazione chiedendone il rigetto;
in ogni caso vinte le spese di lite.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio all'udienza fissata ai sensi ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/12 In via preliminare si osserva che la procura alle liti, conferita dall'appellante ai suoi difensori su supporto cartaceo, contiene lo specifico riferimento all'appello della sentenza n. 2847/2023 del 28 novembre 2023 ed è stata depositata in modalità telematica unitamente all'atto di appello notificato sicché non si può dubitare del collegamento tra l'una e l'altro.
Tanto premesso, con un unico articolato motivo di appello l'impugnante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice ed in particolare ha lamentato che siano state del tutto ignorate le dichiarazioni dei testi indicati dal deducente, e cioè e , rispettivamente coniuge in regime di Tes_3 Testimone_4 separazione dei beni e genero dell'esponente, nonché del tutto Testimone_5 indifferente, e, dopo averne riportato il testo, ha concluso che esse si confermano a vicenda e sorreggono l'assunto su cui era fondata la propria pretesa, i.e. il contratto di locazione - 'in nero' e quindi nullo - intercorso con con canone Persona_1 concordato pari ad euro 350,00 mensili;
ha poi lamentato che il giudice a quo abbia dato rilievo in via esclusiva alle dichiarazioni dei testi di controparte ai fini della prova della concessione dell'immobile in comodato ai coniugi senza valutarne l'attendibilità e la credibilità, Controparte_4 pur a fronte delle contestazioni del deducente e ne ha evidenziato le contraddizioni intrinseche e l'eccesso di zelo (più in dettaglio aveva Testimone_6 affermato che il rapporto era cominciato nel 2009, nonostante nel capitolo di prova non vi fosse alcun riferimento temporale mentre i lavori di adattamento agli usi consentiti erano stati eseguiti nella primavera del 2010 in contrasto con quanto riferito dal in sede di interpello secondo cui il trasferimento nell'immobile, CP_1 evidentemente già idoneo all'uso, era avvenuto a fine anno 2009; Controparte_3 aveva riferito di un comodato di durata decennale a far tempo dalla fine del 2009 ed aveva aggiunto che i coniugi al tempo della deposizione, Controparte_4 continuavano a fruire dell'immobile in forza di comodato per i rapporti “ottimi e amicali” con la sua famiglia, e questo nonostante il superamento del decennio), oltre a segnalare l'assenza di riscontri scritti al comodato in tesi intervenuto tra gli appellati e
; ha sostenuto l'esistenza di un interesse personale di Persona_1 CP_3
in quanto proprietaria dell'immobile a far tempo dal 2016, alla luce della
[...]
pag. 4/12 persistenza di un comodato tra la medesima e gli appellati quanto meno al tempo della deposizione;
ha poi affermato che la conflittualità sussistente tra il deducente e sua sorella , madre di , e , Parte_2 Tes_6 Testimone_6 Controparte_3 sfociata in innumerevoli giudizi che elencava, inficiava la credibilità di questi ultimi, anche perché era stato indicato come teste da in Controparte_1 Parte_2 quei giudizi;
ha poi asserito che le dichiarazioni del teste al più Testimone_2 potevano provare la genesi del rapporto ma null'altro non potendosi escludere che il detto rapporto, avviato come concessione in godimento gratuito a fronte dei lavori eseguiti a sue spese dal si fosse trasformato nel rapporto di locazione dedotto CP_1 dal deducente a fondamento della propria pretesa, come provato dalle dichiarazioni dei propri testi, ed ha osservato che il pagamento dei lavori eseguiti dal presso Tes_2
l'immobile oggetto di causa su incarico ed a pagamento del lavori invero di CP_1 modesto importo tanto vero che il teste intimato dal deducente, , il Testimone_7 quale nel 2006/2007 era stato incaricato dallo stesso esponente e dal padre di effettuare dei lavori presso l'immobile in questione, sentito all'udienza del 2 maggio 2022, aveva riferito di averlo ispezionato e di aver verificato che l'intonaco e la pitturazione erano ben conservati come pure l'impianto elettrico, non deponevano a favore di un rapporto di comodato decennale quanto piuttosto in favore di un contratto di locazione;
ha poi evidenziato che non aveva conferito alcun incarico Persona_1 professionale all'Ing. prima del 2010 mentre l'incarico conferitogli nel 2012 CP_1 era stato regolarmente pagato come da fattura n. 9/2012, ciò che smentiva l'assunto della concessione in comodato poiché non si giustificava il pagamento delle prestazioni del predetto pur a fronte della fruizione gratuita da parte del medesimo di un immobile;
ha, infine, sostenuto che, stante il difetto di stipula del ravvisato comodato in forma scritta, il primo giudice avrebbe dovuto comunque qualificare il rapporto in termini di occupazione sine titulo e dar corso all'accoglimento della domanda.
Le censure svolte dall'impugnante sono inidonee a condurre all'accoglimento della domanda avanzata da . Parte_1
L'assunto dell'impugnante è incentrato, in sintesi, sulla stipula tra e Persona_1 gli appellati di un contratto di locazione al canone mensile di euro 350,00 che, in quanto non rispettoso di requisiti formali ed in particolare della registrazione, non poteva pag. 5/12 costituire titolo negoziale idoneo a qualificare il rapporto intercorso in termini di rapporto di locazione che, pertanto, andava ricondotto ad un'occupazione priva di titolo e fonte di arricchimento per i coniugi e impoverimento per il Controparte_4
, stante il mancato pagamento del canone convenuto che ora va, pertanto, Pt_1 versato in suo favore - per la quota rivendicata - a titolo di indennizzo.
L'appellante non ha provato il suo assunto. Test Egli si è limitato a trascrivere le dichiarazioni rese dai testi e Tes_4 Tes_5 evidentemente ritenute di contenuto tale da confermare il suo assunto sulla base della loro lettura. Test Ebbene, le dichiarazioni dei testi e al netto della stretta relazione che li Tes_4 lega all'appellante, presentano elementi di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
di Coste all'udienza del 17 maggio 2021, sentito sulla circostanza sub 3 del Tes_4 ricorso introduttivo (“se vero che con contratto verbale, stipulato nell'anno 2005 e non registrato, , genitore dell'odierno ricorrente, ha concesso in Persona_1 locazione per uso ufficio ai coniugi di professione Ingegnere, e Controparte_1
, titolare di una sub-agenzia assicurativa, la detta unità immobiliare Controparte_2 sita in Fragagnano alla via Vittorio AN n.26, posta al primo piano, senza termine di durata e al canone mensile di euro 350,00”), dichiarò: “posso riferire che poco prima della morte del nonno , circa un paio di mesi prima, in Persona_1 occasione di una visita presso la sua abitazione riferì che da tre anni e mezzo il nonno non percepiva l'affitto, voglio dire che era creditore dell'Ing. di canoni di CP_1 locazione per un periodo di tre anni e mezzo” e “Nella medesima occasione invitava mio suocero presente anche mia RA , ad Parte_1 Tes_3 impegnarsi a recuperare le somme nonostante il nonno riferiva che erano della brave persone e sperava di compensare tali crediti con eventuali lavori professionali da affidargli” ed ancora: “Sempre nella medesima occasione il nonno riferì che canone di locazione era di euro 350,00 mensili”; successivamente, nel rispondere alla circostanza sub 4 (“Vero che i coniugi fino alla data della donazione di tale Controparte_4 unità immobiliare alla nipote del de cuius, , avvenuta il 26 maggio Controparte_3
2016, hanno sempre omesso di corrispondere allo stesso il canone Persona_1 convenuto”), dichiarò “per come già riferito prima il nonno disse che c'erano affitti non pag. 6/12 pagati per tre anni e mezzo. Non so dire quando è iniziato il rapporto tra l'ing.
e il nonno. Sono a conoscenza che l'immobile nel 2016 fu donato dal nonno CP_5 alla nipote.”, e - sentito sulla circostanza sub 5 (“se vero che il ricorrente è venuto a conoscenza della circostanza del contratto verbale e del mancato pagamento poco prima della morte del padre, avvenuta, si ribadisce, in data 25.5.2019, allorquando tali circostanze gli sono state riferite dallo stesso anziano genitore del quale gli inquilini si sono approfittati per anni”) - dichiarò: “confermo quanto detto innanzi, è vera tale circostanza”.
Le prime risposte stanno a significare che, secondo il teste, il nonno, nel corso di una visita al nonno un paio di mesi prima della morte avvenuta il 25 maggio 2019 - riferì che da tre anni e mezzo non percepiva più l'affitto. Ma se questo intendeva dire il teste,
i tre anni e mezzo calcolati a ritroso dal marzo 2019 (due mesi prima del 25 maggio
2019) conducevano a poco prima della donazione del bene in piena proprietà a
[...]
e non se ne comprende, pertanto il senso, poiché non CP_3 Persona_1 poteva lamentare il mancato pagamento del canone per il periodo in cui non era più proprietario. Si osserva poi che, nel rispondere alla domanda sub 4, il teste affermò che il nonno disse che c'erano tre anni e mezzo di fitto da pagare, così smentendo quanto affermato in precedenza e in ogni caso non collocando temporalmente i mancati pagamenti.
Tali dichiarazioni sono all'evidenza nel complesso contraddittorie e comunque non perspicue né può dirsi che confermino quelle rese alla successiva udienza del 13 settembre 2021 da la quale, sentita sulla circostanza sub 3, rispose: “E' Tes_3 vera la circostanza sub 3 del ricorso introduttivo e preciso che il contratto era verbale.
Non so precisare l'anno del contratto però conosco la circostanza perché un giorno incontrammo i coniugi e alla nostra richiesta perché stavano Controparte_6 nell'immobile, preciso in prossimità dell'immobile, ci riferirono che l'avevano affittato”; sentita sulla circostanza sub 4) su riportata, dichiarò: “posso riferire che due mesi prima della morte, mio suocero ci riferì che l'Ing. non aveva pagato i fitti per tre CP_1 anni e mezzo dicendo anche che l'arretrato ammontava a 15.000,00 euro. Preciso che i tre anni e mezzo cui ho riferito sono relativi al periodo antecedente alla donazione alla nipote avvenuta nel 26.5.2016. Nell'occasione eravamo presenti la sottoscritta, mio pag. 7/12 marito e mio genero ” ed ancora sulla circostanza sub 5 su riportata Testimone_4 rispose: “confermo quanto già ho detto e aggiungo che disse al figlio di recuperarli lui perché servivano per la moglie. Preciso altresì che in quella circostanza ho appreso che non vi era alcun contratto scritto ma solo verbale”. Test Secondo la infatti, il suocero – in occasione della visita avvenuta due mesi prima della morte - riferì di mancati pagamenti per tre anni e mezzo risalenti ad anni prima, cioè ad anni precedenti rispetto alla donazione alla nipote. Test Le versioni dei testi e dunque non collimano. Tes_4
Quanto al teste questi - sentito all'udienza del 29 novembre 2021 Testimone_5 sulla circostanza sub 3 del ricorso introduttivo sopra riportato - dichiarò: “posso riferire che sono a conoscenza dei fatti in quanto prima del 2010 mi sono recato presso il locale al primo piano di Via Vittorio AN per motivi d'assicurazione ed avendo anche un rapporto di confidenza con l'Ing. questi mi riferì di aver preso in CP_1 affitto il locale da . Non so quanto pagava di affitto. Il periodo in cui Persona_1 sono andato era prima del 2010 e forse era il 2005/2006” e sulla circostanza sub 4 del ricorso introduttivo dichiarò: “nulla so, come già detto so che pagava l'affitto, ossia che erano in affitto”. Ebbene la dichiarazione resa dal teste è collocata in un arco Tes_5 temporale molto ampio ed incerto (“era prima del 2010 e forse era il 2005/2006”) ed è priva di riferimenti specifici tali da non consentire la prova contraria al che, CP_1 secondo il teste, è il soggetto da cui proveniva l'informazione riferita in giudizio. Nella narrazione del vi sono, inoltre, elementi specifici idonei a contestualizzare Tes_5
l'informazione in esame, a suo dire confidenziale. La deposizione è poi generica non avendo il teste saputo riferire nulla sull'entità del canone ed è pertanto di scarsa attendibilità. Ad ogni buon conto, non può escludersi che il non intese CP_1 informare un estraneo dei reali rapporti intercorrenti con il proprietario dell'immobile
, tanto più che la natura della “confidenzialità” della relazione del Persona_1 teste con il non è stata precisata. CP_1
Per converso sulla base delle dichiarazioni dei testi intimati dagli appellati deve ritenersi raggiunta la prova dell'assunto dei medesimi.
In particolare il teste soggetto del tutto estraneo alle parti, Testimone_2 all'udienza del 29 novembre 2021 dichiarò che era stato lo stesso , Persona_1
pag. 8/12 che egli già conosceva, a dirgli che l'immobile era stato dato in comodato al CP_1 come si ricava dalla deposizione. Infatti il teste, dopo aver spiegato di aver eseguito dei lavori nell'immobile oggetto di causa, consistenti in lavori di intonaco poiché sulle pareti vi erano dei fori dovuti alla precedente installazione di scaffali, in lavori nel bagno, in spostamenti di prese di corrente per collegarvi dei computer ed in lavori di pitturazione, dichiarò: “Durante l'esecuzione dei lavori il venne unitamente Pt_1 all'Ing. e essendo anche amico il sig. a cui avevo eseguito molti CP_1 Pt_1 lavori edili come per es. il capannone in Fragagnano, disse che l'immobile lo aveva dato all'Ing. per occuparlo gratuitamente. Le spese erano a carico dell'Ing. CP_1
.”, spese queste ultime riferite ai lavori su indicati eseguiti nell'immobile dato CP_1 in comodato.
La circostanza riferita risulta, quindi, contestualizzata, temporalmente e spazialmente, e risulta adeguatamente spiegati i rapporti intercorsi con idonei a Persona_1 giustificare la conversazione e l'informazione.
Dette dichiarazioni, della cui attendibilità non vi specifico motivo di dubitare, a differenza di quanto sostenuto dall'impugnante non possono considerarsi smentite dalle dichiarazioni del teste , posto che quest'ultimo, incaricato di eseguire Testimone_7 non meglio precisati lavori nel 2006/2007 nello stesso immobile su incarico dell'appellante e di suo padre, nell'occasione verificò che l'impianto elettrico era idoneo e l'intonaco e la pitturazione erano ben conservati, ciò che non è in contrasto con l'esecuzione dei successivi lavori descritti da come si è visto Testimone_2 limitati a adattare le prese elettriche all'esigenza di collegarvi dei computer e più in generale a preparare l'immobile ad allocarvi un studio professionale. A ben vedere, peraltro, le dichiarazioni del teste , riferite a fatti avvenuti nel 2006/2007, Tes_7 confliggono invece con l'assunto dell'appellante secondo cui l'unità di Via Vittorio
AN n. 26 fu data in locazione da suo padre al ed alla con CP_1 CP_2 contratto verbale stipulato nell'anno 2005, come si legge a pagina 1 dell'atto di citazione.
Le dichiarazioni del inoltre, non possono relegarsi a prova della genesi del Tes_2 rapporto suscettibile di essersi svolto diversamente successivamente all'avvio quale rapporto di comodato, modifica che l'impugnante ha solo prospettato senza allegare e pag. 9/12 provare il mutamento da rapporto di comodato a rapporto di locazione. Del resto tale assetto dei rapporti tra e gli appellati è riscontrato da quanto Persona_1 affermato dallo stesso impugnante secondo cui al padre non erano stati mai versati i canoni concordati.
Si rileva che, peraltro, non vi è traccia di richieste di pagamento provenienti da Per_1
rivolte ai coniugi Se pure si ammettesse la stipula tra
[...] Controparte_4
ed i coniugi di un contratto di locazione poi non Persona_1 Persona_2 registrato evidentemente per eludere il fisco, posto che la disciplina in materia di registrazione dei contratti di locazione mira a far emergere redditi da locazione, sarebbe tuttavia ben singolare la totale inerzia del presunto locatore nel pretendere il pagamento di quanto convenuto o anche un'inerzia protrattasi per anni (tre anni e mezzo secondo i testi intimati dall'impugnante).
Confermano la versione proveniente dal teste - si ripete: soggetto Testimone_2 del tutto estraneo alle parti e della cui credibilità non vi sono ragioni di dubbio - anche le dichiarazioni dei testi e Testimone_6 Testimone_6 CP_3
sulle quali non è necessario soffermarsi proprio per la pregnanza e sufficienza
[...] delle dichiarazioni del teste non senza osservare che le contraddizioni Tes_2 segnalate dall'impugnante sono marginali e poco significative o persino insussistenti.
Più in dettaglio, è verosimile che il rapporto sia stato avviato a fine 2009 per l'esecuzione dei lavori ma che i lavori siano stati effettuati nel 2010 sicché non è ravvisabile una vera e propria contraddizione delle dichiarazioni del teste
[...]
Quanto alle dichiarazioni della teste Testimone_6 Controparte_3
l'eventuale durata decennale del comodato intercorso con non è in Persona_1 contrasto con la persistenza del rapporto al tempo della deposizione, e dunque oltre il decennio, si spiega con il fatto che la teste, una volta succeduta la predetta al nonno a seguito della donazione dell'immobile in piena proprietà, dispose del bene a suo piacimento.
In definitiva, quali che fossero le ragioni per le quali il padre dell'odierno impugnante si determinò a concedere in comodato l'immobile agli odierni appellati, sta di fatto che depongono a favore di tale tesi plurimi elementi di valutazione, ricavabili dalle pag. 10/12 deposizioni del teste e dall'assenza, durata anni, di tracce di pagamenti o di Tes_2 solleciti di pagamento provenienti da . Persona_1
Infine, la circostanza che a fronte di un incarico professionale espletato dal a CP_1 favore di quest'ultimo versò il corrispettivo, non vale a rendere Persona_1 implausibile la concessione in comodato gratuito poiché si tratta di un episodio isolato inidoneo a connotare una relazione di lunga durata.
Infine, si osserva che il comodato di bene immobile non richiede forma scritta (Cass. 3 aprile 2008, n. 8548, secondo cui “L'onere della forma scritta nei contratti, previsto dall'art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale, il quale può essere provato anche per testi e per presunzioni.”) sicché, non solo non vi è alcun ostacolo alla prova data dagli appellati dell'esistenza del comodato, ma non vi è alcuna singolarità nell'assenza di riscontri scritti della sua conclusione tra i coniugi ed . Controparte_4 Persona_1
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata sia pure con motivazione integrata per rispondere alle censure mosse dall'impugnante.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione delle tariffe contenute nel d.m.
n. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e del carattere iterativo del contenuto degli atti difensivi, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante su , di versamento di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 2847/2023 del 28 novembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado in Parte_1 favore degli appellati, liquidate per ciascuno di essi in euro 2.000,00 per compensi pag. 11/12 professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari;
dichiara infine, ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a Parte_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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