Versione
14 gennaio 1979
14 gennaio 1979
Art. 8. (Tipologia delle attivita')
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attivita' di lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione
culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di
riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attivita' di formazione professionale sono articolate in uno o piu' cicli, e in ogni caso non piu' di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo e' rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non e' ammessa la percorrenza continua di piu' di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attivita' formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attivita' di lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione
culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di
riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attivita' di formazione professionale sono articolate in uno o piu' cicli, e in ogni caso non piu' di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo e' rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non e' ammessa la percorrenza continua di piu' di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attivita' formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Foggia, sentenza 10/10/2024, n. 2704Provvedimento: […] [...] del 18/09/2023 prot. 5494 ove chiedeva chiarimenti sulla validità dell'Attestato del Pt_1 (All. 14) e Nota di riscontro del Controparte_6 del 25/09/2023 prot. 5722 (All. 15) ove l'Ufficio rispondeva che lo stesso era da ritenersi valido ai sensi dell'art. 8 della Legge 845/1978. - Il Pt_1 , con sua PEC del 10/10/2023 (All. 16), inoltrata sia al Dipartimento regionale politiche del lavoro, sia all'Istituto scolastico, evidenziava:Leggi di più...
- disapplicazione decreto dirigenziale·
- onere probatorio·
- art. 14 L. 845/1978·
- spese di lite·
- reintegrazione in graduatoria·
- riconoscimento titoli di studio·
- graduatorie ATA·
- litisconsorzio necessario·
- art. 2 DM 55/2005·
- art. 127-ter c.p.c.