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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7059/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7059/2021 promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Palomba n. 1, presso lo studio dell'Avv. Enrica Spinas, c.f. , che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende;
ATTORE
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio De Controparte_1 CodiceFiscale_3
Murtas, c.f. , ed Andrea Vento, c.f. , nel cui studio CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 sito in Cagliari, Largo Gennari n. 6, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“In via preliminare, previo accertamento dell'identità soggettiva ed oggettiva, disporre la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 7059/2021 R.G., con il giudizio pendente al n.
4704/2022 R.G., innanzi a questo ufficio, per connessione soggettiva e connessione parzialmente oggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati, ad oggi nella stessa fase processuale.
pagina 1 di 11 Nel merito, previa dichiarazione circa la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti in causa, accertare il reale ammontare dei rispettivi crediti, anche in funzione di tutti i pagamenti posti in essere in corso di causa dall'odierno istante, e condannare il SI. a versare la differenza. Controparte_1
Ovvero, tenere in considerazione anche le spese sostenute per la cancellazione del pignoramento immobiliare iscritto dal presso questo Tribunale, Sezione Esecuzioni Immobiliari al n. CP_1
384/2021 R.G. in seguito alla notifica del precetto oggi opposto, e condannare il SI. CP_1
a rifondere al SI. la somma di € 494.01.
[...] Parte_1
In ogni caso, tenuto in considerazione il comportamento processuale, e non, dalle parti, si chiede che questo Giudice voglia valutarlo ai fini decisori in relazione alla pronuncia sulle spese processuali;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In ogni caso, valutare il comportamento processuale di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo riguardo anche della rigidità della posizione assunta sia per quanto riguarda il suggerimento di questo Giudice di cercare un accordo conciliativo (si veda verbale udienza 30.11.2023 e prima ancora verbale 04.10.2022 relativo al subprocedimento cautelare n. 7059/2021 R.G.), sia per il rifiuto alla proposta transattiva formulata da questa difesa in più occasioni prima e durante il processo (si vedano in merito anche note 29.09.2022), e, ritenuta la causa matura per la decisione, concedere termini di legge per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.”.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, "contrariis rejectis", così statuire:
In via principale:
1) Previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione del preteso diritto vantato dall'opponente di €
5.262,12 per l'inutile decorso del tempo ex artt. 2946 e 2948 Cod. Civile, e, per l'effetto, dichiarare che la presunta pretesa creditizia avanzata dal sig. è inesistente, e che, pertanto, l'odierno Parte_1 concludente deve esser dichiarato assolto da ogni avversa pretesa;
si chiede, inoltre, con riferimento a tale pretesa, che l'odierno opponente venga condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. alla somma che codesto Tribunale riterrà equa e dovuta;
2) Accertare che la somma rivendicata dall'opponente all'udienza del 4 aprile 2024 di € 5.734,53
(oltre accessori), non è dovuta in quanto la presunta cessione del credito aveva ad oggetto una diversa
e minore somma di denaro - € 4.145,56 e non certamente di € 5.734,53 (oltre accessori), e, per
pagina 2 di 11 l'effetto, dichiarare illegittimo e nulla la presente opposizione al precetto;
ed in ogni caso dichiarare che la presunta pretesa creditizia avanzata dal sig. , con la presente opposizione è Parte_1 inesistente, non giuridicamente dovuta, e, che, in ogni caso, il presunto credito di € 4.146,50 è estinto per intervenuta prescrizione decennale per l'inutile decorso del tempo ex artt. 2946 e 2948 Cod.
Civile; e, che, pertanto, l'odierno concludente deve esser dichiarato assolto da ogni avversa pretesa, per i motivi esposti in narrativa. Si chiede, inoltre, con riferimento a tale pretesa, che l'odierno opponente venga condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. alla somma che codesto Tribunale riterrà equa e dovuta;
3) Con vittoria di spese legali del presente giudizio;
4) Accertare, e, per l'effetto, dichiarare che il sig. non deve alcuna somma di denaro Controparte_1 alla sig.ra come rivendicato all'udienza del 4 aprile 2024 da e come Parte_2 Parte_1 dimostrato documentalmente dall'opposto con la produzione di n.15 bonifici, ora in atti, in data 5 giugno 2024, in materia di prova contraria;
In subordine:
5) In denegata ipotesi e con ogni rispettosa riserva anche di gravame: ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 1241 e sgg. Cod. Civile, dichiarare la parziale compensazione fra il preteso credito dell'opponente con quello – notevolmente maggiore - vantato dall'Opposto ;
Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento ed accessori come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, Parte_1 notificato in data 1.10.2021, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 13.807,32, di cui €
6.036,48 sulla base dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12023/2017, € 3.172,00 sulla base della sentenza n. 774/13 della Corte D'Appello di Cagliari, € 3.906,98, sulla base della sentenza n.
1240/1994 del Tribunale di Cagliari, € 374,66 per spese vive borsuali di registrazione, copie e altre, €
317,20 per competenze legali del precetto.
L'opponente ha dedotto di aver versato la somma di € 400,00 direttamente sul conto del legale di controparte, con bonifico del 10.08.2021, che non è stato considerato nell'atto di precetto. Ha rilevato altresì di essere creditore del della complessiva somma di € 9.407,68, di cui € 5.012,12 “per CP_1 somma già precettata in data 20.06.2012, mai opposta, e rinnovato il 19.10.2021 (doc. 11) aumentato di € 250,00 per ulteriori interessi maturati dal primo al secondo precetto, in forza del titolo esecutivo, pagina 3 di 11 rappresentato dalla sentenza n. 227/2002 del 17.05.2002, depositata in cancelleria in data 28.06.2002, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari” ed € 4.145,56 “in virtù dell'atto di cessione del credito
06.03.2014 (doc. 13), notificato a mani dell'odierno opposto il 07.03.2014, per mezzo del quale la
SI.ra cedeva il proprio credito derivato alla medesima sentenza n. 227/2002 del Parte_2
17.05.2002, depositata in cancelleria in data 28.06.2002, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, nella controversia n. 120/1979 R.G., in favore di ”. Ha pertanto formulato l'eccezione di Parte_1 compensazione del credito.
L'opponente ha infine domandato l'inefficacia del precetto, poiché sarebbero state “proposte contro il medesimo precetto due opposizioni nanti l'intestato Tribunale”, ancora pendenti, con la conseguenza che “il precetto oggi opposto non ha alcun tipo di efficacia, essendo stati sospesi gli effetti sin dal primo precetto a causa delle opposizioni ancora pendenti”.
Il creditore si è costituito in giudizio, deducendo di aver notificato al debitore Controparte_1 in data 1.10.2021 un precetto in rinnovazione di altri precedenti per la somma di € 13.807,32 oltre accessori. Ha precisato che avverso il primo precetto notificato il 5.4.2018 pende il giudizio di opposizione R.G. N° 3868/2018, dichiarato interrotto il 24.6.2021, e avverso il secondo precetto notificato l'11.08.2018 è stato introdotto il giudizio R.G. N° 7589/2018, estinto, con conseguente perenzione del precetto. E' stato notificato un terzo precetto cui sono seguite procedure esecutive che non hanno avuto buon esito. Ha rilevato di aver detratto la somma di € 400,00 ricevuta dal debitore
“nel successivo atto di pignoramento notificato il 23/10/2021, imputando tale somma "a defalco" del maggior debito dello ”, in quanto non era a conoscenza del versamento al momento della Parte_1 redazione del precetto oggetto di causa.
Ha infine eccepito che il debitore non ha depositato alcun titolo esecutivo da cui emerga un controcredito.
All'udienza del 10.11.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre all'udienza del 25.1.2022 ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie istruttorie insistendo nelle rispettive deduzioni e difese.
In particolare, con la memoria n. 1 l'opponente ha chiesto “la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 7059/2021 R.G., con il giudizio pendente al n. 4704/2022 R.G., innanzi a questo ufficio, per connessione soggettiva e connessione parzialmente oggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati”.
pagina 4 di 11 Con la memoria n. 2 l'opponente ha dedotto di aver smarrito senza colpa l'originale della sentenza n.
227/2002 e dell'atto di precetto del 20.6.2012 notificato all'odierno opposto con relativa cartolina e ha precisato di aver versato al creditore la complessiva somma di € 2.500,00 e di continuare a CP_1 corrispondere delle somme di denaro. Ha quindi chiesto l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del creditore.
Il creditore, con la memoria n. 3, ha precisato che “non vi è alcun documento originale che attesti
l'avvenuta e tempestiva notifica - nel giugno 2012 – di alcun atto interruttivo della prescrizione”.
Con ordinanza del 24.10.2023 il Giudice ha rigettato rilevato l'istanza di riunione dei procedimenti, che
“si trovano in fasi diverse, posto che nel procedimento RG 4704/2022 devono ancora essere assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c.” e ha ammesso l'interrogatorio formale di . Controparte_1
In data 2.4.2024 il creditore ha riconosciuto di aver ricevuto dal debitore la somma di € 6.700,00 a parziale soddisfazione del credito precettato.
All'udienza del 4.4.2024 l'opponente ha precisato di aver versato la somma di € 7.000,00.
, interrogato sui capitoli ammessi nell'ordinanza del 24.10.2023, ha risposto: Controparte_1
“in data 26.6.2012 non ho ricevuto tre differenti atti giudiziari”; “ricordo di aver ricevuto due atti giudiziari, non ricordo di preciso quando”; “in data 26.06.2012 non ho ricevuto la notifica dell'atto di precetto di cui al doc. 24”.
Il Giudice ha così dato un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con nota del 5.6.2024 l'opposto ha depositato le ricevute di 15 bonifici per un totale di € 3.675,00 a favore di . L'opponente ha eccepito che detti pagamenti sarebbero “avvenuti Parte_2 tra dicembre 2019 e dicembre 2020, senza però produrre i titoli di riferimento e/o gli accordi dai quali scaturivano tali pagamenti”.
All'udienza del 18.4.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'opponente ha precisato di aver effettuato “nel corso del presente giudizio, nonché antecedentemente,
[…] ingenti somme in favore del SI. […] per un totale di € 10.800,00” e di aver notificato atti CP_1
Part interruttivi della prescrizione del credito oggetto della cessione da parte della con atto di precetto notificato in data 23.06.2012 (come indicato dallo stesso ) e con atti di precetto in rinnovazione CP_1
pagina 5 di 11 in data 18.10.2021 (doc. 15 di parte opponente), e successivamente in data 10.06.2022 (doc. 14). Ha contestato la nota del 5.6.2024 dell'opposto, in quanto inammissibile, e poiché “i bonifici prodotti non recano una causale idonea a ricondurre in maniera univoca detti pagamenti all'estinzione specifica del credito ceduto al SI. . Essi si riferiscono genericamente a transazioni relative a giudizi nanti Pt_1 il Giudice di Pace (R.G. 893/2019 e R.G. 892/2019), che coinvolgevano anche un'altra sentenza (la n.
1253/2004) ed importi differenti”. Ha dedotto di aver smarrito senza colpa “l'originale di tale precetto
e della relativa notifica” in forza del controcredito basato sulla sentenza del 2002 e ha chiesto al
Giudice di valutare “le circostanze dedotte e la documentazione prodotta (copia del precetto doc. 24, riscontri UNEP doc. 19 e 20) ai fini di un eventuale riconoscimento, anche parziale, di tale posta creditoria”.
L'opposto ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dallo sulla base della Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 227 del 17.05.2002, depositata il 28.06.2002, il cui originale è andato smarrito, di cui non è stata data prova della notifica a controparte e che, nel corso dell'istruttoria, il ha negato di aver ricevuto la notifica del precetto in data 26.06.2012. Ha CP_1
Part precisato di aver estinto il credito vantato dalla seguito dell'esecuzione di 15 bonifici per un totale di € 3.675,00 in esecuzione di due distinte transazioni. Ha dedotto che “la presunta cessione del credito della sig.ra non aveva ad oggetto la somma di € 5.734,53 ma una diversa e minore Parte_2 somma: di € 4.145,56 per cui anche tale pretesa del sig. è priva di fondamento, in fatto e Parte_1 in diritto, in relazione a tale ammontare”. Ha eccepito la prescrizione di detto credito, posto che la cessione del credito “sfornito di costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e
2943 c.c., e privo di intimazione di pagamento – [non è] idoneo ad interrompere la prescrizione”.
***
La prima doglianza dell'opponente, che lamenta l'inefficacia del precetto per la duplicazione delle azioni promosse dal creditore, che aveva già notificato altri precetti identici per il medesimo credito e sulla base dei medesimi titoli, è infondata per le ragioni che seguono.
L'iniziativa del creditore che, per ottenere il pagamento di quanto dovutogli, notifica un precetto in rinnovazione al debitore, è legittima purché la rinnovazione del precetto non determini un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti.
Non si tratta infatti di un abuso del diritto, posto che il creditore ha il diritto di agire esecutivamente fino alla soddisfazione integrale del credito vantato in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (cfr. Cass. 19876/13; Cass. 23745/2011; Cass. 21008/2012).
pagina 6 di 11 La non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (cfr. Cass. 26/07/2012, n. 13205; Cass.
3/5/2011, n. 9698; Cass. 17/11/2009, n. 24215).
Nella fattispecie in esame, il precetto in rinnovazione, opposto in questa sede, non contempla, peraltro, alcuna voce ulteriore, relativa al precedente precetto, né il creditore ha frazionato il proprio credito;
è inoltre pacifico che, all'atto della notifica del precetto, il credito non era ancora stato soddisfatto, tenuto conto che nel corso del giudizio l'opponente ha continuato ad eseguire pagamenti parziali (cfr. doc. 1 di parte opponente).
Di qui l'infondatezza del motivo di opposizione.
Con la seconda doglianza l'opponente eccepisce l'estinzione dell'obbligazione a seguito di compensazione in forza di due controcrediti per un totale di € 9.807,68 nonché a seguito di pagamenti parziali per un totale di € 11.500,00.
Il primo credito sarebbe pari a € 5.262,12 (oltre € 12,13 per spese di notifica del precetto del
20.06.2012) e sarebbe dovuto in forza della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari n.
227/2002 del 17.05.2002, depositata in cancelleria in data 28.06.2002 (doc. 17 di parte opponente).
L'opponente ha depositato una mera copia del titolo e del precetto, che sono stati contestati dall'opposto, il quale ha espressamente disconosciuto l'atto di precetto, negando di aver ricevuto una notifica di detti atti in data 26.6.2012.
Come noto, l'efficacia probatoria della copia fotostatica è subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta. In quest'ultimo caso, la Corte di
Cassazione è conforme nello statuire che “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Sez. 5, 18/01/2022,
n. 1324)”.
pagina 7 di 11 Nella specie l'opponente ha depositato una copia della sentenza del Tribunale di Cagliari emessa contro e a favore di depositata il 14.5.2004 e una copia del Controparte_1 Parte_2 precetto notificati all'odierno opposto in data 26.6.2012 (cfr. doc. 19 di parte opponente), nonché una copia della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 227/2002, depositata il 28.6.2002, che ha Part condannato il a rifondere alla e ad la somma di € 3.590,00 ciascuno oltre CP_1 Parte_1
Part accessori e dell'atto di precetto redatto dal procuratore della nei confronti di CP_1
notificato in data 26.6.2012 (cfr. doc. 20 di parte opponente).
[...]
E' stata poi depositata la denuncia di smarrimento del 31.1.2022 dell'originale della sentenza e del precetto (cfr. doc. 21 di parte opponente), nonché copia della predetta sentenza e del precetto redatto dal procuratore di nei confronti del non notificati (cfr. doc. 24 di parte opponente). Pt_1 CP_1
Ebbene, l'insieme dei documenti prodotti dall'opponente non consentono di far presumere l'avvenuta tempestiva notifica del titolo e del precetto idonei ad interrompere la prescrizione del credito vantato da nei confronti di in forza della citata sentenza n. 227/2002, Parte_1 Controparte_1 che non può quindi essere fatto valere in questa sede come correttamente eccepito dall'opposto (cfr. doc. 24 di parte opponente).
Il secondo credito deriverebbe dalla cessione all'odierno opponente di “parte del Parte_1 maggior credito” di € 5.734,53, vantato da nei confronti di Parte_2 CP_1
in forza della citata sentenza n. 227/2002 della Corte d'Appello di Cagliari. Detta cessione,
[...] avente ad oggetto la minor somma di € 4.145,56, munita di data certa al 5.3.2014, è stata notificata in data 07.03.2014 a mani proprie di (cfr. doc. 13 di parte opponente). Controparte_1
E' opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 1260 c.c., “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”, circostanza esclusa nella fattispecie.
L'opposto ha preso posizione in ordine a detto controcredito solo con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 12.4.2025, eccependo l'estinzione per prescrizione di detto asserito credito. Ha precisato che la notifica dell'atto di cessione del credito non avrebbe interrotto la prescrizione in quanto privo di una costituzione in mora come richiesto dagli artt. 1219 e 2943 c.c. e considerato che il titolo e il precetto sarebbero stati notificati al il 23.6.2012 ed il successivo atto di precetto in CP_1 rinnovazione sarebbe stato notificato il 26 giugno 2022.
pagina 8 di 11 Anzi, con le note del 15.4.2025 ha riconosciuto che “la somma oggetto di cessione – rivendicata e ribadita all'udienza del 4 aprile 2024 dal difensore dell'odierno opponente – non è e non è mai stata di
€ 5.734,53 oltre interessi di circa € 555,00 – ma di un importo notevolmente inferiore, e, cioè di €
4.145,56 come risulta dal documento di cessione prodotto dallo stesso opponente (doc. n.13 di parte opponente). Ma la presunta cessione del credito della sig.ra non aveva ad oggetto Parte_2 la somma di € 5.734,53 ma una diversa e minore somma, di € 4.145,56 […]” e poi ha ribadito che il credito sarebbe comunque estinto per prescrizione.
Part Inoltre, parte opposta ha depositato 15 ricevute di bonifico effettuate dal a favore della tra CP_1 dicembre 2019 e febbraio 2021, per un totale di € 3.675,00, di cui non è dato sapere la causale. Parte opposta ha dedotto che detti pagamenti sarebbero stati effettuati nel rispetto di un accordo transattivo Part con la ma detta transazione non è stata depositata. In ogni caso, la cessione del credito è stata notificata al debitore ceduto , con la conseguenza che detti pagamenti non hanno efficacia CP_1
Part liberatoria (neanche in parte) limitatamente al credito ceduto dalla allo Stara.
Ebbene, va rilevata la tardività dell'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'opponente in forza dell'atto di cessione, sollevata per la prima volta dall'opposto nelle note di precisazione delle conclusioni, che è quindi inammissibile. Difatti, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio.
Questo Giudice conosce l'orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr. Cass. 30 novembre 2005 n. 26089).
Tuttavia, tale indirizzo interpretativo non può operare anche nella fattispecie concreta qui in esame, atteso che uno dei crediti fatti valere dal convenuto mediante l'atto di precetto opposto è sì successivo al momento della cessione (2014), ma è relativo alle spese legali liquidate nella sentenza della Corte di
Cassazione (del 2017) costituente titolo esecutivo. Invero, in tale ipotesi il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in pagina 9 di 11 esito ad un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (cfr. Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Per quanto concerne i pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa, ed anche in data antecedente, emerge dagli atti di causa che gli stessi ammontano a € 11.500,00.
Più precisamente, l'opponente ha depositato una ricevuta di bonifico per € 400,00 eseguito il 9.8.2021
(cfr. doc. 10 di parte opponente). Detto pagamento è stato riconosciuto dallo stesso opposto, che ha precisato di averlo scomputato nel successivo atto di pignoramento notificato il 23/10/2021.
In data 29.9.2022 l'opponente ha poi depositato ulteriori tre ricevute di bonifici per un totale di €
900,00 con causale “rata precetto opposto luglio/agosto/settembre 2022”, mentre in data 11.1.2023 ha depositato ulteriori ricevute di bonifici per un totale di € 1.200,00 con causale “rata precetto opposto ottobre/novembre/dicembre 2022, gennaio 2023”.
In data 2.4.2024 l'opponente ha poi depositato ulteriori ricevute di bonifici (da febbraio 2023 ad aprile
2024) per un totale di € 4.500,00 a parziale soddisfazione del credito precettato.
In data 15.4.2025 l'opponente ha depositato ulteriori richieste di pagamento da maggio 2024 ad aprile
2025 per un totale di € 3.600,00, mentre in data 16.6.2025 sono state depositate ricevute per € 600,00 per maggio e giugno 2025. In data 7.7.2025 è stato infine depositato l'ultimo pagamento parziale per €
300,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto di precetto opposto per la somma di € 13.807,32 deve essere dichiarato inefficace in parte a seguito dei pagamenti avvenuti prima e nel corso della presente causa, pari a € 11.500,00, come sopra evidenziato, ed in parte stante la compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con il
contro
-credito di euro 4.145,56 vantato dallo a seguito del negozio di cessione del credito da parte di in data 5.3.2014, Pt_1 Parte_2 notificato al ceduto in data 07.03.2014, (somma riconosciuta dallo stesso opposto).
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. in mancanza di idonea allegazione in ordine al profilo psicologico richiesto.
Non può essere accolta nemmeno la domanda di restituzione delle spese di cancellazione del pignoramento immobiliare (R.G.E. n. 384/2021 Tribunale di Cagliari) sui beni del SI. , pari a € Pt_1
494,01, in quanto tardiva e comunque di competenza del Giudice dell'Esecuzione.
L'opposizione va dunque accolta.
pagina 10 di 11 La natura ed il valore della controversia, l'effettiva attività processuale svolta, la circostanza che parte del credito sia stato estinto in corso di causa a seguito dei pagamenti parziali, autorizza la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inefficace l'atto di precetto notificato in data
1.10.2021, stante la compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con il maggior
contro
-credito di euro 4.145,56 e stante l'avvenuto pagamento del residuo nel corso del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Cagliari, 10.07.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7059/2021 promossa da:
, c.f. elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Palomba n. 1, presso lo studio dell'Avv. Enrica Spinas, c.f. , che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende;
ATTORE
Contro
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio De Controparte_1 CodiceFiscale_3
Murtas, c.f. , ed Andrea Vento, c.f. , nel cui studio CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 sito in Cagliari, Largo Gennari n. 6, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“In via preliminare, previo accertamento dell'identità soggettiva ed oggettiva, disporre la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 7059/2021 R.G., con il giudizio pendente al n.
4704/2022 R.G., innanzi a questo ufficio, per connessione soggettiva e connessione parzialmente oggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati, ad oggi nella stessa fase processuale.
pagina 1 di 11 Nel merito, previa dichiarazione circa la compensazione tra i rispettivi crediti delle parti in causa, accertare il reale ammontare dei rispettivi crediti, anche in funzione di tutti i pagamenti posti in essere in corso di causa dall'odierno istante, e condannare il SI. a versare la differenza. Controparte_1
Ovvero, tenere in considerazione anche le spese sostenute per la cancellazione del pignoramento immobiliare iscritto dal presso questo Tribunale, Sezione Esecuzioni Immobiliari al n. CP_1
384/2021 R.G. in seguito alla notifica del precetto oggi opposto, e condannare il SI. CP_1
a rifondere al SI. la somma di € 494.01.
[...] Parte_1
In ogni caso, tenuto in considerazione il comportamento processuale, e non, dalle parti, si chiede che questo Giudice voglia valutarlo ai fini decisori in relazione alla pronuncia sulle spese processuali;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
In ogni caso, valutare il comportamento processuale di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo riguardo anche della rigidità della posizione assunta sia per quanto riguarda il suggerimento di questo Giudice di cercare un accordo conciliativo (si veda verbale udienza 30.11.2023 e prima ancora verbale 04.10.2022 relativo al subprocedimento cautelare n. 7059/2021 R.G.), sia per il rifiuto alla proposta transattiva formulata da questa difesa in più occasioni prima e durante il processo (si vedano in merito anche note 29.09.2022), e, ritenuta la causa matura per la decisione, concedere termini di legge per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.”.
Nell'interesse della convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, "contrariis rejectis", così statuire:
In via principale:
1) Previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione del preteso diritto vantato dall'opponente di €
5.262,12 per l'inutile decorso del tempo ex artt. 2946 e 2948 Cod. Civile, e, per l'effetto, dichiarare che la presunta pretesa creditizia avanzata dal sig. è inesistente, e che, pertanto, l'odierno Parte_1 concludente deve esser dichiarato assolto da ogni avversa pretesa;
si chiede, inoltre, con riferimento a tale pretesa, che l'odierno opponente venga condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. alla somma che codesto Tribunale riterrà equa e dovuta;
2) Accertare che la somma rivendicata dall'opponente all'udienza del 4 aprile 2024 di € 5.734,53
(oltre accessori), non è dovuta in quanto la presunta cessione del credito aveva ad oggetto una diversa
e minore somma di denaro - € 4.145,56 e non certamente di € 5.734,53 (oltre accessori), e, per
pagina 2 di 11 l'effetto, dichiarare illegittimo e nulla la presente opposizione al precetto;
ed in ogni caso dichiarare che la presunta pretesa creditizia avanzata dal sig. , con la presente opposizione è Parte_1 inesistente, non giuridicamente dovuta, e, che, in ogni caso, il presunto credito di € 4.146,50 è estinto per intervenuta prescrizione decennale per l'inutile decorso del tempo ex artt. 2946 e 2948 Cod.
Civile; e, che, pertanto, l'odierno concludente deve esser dichiarato assolto da ogni avversa pretesa, per i motivi esposti in narrativa. Si chiede, inoltre, con riferimento a tale pretesa, che l'odierno opponente venga condannato al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. alla somma che codesto Tribunale riterrà equa e dovuta;
3) Con vittoria di spese legali del presente giudizio;
4) Accertare, e, per l'effetto, dichiarare che il sig. non deve alcuna somma di denaro Controparte_1 alla sig.ra come rivendicato all'udienza del 4 aprile 2024 da e come Parte_2 Parte_1 dimostrato documentalmente dall'opposto con la produzione di n.15 bonifici, ora in atti, in data 5 giugno 2024, in materia di prova contraria;
In subordine:
5) In denegata ipotesi e con ogni rispettosa riserva anche di gravame: ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 1241 e sgg. Cod. Civile, dichiarare la parziale compensazione fra il preteso credito dell'opponente con quello – notevolmente maggiore - vantato dall'Opposto ;
Con vittoria di spese e compensi legali del procedimento ed accessori come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto, Parte_1 notificato in data 1.10.2021, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 13.807,32, di cui €
6.036,48 sulla base dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12023/2017, € 3.172,00 sulla base della sentenza n. 774/13 della Corte D'Appello di Cagliari, € 3.906,98, sulla base della sentenza n.
1240/1994 del Tribunale di Cagliari, € 374,66 per spese vive borsuali di registrazione, copie e altre, €
317,20 per competenze legali del precetto.
L'opponente ha dedotto di aver versato la somma di € 400,00 direttamente sul conto del legale di controparte, con bonifico del 10.08.2021, che non è stato considerato nell'atto di precetto. Ha rilevato altresì di essere creditore del della complessiva somma di € 9.407,68, di cui € 5.012,12 “per CP_1 somma già precettata in data 20.06.2012, mai opposta, e rinnovato il 19.10.2021 (doc. 11) aumentato di € 250,00 per ulteriori interessi maturati dal primo al secondo precetto, in forza del titolo esecutivo, pagina 3 di 11 rappresentato dalla sentenza n. 227/2002 del 17.05.2002, depositata in cancelleria in data 28.06.2002, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari” ed € 4.145,56 “in virtù dell'atto di cessione del credito
06.03.2014 (doc. 13), notificato a mani dell'odierno opposto il 07.03.2014, per mezzo del quale la
SI.ra cedeva il proprio credito derivato alla medesima sentenza n. 227/2002 del Parte_2
17.05.2002, depositata in cancelleria in data 28.06.2002, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, nella controversia n. 120/1979 R.G., in favore di ”. Ha pertanto formulato l'eccezione di Parte_1 compensazione del credito.
L'opponente ha infine domandato l'inefficacia del precetto, poiché sarebbero state “proposte contro il medesimo precetto due opposizioni nanti l'intestato Tribunale”, ancora pendenti, con la conseguenza che “il precetto oggi opposto non ha alcun tipo di efficacia, essendo stati sospesi gli effetti sin dal primo precetto a causa delle opposizioni ancora pendenti”.
Il creditore si è costituito in giudizio, deducendo di aver notificato al debitore Controparte_1 in data 1.10.2021 un precetto in rinnovazione di altri precedenti per la somma di € 13.807,32 oltre accessori. Ha precisato che avverso il primo precetto notificato il 5.4.2018 pende il giudizio di opposizione R.G. N° 3868/2018, dichiarato interrotto il 24.6.2021, e avverso il secondo precetto notificato l'11.08.2018 è stato introdotto il giudizio R.G. N° 7589/2018, estinto, con conseguente perenzione del precetto. E' stato notificato un terzo precetto cui sono seguite procedure esecutive che non hanno avuto buon esito. Ha rilevato di aver detratto la somma di € 400,00 ricevuta dal debitore
“nel successivo atto di pignoramento notificato il 23/10/2021, imputando tale somma "a defalco" del maggior debito dello ”, in quanto non era a conoscenza del versamento al momento della Parte_1 redazione del precetto oggetto di causa.
Ha infine eccepito che il debitore non ha depositato alcun titolo esecutivo da cui emerga un controcredito.
All'udienza del 10.11.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre all'udienza del 25.1.2022 ha assegnato i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie istruttorie insistendo nelle rispettive deduzioni e difese.
In particolare, con la memoria n. 1 l'opponente ha chiesto “la riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 7059/2021 R.G., con il giudizio pendente al n. 4704/2022 R.G., innanzi a questo ufficio, per connessione soggettiva e connessione parzialmente oggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati”.
pagina 4 di 11 Con la memoria n. 2 l'opponente ha dedotto di aver smarrito senza colpa l'originale della sentenza n.
227/2002 e dell'atto di precetto del 20.6.2012 notificato all'odierno opposto con relativa cartolina e ha precisato di aver versato al creditore la complessiva somma di € 2.500,00 e di continuare a CP_1 corrispondere delle somme di denaro. Ha quindi chiesto l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del creditore.
Il creditore, con la memoria n. 3, ha precisato che “non vi è alcun documento originale che attesti
l'avvenuta e tempestiva notifica - nel giugno 2012 – di alcun atto interruttivo della prescrizione”.
Con ordinanza del 24.10.2023 il Giudice ha rigettato rilevato l'istanza di riunione dei procedimenti, che
“si trovano in fasi diverse, posto che nel procedimento RG 4704/2022 devono ancora essere assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c.” e ha ammesso l'interrogatorio formale di . Controparte_1
In data 2.4.2024 il creditore ha riconosciuto di aver ricevuto dal debitore la somma di € 6.700,00 a parziale soddisfazione del credito precettato.
All'udienza del 4.4.2024 l'opponente ha precisato di aver versato la somma di € 7.000,00.
, interrogato sui capitoli ammessi nell'ordinanza del 24.10.2023, ha risposto: Controparte_1
“in data 26.6.2012 non ho ricevuto tre differenti atti giudiziari”; “ricordo di aver ricevuto due atti giudiziari, non ricordo di preciso quando”; “in data 26.06.2012 non ho ricevuto la notifica dell'atto di precetto di cui al doc. 24”.
Il Giudice ha così dato un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con nota del 5.6.2024 l'opposto ha depositato le ricevute di 15 bonifici per un totale di € 3.675,00 a favore di . L'opponente ha eccepito che detti pagamenti sarebbero “avvenuti Parte_2 tra dicembre 2019 e dicembre 2020, senza però produrre i titoli di riferimento e/o gli accordi dai quali scaturivano tali pagamenti”.
All'udienza del 18.4.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
L'opponente ha precisato di aver effettuato “nel corso del presente giudizio, nonché antecedentemente,
[…] ingenti somme in favore del SI. […] per un totale di € 10.800,00” e di aver notificato atti CP_1
Part interruttivi della prescrizione del credito oggetto della cessione da parte della con atto di precetto notificato in data 23.06.2012 (come indicato dallo stesso ) e con atti di precetto in rinnovazione CP_1
pagina 5 di 11 in data 18.10.2021 (doc. 15 di parte opponente), e successivamente in data 10.06.2022 (doc. 14). Ha contestato la nota del 5.6.2024 dell'opposto, in quanto inammissibile, e poiché “i bonifici prodotti non recano una causale idonea a ricondurre in maniera univoca detti pagamenti all'estinzione specifica del credito ceduto al SI. . Essi si riferiscono genericamente a transazioni relative a giudizi nanti Pt_1 il Giudice di Pace (R.G. 893/2019 e R.G. 892/2019), che coinvolgevano anche un'altra sentenza (la n.
1253/2004) ed importi differenti”. Ha dedotto di aver smarrito senza colpa “l'originale di tale precetto
e della relativa notifica” in forza del controcredito basato sulla sentenza del 2002 e ha chiesto al
Giudice di valutare “le circostanze dedotte e la documentazione prodotta (copia del precetto doc. 24, riscontri UNEP doc. 19 e 20) ai fini di un eventuale riconoscimento, anche parziale, di tale posta creditoria”.
L'opposto ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito vantato dallo sulla base della Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 227 del 17.05.2002, depositata il 28.06.2002, il cui originale è andato smarrito, di cui non è stata data prova della notifica a controparte e che, nel corso dell'istruttoria, il ha negato di aver ricevuto la notifica del precetto in data 26.06.2012. Ha CP_1
Part precisato di aver estinto il credito vantato dalla seguito dell'esecuzione di 15 bonifici per un totale di € 3.675,00 in esecuzione di due distinte transazioni. Ha dedotto che “la presunta cessione del credito della sig.ra non aveva ad oggetto la somma di € 5.734,53 ma una diversa e minore Parte_2 somma: di € 4.145,56 per cui anche tale pretesa del sig. è priva di fondamento, in fatto e Parte_1 in diritto, in relazione a tale ammontare”. Ha eccepito la prescrizione di detto credito, posto che la cessione del credito “sfornito di costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e
2943 c.c., e privo di intimazione di pagamento – [non è] idoneo ad interrompere la prescrizione”.
***
La prima doglianza dell'opponente, che lamenta l'inefficacia del precetto per la duplicazione delle azioni promosse dal creditore, che aveva già notificato altri precetti identici per il medesimo credito e sulla base dei medesimi titoli, è infondata per le ragioni che seguono.
L'iniziativa del creditore che, per ottenere il pagamento di quanto dovutogli, notifica un precetto in rinnovazione al debitore, è legittima purché la rinnovazione del precetto non determini un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti.
Non si tratta infatti di un abuso del diritto, posto che il creditore ha il diritto di agire esecutivamente fino alla soddisfazione integrale del credito vantato in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (cfr. Cass. 19876/13; Cass. 23745/2011; Cass. 21008/2012).
pagina 6 di 11 La non spettanza dell'intero credito azionato con il precetto non comporta un vizio di quest'ultimo e tanto meno nella sua interezza, ma soltanto la rideterminazione del quantum per il quale sono stati legittimi l'avvio e la prosecuzione del processo esecutivo (cfr. Cass. 26/07/2012, n. 13205; Cass.
3/5/2011, n. 9698; Cass. 17/11/2009, n. 24215).
Nella fattispecie in esame, il precetto in rinnovazione, opposto in questa sede, non contempla, peraltro, alcuna voce ulteriore, relativa al precedente precetto, né il creditore ha frazionato il proprio credito;
è inoltre pacifico che, all'atto della notifica del precetto, il credito non era ancora stato soddisfatto, tenuto conto che nel corso del giudizio l'opponente ha continuato ad eseguire pagamenti parziali (cfr. doc. 1 di parte opponente).
Di qui l'infondatezza del motivo di opposizione.
Con la seconda doglianza l'opponente eccepisce l'estinzione dell'obbligazione a seguito di compensazione in forza di due controcrediti per un totale di € 9.807,68 nonché a seguito di pagamenti parziali per un totale di € 11.500,00.
Il primo credito sarebbe pari a € 5.262,12 (oltre € 12,13 per spese di notifica del precetto del
20.06.2012) e sarebbe dovuto in forza della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari n.
227/2002 del 17.05.2002, depositata in cancelleria in data 28.06.2002 (doc. 17 di parte opponente).
L'opponente ha depositato una mera copia del titolo e del precetto, che sono stati contestati dall'opposto, il quale ha espressamente disconosciuto l'atto di precetto, negando di aver ricevuto una notifica di detti atti in data 26.6.2012.
Come noto, l'efficacia probatoria della copia fotostatica è subordinata, alternativamente, all'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale competente o all'assenza di espresso disconoscimento della parte contro cui essa è prodotta. In quest'ultimo caso, la Corte di
Cassazione è conforme nello statuire che “in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Sez. 5, 18/01/2022,
n. 1324)”.
pagina 7 di 11 Nella specie l'opponente ha depositato una copia della sentenza del Tribunale di Cagliari emessa contro e a favore di depositata il 14.5.2004 e una copia del Controparte_1 Parte_2 precetto notificati all'odierno opposto in data 26.6.2012 (cfr. doc. 19 di parte opponente), nonché una copia della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 227/2002, depositata il 28.6.2002, che ha Part condannato il a rifondere alla e ad la somma di € 3.590,00 ciascuno oltre CP_1 Parte_1
Part accessori e dell'atto di precetto redatto dal procuratore della nei confronti di CP_1
notificato in data 26.6.2012 (cfr. doc. 20 di parte opponente).
[...]
E' stata poi depositata la denuncia di smarrimento del 31.1.2022 dell'originale della sentenza e del precetto (cfr. doc. 21 di parte opponente), nonché copia della predetta sentenza e del precetto redatto dal procuratore di nei confronti del non notificati (cfr. doc. 24 di parte opponente). Pt_1 CP_1
Ebbene, l'insieme dei documenti prodotti dall'opponente non consentono di far presumere l'avvenuta tempestiva notifica del titolo e del precetto idonei ad interrompere la prescrizione del credito vantato da nei confronti di in forza della citata sentenza n. 227/2002, Parte_1 Controparte_1 che non può quindi essere fatto valere in questa sede come correttamente eccepito dall'opposto (cfr. doc. 24 di parte opponente).
Il secondo credito deriverebbe dalla cessione all'odierno opponente di “parte del Parte_1 maggior credito” di € 5.734,53, vantato da nei confronti di Parte_2 CP_1
in forza della citata sentenza n. 227/2002 della Corte d'Appello di Cagliari. Detta cessione,
[...] avente ad oggetto la minor somma di € 4.145,56, munita di data certa al 5.3.2014, è stata notificata in data 07.03.2014 a mani proprie di (cfr. doc. 13 di parte opponente). Controparte_1
E' opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 1260 c.c., “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”, circostanza esclusa nella fattispecie.
L'opposto ha preso posizione in ordine a detto controcredito solo con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 12.4.2025, eccependo l'estinzione per prescrizione di detto asserito credito. Ha precisato che la notifica dell'atto di cessione del credito non avrebbe interrotto la prescrizione in quanto privo di una costituzione in mora come richiesto dagli artt. 1219 e 2943 c.c. e considerato che il titolo e il precetto sarebbero stati notificati al il 23.6.2012 ed il successivo atto di precetto in CP_1 rinnovazione sarebbe stato notificato il 26 giugno 2022.
pagina 8 di 11 Anzi, con le note del 15.4.2025 ha riconosciuto che “la somma oggetto di cessione – rivendicata e ribadita all'udienza del 4 aprile 2024 dal difensore dell'odierno opponente – non è e non è mai stata di
€ 5.734,53 oltre interessi di circa € 555,00 – ma di un importo notevolmente inferiore, e, cioè di €
4.145,56 come risulta dal documento di cessione prodotto dallo stesso opponente (doc. n.13 di parte opponente). Ma la presunta cessione del credito della sig.ra non aveva ad oggetto Parte_2 la somma di € 5.734,53 ma una diversa e minore somma, di € 4.145,56 […]” e poi ha ribadito che il credito sarebbe comunque estinto per prescrizione.
Part Inoltre, parte opposta ha depositato 15 ricevute di bonifico effettuate dal a favore della tra CP_1 dicembre 2019 e febbraio 2021, per un totale di € 3.675,00, di cui non è dato sapere la causale. Parte opposta ha dedotto che detti pagamenti sarebbero stati effettuati nel rispetto di un accordo transattivo Part con la ma detta transazione non è stata depositata. In ogni caso, la cessione del credito è stata notificata al debitore ceduto , con la conseguenza che detti pagamenti non hanno efficacia CP_1
Part liberatoria (neanche in parte) limitatamente al credito ceduto dalla allo Stara.
Ebbene, va rilevata la tardività dell'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'opponente in forza dell'atto di cessione, sollevata per la prima volta dall'opposto nelle note di precisazione delle conclusioni, che è quindi inammissibile. Difatti, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio.
Questo Giudice conosce l'orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta essa risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr. Cass. 30 novembre 2005 n. 26089).
Tuttavia, tale indirizzo interpretativo non può operare anche nella fattispecie concreta qui in esame, atteso che uno dei crediti fatti valere dal convenuto mediante l'atto di precetto opposto è sì successivo al momento della cessione (2014), ma è relativo alle spese legali liquidate nella sentenza della Corte di
Cassazione (del 2017) costituente titolo esecutivo. Invero, in tale ipotesi il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in pagina 9 di 11 esito ad un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (cfr. Cass. 6 aprile 2011 n. 7864).
Per quanto concerne i pagamenti effettuati dall'opponente in corso di causa, ed anche in data antecedente, emerge dagli atti di causa che gli stessi ammontano a € 11.500,00.
Più precisamente, l'opponente ha depositato una ricevuta di bonifico per € 400,00 eseguito il 9.8.2021
(cfr. doc. 10 di parte opponente). Detto pagamento è stato riconosciuto dallo stesso opposto, che ha precisato di averlo scomputato nel successivo atto di pignoramento notificato il 23/10/2021.
In data 29.9.2022 l'opponente ha poi depositato ulteriori tre ricevute di bonifici per un totale di €
900,00 con causale “rata precetto opposto luglio/agosto/settembre 2022”, mentre in data 11.1.2023 ha depositato ulteriori ricevute di bonifici per un totale di € 1.200,00 con causale “rata precetto opposto ottobre/novembre/dicembre 2022, gennaio 2023”.
In data 2.4.2024 l'opponente ha poi depositato ulteriori ricevute di bonifici (da febbraio 2023 ad aprile
2024) per un totale di € 4.500,00 a parziale soddisfazione del credito precettato.
In data 15.4.2025 l'opponente ha depositato ulteriori richieste di pagamento da maggio 2024 ad aprile
2025 per un totale di € 3.600,00, mentre in data 16.6.2025 sono state depositate ricevute per € 600,00 per maggio e giugno 2025. In data 7.7.2025 è stato infine depositato l'ultimo pagamento parziale per €
300,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto di precetto opposto per la somma di € 13.807,32 deve essere dichiarato inefficace in parte a seguito dei pagamenti avvenuti prima e nel corso della presente causa, pari a € 11.500,00, come sopra evidenziato, ed in parte stante la compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con il
contro
-credito di euro 4.145,56 vantato dallo a seguito del negozio di cessione del credito da parte di in data 5.3.2014, Pt_1 Parte_2 notificato al ceduto in data 07.03.2014, (somma riconosciuta dallo stesso opposto).
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. in mancanza di idonea allegazione in ordine al profilo psicologico richiesto.
Non può essere accolta nemmeno la domanda di restituzione delle spese di cancellazione del pignoramento immobiliare (R.G.E. n. 384/2021 Tribunale di Cagliari) sui beni del SI. , pari a € Pt_1
494,01, in quanto tardiva e comunque di competenza del Giudice dell'Esecuzione.
L'opposizione va dunque accolta.
pagina 10 di 11 La natura ed il valore della controversia, l'effettiva attività processuale svolta, la circostanza che parte del credito sia stato estinto in corso di causa a seguito dei pagamenti parziali, autorizza la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inefficace l'atto di precetto notificato in data
1.10.2021, stante la compensazione tra il credito fatto valere mediante l'intimazione del precetto con il maggior
contro
-credito di euro 4.145,56 e stante l'avvenuto pagamento del residuo nel corso del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Cagliari, 10.07.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
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