Art. 72. Abrogazioni e soppressioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 ; b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ; c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ; e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ; f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ; g) i commi 2 , 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . 2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: « o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 » sono soppresse; c) all'articolo 21, comma 1, le parole: « , da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono soppresse; d) all'articolo 49, comma 3, le parole: « degli articoli 5, comma 2, e » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo ». Note all' art. 72:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 reca: «Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell' articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122 ».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 reca: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23 ».
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 reca: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 .
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 reca: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».
- Si riporta il testo degli articoli 14 , 21 e 49 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», come modificati dalla presente legge:
«Art. 14 (Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti.
Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita' di cui all' articolo 116 del codice di procedura penale , la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell' articolo 130 del codice di procedura penale .
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
a) non compromettere il buon esito dell'attivita' di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche' l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.»
«Art. 21 (Registrazione). - 1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file di log.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.
3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, per finalita' di controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali.
4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.»
«Art. 49 (Abrogazioni e disposizioni di coordinamento). - 1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.
2. L'articolo 57 del Codice e' abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi dell'articolo 9, comma 5.»
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 ; b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ; c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ; e) il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ; f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ; g) i commi 2 , 4 e 6 dell'articolo 2-octies del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . 2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: « o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 » sono soppresse; c) all'articolo 21, comma 1, le parole: « , da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2 » sono soppresse; d) all'articolo 49, comma 3, le parole: « degli articoli 5, comma 2, e » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo ». Note all' art. 72:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 reca: «Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell' articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122 ».
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 reca: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell' articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23 ».
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 reca: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 .
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ».
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 reca: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».
- Si riporta il testo degli articoli 14 , 21 e 49 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 , «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», come modificati dalla presente legge:
«Art. 14 (Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti.
Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita' di cui all' articolo 116 del codice di procedura penale , la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell' articolo 130 del codice di procedura penale .
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
a) non compromettere il buon esito dell'attivita' di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche' l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
b) tutelare la sicurezza pubblica;
c) tutelare la sicurezza nazionale;
d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.»
«Art. 21 (Registrazione). - 1. Le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, sono registrate in appositi file di log.
2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.
3. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceita' del trattamento, per finalita' di controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali.
4. Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.»
«Art. 49 (Abrogazioni e disposizioni di coordinamento). - 1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.
2. L'articolo 57 del Codice e' abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi dell'articolo 9, comma 5.»